Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di costituzione del Giudice

    Rigettata l'eccezione di nullità sollevata dal procuratore del ricorrente per asserita non udibilità della relazione introduttiva svolta da remoto.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione processuale del difensore di ER

    Preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della costituzione dell'AdER perché avvenuta con avvocato del libero foro senza che vi fosse una delibera dell'Ente giustificativa della scelta. La Corte di Giustizia Tributaria ha escluso la necessità della menzionata delibera per il giudizio innanzi alle Corti di giustizia tributaria.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti

    L'ADER ha provato l'avvenuta notificazione di tutti gli atti presupposti, degli avvisi di pagamento e dell'intimazione che ha preceduto l'atto di pignoramento. Le notifiche sono avvenute tramite PEC o tramite servizio postale con consegna al destinatario o a familiare convivente. Le cartelle e l'intimazione di pagamento non sono state impugnate e pertanto sono divenute definitive.

  • Rigettato
    Mancata notifica degli avvisi di intimazione

    L'ADER ha provato l'avvenuta notificazione di tutti gli atti presupposti, degli avvisi di pagamento e dell'intimazione che ha preceduto l'atto di pignoramento.

  • Inammissibile
    Intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e previdenziali

    Qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa. L'eccezione di prescrizione riferita ai periodi antecedenti la notificazione dell'intimazione di pagamento è inammissibile. Per il periodo successivo, il termine di prescrizione è decennale e la notifica più risalente è del 2016 a fronte dell'atto di pignoramento notificato nel 2025.

  • Rigettato
    Superamento del limite legale del quinto

    È infondato il motivo relativo all'asserita impignorabilità ex art. 545 comma 4 c.p.c. perché non è stata fornita alcuna prova della natura delle somme pignorate essendo pignorabili nei limiti del quinto solo le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione del pignoramento

    L'atto richiama tutte le cartelle precedentemente notificate e quindi, come tali, tutte già conosciute dal ricorrente sicchè non era necessaria alcuna ulteriore indicazione essendo ammissibile la motivazione per relationem quando il riferimento è ad atti conosciuti dal contribuente.

  • Inammissibile
    Domanda di ordine di restituzione della somma

    La domanda esula dalla competenza di questa Corte che riguarda esclusivamente le controversie relative a tributi e non azioni di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 52
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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