Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4210/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice
Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedimento promosso su ricorso congiunto da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Agostina Marini, del Foro di Macerata elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Civitanova Marche (MC), Largo Castelfidardo
n. 24 in data 08.01.25 revocava il mandato difensivo conferito all'avv. Agostina Marini e in data Parte_1
12.02.2025 si costituiva in giudizio con il nuovo difensore Avv. Alessandro MO del Foro di
Macerata e eleggeva domicilio presso il suo studio in Viale Martiri della Libertà al n. 28 di Macerata.
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Agostina Marini, del Foro di Macerata elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Civitanova Marche (MC), Largo Castelfidardo
n. 24; in data 02.12.24 revocava il mandato difensivo conferito all'avv. Agostina Marini Parte_2 pagina 1 di 5
Macerata e eleggeva domicilio presso lo studio del difensore in Civitanova Marche (MC) viale S. Luigi
Versiglia 4;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 23/02/2019 in Morrovalle (MC),
(anno 2019 atto n. 1 parte 1 serie Ufficio 1)
□ separati con sentenza emessa dal Tribunale di Fermo n. 28/2024 pubblicata in data 15/01/2024, omologando le condizioni della separazione come richieste dalle parti con proprio ricorso introduttivo;
con i seguenti figli: nato a [...], il [...] cittadino italiano. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Con provvedimento del 30.11.2024 il Giudice invitava le parti a depositare l'estratto aggiornato del matrimonio con annotazione della sentenza di separazione, che veniva depositato in data 04.12.2024.
Con provvedimento del 09.12.2024 il Giudice, rilevato che il minore secondo gli accordi veniva collocato prevalente presso la madre in Morrovalle (MC), Via D. Alighieri n. 82, nella casa dei genitori della SI.ra nonni del minore e ritenuto pertanto che la casa coniugale non potesse essere Parte_2 assegnata al padre (come da punto 6 delle condizioni) , genitore non collocatario (considerato che l'assegnazione della casa coniugale va effettuata nel solo interesse del minore a mantenere un habitat familiare), invitava le parti a riformulare le conclusioni e fissava la successiva udienza per la verifica.
In data 02.12.24 revocava il mandato difensivo conferito all'avv. Agostina Marini Parte_2
e in data 08.01.2025 si costituiva in giudizio con il nuovo difensore Avv. Fabiola Cesanelli.
In data 08.01.2025 revocava il mandato difensivo conferito all'Avv. Agostina Marini e in Parte_1 data 12.02.2025 si costituiva in giudizio con il nuovo difensore Avv. Alessandro MO.
All'udienza del 10.01.2025 l'avv. MO esibiva la procura alle liti rilasciata da la rinuncia al Pt_1 mandato al precedente difensore Avv. Marini e l'atto di costituzione depositato in data 10.01.2025; posto che la costituzione non risultava andata buon fine per rifiuto della busta da parte della cancelleria, si riservava di effettuare nuovamente il deposito. Le parti chiedevano il rinvio dell'udienza.
Il Giudice rinviava alla successiva udienza per verificare la persistenza delle condizioni per addivenire ad una conclusione congiunta.
All'udienza del 20.02.2025 il Giudice, su richiesta delle parti, concedeva breve rinvio. All'udienza del 13.03.2025 le parti in sostituzione ed integrazione delle condizioni di cui al ricorso introduttivo congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno concordemente stabilito le nuove condizioni dello scioglimento del matrimonio, così come di seguito indicate:
1) affidare il figlio minorenne ad entrambi i genitori in maniera condivisa, Persona_1 con sua residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre attualmente sita in Morrovalle
(MC), Via D. Alighieri n. 82;
2) disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio: - il venerdì di ogni settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:30 prelevando il piccolo dalla madre per poi riportarlo presso di lei all'ora Persona_1
pagina 2 di 5 appena indicata ad eccezione dei venerdì coincidenti con i periodi continuativi di permanenza presso la mamma durante le festività Pasquali, Natalizie e le ferie estive;
- ogni primo e terzo fine settimana del mese prelevandolo dalla madre alle 18:00 del venerdì e tenendolo con sé fino alle 21:00 della domenica allorquando lo accompagnerà presso la madre ad eccezione dei fine settimana coincidenti con i periodi di permanenza continuativa presso la madre durante le Festività Pasquali, Natalizie e le ferie estive;
- durante le vacanze estive di Agosto il minore le trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre e 15 giorni consecutivi con la madre ad anni alterni nel periodo dal 01 al 16 Agosto o dal 17 Agosto al 31 Agosto con decorrenza dalle ore 18:00 del giorno di inizio alle ore 21:00 del giorno di fine. Entro e non oltre il
31 Maggio di ciascun anno il padre dovrà comunicare in forma scritta i giorni del mese di Agosto, compresi nel periodo spettante, che intende trascorrere con il figlio;
- il minore trascorrerà le vacanze natalizie consecutivamente ad anni alterni con ciascun genitore nel periodo con decorrenza dalle ore
18:00 del giorno 23 dicembre alle ore 21:00 del giorno 29 dicembre e dalle ore 18:00 del giorno 30 dicembre alle ore 21:00 del giorno 6 gennaio;
- il minore trascorrerà le vacanze Pasquali consecutivamente ad anni alterni con ciascun genitore con decorrenza dalle ore 18:00 dal giovedì prima di Pasqua alle ore 21:00 del martedì successivo;
- in deroga ai tempi sopra indicati il minore trascorrerà la festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore con onere a carico del padre di ricondurlo presso la madre alle ore 21:00. trascorrerà il giorno del proprio compleanno ad anni Persona_1 alterni con ciascun genitore;
- nel corrente anno 2025 il minore trascorrerà: le vacanze Pasquali con il padre dalle ore 18:00 di Giovedì 17 Aprile alle ore 21:00 di Martedì 22 Aprile, le Vacanze Natalizie dalle ore 18:00 del 23 Dicembre alle ore 21:00 del 29 Dicembre con la madre, mentre starà con il padre dalle ore 18:00 del 30 Dicembre 2025 alle ore 21:00 del 06 Gennaio con il Padre, le ferie di Agosto nel periodo fra 1 ed il 16 con il padre e nel periodo fra il 17 ed il 31 con la madre, Il minore trascorrerà il giorno compleanno del minore con la madre;
- qualora il padre non possa rispettare i tempi sopra indicati per proprio impedimento personale, dovrà comunicarlo alla con almeno 48 Parte_2 ore di anticipo;
3) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare gli eventuali spostamenti con il minore e a fornire i necessari recapiti,
4) Per ragioni già ampiamente condivise con la sig.ra , attesa l'estrema fragilità Parte_2 delle condizioni di salute della nonna paterna, si impegna espressamente a NON lasciare Parte_1 mai da solo il minore presso la stessa, garantendo cioè la sua personale presenza in occasione delle visite alla medesima nonna;
5) I genitori concordemente nel riconoscere la necessità di agevolare massimamente tra loro tutte le comunicazioni afferente il minore ed ogni altra questione di cui al presente condizioni, talché fin da subito si impegnano a rendersi disponibili l'un l'altro tramite le rispettive utenze telefoniche;
6) Ogni comunicazione tra le parti che comporti un assenso o un dissenso andrà indirizzata dell'uno all'altro genitore tramite pec dalla quale entrambi possano desumere la effettiva lettura del relativo messaggio. Quando in questo modo venga posta una richiesta che per motivi transitori comporti una parziale e temporanea deroga alle condizioni di cui al presente accordo, la mancata risposta del destinatario non potrà giammai essere interpretata da nessuno dei genitori come un implicito assenso;
7) Il SI. dipendente presso la società “Santoni s.p.a.” con la qualifica di operaio verserà a Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento economico del proprio figlio minore la somma Parte_2 di € 200,00 mensili con rivalutazione annuale ISTAT, con accredito entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario;
8) Le parti concordano che l'assegno unico per il figlio sia percepito integralmente ed in via esclusiva pagina 3 di 5 dalla madre , la quale pertanto ne riceverà l'integrale accredito diretto da parte Parte_2 dell'INPS;
9) si obbliga a corrispondere a la somma di Euro 400,00 non versata Parte_1 Parte_2 nel mese di Febbraio 2025 in rate mensile da Euro 50,00 cadauna entro e non oltre il 20 Aprile 2025,
20 Maggio 2025; 20 Giugno 2025; 20 Luglio 2025, 20 Agosto 2025; 20 Settembre 2025, Ottobre 2025;
20 Novembre 2025 Il mancato e/o ritardato pagamento comporterà la decadenza dal beneficio del termine convenuto ex art. 1186 c.c., con la conseguenza che potrà agire nei confronti Parte_2 di per il recupero dell'intero credito vantato e/o residuo ancora da corrispondere;
Parte_1
10) Come già concordato in occasione della separazione consensuale le spese straordinarie necessarie al minore (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) saranno divise a metà tra i genitori e dovranno essere adeguatamente documentate;
11) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsiasi reciproca pretesa a titolo di contributo al mantenimento e/o alimenti, posto che, soprattutto per la SI.ra
, la stessa riceve pieno aiuto economico dai propri genitori e, con l'aiuto degli stessi Parte_2 nella gestione quotidiana del minore, potrà riprendere pienamente una attività lavorativa, circostanza per la quale la stessa si è già attivata ed è in attesa di responso e quindi, avere ulteriore piena autonomia ed indipendenza economica;
12) in adempimento a quanto già concordato in occasione della separazione consensuale si Parte_1 impegna a modificare entro il termine di trenta giorni l'intestazione del contratto di locazione dell'immobile sito in Montegranaro via Turati nr. 24 ;
13) I ricorrenti ribadiscono formalmente e reciprocamente, ad ogni effetto, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e dichiarano sin d'ora di non opporsi all'eventuale espatrio;
14) Le parti danno atto che tali condizioni sono da considerarsi essenziali ed imprescindibili ai fini del presente ricorso ed indispensabili e funzionali ai fini dello scioglimento del matrimonio su richiesta congiunta, rinunciando, per l'effetto e stante il regime di separazione dei beni, a qualsivoglia rivendicazione in questa sede;
15) Resta fermo il precedente credito maturato di euro 1650, 00 da per la vendita Parte_2 dei beni mobili ad;
Parte_1
16) I SIg.ri e dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti tra loro civili o penali, Pt_1 Pt_2 aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
17) Restano integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/02/2019 presso il Comune di
Morrovalle tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morrovalle perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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