TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 3263
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che i ricorrenti hanno diritto ai benefici economici in questione a partire dal 1° gennaio 2018, in virtù del loro inquadramento retroattivo nei ruoli direttivi speciali ad esaurimento e dello svolgimento di attività lavorative che giustificano tali emolumenti. La Corte ha evidenziato la correttezza dell'interpretazione letterale dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 127 cit., che sancisce la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 2018, e l'inclusione esplicita dei ruoli ad esaurimento tra i beneficiari del fondo di produttività secondo l'art. 17-bis, d.lgs. n. 97 cit.

  • Accolto
    Differenze retributive dovute

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive dovute, comprensive di interessi legali e rivalutazione, in conseguenza dell'accoglimento della domanda principale relativa all'illegittimità dell'esclusione dai benefici economici.

  • Accolto
    Danno da mancata corresponsione

    Il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno, in quanto conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda principale di riconoscimento dei diritti patrimoniali e della condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

  • Accolto
    Annullamento parziale dell'accordo

    Il Tribunale ha accolto la richiesta di annullamento, ritenendo illegittima l'esclusione dei ricorrenti dai benefici economici previsti dall'accordo, in quanto contraria alla normativa vigente e ai principi di parità di trattamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 3263
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3263
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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