Art. 23. Restituzione dei contributi 1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta' e che cessino dall'iscrizione all'Ente senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 11.
2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 7 sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.
2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche ai superstiti dell'iscritto di cui all'articolo 7 sempreche' non abbiano diritto alla pensione indiretta.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti.
4. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 puo' ripristinare il pregresso periodo di anzianita', restituendo all'Ente la somma dei contributi maggiorata degli interessi di cui al comma 3 e della quale ha ottenuto il rimborso rivalutata in base alle tabelle di cui al comma 2 dell'articolo 17 per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione.