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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2041 / 2019 R.G
Udienza del 18/03/2025.
Sono presenti l'Avv. BERARDI FRANCESCA per l'attore, la quale insiste nella rimessione dei termini per il tentativo di mediazione e l'Avv. CATIA SCIGLIANO per delega dell'Avv.
CAPRIO ANGELA per il convenuto la quale si riporta a quanto dedotto in atti
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. BERARDI FRANCESCA
ATTORE
E
( ) rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CAPRIO ANGELA
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la per ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno subito in data 18.01.2018 verso le ore 13.00 circa, mentre si trovava nel comune di San Sosti, a bordo della propria bicicletta modello Canyon ultimate quando percorrendo la S.P. 263, nel tratto compreso tra San Donato di Ninea e San Sosti, giunto al
Km. 39+700, aveva perso il controllo del veicolo a causa della presenza sulla strada, di esclusiva competenza della , di un pezzo di legno e di pietrisco. Controparte_1
La , costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza adottata in data 20/3/2025 il G.i. disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater, D.lgs. n. 28/2010; all'udienza dell'11.3.2025, sostituita con il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter c.p.c., l'attore ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di esperire il procedimento di mediazione.
L'istanza di rimessione in termini, reiterata all'odierna udienza, non è, tuttavia motivata, così che non può essere accolta.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda ex art.
5-quater,
u.c. D.lgs. n. 28/2010.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'attore. Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano
“alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 le spese del giudizio sono determinate in € 2.700,00 (Fase di studio: € 500,00; Fase introduttiva: € 400,00; Fase istruttoria: € 900,00; Fase decisionale:
€ 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2041/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA l'azione improcedibile;
2. CONDANNA a rimborsare alla Parte_1 CP_1 le spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per compenso
[...]
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. CAPRIO ANGELA dichiaratasene anticipataria.
Così deciso in data 18/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2041 / 2019 R.G
Udienza del 18/03/2025.
Sono presenti l'Avv. BERARDI FRANCESCA per l'attore, la quale insiste nella rimessione dei termini per il tentativo di mediazione e l'Avv. CATIA SCIGLIANO per delega dell'Avv.
CAPRIO ANGELA per il convenuto la quale si riporta a quanto dedotto in atti
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2041/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. BERARDI FRANCESCA
ATTORE
E
( ) rappresentato e difeso in virtù di procura in atti Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CAPRIO ANGELA
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio la per ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento del danno subito in data 18.01.2018 verso le ore 13.00 circa, mentre si trovava nel comune di San Sosti, a bordo della propria bicicletta modello Canyon ultimate quando percorrendo la S.P. 263, nel tratto compreso tra San Donato di Ninea e San Sosti, giunto al
Km. 39+700, aveva perso il controllo del veicolo a causa della presenza sulla strada, di esclusiva competenza della , di un pezzo di legno e di pietrisco. Controparte_1
La , costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e ha chiesto il rigetto della domanda.
Con ordinanza adottata in data 20/3/2025 il G.i. disposto l'esperimento del procedimento di mediazione ex art.
5-quater, D.lgs. n. 28/2010; all'udienza dell'11.3.2025, sostituita con il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art.127-ter c.p.c., l'attore ha chiesto di essere rimesso in termini al fine di esperire il procedimento di mediazione.
L'istanza di rimessione in termini, reiterata all'odierna udienza, non è, tuttavia motivata, così che non può essere accolta.
Ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda ex art.
5-quater,
u.c. D.lgs. n. 28/2010.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'attore. Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano
“alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00 le spese del giudizio sono determinate in € 2.700,00 (Fase di studio: € 500,00; Fase introduttiva: € 400,00; Fase istruttoria: € 900,00; Fase decisionale:
€ 900,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.2041/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA l'azione improcedibile;
2. CONDANNA a rimborsare alla Parte_1 CP_1 le spese di lite che si liquidano in € 2.700,00 per compenso
[...]
professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. CAPRIO ANGELA dichiaratasene anticipataria.
Così deciso in data 18/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso