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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 777/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prossedi
elettivamente domiciliato presso Comune Di Prossedi Comune 04010 Prossedi LT
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Bper Banca S.p.a. - 01153230360
elettivamente domiciliato presso Bper Banca S.p.a.
Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - 80078750587
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.TO P.T. n. 05784202500003494 001 VARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1173/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: preliminarmente eccepisce il vizio di costituzione del Giudice non essendo presente in aula un componente del Collegio(relatore) di cui non ha potuto sentire la relazione per difetto di udibilità in violazione dell'art.158 del codice di procedura civile applicabile all'art.1 comma 2 del processo tributario.Il difensore del ricorrente dichiara di non aver udito la relazione essendo il livello sonoro bassissimo e non udibile dallo stesso;
ribadisce la fondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione processuale del difensore di ER, avvocato del libero foro,in assenza di prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art.43 comma 4 r.d.1611/33
e della riconducibilità della controversia a casi non riservati all'avvocatura dello Stato ovvero della indisponibilità dell'avvocatura dello Stato. La mera produzione di protocolli o convenzioni non assolve all'onere di dimostrare la legittimazione processuale del difensore di ER nel singolo giudizio come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezione unite. n.30008/19. Pertanto si eccepisce la nullità ed inesistenza della costituzione e degli atti difensivi di ER con nullità insanabile con la procura alle liti viziata anche per mancanza agli atti di procura notarile che provi l'effettiva sussistenza del potere rappresentativo in capo al sottoscrittore della procura alle liti. Il difensore del ricorrente eccepisce l'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato banca Bper dell'importo di euro 68662,14. Di tale pagamento il ricorrente ne è venuto a conoscenza (de relato in assenza di qualsiasi comunicazione da parte della banca); chiede che la Corte voglia ordinare ad ER la restituzione della somma al ricorrente previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato. Sul pagamento non presta acquiscenza.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed alle memorie illustrative ed insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e di Roma (ADER), il Comune di Prossedi, l'INPS sede provinciale di
Latina, la Regione Lazio e BP Banca spa chiedendo l'annullamento dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi indicato in epigrafe per la somma complessiva di € 68.662,14.
A tal fine il ricorrente eccepiva: l'omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti;
la mancata notifica degli avvisi di intimazione che avrebbero dovuto precedere il pignoramento ex art. 50, comma 2, del D.P.R.
602/73; l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e previdenziali azionate;
l'avvenuto superamento del limite legale del quinto previsto dall'art. 545 comma 4 c.p.c.; la carenza di motivazione del pignoramento per la mancata indicazione dettagliata dei crediti, degli importi, delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
L'ADER, si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Anche l'INPS si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte per i crediti previdenziali. Contestava poi nel merito l'avverso ricorso e chiedeva, in principalità, la declaratoria di difetto di giurisdizione e, in subordine, l'inammissibilità del ricorso o il rigetto nel merito.
Nessuno si costituiva per il Comune di Prossedi, per la Regione Lazio e per BP Banca spa.
All'udienza del 25/8/2025 il procuratore del ricorrente eccepiva la nullità della costituzione dell'AdER perché avvenuta con avvocato del libero foro. Alla medesima udienza la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente con l'atto introduttivo.
Depositate memorie illustrative da parte dell'AdER, con le quali si affermava la legittimità della sua costituzione, all'udienza del 19 dicembre 2025, rigettata l'eccezione di nullità sollevata dal procuratore del ricorrente per asserita non udibilità della relazione introduttiva svolta da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di nullità della costituzione dell'AdER perché avvenuta con avvocato del libero foro senza che vi fosse una delibera dell'Ente giustificativa della scelta.
Sul punto si è infatti ripetutamente espressa la Suprema Corte che ha condivisibilmente escluso la necessità della menzionata delibera per il giudizio innanzi alle Corti di giustizia tributaria affermando che “l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso” (Cass., sez. V, n.28199, 31/10/2024, Rv 672626-01).
Sempre in via preliminare, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario per i crediti previdenziali per i quali, come è noto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro anche quando la pretesa è azionata tramite cartella esattoriale o avviso di addebito, poiché la natura del rapporto previdenziale prevale sullo strumento di riscossione (cfr. tra le tante, già Cass. Sez. Un., ord, 14831, 5/6/08, Rv 603317-01). Per i medesimi motivi è parimenti sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, nella specie il Giudice di Pace, per i crediti derivanti da sanzioni amministrative (violazioni del codice della strada).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
L'ADER ha provato l'avvenuta notificazione di tutti gli atti presupposti, degli avvisi di pagamento e dell'intimazione che ha preceduto l'atto di pignoramento qui impugnato.
In particolare è stata provata l'avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle che hanno preceduto la menzionata intimazione (ad eccezione delle cartelle relative a sanzioni amministrative e crediti previdenziali esulanti dalla giurisdizione tributaria). Le notifiche sono infatti avvenute in parte tramite PEC con attestazione di avvenuta consegna (cfr. ad esempio all. 35, 34, 32 31, 30), e in altra parte tramite il servizio postale con consegna al destinatario personalmente (cfr. ad esempio all 17, 9, 8) o a familiare convivente (all. ad esempio
37, 13, 12, 11).
Le cartelle e l'intimazione di pagamento non sono state impugnate e pertanto sono divenute definitive.
Ebbene, come è noto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come anche
“quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secon12, do il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. Cass., sez. V, ord. n. 37259, 29/11/2021, Rv 663045-01).
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione e/o decadenza riferita ai periodi antecedenti la notificazione dell'intimazione di pagamento è inammissibile. Per quanto attiene al periodo successivo è invece palesemente infondata atteso che il termine di prescrizione per i crediti erariali è notoriamente decennale,
e la notifica più risalente nel tempo, avvenuta con avviso di addebito (atto interruttivo della prescrizione), è del 18/1/2016 a fronte dell'atto di pignoramento notificato il 9/4/2025.
Per quanto attiene alla lamentata carenza di motivazione dell'impugnato pignoramento è sufficiente osservare che l'atto richiama tutte le cartelle precedentemente notificate e quindi, come tali, tutte già conosciute dal ricorrente sicchè non era necessaria alcuna ulteriore indicazione essendo notoriamente ammissibile la motivazione per relationem quando, come è avvenuto nella specie, il riferimento è ad atti conosciuti dal contribuente (cfr., fra le tante, Cass., sez. V, n. 3610, 12/2/2025, Rv 674088-01).
E' infondato anche il motivo relativo all'asserita impignorabilità ex art. 545 comma 4 c.p.c perché non è stata fornita alcuna prova della natura delle somme pignorate essendo pignorabili nei limiti del quinto solo “le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” (così art. 545 cit.) e, come si è detto, non vi è prova che le somme pignorate abbiano tale natura.
Da ultimo, si deve dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal procuratore del ricorrente in udienza tesa ad ottenere, da questa Corte, l'ordine all'ER di restituzione al ricorrente della somma versatagli dal terzo Bper Banca per effetto dell'avvenuto pignoramento previo accertamento della sua illegittimità.
E' del tutto evidente infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione, che tale domanda esula dalla competenza di questa Corte che, come è noto, riguarda esclusivamente le controversie relative a tributi di ogni genere e certo non anche azioni di condanna.
Attesa l'infondatezza di tutti i motivi proposti non può che ribadirsi il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore solo dell'ADER e dell'INPS considerata la contumacia delle altre parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari indicando quale giudice competente il giudice ordinario. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2820,00 per ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
DE ANGELIS PIERFRANCESCO, Relatore
RESCIGNO MARCELLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 777/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Prossedi
elettivamente domiciliato presso Comune Di Prossedi Comune 04010 Prossedi LT
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Bper Banca S.p.a. - 01153230360
elettivamente domiciliato presso Bper Banca S.p.a.
Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale - 80078750587
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN.TO P.T. n. 05784202500003494 001 VARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1173/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: preliminarmente eccepisce il vizio di costituzione del Giudice non essendo presente in aula un componente del Collegio(relatore) di cui non ha potuto sentire la relazione per difetto di udibilità in violazione dell'art.158 del codice di procedura civile applicabile all'art.1 comma 2 del processo tributario.Il difensore del ricorrente dichiara di non aver udito la relazione essendo il livello sonoro bassissimo e non udibile dallo stesso;
ribadisce la fondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione processuale del difensore di ER, avvocato del libero foro,in assenza di prova della sussistenza dei requisiti di cui all'art.43 comma 4 r.d.1611/33
e della riconducibilità della controversia a casi non riservati all'avvocatura dello Stato ovvero della indisponibilità dell'avvocatura dello Stato. La mera produzione di protocolli o convenzioni non assolve all'onere di dimostrare la legittimazione processuale del difensore di ER nel singolo giudizio come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezione unite. n.30008/19. Pertanto si eccepisce la nullità ed inesistenza della costituzione e degli atti difensivi di ER con nullità insanabile con la procura alle liti viziata anche per mancanza agli atti di procura notarile che provi l'effettiva sussistenza del potere rappresentativo in capo al sottoscrittore della procura alle liti. Il difensore del ricorrente eccepisce l'avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato banca Bper dell'importo di euro 68662,14. Di tale pagamento il ricorrente ne è venuto a conoscenza (de relato in assenza di qualsiasi comunicazione da parte della banca); chiede che la Corte voglia ordinare ad ER la restituzione della somma al ricorrente previo accertamento dell'illegittimità dell'atto di pignoramento impugnato. Sul pagamento non presta acquiscenza.
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed alle memorie illustrative ed insiste nel rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 citava innanzi a questa Corte l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e di Roma (ADER), il Comune di Prossedi, l'INPS sede provinciale di
Latina, la Regione Lazio e BP Banca spa chiedendo l'annullamento dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi indicato in epigrafe per la somma complessiva di € 68.662,14.
A tal fine il ricorrente eccepiva: l'omessa notifica delle cartelle e degli atti presupposti;
la mancata notifica degli avvisi di intimazione che avrebbero dovuto precedere il pignoramento ex art. 50, comma 2, del D.P.R.
602/73; l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie e previdenziali azionate;
l'avvenuto superamento del limite legale del quinto previsto dall'art. 545 comma 4 c.p.c.; la carenza di motivazione del pignoramento per la mancata indicazione dettagliata dei crediti, degli importi, delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni.
L'ADER, si costituiva contestando in toto quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto del ricorso.
Anche l'INPS si costituiva eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione di questa Corte per i crediti previdenziali. Contestava poi nel merito l'avverso ricorso e chiedeva, in principalità, la declaratoria di difetto di giurisdizione e, in subordine, l'inammissibilità del ricorso o il rigetto nel merito.
Nessuno si costituiva per il Comune di Prossedi, per la Regione Lazio e per BP Banca spa.
All'udienza del 25/8/2025 il procuratore del ricorrente eccepiva la nullità della costituzione dell'AdER perché avvenuta con avvocato del libero foro. Alla medesima udienza la Corte accoglieva l'istanza di sospensiva formulata dal ricorrente con l'atto introduttivo.
Depositate memorie illustrative da parte dell'AdER, con le quali si affermava la legittimità della sua costituzione, all'udienza del 19 dicembre 2025, rigettata l'eccezione di nullità sollevata dal procuratore del ricorrente per asserita non udibilità della relazione introduttiva svolta da remoto, il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di nullità della costituzione dell'AdER perché avvenuta con avvocato del libero foro senza che vi fosse una delibera dell'Ente giustificativa della scelta.
Sul punto si è infatti ripetutamente espressa la Suprema Corte che ha condivisibilmente escluso la necessità della menzionata delibera per il giudizio innanzi alle Corti di giustizia tributaria affermando che “l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso” (Cass., sez. V, n.28199, 31/10/2024, Rv 672626-01).
Sempre in via preliminare, si deve dichiarare il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario per i crediti previdenziali per i quali, come è noto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro anche quando la pretesa è azionata tramite cartella esattoriale o avviso di addebito, poiché la natura del rapporto previdenziale prevale sullo strumento di riscossione (cfr. tra le tante, già Cass. Sez. Un., ord, 14831, 5/6/08, Rv 603317-01). Per i medesimi motivi è parimenti sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, nella specie il Giudice di Pace, per i crediti derivanti da sanzioni amministrative (violazioni del codice della strada).
Ciò posto, il ricorso è infondato.
L'ADER ha provato l'avvenuta notificazione di tutti gli atti presupposti, degli avvisi di pagamento e dell'intimazione che ha preceduto l'atto di pignoramento qui impugnato.
In particolare è stata provata l'avvenuta regolare notifica di tutte le cartelle che hanno preceduto la menzionata intimazione (ad eccezione delle cartelle relative a sanzioni amministrative e crediti previdenziali esulanti dalla giurisdizione tributaria). Le notifiche sono infatti avvenute in parte tramite PEC con attestazione di avvenuta consegna (cfr. ad esempio all. 35, 34, 32 31, 30), e in altra parte tramite il servizio postale con consegna al destinatario personalmente (cfr. ad esempio all 17, 9, 8) o a familiare convivente (all. ad esempio
37, 13, 12, 11).
Le cartelle e l'intimazione di pagamento non sono state impugnate e pertanto sono divenute definitive.
Ebbene, come è noto, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come anche
“quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secon12, do il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr. Cass., sez. V, ord. n. 37259, 29/11/2021, Rv 663045-01).
Conseguentemente l'eccezione di prescrizione e/o decadenza riferita ai periodi antecedenti la notificazione dell'intimazione di pagamento è inammissibile. Per quanto attiene al periodo successivo è invece palesemente infondata atteso che il termine di prescrizione per i crediti erariali è notoriamente decennale,
e la notifica più risalente nel tempo, avvenuta con avviso di addebito (atto interruttivo della prescrizione), è del 18/1/2016 a fronte dell'atto di pignoramento notificato il 9/4/2025.
Per quanto attiene alla lamentata carenza di motivazione dell'impugnato pignoramento è sufficiente osservare che l'atto richiama tutte le cartelle precedentemente notificate e quindi, come tali, tutte già conosciute dal ricorrente sicchè non era necessaria alcuna ulteriore indicazione essendo notoriamente ammissibile la motivazione per relationem quando, come è avvenuto nella specie, il riferimento è ad atti conosciuti dal contribuente (cfr., fra le tante, Cass., sez. V, n. 3610, 12/2/2025, Rv 674088-01).
E' infondato anche il motivo relativo all'asserita impignorabilità ex art. 545 comma 4 c.p.c perché non è stata fornita alcuna prova della natura delle somme pignorate essendo pignorabili nei limiti del quinto solo “le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego” (così art. 545 cit.) e, come si è detto, non vi è prova che le somme pignorate abbiano tale natura.
Da ultimo, si deve dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal procuratore del ricorrente in udienza tesa ad ottenere, da questa Corte, l'ordine all'ER di restituzione al ricorrente della somma versatagli dal terzo Bper Banca per effetto dell'avvenuto pignoramento previo accertamento della sua illegittimità.
E' del tutto evidente infatti, indipendentemente da ogni altra considerazione, che tale domanda esula dalla competenza di questa Corte che, come è noto, riguarda esclusivamente le controversie relative a tributi di ogni genere e certo non anche azioni di condanna.
Attesa l'infondatezza di tutti i motivi proposti non può che ribadirsi il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore solo dell'ADER e dell'INPS considerata la contumacia delle altre parti.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti non tributari indicando quale giudice competente il giudice ordinario. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2820,00 per ciascuna delle parti costituite.