TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 5507
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 110 d.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità. Difetto di motivazione

    La stazione appaltante ha legittimamente indicato un unico contratto collettivo (CC DI) in quanto riflettente la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara. L’art. 11 del Codice impone alla stazione appaltante di indicare il contratto collettivo di riferimento, e l’operatore economico ha due possibilità: applicare il CC indicato o un diverso CC, purché garantisca tutele equivalenti. La verifica di equivalenza è obbligatoria. Le attività di posa in opera e manutenzione rientrano nel perimetro del cantiere e sono coerenti con il CC edile. L’applicazione di contratti collettivi differenti in ragione della specifica mansione svolta dal dipendente all’interno del medesimo appalto presenterebbe criticità pratiche e gestionali, oltre a rischi di elusione.

  • Rigettato
    Errata valutazione di non equivalenza del CC AT rispetto al CC DI

    La norma di cui all'art. 3, comma 1, dell'allegato II.1 al Codice, introdotta con l'art. 73 del d.lgs. n. 208/2024, non è applicabile ratione temporis. Anche volendo riconoscerle valenza interpretativa, il comma 2 del medesimo art. 3 dispone che per gli appalti nel settore dell'edilizia, solo specifici CC (F012, F015, F018) sono considerati equivalenti, e il CC AT non rientra tra questi. La stazione appaltante ha effettuato una valutazione sistemica e dettagliata delle differenze normative ed economiche tra i due CC, evidenziando sei parametri normativi e diverse criticità economiche che incidono negativamente sulla tutela dei lavoratori. L'istruttoria è stata completata con parere di un giuslavorista e non sussistono vizi di difetto di istruttoria o motivazione. Le contestazioni su elementi nuovi (Cassa Edile, superminimo assorbibile, indennità di cantiere) sono infondate in quanto la società RE aveva omesso di allegare la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche, rendendo impossibile una contestazione preventiva su tali profili.

  • Rigettato
    Richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto e subentro nell'esecuzione

    Il ricorso è stato respinto nel merito, pertanto la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro nell'esecuzione non può essere accolta.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 97 del Codice

    L'art. 97 del Codice presuppone una carenza dei requisiti soggettivi o professionali o la perdita di un requisito speciale. L'individuazione del contratto collettivo è un elemento essenziale dell'offerta. L'estromissione di RE comporterebbe un'alterazione oggettiva dell'offerta economica e violerebbe il principio di parità di trattamento e l'esigenza di cristallizzazione delle proposte. Non si applicano i principi espressi dalla sentenza del Cons. Stato n. 7065/2025, in quanto in quella fattispecie l'esclusione era dovuta all'omessa dichiarazione di impegni occupazionali, qualificata come carenza di un requisito di partecipazione, mentre nel caso di specie si tratta di mancata equivalenza del CC.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023

    I profili di incostituzionalità sollevati con riferimento agli articoli 39 e 41 Cost. sono infondati, in quanto la norma non estende l'efficacia del contratto collettivo erga omnes, ma indica le condizioni contrattuali che l'aggiudicatario deve applicare, lasciandolo libero di applicare condizioni diverse nella propria attività imprenditoriale o di non accettare la clausola dell'appalto. La norma è compatibile con l'art. 41 Cost. in quanto la libera iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. L'art. 3 Cost. non viene violato in quanto non sussiste disparità di trattamento, potendo l'operatore economico applicare un differente CC purché garantisca tutele equivalenti. L'art. 76 Cost. non viene violato in quanto il legislatore delegato ha recepito i criteri direttivi della legge delega.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla CGUE ex art. 267 TFUE

    La scelta di rimettere alla stazione appaltante l’individuazione del contratto collettivo pertinente all’oggetto dell’appalto non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma una misura volta ad assicurare che la concorrenza non avvenga al ribasso sulle tutele normative ed economiche della forza lavoro. Tale impostazione è in linea con gli obiettivi del diritto europeo. Le censure di difetto di proporzionalità sono infondate in quanto né l’art. 11 né il bando prevedono l’applicazione di un CC estraneo alle prestazioni. Il CC DI era coerente con le prestazioni che RE si è obbligata ad eseguire. Le restrizioni del meccanismo sostitutivo previste dall’art. 97 sono coerenti con il principio di parità di trattamento e impediscono la negoziazione o sanatoria di errori strategici. L’estromissione della mandante comporterebbe una modifica essenziale dell’offerta in violazione della concorrenza. Il precedente richiamato dalla ricorrente non è traslabile al caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 5507
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5507
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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