Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/03/2026, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05507/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14432 del 2025, proposto da Tre Più Impresa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B29A19B0D2, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco, Giampaolo Austa e Pietro Falcicchio, con domicilio eletto presso lo studio Rosamaria Berloco in Roma, via Ernesto Monaci, 13 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Adriano Cavina e Donato Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M.G.A. s.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arrigo Varlaro Sinisi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sebino 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 13 ottobre 2025 avente ad oggetto " Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 90, comma 2, lett. d) d.lgs. 36/2023 ";
per quanto correr possa:
- della nota dell’11 settembre 2025 avente ad oggetto " Richiesta chiarimenti dichiarazione equivalenza tutele normative CC e richiesta di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 dichiarazione di equivalenza tutele economiche CC ";
per quanto occorrer possa, del parere giuslavoristico del 14 luglio 2025 e dell’8 settembre 2025 reso dagli avv.ti Maria Giulia Lombardi e Andrea Muià in favore di ASPI e posto a fondamento del provvedimento di esclusione;
- del bando di gara e del disciplinare di gara, nella parte in cui ASPI ha indicato un unico CC di riferimento (CC DI), senza considerare la natura industriale e manifatturiera di una parte delle lavorazioni e senza consentire ai concorrenti di applicare o dimostrare la coerenza di contratti collettivi diversi rispetto a quello prevalente;
- di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, nella parte in cui è stato deliberato l'avvio del procedimento di verifica dell'equivalenza;
- di tutti i verbali di gara, ancorché non conosciuti, concernenti l'istruttoria prodromica all'esclusione del costituendo RTI, compreso il verbale inerente al procedimento di verifica dell'equivalenza, ex
artt. 11 e 101 d.lgs. 36/2023;
- di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguenziale, connesso o presupposto, ancorché non conosciuto;
nonché per la declaratoria di inefficacia
del contratto d'appalto ove medio tempore stipulato con l'operatore economico illegittimo aggiudicatario e con espressa richiesta di subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato e x artt. 121 e 122 cod.proc.amm.;
e con riserva
di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile, in tutto o in parte, la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dall'odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di M.G.A. s.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade e di Autostrade per l'Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna controversia riguarda la procedura aperta indetta da Autostrade per l’Italia s.p.a. (di seguito anche solo “ASPI” o “stazione appaltante”) per l’affidamento, relativamente a ciascun lotto di gara, di un accordo quadro avente ad oggetto “ lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di barriere di sicurezza e integrate sicurezza/antirumore e lavori per installazione di nuove barriere fonoassorbenti e/o barriere integrate sicurezza/antirumore ricadenti sulle tratte autostradali di tutte le Direzioni di Tronco ”.
La gara è stata suddivisa in 6 lotti e il presente giudizio riguarda il lotto 2 (CIG: B29A19B0D2 – DT2 Milano).
All’esito delle operazioni di gara, il costituendo RTI composto dalla mandataria Tre Più Impresa s.r.l. e dalle mandanti Costruzioni Edili Baraldini Quirino s.p.a., Consorzio Stabile Viagest s.c.a.r.l. e RE s.r.l. (anche solo “RTI Tre Più” o “ricorrente”) si è classificato al primo posto della graduatoria del lotto con un punteggio pari a 89,702/100. In applicazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis (inversione procedimentale), la struttura denominata “ Gestione Commissioni e Seggi di gara ” ha quindi proceduto all’apertura della documentazione amministrativa afferente al concorrente risultato primo graduato.
Va evidenziato, sin da subito, che RE si è obbligata, in sede di offerta, ad applicare il CC AT – Aziende Industriali, diverso da quello indicato nella lex specialis (CC DI F012).
Di conseguenza, ASPI ha avviato la verifica di equivalenza tra i due contratti, che si è conclusa con l'esclusione dell'intero RTI per l'asserita non equivalenza delle tutele economiche e normative garantite ai dipendenti dal CC AT rispetto al CC indicato dalla stazione appaltante.
2. Con il presente gravame parte ricorrente domanda l’annullamento del provvedimento di esclusione e degli atti ad esso presupposti e conseguenti, al fine di “ consentire alla ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della procedura di cui si discute o, in subordine, disporre la tutela in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario ”.
Il ricorso è affidato a quattro motivi di gravame come di seguito rubricati:
“ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, COMMI 1, 2 E 3 D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 110 D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”;
“ II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11, COMMA 1, 2 E 3 E ARTT. 3, COMMA 1, E 4 ALL. 0.1 D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 101, COMMA 3 E 110 D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ANAC AL BANDO TIPO N. 1/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 2/2020. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI E MANIFESTA ILLOGICITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 39, COMMA 4, COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 41 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ”;
“ III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ ”;
“ IV. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 39, 41 E 76 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SANCITI DALL’ART. 1, C. 2, LETT. H), N. 2 DELLA L. 78/2022. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 49 E 56 TFUE. VIOLAZIONE DELL’ART. 57, DIRETTIVA 2014/24/UE ”.
Parte ricorrente ha altresì chiesto, in via subordinata rispetto all’immediato accoglimento del ricorso, che venisse disposta “ previo ordine di deposito di tutta la documentazione rilevante ex art. 63 c.p.a., ex artt. 66 e 67 c.p.a., una verificazione e/o una CTU al fine di accertare l’equivalenza tra il CC DI e il CC AT ”.
3. Si sono costituiti per resistere al gravame ASPI, in qualità di amministrazione resistente ed M.G.A. s.r.l. in qualità di controinteressata.
4. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata da parte ricorrente, ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del merito all’11 marzo 2026.
5. All’esito dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che ASPI abbia “ erroneamente attivato un sub-procedimento sull’equivalenza tra CC AT (applicato dalla mandante RE) e CC DI (previsto dalla gara), quando il CC AT è l’unico riferibile all’attività svolta dalla RE e alle lavorazioni che questa è chiamata a svolgere nell’appalto ”. Ciò sul rilievo che RE, nell’ambito del RTI, svolga “ attività che presuppongono prevalentemente la produzione industriale in stabilimento di manufatti cementizi standardizzati e, in via residuale, la loro logistica ”.
A tal fine prospetta che l’art. 11 del d.lgs. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (e di seguito anche solo Codice) imponga di parametrare il CC “ all’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente ” cosicché “ l’individuazione del CC debba avvenire con riferimento alla singola impresa esecutrice e non già sulla base di una qualificazione unitaria e indistinta dell’appalto ”.
Da tale punto di vista evidenzia come obbligare « un’impresa manifatturiera, il cui core business è la produzione industriale, ad applicare il CC DI per il solo fatto di partecipare a un appalto “edile”, significherebbe snaturare la funzione stessa della contrattazione collettiva, trasformandola da strumento di tutela calato sulla realtà produttiva a vincolo burocratico sganciato da essa » (p. 4. memoria ricorrente del 23 febbraio 2026).
Ne conclude che (p. 11 del ricorso):
(i) o ASPI “ avrebbe dovuto riconoscere la pluralità delle attività ricomprese nell’appalto e ammettere l’utilizzo di CC differenti, ciascuno pertinente alla specifica prestazione in concreto realizzata dai componenti dell’RTI ”;
(ii) oppure “ la lex specialis è illegittima e merita di essere annullata nella parte in cui ha indicato un unico CC di riferimento (CC DI), senza considerare la natura industriale e manifatturiera di una parte delle lavorazioni ” e “ senza consentire ai concorrenti di applicare o dimostrare la coerenza di contratti collettivi diversi rispetto a quello prevalente ”.
7.1. Ai fini dello scrutinio di tale motivo di ricorso si rende necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’articolo 11 del Codice, nella versione applicabile ratione temporis , dispone quanto segue:
“ 1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 ”.
Il disciplinare di gara, a sua volta, prevedeva:
- che “ Il contratto collettivo applicato, per tutti i lotti di gara, è il CC per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012) ” (art. 3);
- la facoltà di applicare altro contratto collettivo nazionale e territoriale che garantisca le stesse tutele economiche e normative di quello edilizia per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (art. 10);
- che il RUP dovesse verificare “ l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 10 ” (art. 25).
La lex specialis ha dunque positivizzato l’obbligo per l’aggiudicatario di garantire l’applicazione del CC per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012), oppure di un altro contratto a condizione che il medesimo “ garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto ”.
7.2. Stante tale quadro normativo di riferimento va rilevata, anzitutto, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente secondo la quale l’articolo 11 del Codice imporrebbe di indicare tanti contratti collettivi quanti sono quelli coinvolti nelle lavorazioni dell’appalto. L’articolo 11, difatti, come appena visto, onera espressamente la stazione appaltante di indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2) basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell'appalto o della concessione.
Va al riguardo evidenziato che il nuovo codice appalti ha innovato profondamente il regime normativo che riguarda la scelta del contratto collettivo applicabile negli appalti. Invero, mentre nel vigore del precedente regime, l’operatore poteva scegliere il contratto collettivo da applicare alla commessa a condizione che esso fosse stato coerente con l’oggetto dell’appalto, l’art. 11 del Codice cambia radicalmente prospettiva. Come chiarito dalla relazione illustrativa sull’articolo 11, il baricentro per la scelta del CC non è più l’attività prevalente dell’impresa (ex art. 2070 cod. civ.), bensì « le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire ». Ne consegue la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.
Nel sistema così delineato la stazione appaltante indica il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto e, a fronte di tale indicazione, all’operatore economico sono “ date due possibilità in sede di presentazione dell’offerta: applicare il CC individuato dalla stazione appaltante oppure applicare un diverso CC, però provando che quest’ultimo offra garanzie equivalenti a quello indicato dalla stazione appaltante ” (Cons. Stato, n. 9510/2025). Il sistema così delineato, quindi, restringe lo spazio di libertà negoziale dell'impresa a favore di una maggiore protezione dei lavoratori (cfr. T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025; T.a.r. Campania - Napoli, n. 7073/2025).
Tale approccio trova peraltro conferma nella recente introduzione dell’art. 11, comma 2-bis, del Codice (ad opera del d.lgs. n. 208/2024). Sebbene tale novella non sia applicabile alla presente procedura ratione temporis , essa si inserisce pienamente nel solco dell'interpretazione qui sostenuta, assumendo una rilevante valenza chiarificatrice del sistema. Il legislatore, nel circoscrivere l'obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nell’art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l'individuazione del CC rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell'appalto.
La validità delle presenti conclusioni non è posta in discussione dal richiamo, effettuato da parte ricorrente, alle indicazioni operative contenute nel contributo n. 21/2024 del CNEL. Detto contributo, difatti, se da un lato prevede che in presenza di attività plurime tra loro autonome « la pubblica Amministrazione potrà vincolare l’operatore economico ad applicare tanti contratti collettivi (…) quante sono le attività oggetto del contratto di appalto », dall’altro chiarisce che se le prestazioni sono « strumentalmente connesse perché dirette al conseguimento della medesima finalità produttiva oppure qualora alcune di queste abbiano solo carattere complementare, (…) il contratto collettivo applicabile è quello relativo all’attività “prevalente”».
Che il predetto contributo CNEL non supporti l’interpretazione di parte ricorrente è confermato dal passaggio in cui lo stesso fornisce anche un’evidenza applicativa del criterio, osservando quanto segue: « si ipotizzi che la Pubblica Amministrazione voglia edificare una scuola (...) l’attività da eseguire riguarda non solo l’edificazione della struttura ma anche l’installazione degli infissi. (...) trattandosi di due attività tra loro connesse (perché finalizzate al medesimo risultato, cioè la costruzione di un edificio), la Pubblica Amministrazione ben potrebbe prevedere nel bando di gara che il CC da applicare ai sensi dell’art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 sia quello relativo all’attività prevalente oggetto del contratto di appalto, che in questo caso sarebbe rappresentato dall’attività di edificazione; in questo senso, allora, l’impresa aggiudicataria potrà applicare il CC imprese edili e affini e cooperative per definire il trattamento economico e normativo anche dei lavoratori che si occuperanno dell’installazione degli infissi ».
Il richiamato contributo del CNEL conferma la ricostruzione sin qui prospettata e contraddice la tesi di parte ricorrente: compete alla stazione appaltante il potere di individuazione del CC di riferimento. Nell'ambito di tale potere discrezionale, pur potendosi ipotizzare l'individuazione da parte della stazione appaltante di più contratti in presenza di prestazioni autonome e rilevanti, l'indicazione di un unico CC deve ritenersi pienamente legittima laddove le attività siano finalisticamente collegate e sia ravvisabile un contratto prevalente al quale le diverse lavorazioni oggetto dell’appalto possano essere ricondotte. Nel caso di specie, attesa la prevalenza dell'attività edilizia, la scelta operata dalla lex specialis di indicare il solo CC DI si palesa come pienamente ragionevole e conforme alla ratio normativa.
La riscontrata infondatezza nel merito esime, infine, il Collegio dall'esame dell'eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti in relazione a tale profilo di censura.
7.3. Dalla ricostruita conformità della lex specialis al dettato codicistico deriva altresì l’infondatezza della tesi di parte ricorrente, secondo cui ASPI avrebbe dovuto prescindere dal giudizio di equivalenza e applicare senz’altro il CC AT indicato da RE quale più pertinente alle prestazioni dell’appalto. Tale assunto, difatti, collide:
- con il tenore letterale dell'art. 11 del Codice, che non ammette deroghe al controllo della stazione appaltante;
- con il tenore del disciplinare (art. 25), che onera espressamente il RUP di verificare l’equivalenza delle tutele nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo;
- con il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui la verifica di equivalenza assume carattere obbligatorio, non essendo possibile sottrarre alla stazione appaltante il controllo sul contratto scelto dal concorrente, “ in quanto tale soluzione, peraltro priva di supporto normativo, non risulta coerente con le finalità di tutela sopra individuate e imposte dalla richiamata norma di rango primario, che anzi impongono una effettiva verifica e comparazione delle condizioni contrattuali - economiche e normative – proposte dall’operatore economico ” (T.a.r. Torino, n. 6892/2025; T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025); l'impresa, quindi, pur libera di non adottare il CC indicato nel bando, “ deve però dimostrare che le tutele da essa fornite sono equivalenti, assoggettandosi ad una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura ” (Cons. Stato, n. 9075/2025).
7.4. Una volta chiarito che l’Amministrazione ha agito conformemente alla legge e al bando, vale precisare che non si ravvisano nemmeno i dedotti profili di abnormità o manifesta illogicità nell'operato dell'Amministrazione.
Occorre al riguardo precisare che le contestazioni di merito in ordine alla maggiore pertinenza del CC AT rispetto a quello DI lambiscono lo spazio della discrezionalità tecnica di esclusiva spettanza di ASPI. Tale valutazione è « sindacabile dal giudice amministrativo solo se le valutazioni a essa sottese siano abnormi, manifestamente irragionevoli, illogiche o affette da errori di fatto », non potendo il Collegio sostituirsi all’Amministrazione se non sotto i profili di « logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria », pena « un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione » (T.a.r. Sicilia - Catania, n. 1335/2025).
Va al riguardo evidenziato che risulta dagli atti che RE si sia obbligata a eseguire all’interno del RTI il 4,61% delle lavorazioni, tra cui, per quanto qui interessa:
- la quota del 2,32% delle lavorazioni in OS34 (categoria prevalente) concernente la fornitura di pannelli prefabbricati in calcestruzzo fonoisolanti per barriere antirumore;
- la quota del 60% delle lavorazioni della categoria scorporabile OS12-A, consistente nella fornitura di barriere di sicurezza prefabbricate in calcestruzzo tipo New Jersey;
- la quota del 4% delle lavorazioni della categoria scorporabile OS21, relative alla fornitura di pali di fondazione prefabbricati in calcestruzzo battuti o vibroinfissi.
L'esame della normativa tecnica di cui all’allegato II.12 (tabella A) al Codice depone nel senso della coerenza del CC edile per tali attività.
Invero:
- le lavorazioni in OS34 “ sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità ” prevedono “ la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo, calcestruzzo, legno, vetro o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie ”;
- le lavorazioni rientranti nella categoria OS12-A “ Barriere stradali di sicurezza ” prevedono la “ fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento e alla sicurezza del flusso veicolare stradale”;
- le lavorazioni in OS21 “ Opere strutturali speciali ” prevedono “ la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti ”.
Ebbene è evidente che le attività di posa in opera e manutenzione vengano effettuate all’interno del perimetro di "cantiere". Del resto, l’allegato X al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “ Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile ”, riconduce espressamente nei « lavori di costruzione edile […] il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili ».
È significativo, del resto, che il CC DI delinei il relativo perimetro di applicazione facendo riferimento alla “ costruzione (...) manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati) ”.
Una volta accertato che RE ha assunto (almeno) una quota delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente - in funzione della quale la stazione appaltante ha correttamente indicato il CC edile - l’eventuale natura non strettamente edile di una parte delle prestazioni di detto operatore non può giustificare l’applicazione di un diverso contratto collettivo che abbia tutele deteriori. Risulterebbe, infatti, intrinsecamente contraddittorio – oltre che irragionevole – sottrarre il personale impiegato in cantiere alle tutele specifiche garantite dal relativo CC di settore.
In altri termini, le prestazioni da eseguire in cantiere, anche ove fossero — per mera ipotesi — minoritarie rispetto a quelle svolte in stabilimento, devono comunque rimanere soggette ai livelli minimi di tutela inderogabilmente individuati dalla stazione appaltante. Diversamente opinando, si giungerebbe al risultato paradossale di applicare regimi contrattuali differenti (e, nel caso di specie, tutele deteriori) a lavoratori che operano nel medesimo contesto di cantiere, frustrando la ratio stessa dell’art. 11 del Codice.
E del resto, appare difficilmente configurabile un sistema in cui l'impresa applichi regimi contrattuali differenziati in ragione della specifica mansione svolta di volta in volta dal dipendente all’interno del medesimo appalto. Una siffatta frammentazione, oltre a presentare criticità di ordine pratico e gestionale, finirebbe per alimentare pericolosi fenomeni elusivi, rendendo estremamente incerta la verifica sull’effettiva osservanza della normativa giuslavoristica, specie nell’ipotesi di promiscuità delle mansioni tra stabilimento e cantiere e rischiando di alterare il confronto competitivo della gara pubblica tra chi applica il CC DI e chi il “meno costoso” CC AT.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi non solo per l’infondatezza della tesi secondo cui il CC AT sarebbe l’unico contratto collettivo connesso all’attività svolta dalla mandante, ma anche per la piena ragionevolezza e legittimità della soluzione indicata nella lex specialis e applicata dalla stazione appaltante.
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo in tutte le sue articolazioni.
8. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, sotto un primo profilo, che il giudizio di non equivalenza del CC AT (applicato dalla mandante RE) rispetto al CC DI (previsto dalla lex specialis ) sia errato. Secondo la prospettazione della ricorrente, ASPI non avrebbe considerato che il CC AT è sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali firmatarie del CC DI; ne conseguirebbe l'applicazione della presunzione di cui all’art. 3, co. 1, dell’Allegato II.1 al Codice, secondo la quale “ si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa ”.
La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.
Va anzitutto evidenziato che l’art. 3, co. 1, dell’allegato II.1 al Codice, introdotto con l’art. 73 del d.lgs. n. 208/2024, non è direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua , trattandosi di procedura indetta anteriormente alla sua entrata in vigore.
In ogni caso, quand'anche si volesse riconoscere alla citata disposizione una valenza interpretativa e orientativa del sistema, il motivo risulterebbe parimenti infondato. Deve infatti rimarcarsi che il comma 2 del medesimo art. 3 dell’allegato II.1 dispone testualmente che: « Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018 ».
Ne deriva che per gli appalti relativi al settore dell’edilizia (quale quello di cui si controverte) la presunzione di equivalenza è stata già svolta a monte dal legislatore, il quale ha circoscritto il perimetro della compatibilità automatica a specifiche tipologie contrattuali; tra i suddetti CC, per i quali l’equivalenza è “presunta” ex lege , non rientra il CC AT.
8.1. Sotto un secondo profilo parte ricorrente sostiene che il CC AT garantisca delle tutele economiche e normative equivalenti a quelle previste dal CC DI e che quindi il giudizio di non equivalenza del CC AT (applicato dalla mandante RE) con il CC DI (previsto dalla lex specialis ) sia frutto di difetto di istruttoria, di motivazione e comunque errato.
Non sussistono i dedotti vizi.
Dalle risultanze istruttorie emerge che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), riscontrata l'applicazione, da parte di uno dei componenti del RTI, di un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla lex specialis , abbia formulato una richiesta di chiarimenti nei confronti del concorrente, nella quale ha evidenziato le differenze normative rilevate tra i due CC, al fine di acquisire:
- documentazione ulteriore rispetto a quella già in possesso della stazione appaltante ed ogni eventuale altro chiarimento ritenuto utile e comunque idoneo a dimostrare la sussistenza dell’equivalenza normativa tra i contratti collettivi citati;
- la dichiarazione della società RE di equivalenza delle tutele economiche fra il CC AT – Aziende Industriali e il CC per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (codice F012) indicato nella lex specialis di gara.
Il RUP, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal concorrente, e previa acquisizione del parere di un giuslavorista, ha tuttavia concluso che « le tutele normative ed economiche garantite dal CC AT – Aziende Industriali siano inferiori rispetto a quelle previste dal CC DI – Aziende Industriali (F012) », sulla base delle seguenti motivazioni:
«“ i) Lavoro straordinario: la dichiarazione della società RE S.r.l. evidenzia che alcune maggiorazioni previste dal CC AT sono superiori o uguali a quelle del CC F012. Tuttavia, l’equivalenza non può fondarsi su singole voci favorevoli, bensì su una valutazione sistemica. Il CC AT Aziende Industriali presenta una struttura meno tutelante, con percentuali inferiori in diverse casistiche e una disciplina più frammentata.
(ii) Assistenza integrativa e welfare: il CC F012 prevede forme di assistenza sanitaria e welfare vincolanti e strutturate, mentre il CC AT Aziende Industriali si affida a misure aziendali volontarie. La certificazione UNI/PdR 125:2022, nonché la dichiarazione della società RE S.r.l. di aver avviato iniziative come la corresponsione di buoni pasto, corsi di formazione o polizze assicurative, pur rilevanti, non garantiscono la permanenza né la vincolatività delle prestazioni, che restano nella discrezionalità dell’Impresa. Le tutele contrattuali devono essere oggettive e garantite, non basate su policy interne.
(iii) Preavviso: le differenze nei termini di preavviso, seppur minime, sono sistematiche e incidono sulla tutela del lavoratore. Inoltre, il CC F012 presenta una maggiore rigidità e protezione in caso di licenziamento.
(iv) Lavoro supplementare: la società RE S.r.l. sostiene che le maggiorazioni applicate sono superiori al 20%, tuttavia, tale percentuale di maggiorazione è riconosciuta solo nel caso di lavoro straordinario notturno o festivo; pertanto, la disciplina del CC AT Aziende Industriali è meno tutelante rispetto al CC F012. Inoltre, il CC F012 prevede una maggiorazione fissa del 20% per il lavoro supplementare non prevista del CC AT Aziende Industriali.
(v) Lavoro part-time: la mancata possibilità di verifica della percentuale massima di lavoratori part-ime rappresenta un limite oggettivo. Il fatto che attualmente non vi siano lavoratori part-time non esclude la futura applicazione di norme meno tutelanti.
(vi) Contribuzione alla Cassa Edile: il CC AT – Aziende Industriali non prevede l’iscrizione e conseguentemente il versamento dei contributi alla Cassa Edile, riconosciuto invece dal CC F012.
- i cedolini trasmessi al fine di dimostrare l’equivalenza delle tutele economiche sono datati agosto 2025, mentre avrebbero dovuto riferirsi al periodo della presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
- tra gli elementi retributivi indicati figura un’indennità di cantiere prevista con accordo contrattuale, di cui non è stata fornita copia, né alcuna spiegazione o contestualizzazione e della cui legittimità si dubita, considerato che i lavoratori inquadrati nel CC AT Aziende Industriali non operano normalmente in cantiere;
- nei cedolini trasmessi figura altresì un superminimo assorbibile, che non può essere ritenuto accettabile ai fini della valutazione dell’equivalenza, in quanto per sua natura è soggetto a variazioni e riduzioni. Escludendo il superminimo assorbibile, gli importi indicati risultano inferiori a quelli previsti dal CC F012 ”.
Dall’esame del provvedimento di esclusione, di cui quello sopra riportato rappresenta solo un estratto, risulta che ASPI abbia indicato analiticamente le ragioni per le quali ha ritenuto non equivalenti le tutele normative ed economiche del CC AT rispetto a quelle previste dal CC DI, completando l’istruttoria anche attraverso l’acquisizione del parere di un esperto in materia giuslavoristica.
In particolare, dopo aver rilevato, in linea con il par. 7 della Relazione Anac, che l’equivalenza delle tutele normative può ritenersi sussistente quando “ lo scostamento rispetto ai parametri considerati è ‘marginale’ ovvero quando è limitato al massimo a soli due parametri ”, ha evidenziato – indicandone puntualmente le relative motivazioni – lo scostamento di ben sei parametri relativi al trattamento normativo che incidono negativamente sulla tutela dei lavoratori.
Analoghe considerazioni devono essere spese con riferimento al giudizio di equivalenza economica. In piena aderenza alle citate Linee Guida, l'Amministrazione ha infatti precisato che tale equivalenza sussiste solo qualora il valore delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo indicato nella lex specialis . Nel caso di specie, tuttavia, è stato rilevato – tra gli altri profili di criticità – come gli importi indicati dalla ricorrente risultino inferiori rispetto ai parametri tabellari previsti dal CC F012.
Il provvedimento impugnato, dunque, dopo aver analizzato nel dettaglio ogni singola divergenza, è approdato alla motivata conclusione circa l'inferiorità delle tutele garantite dal CC AT.
Sotto altro profilo, occorre rilevare che l’asserito vizio di istruttoria non può essere dedotto dalla mera circostanza che il parere giuslavoristico definisca le tutele del CC AT non “pienamente” equivalenti a quelle del CC DI. La tesi attorea, secondo cui tale espressione rivelerebbe l'applicazione di un parametro di valutazione errato (ovvero la ricerca di una sovrapponibilità assoluta anziché l’assenza di una netta divergenza), appare priva di pregio. Invero, una lettura complessiva e non parcellizzata dell'istruttoria conferma che l'Amministrazione abbia operato un raffronto sistemico tra i due regimi contrattuali, giungendo alla conclusione che lo scostamento rilevato non fosse marginale, bensì tale da intaccare il nucleo essenziale delle tutele minime garantite dalla lex specialis .
La censura di difetto di istruttoria va respinta anche con riferimento all'ulteriore profilo secondo cui l'esclusione si fonderebbe su elementi “ nuovi e diversi ” (Cassa Edile, superminimo assorbibile e indennità di cantiere), asseritamente mai oggetto della richiesta di chiarimenti dell'11 settembre 2025.
Va anzitutto evidenziato, in punto di fatto, che le voci contestate non erano state inserite nell'originaria richiesta di chiarimenti per una ragione assorbente: la società RE, difatti, aveva omesso di allegare in gara la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche. Tale carenza ha reso oggettivamente impossibile per la stazione appaltante accertare e contestare detti profili sin dal primo contatto istruttorio. Solo con il riscontro fornito in data 18 settembre 2025 la ricorrente ha prodotto la documentazione dalla quale sono emerse le ulteriori criticità poi poste a base del provvedimento.
In secondo luogo, va rimarcato che, con la nota dell’11 settembre 2025, il RUP aveva richiesto RE la produzione di tutti i chiarimenti necessari alla valutazione di equivalenza. Gravava dunque sulla parte l'onere di produrre tempestivamente ogni documento pertinente (nel cui novero, peraltro, non potevano rientrare cedolini datati agosto 2025, in quanto successivi alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta). Ne consegue che eventuali incompletezze documentali non sono imputabili a un vizio procedimentale dell'Amministrazione, bensì alla negligenza della concorrente, la quale non ha fornito sin da subito i chiarimenti dovuti.
Trova quindi applicazione il consolidato principio giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui “ il contraddittorio procedimentale [oggi disciplinato dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023] non può estendersi ad libitum; la Stazione appaltante non è obbligata, ricevuti i chiarimenti richiesti, a far precedere l’esclusione [...] da un ulteriore preavviso all’interessato, ciò in quanto il contraddittorio ha funzione meramente istruttoria, consentendo all’Amministrazione di acquisire elementi utili a valutare la sostenibilità dell'offerta, ma non è preordinato a risolvere in via anticipata un contrasto tra differenti posizioni (cfr. in termini Cons. Stato, Sez. V, 4 giugno 2020, n. 3508 e id., 3 maggio 2021 n. 3472 )” (CGARS, n. 945/2025).
8.2. Vanno del pari dichiarate infondate le contestazioni volte a mettere in discussione la correttezza della valutazione della stazione appaltante in merito al mancato superamento del giudizio di equivalenza.
Al riguardo va ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce “ espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativ o, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.a.r. Torino, n. 689/2025; T.a.r. Campania - Napoli, n. 7073/2025). Sicché, “ compito del Collegio [sarà] quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti ” (T.a.r. Lazio - Roma, n. 12007/2025).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente non abbiano evidenziato abnormità o errori di fatto nelle valutazioni impugnate. L’Amministrazione, infatti, ha puntualmente indicato le ragioni per le quali non sussiste la dedotta equivalenza delle tutele tra i due CC, prendendo specifica posizione — anche nei propri scritti difensivi — sulle contestazioni di merito in ordine alle scelte compiute, formulando valutazioni logiche e coerenti che resistono integralmente al sindacato di legittimità.
L’evidente infondatezza del motivo esime il Collegio dal provvedere sulla istanza di verificazione, in quanto non necessaria ai fini del decidere.
9. Con il terzo motivo di ricorso, presentato in via subordinata, parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 97 del Codice, lamentando che ASPI non abbia concesso alla mandataria di « sostituire e/o estromettere RE dalla compagine del Raggruppamento una volta insorta la causa di esclusione contestata » (cfr. p. 23 ricorso).
La censura è infondata.
Va anzitutto evidenziato che l’articolo 97 del Codice, nel contemplare la possibilità per il RTI di attivare rimedi escludenti o sostitutivi nei confronti del componente incorso in una causa di esclusione, fissa parametri ben precisi. La norma specifica, da un lato, che il concorrente deve trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100, presupponendo dunque una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale; dall’altro, sancisce il principio di immodificabilità dell’offerta. A sua volta, la Relazione Illustrativa chiarisce che « l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato perimetrato (...) con riferimento alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 (…) e all’art. 100 ». Nel caso di specie, non viene in rilievo né la sussistenza di una causa di esclusione ex artt. 94 e 95, né la sopravvenuta perdita di un requisito di ordine speciale ex art. 100 del Codice.
Occorre in secondo luogo osservare che l’individuazione del contratto collettivo è qualificata dalla giurisprudenza quale « elemento essenziale dell’offerta », trattandosi di indicazione necessaria ai sensi degli artt. 11 e 41 del Codice e idonea a conformare la struttura dei costi (T.a.r. Puglia - Lecce, n. 1449/2025; Cons. Stato, n. 9510/2025).
Vale precisare, per completezza e in replica alla tesi attorea, che non possono trovare applicazione, nel caso di specie, i principi espressi dalla sentenza del Cons. Stato n. 7065/2025, ove è stata ammessa la possibilità di attivare il meccanismo dell’art. 97 del Codice anche al di fuori delle ipotesi tassative del comma 1. In quella fattispecie, infatti, l’esclusione era stata disposta per l’omessa dichiarazione degli impegni occupazionali PN (ex art. 47 d.l. 77/2021), fattispecie che il Giudice d’appello ha espressamente qualificato come carenza di un « requisito di partecipazione » (capo 8.1), rientrante nel perimetro dell'art. 97. Al contrario, nel caso in esame, l’estromissione di RE comporterebbe un'alterazione oggettiva dell'offerta economica.
Tale conclusione non è scalfita dall'assunto della ricorrente secondo cui non vi sarebbe una reale modifica dell’offerta, avendo l'operatore comunque parametrato i costi della manodopera ai valori del CC DI. Invero, una volta accertato che il contratto indicato in sede di offerta — il AT — garantisce tutele inferiori, emerge il rischio che la formulazione dell'offerta sia risultata più competitiva proprio in ragione dei minori costi derivanti dal CC dichiarato. Consentire l'estromissione del componente per sanare il mancato superamento della valutazione di equivalenza (ex art. 11, comma 3 del Codice) significherebbe introdurre una variabile di incertezza nel sistema, prestando il fianco a possibili vantaggi competitivi, a beneficio del concorrente interessato, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con l’esigenza di cristallizzazione delle proposte al momento della scadenza del termine di gara. L’estromissione del mandante non potrebbe infatti qualificarsi come un'operazione neutra, poiché andrebbe a incidere su una quota di costi che ha concorso a determinare il ribasso complessivo offerto dal concorrente.
Infine, se ogni qualvolta venisse rilevata la non equivalenza del CC si consentisse ai raggruppamenti di «sanare» la situazione riducendo la compagine, si finirebbe per svuotare la ratio dell’art. 11 del Codice, a discapito della necessaria uniformità tra i concorrenti, i quali devono poter confrontare le proprie offerte su basi contrattuali certe e predefinite.
Ne deriva l’infondatezza del terzo motivo.
10. Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente chiede che, “ qualora l’interpretazione dell’art. 11 del Codice adottata da ASPI – secondo cui il CC dell'attività prevalente si imporrebbe a tutti i componenti di un RTI, a prescindere dalla eterogeneità delle prestazioni rese da ciascuna nell’ambito dell’appalto, e a prescindere dalle singole attività (rectius: categorie SOA) indicate in appalto – venisse avallata da codesto TAR ”:
- si sollevi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023 per violazione degli artt. 3, 39, e 41 Cost. e per violazione dell’art. 1, comma 2, lett. h), n. 2 della l. 78/2022, quale norma interposta ex art. 76 Cost.;
- o, in subordine, si rinvii la questione alla CGUE ai sensi dell’art. 267 TFUE, chiedendo:
a) “ se gli artt. 49 e 56 TFUE, e 57 della Direttiva 2014/24/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, ostino a una normativa nazionale come quella prevista dall’art. 11, d.lgs. 36/2023, che impone agli operatori economici di applicare un determinato contratto collettivo nazionale, nonostante quest’ultimo sia estraneo alle prestazioni da eseguire nello specifico appalto ”;
b) “ se gli artt. 49 e 56 TFUE, e 57 della Direttiva 2014/24/UE, interpretati alla luce dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, ostino a una normativa nazionale come quella prevista dall’art. 97, d.lgs. 36/2023, che preclude al raggruppamento di imprese di sostituire e/o estromettere una mandante nel caso in cui questa applichi ai lavoratori nell’appalto un contratto collettivo giudicato non equivalente dalla stazione appaltante nel corso della procedura ”.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono manifestamente infondate.
10.1. I profili di incostituzionalità sollevati da parte ricorrente con riferimento agli articoli 39 e 41 Cost. sono già stati oggetto di scrutinio e ritenuti infondati dal Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa alla norma e dalla giurisprudenza amministrativa successiva, con motivazioni che il Collegio condivide.
In particolare il Consiglio di Stato, nella predetta relazione, ha chiarito che: « La previsione non pare in contrasto con l’art. 39 Cost. in quanto non è diretta a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo, ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato, qualora, sulla base di una propria e autonoma scelta imprenditoriale, intenda conseguire l’appalto pubblico, restando libero di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento dell’attività imprenditoriale diversa; e restando libero di accettare o non la clausola dell’appalto pubblico oggetto dell’aggiudicazione (accettando, quindi, anche l’esclusione dalla procedura). I medesimi argomenti possono essere utilizzati per affermare la compatibilità anche rispetto all’art. 41 Cost., tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale» .
Il consentire alla p.a. la scelta di indicare il CC applicabile alle prestazioni oggetto di gara sembra trovare giustificazione proprio sotto questo profilo (Art. 41, secondo comma, Cost.) ”.
In senso analogo la giurisprudenza amministrativa ha escluso la sussistenza di qualsivoglia contrasto dell’art. 11 con gli artt. 39 e 41 Cost. sul presupposto che “ l’impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nello svolgimento della propria attività imprenditoriale e resta altresì libera di non adottare il determinato CC individuato dalla stazione appaltante, potendo dimostrare che le tutele da essa offerte sono equivalenti; in tal caso, essa si assoggetta a una verifica più puntuale e alla possibile esclusione dalla procedura, senza che tale sistema presenti profili di interferenza con i principi costituzionali evocati ” (in questi termini T.a.r. Toscana - Firenze, n. 1584/2025; cfr. ex multis anche T.a.r. Sicilia - Catania, n. 1335/2025).
10.2. Vanno altresì disattesi i profili di incostituzionalità con riferimento all’articolo 3 Cost. Come evidenziato in sede di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, l’art. 11 del Codice non impone ai concorrenti di adottare il CC indicato nella lex di gara, bensì ammette la possibilità di applicarne uno differente a condizione che quello prescelto dai concorrenti garantisca “ ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante ”. Ne deriva l’insussistenza di qualsivoglia profilo di disparità di trattamento, ben potendo l’operatore economico applicare un differente CC purché quest’ultimo garantisca tutele economiche e normative equivalenti a quello indicato nella lex specialis .
10.3. Infine, è manifestamente infondata anche la dedotta violazione dell’art. 76 Cost. atteso che il legislatore delegato ha recepito, con l’art. 11 del Codice, i criteri e principi direttivi della legge delega.
Va al riguardo ricordato che l’art. 1, comma 2, lett. h), n. 2 della l. 78/2022, ha indicato, tra i criteri, “ l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, (…) specifiche clausole sociali con le quali sono indicati, come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l’altro a (…) 2) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contrastare il lavoro irregolare ”.
In adesione a tale principio, l’art. 11 del Codice ha previsto che le stazioni appaltanti indichino, nei documenti di gara, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e che i concorrenti ne siano tenuti all’applicazione, salva la facoltà per questi ultimi di indicare, nella propria offerta, un CC diverso, purché assicuri ai lavoratori le medesime tutele previste dal CC indicato dalla stazione appaltante.
Occorre inoltre rimarcare che la stazione appaltante ha un’ampia discrezionalità nell’individuare il CC applicabile all’appalto. Il che, se consente a quest’ultima – come avvenuto nel caso di specie – di indicare il CC avuto riguardo all’attività prevalente, allo stesso tempo non esclude che la stessa possa – con riguardo ad altre procedure – individuare più di un contratto collettivo ove lo richiedano la rilevanza e la natura autonoma delle prestazioni da eseguire; in linea, del resto, con quanto ora dispone il comma 2-bis del Codice. Così interpretata, la norma esclude la sussistenza del dedotto vizio di costituzionalità fatto valere con il presente gravame.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione dei principi contenuti nella legge delega, anche tenuto conto che secondo la giurisprudenza costituzionale, l’art. 76 Cost. non riduce la funzione del legislatore delegato ad una “ mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante ” (Corte Costituzionale, n. 210 del 2025), ma lascia, nel rispetto della ratio della delega, margini di discrezionalità nella sua attuazione (Corte Cost. sentenze n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013).
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, le censure di illegittimità costituzionale devono essere rigettate in quanto irrilevanti e manifestamente infondate.
10.4. Parte ricorrente, infine, chiede il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE dell’art. 11 del Codice per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con la direttiva 2014/24/UE, ritenendo che la disposizione introduca una restrizione sproporzionata alle regole della concorrenza. A tal fine, evidenzia che:
- la “ CGUE ha sancito, già da tempo, il principio secondo cui l’obbligo di applicare un determinato CC valido in uno Stato membro si traduce, per le imprese stabilite in un altro Stato membro, in una restrizione ai sensi dell’art. 56 TFUE (sentenza C-186/2008 Rüffert, EU:C:2008:189). In quanto tale, essa può essere giustificata dall’interesse alla tutela dei lavoratori, ma dev’essere senz’altro proporzionata allo scopo da perseguire ”;
- “ obbligare un’impresa ad applicare un CC del tutto estraneo alle prestazioni da eseguire nell’appalto significa imporre una misura restrittiva che non sarà mai in grado di raggiungere l’obiettivo sperato. L’obbligo in questione è dunque sproporzionato, poiché carente del requisito della “idoneità a raggiungere lo scopo per il quale è concepito ”.
In senso analogo, con specifico riferimento all’articolo 97 del Codice prospetta che “ l’interpretazione data da ASPI all’art. 97, d.lgs. 36/2023, contrasta con gli artt. 49 e 56 TFUE, oltre che con l’art. 57, della Direttiva. Da un lato, infatti, essa costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei servizi sul territorio dell’Unione e, dall’altro lato, si traduce in un’applicazione discriminatoria, arbitraria e sproporzionata delle cause di esclusione disciplinate dall’art. 57 della Direttiva .”.
Le censure sono infondate e non sussistono i presupposti per il richiesto rinvio pregiudiziale.
La scelta di rimettere alla stazione appaltante l’individuazione del contratto collettivo, pertinente all’oggetto dell’appalto — eletto a standard minimo di tutela dei lavoratori — non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma rappresenta, all’evidenza, una misura volta ad assicurare che la concorrenza tra gli operatori non avvenga al ribasso sulle tutele normative ed economiche della forza lavoro, anche al fine di prevenire fenomeni di dumping sociale.
Siffatta impostazione, del resto, si pone in linea con gli obiettivi perseguiti dal diritto europeo e, segnatamente, dalla direttiva 2014/24/UE laddove prevede che:
- “ Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione ” (articolo 70);
- “ è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione ” (considerando 37);
- “ Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X ” (articolo 18, paragrafo 2);
- le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni “ a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2 ” (art. 57, paragrafo 4, lett. a)).
Va inoltre osservato che le censure di difetto di proporzionalità sono del tutto fuori fuoco perché:
- né l’articolo 11, del Codice né il bando prevedono che il concorrente debba applicare (come viceversa afferma parte ricorrente) un CC “ del tutto estraneo alle prestazioni da eseguire nell’appalto ”;
- per converso, come chiarito al punto 7.4 del presente provvedimento, il CC DI era senz’altro coerente con le prestazioni che RE si è obbligata ad eseguire nel presente appalto.
Risultano parimenti insussistenti i profili di contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata dalla stessa Commissione Europea, ha infatti chiarito che « il diritto comunitario non osta a che gli Stati membri estendano l'applicazione delle loro leggi o dei contratti collettivi di lavoro conclusi tra le parti sociali a chiunque svolga un lavoro subordinato, anche temporaneo, nel loro territorio, indipendentemente dal paese in cui è stabilito il datore di lavoro, a condizione che si rispettino le norme del trattato CE, in particolare l'articolo 49 » (Comunicazione Commissione delle Comunità Europee 458/2003).
Né sussiste, infine, il paventato contrasto dell’articolo 97 del Codice con l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, in quanto la fattispecie di cui si controverte (mancata equivalenza del CC) esula da quelle ricomprese nella disposizione europea, che attengono ai requisiti di ordine generale e speciale, recepiti a livello nazionale dagli artt. 94, 95 e 100 del Codice.
Nel caso in esame non viene in rilievo, come già detto, una causa di esclusione per perdita dei requisiti di ordine soggettivo o speciale, bensì l’invalidità di un “elemento essenziale dell’offerta”. In ambito eurounitario, la restrizione del meccanismo sostitutivo alle sole ipotesi previste dall'art. 97 risulta pienamente coerente con il principio di parità di trattamento (art. 18 Dir. 2014/24/UE), in quanto impedisce che la fase di verifica dell'offerta si trasformi in una fase di negoziazione o sanatoria di errori strategici del concorrente, garantendo che l'assetto del raggruppamento resti fedele a quello presentato al momento della gara.
Sicché, ammettere, così come preteso dalla ricorrente, la sostituzione della mandante RE (i cui costi derivanti dal CC applicato, inevitabilmente, hanno inciso sull’offerta presentata dal RTI Tre Più) equivarrebbe a consentire una modifica essenziale dell’offerta in violazione della concorrenza, quale valore fondamentale alla base della disciplina europea della contrattualistica pubblica.
Del resto, il precedente richiamato da parte ricorrente (T.a.r. Lazio - Roma, n. 6562/2025) con il quale è stata sollevata questione pregiudiziale alla CGUE non è traslabile al caso in esame, poiché in quella fattispecie veniva in rilievo la perdita del requisito di regolarità fiscale in capo ad una mandante la cui sostituzione non avrebbe, comunque (salvo un diverso accertamento sull’apporto tecnico), comportato una modifica dell’offerta.
11. Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto.
12. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
AN LI, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | ES LE |
IL SEGRETARIO