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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 22/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 22/01/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2437/2024 R.G., promossa
DA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore;
, in persona del Legale Controparte_3
Rappresentante pro tempore;
Controparte_4
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...] rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa SERENA MONTANTI, funzionario ministeriale in servizio presso l per la provincia di Controparte_4 CP_4
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha lamentato di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); ha esposto che il
D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma di € 500,00 annui i soli docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali e non anche i docenti a tempo
1 determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione e ha chiesto all'adito Tribunale:
“
1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento al ricorrente da parte del Controparte_1 del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge
n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
Controparte_
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il all'adozione delle Controparte_1 attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, mettendo a disposizione di parte ricorrente la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'importo nominale complessivo indicato in ricorso.
4. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati Cont in ricorso, condannarsi il al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e/o per perdita di chance, rispettivamente: € 1.500,00. Parte_1
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.”.
2. Il e le articolazioni territoriali, con memoria Controparte_1 depositata in data 10.01.2025, hanno eccepito la prescrizione quinquennale del diritto chiedendo il rigetto della domanda: “nella parte in cui viene richiesto il pagamento di somme antecedenti al quinquennio.”.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
5. Il thema decidendum sottoposto dal docente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 – nel menzionare solo i docenti di
2 ruolo tra i destinatari della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente – sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo
Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche Persona_1 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_1 punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
3 delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
7. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che il ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro (cfr. contratti allegati al ricorso).
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss).
Inoltre, la situazione del ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione CP_1 dei primi – anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del
D.P.C.M.) – è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della Carta elettronica;
i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico.
4 La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1842/2022).
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
Comparto scuola del 27 novembre 2007. Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il è tenuto CP_1
a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”;
l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto
1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del
27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”.
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 CP_1
5 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022).
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
8. Tale diritto spetta solo per alcuni degli anni scolastici indicati in ricorso.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge che la ricorrente ha prestato attività lavorativa sino al 30.06 negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dall'amministrazione resistente per l'anno scolastico 2019/2020, dovendosi individuare il dies a quo - alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite da Cass.
n. 29961/2023) - nella data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza (nella specie il 09.10.2019)
Il ricorso è stato notificato quando la prescrizione, con riferimento a tale annualità, era già maturata.
9. In conclusione, atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che la ricorrente ha prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, l'amministrazione convenuta va condannata a mettere a disposizione dello stesso detta Carta dal valore nominale di € 1.000,00. Ciò al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali.
10. Conclusivamente va disposto come in dispositivo.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della Parte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
b) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
a mettere a disposizione della ricorrente CP_6 Parte_1 detta Carta dall'importo nominale complessivo di euro di € 1000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
6 c) condanna il , in persona del pro tempore, a rifondere Controparte_1 CP_2 al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 515,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA oltre esborsi come per legge ed oltre al contributo unificato pagato, da distrarsi in favore dell'avv. TRUGLIO FRANCESCO.
Così deciso in Marsala, il 22/01/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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