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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. v.g. 10681/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10681/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. IPPOLITA SFORZA Parte_1 C.F._1
e
IG RE (c.f. ), con l'avv. LAURA ENRICA FRATUS C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) disporre che il SI. LI NA, versi per soli diciotto mesi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne l'importo di Euro Parte_1
265,00, dopo di che il SI. LI NA nulla più dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, che è ormai prossima ai 32 anni di età e non affetta da handicap grave;
Persona_1
2) modificare l'ordine impartito all' di pagare direttamente alla SI.ra Controparte_1
, quale contributo al mantenimento della figlia , in via anticipata entro il 10 di Parte_1 Persona_1 ogni mese, la somma mensile invariabile di Euro 265,00 anziché quella di Euro 400,00 oltre rivalutazione Istat
stabilita nella sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio n. 2159/2022 emessa nel procedimento n.
10075/2018 R.G. del Tribunale di Brescia, detraendola dagli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti dall'INPS al SI.
LI NA e ciò solo fino al mese di settembre 2026 compreso dopodiché più nulla dovrà essere detratto dalle somme spettanti al SI. LI NA;
pagina 1 di 2 3) disporre che la SI.ra , sia tenuta, finché l'INPS non avrà preso atto della modifica dell'ordine Parte_1 di versamento diretto, a versare, entro 10 giorni da ogni singolo accredito mensile, in favore del SI. LI NA, mediante bonifico alle coordinate bancarie [...], l'eccedenza dell'importo di Euro
265,00 che il SI. LI NA si è impegnato a versare alla stessa SI.ra a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della figlia per soli ulteriori 18 mesi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025; Persona_1
4) disporre che le spese straordinarie extra assegno non siano dovute dal corrente mese di aprile 2025 essendo la figlia prossima ai 32 anni di età; Persona_1
5) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025, e IG RE, Parte_1
premesso di essere genitori di (nato il [...]) e di (nata il [...]) Per_2 Per_1
domandavano la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n.
2159/2022 del 18/08/2022, formulando le conclusioni in epigrafe.
In data 22/05/2022 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2159/2022 del 18/08/2022 n.r.g.
10075/2018, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 29/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10681/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. IPPOLITA SFORZA Parte_1 C.F._1
e
IG RE (c.f. ), con l'avv. LAURA ENRICA FRATUS C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“1) disporre che il SI. LI NA, versi per soli diciotto mesi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne l'importo di Euro Parte_1
265,00, dopo di che il SI. LI NA nulla più dovrà versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, che è ormai prossima ai 32 anni di età e non affetta da handicap grave;
Persona_1
2) modificare l'ordine impartito all' di pagare direttamente alla SI.ra Controparte_1
, quale contributo al mantenimento della figlia , in via anticipata entro il 10 di Parte_1 Persona_1 ogni mese, la somma mensile invariabile di Euro 265,00 anziché quella di Euro 400,00 oltre rivalutazione Istat
stabilita nella sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio n. 2159/2022 emessa nel procedimento n.
10075/2018 R.G. del Tribunale di Brescia, detraendola dagli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti dall'INPS al SI.
LI NA e ciò solo fino al mese di settembre 2026 compreso dopodiché più nulla dovrà essere detratto dalle somme spettanti al SI. LI NA;
pagina 1 di 2 3) disporre che la SI.ra , sia tenuta, finché l'INPS non avrà preso atto della modifica dell'ordine Parte_1 di versamento diretto, a versare, entro 10 giorni da ogni singolo accredito mensile, in favore del SI. LI NA, mediante bonifico alle coordinate bancarie [...], l'eccedenza dell'importo di Euro
265,00 che il SI. LI NA si è impegnato a versare alla stessa SI.ra a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento della figlia per soli ulteriori 18 mesi a decorrere dal corrente mese di aprile 2025; Persona_1
4) disporre che le spese straordinarie extra assegno non siano dovute dal corrente mese di aprile 2025 essendo la figlia prossima ai 32 anni di età; Persona_1
5) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 19/05/2025, e IG RE, Parte_1
premesso di essere genitori di (nato il [...]) e di (nata il [...]) Per_2 Per_1
domandavano la modifica delle condizioni di divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n.
2159/2022 del 18/08/2022, formulando le conclusioni in epigrafe.
In data 22/05/2022 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
***
Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2159/2022 del 18/08/2022 n.r.g.
10075/2018, dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di conSIlio del 29/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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