Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 278
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Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'indeterminatezza del capo di imputazione

    La Corte di appello ha ritenuto il capo di imputazione correttamente formulato, con indicazione degli elementi strutturali e spazio-temporali della condotta contestata, escludendo la nullità per indeterminatezza del fatto contestato. Le specificazioni fornite sono state ritenute sufficienti per consentire un efficace esercizio della difesa.

  • Inammissibile
    Violazione di legge in relazione all'art. 3 d.lgs. 74/2000 per carenza degli elementi costitutivi del reato e della prova dell'uso di mezzi fraudolenti

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tardivamente sollevato, non essendo stato sottoposto all'attenzione della Corte di appello con l'atto di appello. La doglianza relativa alla carenza degli elementi costitutivi del reato e della prova dell'uso di mezzi fraudolenti non era stata oggetto di gravame in appello.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca dei beni immobili e alla prescrizione del reato di cui al capo 2

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. La difesa stessa ha ammesso che i beni sequestrati non erano nella piena disponibilità del ricorrente, ma intestati ai genitori. La Corte di appello ha dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo 2, ma il ricorrente non si è confrontato con l'apparato argomentativo del giudice di primo grado sulla simulazione della retrocessione e sulla conseguente assenza di interesse alla pronuncia sulla confisca, data la mancata titolarità del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 278
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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