Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15273 del 2022, proposto da SI Nugnes, DO TI, OL AL, SE AM, MI CC, IM AN, RI SC, CO SC, IC LI, IM BE, IU ET, SC AB RU, AB NO, GI LC, TO NE, GI NE, RA OR, IM UC, ST LI, OL AR, CA TE, TO EC, ABla IN, DR CO, EM IA, ON AN, GI CR, OL D'NG, AR De GO, CO ME, CE ON, DA DE, EU Di NN, NN Di MA, GI RI, AB BI, TO ST, AU OR, CA AV, IC IT, RA IT, IO NU, GI SU, TO US, NE AN, CA RO, CO RA, SI OT, HE LA, AU AG, CO AM, RO NC, AU ZI, PE TO LO, PE MA, CO MA, CI US, AC MA, NG ZI, RO AR, PE ER, UC ZA, AU ZAnti, PE LI, NG MO, CA NI, AN CA CH, CA CO, AU IG, AU AZ, TO LL, NG ER, RI AR, TE NE, OL GO, AB ER, CA IN, TO IA, CO NI, AN PI, ZI ID, RO ST OL, COla UL, PE AN, FO LF, NE LI, DR ON, CO CE RO, TO BA, RI IN, SC CI, TO CO, GN RI ZZ, RG EU, TO GR, PI LV, SC RC, WI CI, OL TO ST, ST TA, GI LA, ST MA, PE RI RI, TO PA, ME IO, NZ RI, CO VA, SC AN, RI RI, ANni AL, rappresentati e difesi dagli avvocati TO De PE e Matteo Sanapo, presso il cui studio sono domiciliati in Lecce, via N. Bixio 15 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. degiuseppe.roberto@ordavvle.legalmail.it e sanapo.matteo@ordavvle.legalmail.it;
contro
Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
NA AT, non costituito in giudizio;
per
A) l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’operato dell’amministrazione che ha escluso il personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’art. 13- bis e ss., d.lgs. 29 maggio 2017 n. 97, introdotto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 6 ottobre 2018 n. 127, dai benefici economici introdotti dall’accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2019, sottoscritto in data 11 maggio 2022 e del conseguente diritto dei ricorrenti all’adeguamento dell’indennità base di reperibilità a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 agosto 2019 nei termini e negli importi previsti per i direttivi ordinari;
B) la condanna dell’amministrazione alla corresponsione della maggiore retribuzione spettante a tale titolo, oltre ad interessi legali e rivalutazione sino al giorno di soddisfo;
C) il risarcimento del danno derivante dalla mancata corresponsione delle suddette somme;
D) l’annullamento e/o la disapplicazione del suddetto accordo, nella parte in cui esclude il personale del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dai benefici economici ivi contemplati, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluse le note dipartimentali prot. n. 5989 del 17 marzo 2021 e n. 12557 del 3 giugno 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RIo RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 10 novembre 2022 e depositato il 6 dicembre 2022, i ricorrenti, tutti funzionari ora appartenenti ai ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all’art. 13- bis e ss., d.lgs. 29 maggio 2017 n. 97, introdotti dall’art. 8, comma 3, d.lgs. 6 ottobre 2018 n. 127, hanno domandato l’accertamento dell’illegittimità della loro esclusione dai benefici economici dell’accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2019, sottoscritto l’11 maggio 2022, anche previo annullamento, declaratoria di nullità e/o disapplicazione dell’accordo stesso, nella parte in cui li esclude dalle provvidenze in esso previste a partire dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 agosto 2019.
A sostegno delle loro pretese, i ricorrenti hanno innanzitutto evidenziato di essere stati tutti inquadrati nei suddetti ruoli ad esaurimento giusto decreto dipartimentale 28 maggio 2019 n. 2017, con effetti giuridici ed economici antergati al 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2018. Hanno poi fatto presente che l’11 maggio 2022 è stato sottoscritto l’accordo integrativo nazionale concernente la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2019 il quale, tuttavia, in violazione dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 127 cit., destina le relative risorse ai soli dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inquadrati nei ruoli direttivi ordinari, escludendo quelli facenti parte del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali.
Nei confronti dell’operato del Ministero dell’interno, dunque, gli odierni ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., 13- bis , 13- ter , 13- quater , 13- quinquies , 13- sexies , 13- septies e 17- bis , d.lgs. n. 97 del 2017, 8, comma 3, 10, comma 2, 11, 12, comma 1, d.lgs. n. 127 cit., 5, d.P.R. 29 novembre 2007, 30, d.P.R. 7 maggio 2008, 5, comma 1, d.P.R. 19 novembre 2010 n. 250, della l. 7 agosto 2015 n. 124, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili. Hanno così sottolineato che la decorrenza giuridica ed economica del nuovo inquadramento fissata al 1° gennaio 2018 implica di necessità l’adeguamento della retribuzione in tutte le sue componenti, fisse e continuative oltre che accessorie, dato che essi hanno comunque effettuato nel corso degli anni 2018 e 2019 turni di reperibilità e di guardia, oltre ad attività operativa in soccorso esterno, al pari dei direttivi ordinari. Ne consegue che l’esclusione dalle nuove provvidenze dà vita ad un’irragionevole discriminazione retributiva a parità di mansioni, che parte ricorrente ha quantificato in euro 350,49 mensili a titolo di indennità per soccorso tecnico esterno a fronte dello svolgimento del servizio di guardia e di euro 21,73 per ciascun turno di reperibilità assicurato.
Con memoria del 26 novembre 2025, l’amministrazione resistente ha svolto le sue difese, deducendo che la medesima pretesa di cui è causa è già stata valutata da questo tribunale nel quadro del ricorso n.r.g. 9125 del 2021, rigettato con sentenza 24 aprile 2025 n. 8107. Nel merito, ha osservato che già con nota ministeriale prot. n. 12557 del 3 giugno 2021 era stato chiarito che “ ancorché gli inquadramenti nei nuovi ruoli dei direttivi speciali ad esaurimento abbiano decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2018 è evidente che i servizi e le attività effettivamente svolte — cui normalmente si correla il trattamento economico accessorio — nel corso dell’anno 2018 riguardino i profili professionali delle qualifiche a suo tempo rivestiti. Ne consegue la legittima presunzione che le funzioni, con relative responsabilità, assolte dal suddetto personale nel corso del 2018 (e verosimilmente per quasi l’intero 2019) non possano essere riconducibili a quelle del personale già appartenente ai ruoli direttivi ”. Ha così evidenziato l’infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, sottolineando che il reinquadramento retroattivo dei ricorrenti in ruoli direttivi ad esaurimento con decreto del 28 maggio 2019 giustificherebbe il riconoscimento ex tunc nei loro confronti dei soli emolumenti aventi natura fissa e continuativa spettanti al personale direttivo, ma non anche di quelli accessori di cui al fondo di produttività, perché destinati a remunerare attività effettivamente svolta in qualità di personale direttivo.
Con memoria depositata il 5 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste di tutela, facendo presente che avverso la citata sentenza di primo grado del 24 aprile 2025 pende appello al Consiglio di Stato allibrato al n.r.g. 8979 del 2025 e che, in ogni caso, il petitum della presente causa è diverso da quello del ricorso così definito, posto che in questa sede viene in questione l’applicazione dell’accordo sottoscritto l’11 maggio 2022, mentre in precedenza si trattava dell’accordo del 17 febbraio 2021. Oltretutto, l’applicazione dell’accordo dell’11 maggio 2022 concerne non l’introduzione di nuove voci retributive accessorie ma la rivalutazione di indennità già esistenti. Ne deriva l’inconferenza delle difese così svolte dal Ministero dell’interno, che continuano a riguardare la pretesa oggetto del ricorso n.r.g. 9125 del 2021 e che non si attagliano alla realtà dell’odierno contenzioso. Ha, quindi, sottolineato che questo tribunale con sentenza 4 giugno 2025 n. 10871 ha annullato in parte qua l’accordo del 4 luglio 2022 (riguardante la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività per il personale direttivo per l’anno 2019), sancendo l’obbligo per l’amministrazione di ridefinirne il contenuto, introducendo criteri pertinenti e soddisfacenti per la categoria dei direttivi logistico-gestionali. Ha poi fatto presente che quest’ultima decisione giurisdizionale ha stabilito il principio, estensibile alla vicenda che ci occupa, per cui l’art. 17- bis , d.lgs. n. 97 cit., comporta di pieno diritto la partecipazione dei neo direttivi istituiti con il d.lgs. n. 127 del 2018 alle risorse del fondo di produttività già a partire dall’anno 2018. Infine, ha voluto sottolineare la mancata specifica contestazione, da parte dell’amministrazione resistente, dei fatti costitutivi del diritto di ciascun dipendente ricorrente posti alla base del ricorso e segnatamente dell’avvenuto svolgimento nel periodo 1° gennaio 2018-31 agosto 2019 delle attività lavorative (turni di guardia, reperibilità, ecc.) che danno luogo alla corresponsione delle maggiorazioni retributive richieste.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
2. – Il ricorso è fondato e da accogliere.
In via preliminare, osserva il collegio che il divieto di bis in idem non viene in alcun modo in questione nel presente giudizio, posto che la materia controversa è diversa da quella del giudizio allibrato al n.r.g. 9125 del 2021 e definito con sla citata sentenza del 24 aprile 2025, trattandosi di accordi relativi ad annualità differenti. Il ricorso è, pertanto, pienamente ammissibile.
Nel merito, si premette che l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato attratto in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per effetto della l. 30 settembre 2004 n. 252 e del d.lgs. 13 ottobre 2005 n. 217. In precedenza, infatti, il sistema di classificazione era di diritto privato, dettato nel quadro del comparto di contrattazione collettiva delle Aziende e amministrazioni autonome dello Stato, e prevedeva tre aree funzionali (A, B, C), ciascuna articolata su una progressione di tre posizioni economiche e comprensiva di diversi profili professionali. Per quanto riguarda l’area C, quella dei funzionari, taluni dei profili allora esistenti erano riservati a dipendenti muniti di laurea (es. ispettore antincendi C1, direttore antincendi C2 e coordinatore antincendi C3) ed erano considerati equipollenti alla ex carriera direttiva (cfr. art. 49, comma 5, CCNL 24 maggio 2000) mentre altri erano destinati a soggetti diplomati (es. collaboratore tecnico antincendi C1 e collaboratore tecnico antincendi esperto C2). Tra i punti qualificanti della riforma introdotta dal d.lgs. n. 217 del 2005 v’è stata la riclassificazione dei funzionari precedentemente inquadrati in aree unitarie in nuovi ruoli separati in ragione del diverso titolo di studi previsto per l’accesso, con una netta affermazione della preposizione gerarchica dei funzionari laureati reinquadrati in ruoli definiti direttivi rispetto a quelli muniti di un titolo di studi inferiore e che sono stati destinati a ruoli qualificati non direttivi.
Il d.lgs. n. 97 cit. ed il d.lgs. n. 127 cit., quindi, hanno provveduto ad un’ampia revisione dell’ordinamento del personale recato dal d.lgs. n. 217 cit. disponendo un profondo riassetto del sistema di inquadramento, sopprimendo taluni ruoli e qualifiche e istituendone di nuovi. Più in particolare, l’art. 13- bis , comma 1, d.lgs. n. 97 cit. (Istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento), introdotto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 127 cit., ha disposto che “ 1. In relazione alla soppressione di ruoli e qualifiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposta nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, sono istituiti i seguenti ruoli, nei quali viene inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative; b) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale specialista […]”; ruoli la cui articolazione e le cui caratteristiche sono concretamente disciplinate dai successivi artt. 13- ter , 13- quater , 13- quinquies , 13- sexies e 13- septies . L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 127 cit., poi, ha disposto che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento disposto per effetto dell’introduzione dell’art. 13- bis , comma 1, d.lgs. n. 97 cit., decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
L’art. 17- bis , d.lgs. n. 97 cit., introdotto dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 127 cit., prevede che: “ 2. A decorrere dall’anno 2018, il fondo di produttività di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, è incrementato: a) dalle risorse del fondo di amministrazione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, destinate al personale inquadrato alla data di cui al comma 1 nei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici, dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, nonché nei ruoli ad esaurimento di cui all’articolo 13- bis , comma 1, lettere a), b) e c) […]”.
Gli odierni ricorrenti, quindi, sono tutti funzionari tecnici antincendi o specialistici che sono stati inquadrati nei neo-istituiti ruoli direttivi speciali ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si caratterizzano per il fatto di annoverare soggetti in precedenza non inseriti tra i direttivi e i dirigenti perché privi della laurea specialistica richiesta per l’accesso ai ruoli ordinari, mediante provvedimento del competente Capo dipartimento del Ministero dell’interno assunto il 28 maggio 2019 e con decorrenza degli effetti giuridici ed economici esplicitamente antergata al 1° gennaio 2018.
Con accordo sottoscritto l’11 maggio 2022, quindi, l’amministrazione e le organizzazioni sindacali di settore hanno individuato i criteri per la distribuzione delle risorse costituite dalle economie di gestione del fondo di produttività del personale direttivo per l’anno 2019, di cui all’art. 5, d.P.R. 29 novembre 2007, come incrementato dall’art. 5, d.P.R. n. 250 del 2010, presenti sul capitolo n. 1801, piano gestionale 6. In particolare, è stato concordato, tra l’altro, di incrementare il compenso annuo dell’indennità operativa per il soccorso esterno per l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività di soccorso tecnico urgente nonché per le attività svolte dal personale direttivo inserito nel turno (euro 350,49 mensili), nonché le tariffe previste per l’effettuazione dei turni di reperibilità resi nell’anno 2019 (euro 34,74).
Nella specie, i ricorrenti hanno dedotto di aver regolarmente prestato turni di guardia e di reperibilità, oltre ad attività operativa di soccorso tecnico urgente, nel periodo 1° gennaio 2018-31 agosto 2019, supportando tale affermazione con la copiosa documentazione versata in atti il 25 novembre 2025, senza che l’amministrazione resistente l’abbia specificamente confutata. Conseguentemente, l’assenza di ogni difesa da parte del Ministero dell’interno su tali specifiche circostanze fattuali poste a fondamento del ricorso comporta l’applicazione sul punto del c.d. principio di non contestazione, ovvero la possibilità di desumere argomenti di prova sfavorevoli ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendo ragionevolmente dedursi che, rispetto a ciò, l’amministrazione non avesse alcun argomento utile da opporre (TAR Lazio, Latina, sez. I, 15 giugno 2023 n. 429; sez. I, 14 gennaio 2023 nn. 23, 24 e 25; sez. I, 12 febbraio 2021 n. 60; sez. I, 15 gennaio 2021 n. 3; sez. I, 11 novembre 2019 n. 661; sez. I, 10 aprile 2019 n. 277; sez. I, 12 marzo 2019 n. 181; 25 febbraio 2019 n. 133; 25 febbraio 2019 n. 131; 25 febbraio 2019 n. 130; 16 marzo 2018 n. 122).
Per effetto di quanto sopra, deve considerarsi accertato che gli odierni ricorrenti nel periodo d’interesse hanno prestato un’attività lavorativa comportante l’applicazione degli istituti retributivi che in questa sede rivendicano e ciò sulla base del fatto che a far data dal 1° gennaio 2018 sono transitati retroattivamente a tutti gli effetti di legge, giuridici ed economici, in appositi ruoli direttivi speciali ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto, non v’è alcuna ragione per la quale, anche tenuto conto delle superiori indicazioni rivenienti dagli artt. 3 e 36 Cost., non dovrebbero loro essere riconosciuti i miglioramenti economici introdotti con l’accordo dell’11 maggio 2022 e che riguardano la rivalutazione di voci retributive che, sebbene accessorie rispetto allo stipendio, sono comunque corrisposte con regolarità e costanza a tutto il personale direttivo che svolge servizi operativi, non importa in che specifico ruolo inquadrato.
Difatti, l’indennità operativa per soccorso esterno è disciplinata dall’art. 6, d.P.R. n. 250 cit., ed è attribuita “ per le attività legate ai servizi da svolgere all’esterno della sede di servizio e allo svolgimento di compiti indispensabili all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione operativa ed alla garanzia della sicurezza delle attività legate al soccorso pubblico, ed al personale direttivo inserito in turno ”, sì che si tratta di emolumento finalizzato a remunerare ordinarie attività del personale direttivo in quanto tale. Analogamente è a dirsi per la tariffa prevista per l’effettuazione dei turni di reperibilità, che è disciplinata dall’art. 48, comma 2, lett. h), CCNL del 24 maggio 2000. Si tratta, in particolare, come chiarito con argomentazioni ancora attuali nella circolare ministeriale n. 20 MISA (91) 12, prot. n. 12986/13701, del 2 agosto 1991, resa sull’applicazione del fondo per il miglioramento dei servizi di cui all’art. 65, d.P.R. 4 agosto 1990 n. 335, di uno “ strumento organizzativo attraverso il quale una componente qualificata del Corpo, impegnata per la prevalente parte della giornata nei compiti di prevenzione, di formazione e di direzione delle necessarie strutture organizzative su cui si articola il servizio, può essere chiamata in particolari circostanze e con adeguata rapidità a prestare la propria opera negli interventi di soccorso tecnico urgenti, che costituiscono compito istituzionale prioritario ”. Anche in questo caso, quindi, viene in questione una voce indennitaria propria del personale direttivo del corpo che può essere impegnato nei compiti di soccorso tecnico urgente, rispetto alla fruizione della quale non pare che lo status di direttivo iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento con efficacia retroattiva possa avere valenza impeditiva.
In senso contrario alle conclusioni sopra rassegnate non varrebbe opporre che i ricorrenti hanno acquisito il superiore inquadramento per effetto di un provvedimento formalmente assunto soltanto il 28 maggio 2019, perché la lettera dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 127 cit., nel testo vigente a tale data, è cristallina sul punto, anche ai fini dei criteri ermeneutici previsti dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., per cui “ gli effetti giuridici ed economici di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 8 e 10 decorrono dalla data del 1° gennaio 2018 ” e, per l’appunto, è stato l’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 127 cit. ad introdurre l’art. 13- bis , d.lgs. n. 97 cit. La disposizione de qua sull’antergazione degli effetti giuridici ed economici del collocamento nei nuovi ruoli, dunque, ha la più ampia latitudine applicativa possibile, senza che tale dato letterale possa essere in qualche modo ridimensionato attraverso interpretazioni restrittive che non solo non hanno un diretto fondamento nel testo della legge, ma che si pongono in contraddizione con l’intenzione da essa chiaramente manifestata di fornire ora per allora e ad ogni possibile effetto un migliore inquadramento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco facente parte di ruoli soppressi ed iscritto nei nuovi ruoli direttivi speciali previsti dall’art. 13- bis , d.lgs. n. 97 cit.
Tra gli effetti giuridici ed economici del reinquadramento de quo , dunque, rientra anche la riqualificazione, a far data dal 1° gennaio 2018, del servizio assolto nei ruoli di provenienza come prestato nei ruoli direttivi, con il susseguente riconoscimento delle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di turni, guardie, reperibilità e soccorso esterno, detratto quanto già percepito nei ruoli di provenienza per lo svolgimento di tali attività.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, dall’acquisizione dello status di direttivo con piena efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2018 deriva il diritto dei ricorrenti a usufruire del relativo fondo di produttività per l’anno 2019, come, del resto, anche riconosciuto dall’art. 17- bis , d.lgs. n. 97 cit., che include esplicitamente tra la platea di beneficiari anche il personale che a tale data sia inquadrato anche “ nei ruoli ad esaurimento di cui all’articolo 13- bis , comma 1, lettere a), b) e c) ”. Ne consegue, quindi, la spettanza del diritto patrimoniale azionato, nella misura sopra chiarita, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 39 cod. proc. amm. e 429 cod. proc. civ.
3. – In ragione della presenza di una giurisprudenza contrastante su punti qualificanti della ricostruzione giuridica della controversia, le spese processuali possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima- quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, accertata la spettanza del diritto patrimoniale azionato, condanna l’amministrazione al pagamento, nella misura indicata in parte motiva, delle differenze retributive dovute, oltre ad interessi legali e rivalutazione ex artt. 39 cod. proc. amm. e 429, comma 3, cod. proc. civ.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA VO, Presidente
RIo RA, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RIo RA | CA VO |
IL SEGRETARIO