Articolo 23 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 22Articolo 24
Versione
27 aprile 1991
Art. 23. Restituzione dei contributi 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 11.
2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 7 sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1› gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991
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