Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 26/03/2026, n. 104
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Sentenza 26 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancata presentazione della domanda amministrativa specifica per il beneficio contributivo

    La Corte rileva che la domanda presentata dalla ricorrente all'INPS nel maggio 2024 era finalizzata all'accertamento dell'invalidità civile e non costituiva una domanda autonoma per il beneficio dei contributi figurativi. La normativa richiede una specifica richiesta per tale beneficio, che non è stata presentata in sede amministrativa. Pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 153, co. 1 lett. b) del codice di giustizia contabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 26/03/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo
    Numero : 104
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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