Articolo 56 del Codice di giustizia contabile
Articolo 54 bisArticolo 58
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 56

(Deleghe istruttorie)


1. Il pubblico ministero puo' ((...)) svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo ((, nonche', per specifiche esigenze)) ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e ((, ove possibile, di)) territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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