Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 26/03/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 104/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 17 marzo 2026, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 9 aprile 2025 al n. 20992/C del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dalla sig.ra SI, nata ad [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Paolo Di AR ([...]) del Foro di Avezzano, EL Di AR ([...]), del Foro di Avezzano, IN Di AR ([...]) del Foro di Avezzano, MO ET ([...]), del Foro di Avezzano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in San Benedetto dei Marsi (AQ), (pec: paolodicesare@pcert.postecert.it; avvginodicesare@pec.it);
contro
- I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (cf. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, nonché: -- I.N.P.S. - (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del Dirigente/Direttore pro tempore, sede di Avezzano, via Cavalieri di Vittorio Veneto, nn. 72/74, rappresentati e difesi dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]), Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto;
PER
- il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74% ai fini dell’attribuzione dei benefici pensionistici di cui all’art. 80 L. n. 388/2000;
Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa; Ritenuto in
FATTO 1. Con il ricorso depositato la signora SI, affetta da una serie di patologie, in data 29/09/2016, veniva riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa: 67%, per «connettivite indifferenziata con dermatite da fotosensibilità. Incontinenza urinaria in sogg. con cisto rettocele in esiti di isterectomia totale MRGE»; 2. in data 12.05.2021 (verbale notificato in data 06.07.2021) la ricorrente veniva sottoposta a nuova visita per l’accertamento dell’invalidità civile, all’esito della quale, nonostante un grave peggioramento delle condizioni di salute, veniva confermata la percentuale di invalidità del 67%; 3. la ricorrente si sottoponeva a visita medico legale, Dott. Giuseppe SI, dalla quale si evinceva che «sulla base dell’esame della documentazione sanitaria … appare fin troppo evidente l’errore tecnico della Commissione di Prima istanza la quale ha nettamente sottostimato le gravi invalidità da cui è affetta la paziente … tenuto conto della documentazione medica esaminata e della visita da me eseguita ritengo che le infermità di cui risulta affetta la Sig.ra SI comportino gravi ripercussioni sia sulla vita lavorativa che extralavorativa. pertanto, si può ritenere la Sig.ra SI invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore al 74% (79%) ex lege 118/71»;
4. con ricorso per ATP notificato il 27.12.2021, la ricorrente adiva il Tribunale di Avezzano, sez. Lavoro, e impugnava il verbale di riconoscimento dell’invalidità civile (67%) precedentemente notificato il 06.07.2021;
5. nell’ambito del suddetto giudizio veniva nominato il CTU, Dott. SI, il quale concludeva la sua relazione, datata 05/06/2022: “Sono sostanzialmente d’accordo con la valutazione medico-legale del Dott. SI … siamo di fronte quindi ad un’aritmia grave, a mio parere sottovalutata dal CMI, che in associazione alle patologie presenti determina una percentuale di invalidità pari all’80%, con decorrenza dalla data della domanda (26/02/2021);
6. l’INPS non contestava tali conclusioni, perciò, con decreto del 25/10/2022, il Tribunale di Avezzano omologava l’accertamento del requisito sanitario, con decorrenza dalla data della domanda (26/02/2021);
7. visto l’aggravarsi delle patologie, la ricorrente presentava domande per il riconoscimento del nuovo stato di invalidità civile e per il riconoscimento dell’handicap;
8. all’esito della visita del 17/07/2024 la Commissione medica della Asl riteneva la ricorrente affetta da:” Connettivite indifferenziata con dermatite da fotosensibilità. Cistite cronica in soggetto con cistorectocele in esiti di isterctomia totale MRGE. Extrasistolia ventricolare trattata con ablazione transcatetere a radiofrequenza. Coxartrosi bilaterale rachiartrosi LS con protrusioni discali multiple e segni EMG di sofferenza neurogena cronica territorio radicolare L3-L4”, ritenendola, tuttavia, invalida con riduzione della capacità lavorativa con una percentuale pari al 67%; 9. la ricorrente si sottoponeva a visita medico-legale, Dott. Giuseppe SI, il quale, in data 06/11/2024, rilevava quanto segue:” Sulla base della documentazione sanitaria in atti risulta che la Sig.ra SI, già riconosciuta invalida con riduzione della capacità lavorativa all’80% con decreto di omologa del Tribunale di Avezzano, nel mese di luglio 2024 veniva giudicata invalida al 67% dalla CMI di prima istanza. Non si condivide tale valutazione in quanto non è evidenziabile alcun miglioramento dello stato invalidante della paziente, anzi sono state diagnosticate, rispetto al precedente riconoscimento dell’80%, ulteriori affezioni invalidanti…Orbene, rispetto al precedente giudizio (80%) nonostante il rilievo da parte della Commissione (a parte l’ernia discale L1-L2 non rilevata) di ulteriori invalidità, veniva effettuata una valutazione addirittura inferiore! Diversamente da quanto stabilito dalla Commissione, non solo non è rilevabile un miglioramento del quadro invalidante della Sig.ra SI, ma questi è addirittura peggiorato come chiaramente documentato.”;
10. ad avviso della ricorrente, sarebbero evidenti gli errori compiuti dalla CMI di prima istanza. In primo luogo, e nel merito, avrebbe nettamente sottostimato le condizioni di salute della ricorrente, non tenendo conto di nuove e ulteriori patologie che ne aggravavano la percentuale di invalidità rispetto a quella dell’80%. Inoltre, la Commissione non solo non avrebbe tenuto conto del peggioramento delle condizioni di salute, ma addirittura avrebbe diminuito la percentuale di invalidità, facendola tornare al 67%. E ciò in contrasto con quanto stabilito dal Tribunale di Avezzano nel corso del precedente giudizio nel quale la ricorrente era stata riconosciuta invalida all’80%. Circostanza di cui la CMI di prima istanza non teneva conto, poiché dalla lettura dei dati anamnestici della ricorrente presenti nel verbale impugnato, non risulta aver considerato che la ricorrente fosse stata precedentemente riconosciuta invalida all’80% con un decreto di omologa non contestato; 11. sarebbe evidente l’interesse della ricorrente al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%. Ritiene che essere riconosciuti portatori di una percentuale di invalidità superiore al 74% comporta importanti benefici anche per i lavoratori dipendenti pubblici, di carattere previdenziale, fiscale e pensionistico, come ad esempio, esenzioni dai ticket, maggiorazioni contributive di due mesi contributivi figurativi sino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini di un prepensionamento (art 80, comma 3, legge n. 388/2000);
12. la ricorrente, con il suo ricorso, ha chiesto il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 74% o all’80% - laddove la Commissione medica della Asl ha ritenuto che la stessa affetta da:” Connettivite indifferenziata con dermatite da fotosensibilità. Cistite cronica in soggetto con cistorectocele in esiti di isterctomia totale MRGE. Extrasistolia ventricolare trattata con ablazione transcatetere a radiofrequenza. Coxartrosi bilaterale rachiartrosi LS con protrusioni discali multiple e segni EMG di sofferenza neurogena cronica territorio radicolare L3-L4”, fosse invalida con riduzione della capacità lavorativa con una percentuale pari al 67%. 13. A tal fine la ricorrente ha riassunto il giudizio, identico, instaurato davanti al Tribunale di Avezzano che, con provvedimento del 18.03.2025, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito e fissato termine di 30 gg per la riassunzione dinanzi alla Corte dei conti competente. Da ciò, le seguenti conclusioni: “1) nominare un consulente tecnico medico-legale che accerti: a) se la ricorrente sia portatrice di una percentuale di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a quella del 67%, accertata erroneamente dalla Commissione medica, ex lege n. 118/71 e DL n. 509/88, valutandone anche l’esatta decorrenza; in via principale, verificare se la ricorrente sia portatrice di una invalidità superiore all’80%, come indicato dal parere medico legale del dott. SI del 06.11.2024; in via subordinata, ripristinare la percentuale di invalidità del 80%, come già accertato con decreto di omologa del Tribunale di Avezzano del 25.10.2022;
2) all’esito omologare l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella certificazione allegata e condannare l’INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
14. l’INPS, avendo ricevuto regolare e tempestiva notifica sia del ricorso che del d. f. u. ai sensi dell’art. 155 C.G.C., si è costituito in giudizio ed ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
15. con ordinanza n. 14/2025 questo giudice, rilevando la mancata acquisizione in atti dell’istanza presentata in sede amministrativa dalla signora SI per il riconoscimento di un’invalidità superiore al 74% ai fini dell’attribuzione dei benefici pensionistici di cui all’art. 80, 3 comma, L. n. 388/2000, nonché degli altri atti amministrativi in possesso dell’Istituto previdenziale convenuto, riguardanti la vicenda controversa, ha ordinato al Dirigente INPS Filiale di Avezzano, ovvero la stessa parte ricorrente, di depositare copia dell’istanza/e presentata dalla signora SI all’INPS al fine di ottenere il beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000, nonché dell’ulteriore documentazione rilevante ai fini del decidere e ha rinviato la discussione all’udienza del 17 marzo 2026, ore 10:00;
16. in data 9 dicembre 2025 e 18 dicembre 2025, sia l’Istituto previdenziale che la ricorrente, hanno depositato documentazione pertinente in ottemperanza a quanto richiesto con l’ordinanza di questo giudice n. 14/2025;
17. nell’udienza del 17 marzo 2026, con l’assistenza del segretario d’udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente la ricorrente, a mezzo dell’avv. IN Di AR e dell’avv. Mario Petrella presente su delega scritta dell’avv, Paolo Di AR, che ha insistito in via principale, per l’accoglimento del ricorso, l’Avv. Capannolo, per l’INPS, si è riportato alle conclusioni contenute nella memoria depositata, chiedendone il rigetto, dopo ampio contraddittorio, la causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.
Considerato in
DIRITTO
1. L’odierno giudizio è stato riassunto dopo che il giudice del lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia da incardinarsi correttamente davanti al giudice contabile in quanto la pretesa non sarebbe la provvista di una prestazione assistenziale diretta, ma l’accesso a un istituto a rilievo previdenziale pubblico — i contributi figurativi — che incidono sulla sfera della finanza pubblica e dunque rientrano nella cognizione della giurisdizione contabile.
2. L’Inps, nella sua memoria, ha valorizzato la natura “rebus sic stantibus” dell’accertamento sanitario: ha sostenuto che lo status di invalidità non sarebbe mai fissato una volta per tutte e che la Commissione Medica di Prima Istanza del 17 luglio 2024, nel ricondurre la percentuale al 67%, ha espresso una nuova valutazione legittima e attuale.
Su questa base, l’Istituto ha chiesto il rigetto della domanda e si è opposto alla nomina di una consulenza tecnica d’ufficio, sostenendo che la ricorrente non avrebbe portato elementi nuovi, “successivi” alla visita collegiale, idonei a scalfirne il risultato.
3 La ricorrente, dal canto suo, ha sviluppato il suo ragionamento su un doppio binario, fattuale e metodologico, che punterebbe a ricondurre a coerenza la traiettoria clinica. Sul piano fattuale, la ricorrente ha affermato come l’80% fosse stato riconosciuto con l’omologazione nel 2022 sulla scorta di una CTU che aveva già integrato un pregresso giudizio medicolegale di parte; sul piano più recente, l’elaborato del proprio consulente (novembre 2024) avrebbe evidenziato non un miglioramento, ma semmai un aggravamento, con l’emersione di ulteriori affezioni non correttamente considerate dalla Commissione Medica di Prima Istanza, e dunque, la sostanziale irragionevolezza di una diminuzione al 67% nonostante un quadro clinico più gravoso. La ricorrente, sostanzialmente, ha evidenziato tutte le incongruità della valutazione nella quale sarebbe incorsa la valutazione “intermedia” della Commissione del 2024 che contrasterebbe, prima, con la CTU 2022 che aveva fissato l’invalidità all’80% e sulla quale l’INPS non aveva contestato alcunché; dopo, con la CTP del 2024 che ha contestato puntualmente la sottostima della Commissione medica di Prima istanza, descrivendo gli errori di giudizio con riferimento a disturbi che aggravavano e non attenuavano l’incidenza invalidante della ricorrente.
4. Orbene, l’art. 80, 3 comma, legge n. 388/2000 prevede che i lavoratori dipendenti riconosciuti invalidi con percentuale pari o superiore al 74% maturino due mesi l’anno di contribuzione figurativa, fino a un massimo di cinque anni, utili ai fini pensionistici.
4.1 Dalla documentazione amministrativa depositata si osserva che il 20 maggio 2024 la ricorrente ha presentato una domanda di aggravamento di invalidità civile (Domus n. SI) e, parallelamente, una domanda per handicap ex l. 104/1992. Nel modulo di domanda è barrata la casella relativa alla richiesta di accertamento di invalidità civile ex legge n. 118/1971, quella che serve a determinare la percentuale (67%, 80%, ecc.) che costituisce il requisito sanitario necessario per l’ottenimento di vari benefici economici. Orbene, non vi è dubbio, però, che la domanda non è finalizzata direttamente ai contributi figurativi, ma al riconoscimento della percentuale di invalidità che la legge richiede per attribuire vari benefici economici.
La questione sottoposta all’esame del giudice deve essere risolta rimettendo al centro la struttura della fattispecie legale prevista dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000: il legislatore ha configurato un autonomo procedimento “di domanda” per ottenere i due mesi annui di contribuzione figurativa (fino a un massimo di cinque anni), ed ha agganciato quel beneficio al presupposto sanitario dell’invalidità pari o superiore al 74% in capo a un lavoratore dipendente.
Su questo piano, la condotta della ricorrente non è stata pienamente conforme al modello legale: in data 20 maggio 2024, la ricorrente ha presentato all’INPS una domanda di aggravamento di invalidità civile (Domus n. SI) corredata dal relativo certificato medico telematico (n. SI), al fine di far accertare la percentuale sanitaria attuale. La ricevuta e i moduli in atti attestano sia l’inoltro telematico sia l’oggetto della richiesta—invalidità civile ex legge n. 118/1971— che è lo strumento tipico e necessario per determinare la percentuale di invalidità rilevante ai fini delle varie provvidenze economiche. Ne segue che la domanda presentata nel maggio 2024 non è pienamente equivalente — sul piano funzionale e giuridico — alla domanda che l’ordinamento esige per l’ottenimento del figurativo ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000.
4.2 Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per quanto di seguito si considera.
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il verbale datato 17/07/2004 della Commissione medica di Prima Istanza per l’accertamento dell’invalidità civile, chiedendo l’accertamento di un grado di invalidità almeno pari al 74%, negato dalla medesima Commissione, al fine di avvalersi dei benefici contributivi previsti dall’art. 80, 3° comma, della legge n. 388/2000.
Tale norma prevede che “a decorrere dall'anno 2002, […] agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A […] è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni […] il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Ebbene, come si evince dal dettaglio della domanda amministrativa presentate all’INPS, il ricorrente – sino ad oggi – ha solo richiesto l’accertamento dell’invalidità civile e dello status di handicap ex lege n. 104/1992.
Entrambe le domande, tuttavia, non sono sufficienti ad avviare anche il procedimento, ex art. 80 legge n. 388/2000 che, come noto, presuppone l’accertamento dell’invalidità, ma non solo. Difatti, la ricorrente non ha presentato alcuna domanda al proprio datore di lavoro pubblico.
Infatti, nel sistema dell’invalidità civile il riconoscimento della minorazione rappresenta solo il primo passaggio, di natura esclusivamente sanitaria, perché il diritto alle provvidenze economiche sorge soltanto quando alla valutazione della gravità – che deve raggiungere almeno il 74% per l’assegno mensile, o il 100% per la pensione di inabilità, oppure configurare una condizione di totale non autosufficienza per l’indennità di accompagnamento – si accompagnano anche i requisiti amministrativi e reddituali richiesti dalla normativa. È quindi la combinazione tra l’accertamento medicolegale e la verifica della situazione economica personale a determinare l’effettiva erogazione della prestazione, con la sola eccezione dell’accompagnamento, che prescinde sia dal reddito sia dallo stato lavorativo ed è attribuito esclusivamente in ragione della necessità di assistenza continua. Ne deriva che il verbale della commissione non equivale automaticamente al diritto a un beneficio economico: occorre che l’INPS, in sede amministrativa, controlli le condizioni reddituali, l’età, l’eventuale attività lavorativa e la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per associare al giudizio sanitario una delle misure assistenziali previste a tutela degli invalidi civili.
Non può condividersi, pertanto, l’affermazione di parte ricorrente che vorrebbe ritenere adempiuto l’adempimento formale di cui all’art. 80, 3 comma, legge n. 388/2000 con la richiesta di aggravamento dell’invalidità civile presentata ove si legge che la ricorrente chiedeva di essere sottoposta: «ad accertamento sanitario … con il relativo riconoscimento del beneficio economico». Evidentemente, contestualmente o successivamente al verbale di accertamento dell’invalidità, controparte avrebbe dovuto avviare il separato e funzionalmente diverso procedimento per il riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80 citato, procedimento che con le prestazioni assistenziali non ha nulla a che vedere. Risulta, infatti, comprovata in atti l’assenza di specifica domanda amministrativa della signora SI tesa a conseguire il beneficio contributivo in parola, tant’è vero che alcuna istanza è allegata al ricorso introduttivo. Venendo, dunque, alla questione di cui è causa, il Giudice Monocratico reputa del tutto condivisibili, stanti le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile che in punto di ammissibilità dei ricorsi pensionistici riprendono quelle già recate dal R.D. 1038/1933 precedentemente in vigore, le considerazioni svolte dalla Sez. Giur. Puglia nella sentenza n. 284/2020 (e nelle precedenti nn. 23/2020 e 683/2019). “È evidente […] che coloro che sono interessati a tale beneficio ma che non hanno già conseguito il riconoscimento dell’invalidità nella misura prevista debbano presentare apposita istanza tesa a conseguire il beneficio di che trattasi chiedendo contestualmente anche la visita medica per accertare il presupposto grado di invalidità.
Come osservato dalla Corte di Cassazione in un caso analogo, in base alla richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps (‘... è riconosciuto, a loro richiesta ...’, ‘il beneficio), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione (Cass. Sez. Lavoro, n. 25395/2016).
Sempre la Cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. S.U. n. 27187/2006; v. pure Cass. 27151/2009; in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003; Cass. n. 3905/2003; Cass. n. 10039/2002).
Ebbene, nella specie, l’interessato in sede amministrativa si è limitato a chiedere il mero aggravamento dello stato invalidante e non ha richiesto all’INPS il beneficio previsto dal citato art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Soltanto con il ricorso giurisdizionale, nell’impugnare il verbale della Commissione dell’invalidità civile, ha rappresentato che tale accertamento è finalizzato al riconoscimento della maggiorazione contributiva di cui al predetto art. 80 legge n. 388/2000.
In tale situazione viene in rilievo quanto previsto dall’art. 153, co. 1 lett. b) del codice di giustizia contabile che stabilisce l’inammissibilità delle domande su cui non si sia già provveduto in sede amministrativa. La circostanza che la circolare INPS n. 29/2002, all’art. 5, preveda la presentazione della richiesta all’INPS soltanto a seguito del già intervenuto riconoscimento dell’invalidità civile in misura superiore al 74% e che per prassi l’Istituto di previdenza rigetta le domande non corredate dalla documentazione del grado di invalidità, non rileva. In proposito, va osservato, da un lato, che la suddetta circolare sembra riferirsi a soggetti che al momento dell’entrata in vigore della disposizione di legge, risultavano già riconosciuti quali invalidi civili in misura superiore al 74% e, dall’altro, che anche in caso contrario -ossia che la circolare si riferisca a soggetti per i quali non sia già intervenuto l’accertamento dell’invalidità- la stessa andrebbe disapplicata in quanto illegittima nella parte in cui non prevede la possibilità di chiedere il beneficio di che trattasi insieme all’accertamento dell’invalidità necessaria per l’ottenimento del suddetto beneficio.
La norma, infatti, come si è detto, prevede espressamente che l’invalido debba presentare apposita richiesta sicché è evidente che coloro che sono interessati a tale beneficio ma che non hanno già conseguito il riconoscimento dell’invalidità nella misura prevista debbano/possono presentare apposita istanza tesa a conseguire il beneficio di che trattasi chiedendo contestualmente anche la visita medica per accertare il presupposto grado di invalidità.
Poiché, nel caso di specie, l’interessato non ha proposto in via amministrativa la richiesta in tal senso, il ricorso risulta inammissibile.
La definizione del giudizio sulla base della decisione di una questione preliminare depone, ai sensi dell’art. 31 C.G.C., per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c. g. c., respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva:
Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e compensa le spese.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 26/03/2026.
Il Giudice Dott. Stefano Grossi
(firmato digitalmente)
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