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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/05/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1396/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1396/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Tommaso Fusco n. 1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Rubino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ficarra alla Via Logge n. 46/D presso lo studio dell'Avv. Marilena Randazzo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199004540334000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020140003425232000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.11.2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199004540334000, notificata a mezzo p.e.c. in data 25.09.2019, relativamente all'avviso di addebito n. 33020140003425232000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno di imposta 2007, deducendo: a) in via preliminare, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, non essendo certa la data di iscrizione a ruolo del credito azionato e, di conseguenza, del successivo affidamento all'agente della riscossione;
b) l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
c) nel merito, l'insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995, posto che i redditi percepiti dal ricorrente CP_1 nell'anno 2007 non erano assoggettati a contribuzione di tipo pensionistico.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la decadenza dell'azione, nonché l'estinzione delle pretese contributiva per intervenuta prescrizione o, in subordine, che venisse accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e/o invalidità dell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, dell'avviso di addebito presupposto, per intervenuta prescrizione dei crediti e/o per infondatezza della pretesa contributiva.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il difetto di contraddittorio stante CP_1 la mancata evocazione in giudizio dell' b) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce CP_3 della totale estraneità alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999;
d) la rituale notifica dell'avviso di addebito;
e) nel merito, che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2007, in data 15.09.2008, omettendo di compilare l'apposito “quadro RR sez. II” (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo); a seguito di un controllo formale della dichiarazione, eseguito nell'anno 2013, l'amministrazione finanziaria aveva accertato la suddetta omissione dichiarativa, provvedendo alla relativa comunicazione all'ente previdenziale, che aveva quindi provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata;
f) che, trattandosi di CP_1 un'ipotesi di occultamento del proprio debito nei confronti dell' , la prescrizione era rimasta CP_1 sospesa fino alla scoperta del debito contributivo ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.; g) la piena legittimità dell'iscrizione alla gestione separata e la correttezza dell'aliquota contributiva applicata e delle CP_1 sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000.
Chiedeva che, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'agente della riscossione, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o rigettata per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per responsabilità connesse alla gestione chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva CP_3 responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti e mantenendo indenne l'istituto previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole. 3. Autorizzata la chiamata del terzo, con memoria difensiva del 16.11.2020 si costituiva in giudizio l' deducendo: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza dell'art. CP_3
24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999; b) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
c)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell' e, CP_3 nel merito, per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attore, chiedeva che venisse dichiarata la mancata responsabilità dell'agente della riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
4. All'udienza del 27.11.2020 parte ricorrente contestava la conformità all'originale della copia fotostatica dell'attestazione di ricevimento della notifica dell'avviso di addebito opposto, asserendo che il relativo numero di spedizione non risultava corrispondere a quello indicato nell'atto cui avrebbe dovuto essere riferito e disconoscendo la firma riportata in calce, in quanto non apposta dall'odierno ricorrente.
5. Con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Giova premettere che, con la presente opposizione, ha contestato, in primis, la Parte_1 fondatezza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, adducendo l'insussistenza dei requisiti prescritti ex lege per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata;
inoltre, ha eccepito la CP_1 decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, posto che l'avviso di addebito sotteso non gli era mai stato notificato e che la firma riportata in calce al relativo avviso di ricevimento non era stata da lui apposta ma da tale ”. Persona_1
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) con comunicazione datata 4.06.2013, inviata a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015501561-8 del 14.06.2013, ricevuta il 19.06.2013, l'ente previdenziale ha informato il ricorrente che “da una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2007 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni.
Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la sua Cassa professionale, si è proceduto ad iscriverLa d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2007, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.”;
b) l'avviso di addebito n. 33020140003425232000, avente ad oggetto contributi, interessi e sanzioni anno di imposta 2007, dovute per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata , in virtù di verifica CP_1 reddito del 31.05.2013, è stato inviato con lettera raccomandata a/r n. 65029562575-0 del 6.02.2015
e consegnato il 7.03.2015.
Ciò detto, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014
e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf.
Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. […] Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 - in cui non
è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012,
4895/2014, 14501/2016). […] Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023). Nella fattispecie in esame, l'avviso di addebito opposto risulta essere stato notificato direttamente dall'ente previdenziale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 65029562575-0 del 6.02.2015, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; pertanto, il relativo procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario avvenuta in data 7.03.2015.
Di conseguenza, non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla sottoscrizione dell'attestazione di ricevimento dell'avviso da parte di soggetto diverso dal destinatario dell'atto e di cui non risulta specificata la qualità.
Ed infatti, l'ufficiale postale ha il solo onere di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito deve essere disattesa, posto che l'ente previdenziale ha dato prova della rituale notificazione dell'atto al domicilio del destinatario, il cui numero della raccomandata (che compare sulla comunicazione) coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento.
7.Ciò detto, con la proposizione della presente domanda, il ricorrente ha eccepito ulteriormente la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché l'insussistenza dei requisiti prescritti ex lege per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
. CP_1
Ebbene, così facendo ha sollevato una contestazione di merito sulla pretesa Parte_1 contributiva che avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999, termine decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito de quo
(7.03.2015).
Il succitato art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999 dispone testualmente che: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
All'uopo deve richiamarsi la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza n.
23397 del 17/11/2016 che statuisce: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Ebbene, posto che l'avviso di addebito è stato pacificamente notificato in data 7.03.2015 e che non è stata proposta opposizione entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999, il credito contributivo sotteso all'atto impugnato è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria sia per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo sia quanto all'asserita insussistenza dei presupposti fattuali della pretesa contributiva.
8. Tuttavia, per completezza di motivazione, possono essere richiamate, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti decisioni emesse da questo Tribunale in analoghe controversie aventi ad oggetto l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata “liberi professionisti” ed il conseguente obbligo contributivo.
La materia era inizialmente regolata dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, ai sensi del quale
“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, CP_ presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.”.
È successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 18, comma 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, la quale prevede che “l'art. 2, comma 26, della L.
8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.”.
Tenuto conto della finalità della norma interpretativa, già in passato la Corte d'Appello di Brescia, aveva ritenuto che il versamento contributivo che esclude l'obbligo di iscrizione nella gestione separata è logicamente riferito al contributo soggettivo e non anche al contributo integrativo, CP_1 essendo questo irrilevante ai fini della tutela previdenziale.
Ed invero, se l'art. 18, comma 2, è diretto ad interpretare una disposizione che riguarda il versamento di una contribuzione previdenziale, è logico che il “versamento contributivo” menzionato dallo stesso art. 18, comma 2 D.L. n. 98/ 2011, si riferisca solo al contributo soggettivo.
La portata applicativa della norma di interpretazione autentica ha consentito di ritenere che la nuova tutela previdenziale introdotta dall'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995 non deve essere estesa a coloro che, per l'attività autonoma svolta, godano già di una copertura previdenziale, i quali, altrimenti, vedrebbero detta attività soggetta, a decorrere dalla data dell'1.01.1996, a due obblighi contributivi.
Risulta, altresì, chiaro quale sia il presupposto che accomuna le due categorie di lavoratori autonomi che, secondo la norma interpretativa, sono obbligati all'iscrizione nella gestione separata: lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una tutela assicurativa, presupposto che giustifica l'estensione della tutela introdotta dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Infatti, in base all'art. 18, comma 2, devono iscriversi alla gestione separata coloro che, svolgendo attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in albi professionali, non sono iscritti per lo svolgimento di tale attività in alcuna gestione previdenziale e coloro che, pur essendo iscritti, non sono tenuti, in base alle previsioni statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale, al versamento di contributi previdenziali;
per contro, coloro la cui attività di lavoro autonomo è già soggetta a tutela assicurativo-previdenziale non devono iscriversi per la stessa attività anche alla gestione separata
. CP_1
Pertanto, anche nella fattispecie di che trattasi, non si verifica alcuna duplicazione di contribuzione:
l'attività libero-professionale svolta dal ricorrente è, infatti, soggetta ad una sola tutela assicurativa e, correlativamente, ad un solo obbligo contributivo, ossia al versamento nella gestione separata , CP_1 anziché al versamento del contributo soggettivo all' e, in più, come avviene per tutti gli CP_4 iscritti all'Albo degli Architetti, è soggetta al contributo integrativo, ossia al versamento della maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, che deve essere versata alla cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente debitore.
Tale contributo integrativo, che non ha finalità previdenziale, non è calcolato sui redditi dichiarati a fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione, è infatti pagato anche da tutti coloro che versano all' il contributo soggettivo. CP_4
Sulla questione controversa si è recentemente espressa la Suprema Corte con numerose pronunce (tra le quali si citano Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33471, Cass.
Sez. Lav. 18/11/2021, n. 35366, Cass. Sez. Lav. 19/11/2021, n. 35672, Cass. Sez. L - , Sentenza n.
5826 del 03/03/2021, Cass. Sez. 6 – Lav. n. 20288 del 23/06/2022), nelle quali è stato affermato che
“Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa
l'iscrizione all' , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere CP_4 solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso
l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la CP_1 disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.”.
Nell'ordinanza n. 20288/2022 si è, inoltre, chiarito che “la disciplina dettata dalla legge n. 335 del
1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all'interpretazione della
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.).
Tale consolidato orientamento ha, peraltro, resistito al vaglio del giudice di legittimità delle leggi, che, con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022, ha affermato che “La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art.
38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)”. In tal modo, è stato chiarito che “Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”, giungendo ad escludere anche la paventata duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell'unicità dell'attività professionale esercitata, atteso che “Il professionista con reddito (o volume di affari) “sottosoglia” non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un'unica attività, ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo.
L'individuazione dell'ente previdenziale verso cui l'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto dipende dall'esercizio del potere di autoregolamentazione della cassa professionale, la quale, in piena autonomia, può decidere di ampliare o restringere la sua sfera di operatività, così determinando, per riflesso, il restringimento o l'estensione dell'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione della Gestione separata.”.
Sussiste, dunque, l'obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla Gestione separata per i CP_1 professionisti che versano alla relativa cassa di previdenza un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la propria cassa di previdenza.
E ciò in quanto l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come chiarito dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, non può che essere quella correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti “per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso CP_ l' .
Non incide su tale conclusione nemmeno la circostanza dell'eventuale non utilità della contribuzione versata presso la Gestione separata a seguito della iscrizione d'ufficio, posto che dall'obbligo CP_ introdotto dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ne consegue che la gestione separata “è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti”, ampliando così la sfera di cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Da quanto evidenziato discende l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata nell'anno di riferimento.
9. Sempre per completezza di motivazione, relativamente all'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, l'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 dispone che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”. In base all'insegnamento di legittimità (Cass. n. 12779/2019), di recente ribadito (Cass. n.
4899/2021), il termine per il versamento dei contributi alla gestione separata che, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR n. 435/2001, coincide con il 16 giugno dell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi, risente del differimento di detto ultimo termine qualora sia consentito al contribuente di pagare il dovuto sino alla nuova data senza alcun versamento aggiuntivo.
Pertanto, relativamente all'anno di che trattasi, in forza del D.P.C.M. 29/07/2008, è stata disposta la proroga dei termini dei versamenti derivanti da dichiarazioni fiscali, prevedendo che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.”.
La menzionata Cass. civ. sez. VI, n. 21816/2022, sempre citando i precedenti, condivisi arresti, in punto di prescrizione, ha richiamato il principio secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950/2018, n.1943 del 2019, n. 1557 del 2020);
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene quindi in rilievo il D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"
(Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime
d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.)”. Nel medesimo senso si è espressa, ancora più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 9588 del 7.04.2023 e con l'ordinanza n. 181 del 4.01.2023.
Nel caso di specie, pur volendo prescindere dalla mancata opposizione dell'avviso di addebito,
l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva va, comunque, rigettata, atteso che tra la data prevista per l'adempimento dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali (20.08.2008) ed il momento in cui è stato ricevuto l'avviso bonario datato 4.06.2013, ovvero in data 19.06.2013, non risultano ancora decorsi cinque anni.
10. Né, infine, può ritenersi maturata la prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine quinquennale neppure tra la data di notifica dell'avviso di addebito non opposto (7.03.2015) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento (25.09.2019).
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33020140003425232000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, oltre a somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 339,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Lamezia Terme, 7.05.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1396/2019 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme alla Via Tommaso Fusco n. 1 presso lo studio dell'Avv. Marcello Rubino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ficarra alla Via Logge n. 46/D presso lo studio dell'Avv. Marilena Randazzo, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020199004540334000, relativamente all'avviso di addebito n. 33020140003425232000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.11.2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020199004540334000, notificata a mezzo p.e.c. in data 25.09.2019, relativamente all'avviso di addebito n. 33020140003425232000, avente ad oggetto contributi previdenziali relativi all'anno di imposta 2007, deducendo: a) in via preliminare, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, non essendo certa la data di iscrizione a ruolo del credito azionato e, di conseguenza, del successivo affidamento all'agente della riscossione;
b) l'intervenuta estinzione della pretesa contributiva per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
c) nel merito, l'insussistenza dei requisiti previsti ex lege per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995, posto che i redditi percepiti dal ricorrente CP_1 nell'anno 2007 non erano assoggettati a contribuzione di tipo pensionistico.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la decadenza dell'azione, nonché l'estinzione delle pretese contributiva per intervenuta prescrizione o, in subordine, che venisse accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e/o invalidità dell'intimazione di pagamento opposta e, per l'effetto, dell'avviso di addebito presupposto, per intervenuta prescrizione dei crediti e/o per infondatezza della pretesa contributiva.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, il difetto di contraddittorio stante CP_1 la mancata evocazione in giudizio dell' b) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce CP_3 della totale estraneità alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999;
d) la rituale notifica dell'avviso di addebito;
e) nel merito, che il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2007, in data 15.09.2008, omettendo di compilare l'apposito “quadro RR sez. II” (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo); a seguito di un controllo formale della dichiarazione, eseguito nell'anno 2013, l'amministrazione finanziaria aveva accertato la suddetta omissione dichiarativa, provvedendo alla relativa comunicazione all'ente previdenziale, che aveva quindi provveduto all'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione separata;
f) che, trattandosi di CP_1 un'ipotesi di occultamento del proprio debito nei confronti dell' , la prescrizione era rimasta CP_1 sospesa fino alla scoperta del debito contributivo ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c.; g) la piena legittimità dell'iscrizione alla gestione separata e la correttezza dell'aliquota contributiva applicata e delle CP_1 sanzioni civili determinate ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b) della L. n. 388/2000.
Chiedeva che, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio dell'agente della riscossione, venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione e/o rigettata per infondatezza, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento dei contributi accertati in corso di causa, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per responsabilità connesse alla gestione chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva CP_3 responsabilità dell'agente della riscossione, condannandolo alla corresponsione dei contributi dovuti e mantenendo indenne l'istituto previdenziale da ogni conseguenza pregiudizievole. 3. Autorizzata la chiamata del terzo, con memoria difensiva del 16.11.2020 si costituiva in giudizio l' deducendo: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza dell'art. CP_3
24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999; b) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
c)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva.
Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell' e, CP_3 nel merito, per il rigetto dell'opposizione; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attore, chiedeva che venisse dichiarata la mancata responsabilità dell'agente della riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
4. All'udienza del 27.11.2020 parte ricorrente contestava la conformità all'originale della copia fotostatica dell'attestazione di ricevimento della notifica dell'avviso di addebito opposto, asserendo che il relativo numero di spedizione non risultava corrispondere a quello indicato nell'atto cui avrebbe dovuto essere riferito e disconoscendo la firma riportata in calce, in quanto non apposta dall'odierno ricorrente.
5. Con ordinanza depositata il 24.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 18.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
6. Giova premettere che, con la presente opposizione, ha contestato, in primis, la Parte_1 fondatezza del fatto costitutivo della pretesa contributiva, adducendo l'insussistenza dei requisiti prescritti ex lege per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata;
inoltre, ha eccepito la CP_1 decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché l'intervenuta estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, posto che l'avviso di addebito sotteso non gli era mai stato notificato e che la firma riportata in calce al relativo avviso di ricevimento non era stata da lui apposta ma da tale ”. Persona_1
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) con comunicazione datata 4.06.2013, inviata a mezzo lettera raccomandata a/r n. 65015501561-8 del 14.06.2013, ricevuta il 19.06.2013, l'ente previdenziale ha informato il ricorrente che “da una verifica è risultato che Lei ha dichiarato per l'anno 2007 un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni.
Avendo verificato che tale reddito non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria presso la sua Cassa professionale, si è proceduto ad iscriverLa d'ufficio, con decorrenza 1° gennaio 2007, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.”;
b) l'avviso di addebito n. 33020140003425232000, avente ad oggetto contributi, interessi e sanzioni anno di imposta 2007, dovute per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata , in virtù di verifica CP_1 reddito del 31.05.2013, è stato inviato con lettera raccomandata a/r n. 65029562575-0 del 6.02.2015
e consegnato il 7.03.2015.
Ciò detto, in tema di notificazione eseguita a mezzo posta è opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014
e Cass. n. 4567 del 2015)»; con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf.
Cass. 19680/2020, 4160/2022), non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. […] Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 - in cui non
è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 - l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012,
4895/2014, 14501/2016). […] Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.” (Cass. Civ. ordinanza n. 1686 del 19 gennaio 2023). Nella fattispecie in esame, l'avviso di addebito opposto risulta essere stato notificato direttamente dall'ente previdenziale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 65029562575-0 del 6.02.2015, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; pertanto, il relativo procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del
D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario avvenuta in data 7.03.2015.
Di conseguenza, non meritano accoglimento le contestazioni sollevate dall'opponente in ordine alla sottoscrizione dell'attestazione di ricevimento dell'avviso da parte di soggetto diverso dal destinatario dell'atto e di cui non risulta specificata la qualità.
Ed infatti, l'ufficiale postale ha il solo onere di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di addebito deve essere disattesa, posto che l'ente previdenziale ha dato prova della rituale notificazione dell'atto al domicilio del destinatario, il cui numero della raccomandata (che compare sulla comunicazione) coincide con quello riportato sul rispettivo avviso di ricevimento.
7.Ciò detto, con la proposizione della presente domanda, il ricorrente ha eccepito ulteriormente la decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito contributivo ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, nonché l'insussistenza dei requisiti prescritti ex lege per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata
. CP_1
Ebbene, così facendo ha sollevato una contestazione di merito sulla pretesa Parte_1 contributiva che avrebbe dovuto e potuto dedurre entro il termine perentorio di quaranta giorni ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999, termine decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito de quo
(7.03.2015).
Il succitato art. 24, comma 5 del D. Lgs. 46/1999 dispone testualmente che: “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
All'uopo deve richiamarsi la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la sentenza n.
23397 del 17/11/2016 che statuisce: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”.
Ebbene, posto che l'avviso di addebito è stato pacificamente notificato in data 7.03.2015 e che non è stata proposta opposizione entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/1999, il credito contributivo sotteso all'atto impugnato è divenuto irretrattabile, sicché è preclusa ogni contestazione relativa al merito della pretesa creditoria sia per quel che attiene alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo sia quanto all'asserita insussistenza dei presupposti fattuali della pretesa contributiva.
8. Tuttavia, per completezza di motivazione, possono essere richiamate, ex art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti decisioni emesse da questo Tribunale in analoghe controversie aventi ad oggetto l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata “liberi professionisti” ed il conseguente obbligo contributivo.
La materia era inizialmente regolata dall'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, ai sensi del quale
“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, CP_ presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.”.
È successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta all'art. 18, comma 12 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, la quale prevede che “l'art. 2, comma 26, della L.
8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1 subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.”.
Tenuto conto della finalità della norma interpretativa, già in passato la Corte d'Appello di Brescia, aveva ritenuto che il versamento contributivo che esclude l'obbligo di iscrizione nella gestione separata è logicamente riferito al contributo soggettivo e non anche al contributo integrativo, CP_1 essendo questo irrilevante ai fini della tutela previdenziale.
Ed invero, se l'art. 18, comma 2, è diretto ad interpretare una disposizione che riguarda il versamento di una contribuzione previdenziale, è logico che il “versamento contributivo” menzionato dallo stesso art. 18, comma 2 D.L. n. 98/ 2011, si riferisca solo al contributo soggettivo.
La portata applicativa della norma di interpretazione autentica ha consentito di ritenere che la nuova tutela previdenziale introdotta dall'art. 2, comma 26 della L. n. 335/1995 non deve essere estesa a coloro che, per l'attività autonoma svolta, godano già di una copertura previdenziale, i quali, altrimenti, vedrebbero detta attività soggetta, a decorrere dalla data dell'1.01.1996, a due obblighi contributivi.
Risulta, altresì, chiaro quale sia il presupposto che accomuna le due categorie di lavoratori autonomi che, secondo la norma interpretativa, sono obbligati all'iscrizione nella gestione separata: lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è prevista una tutela assicurativa, presupposto che giustifica l'estensione della tutela introdotta dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
Infatti, in base all'art. 18, comma 2, devono iscriversi alla gestione separata coloro che, svolgendo attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione in albi professionali, non sono iscritti per lo svolgimento di tale attività in alcuna gestione previdenziale e coloro che, pur essendo iscritti, non sono tenuti, in base alle previsioni statutarie e regolamentari dell'ente previdenziale, al versamento di contributi previdenziali;
per contro, coloro la cui attività di lavoro autonomo è già soggetta a tutela assicurativo-previdenziale non devono iscriversi per la stessa attività anche alla gestione separata
. CP_1
Pertanto, anche nella fattispecie di che trattasi, non si verifica alcuna duplicazione di contribuzione:
l'attività libero-professionale svolta dal ricorrente è, infatti, soggetta ad una sola tutela assicurativa e, correlativamente, ad un solo obbligo contributivo, ossia al versamento nella gestione separata , CP_1 anziché al versamento del contributo soggettivo all' e, in più, come avviene per tutti gli CP_4 iscritti all'Albo degli Architetti, è soggetta al contributo integrativo, ossia al versamento della maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'IVA, che deve essere versata alla cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente debitore.
Tale contributo integrativo, che non ha finalità previdenziale, non è calcolato sui redditi dichiarati a fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione, è infatti pagato anche da tutti coloro che versano all' il contributo soggettivo. CP_4
Sulla questione controversa si è recentemente espressa la Suprema Corte con numerose pronunce (tra le quali si citano Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33399, Cass. Sez. Lav. 11/11/2021, n. 33471, Cass.
Sez. Lav. 18/11/2021, n. 35366, Cass. Sez. Lav. 19/11/2021, n. 35672, Cass. Sez. L - , Sentenza n.
5826 del 03/03/2021, Cass. Sez. 6 – Lav. n. 20288 del 23/06/2022), nelle quali è stato affermato che
“Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa
l'iscrizione all' , alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere CP_4 solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso
l' in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la CP_1 disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità.”.
Nell'ordinanza n. 20288/2022 si è, inoltre, chiarito che “la disciplina dettata dalla legge n. 335 del
1995, art. 2, comma 25 (che, com'è noto, ha delegato il Governo ad emanare “norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”), non delinea, rispetto al successivo comma 26, un riparto di competenze tale per cui, laddove una cassa di previdenza abbia escluso dall'obbligo di iscrizione taluni professionisti iscritti al relativo albo in ragione del loro reddito (o, come accade per gli ingegneri e gli architetti, a causa della loro contemporanea iscrizione presso altra gestione previdenziale obbligatoria), non possa riespandersi l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
La questione è, piuttosto, quella di stabilire la tipologia del “versamento contributivo” che può esonerare dall'iscrizione alla Gestione separata, da risolversi “volgendosi all'interpretazione della
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e delle disposizioni che ne hanno dato attuazione, esattamente come ritenuto da Cass. nn. 30344 del 2017 e 32166 del 2018” (così, Cass. n. 5826 cit.).
Tale consolidato orientamento ha, peraltro, resistito al vaglio del giudice di legittimità delle leggi, che, con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022, ha affermato che “La norma censurata, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive in questa coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Essa, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale – come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art.
38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)”. In tal modo, è stato chiarito che “Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”, giungendo ad escludere anche la paventata duplicità di iscrizione ai fini previdenziali a fronte dell'unicità dell'attività professionale esercitata, atteso che “Il professionista con reddito (o volume di affari) “sottosoglia” non incorre in un irragionevole obbligo di duplice iscrizione in corrispondenza di un'unica attività, ma è tenuto a iscriversi unicamente alla Gestione separata proprio perché non ha l'obbligo (e neppure ha esercitato la facoltà) di iscriversi alla cassa categoriale, cui versa soltanto il contributo integrativo.
L'individuazione dell'ente previdenziale verso cui l'obbligo di iscrizione deve essere adempiuto dipende dall'esercizio del potere di autoregolamentazione della cassa professionale, la quale, in piena autonomia, può decidere di ampliare o restringere la sua sfera di operatività, così determinando, per riflesso, il restringimento o l'estensione dell'ambito, soggettivo e oggettivo, di applicazione della Gestione separata.”.
Sussiste, dunque, l'obbligo di iscrizione, ai fini previdenziali, alla Gestione separata per i CP_1 professionisti che versano alla relativa cassa di previdenza un contributo integrativo in quanto iscritti ad un albo, ma non fruiscono della costituzione di alcuna posizione previdenziale presso la propria cassa di previdenza.
E ciò in quanto l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, come chiarito dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, non può che essere quella correlata a un obbligo di iscrizione a una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
La contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti “per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso CP_ l' .
Non incide su tale conclusione nemmeno la circostanza dell'eventuale non utilità della contribuzione versata presso la Gestione separata a seguito della iscrizione d'ufficio, posto che dall'obbligo CP_ introdotto dall'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, ne consegue che la gestione separata “è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti”, ampliando così la sfera di cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Da quanto evidenziato discende l'obbligo del ricorrente di iscrizione alla gestione separata nell'anno di riferimento.
9. Sempre per completezza di motivazione, relativamente all'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, l'art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 dispone che: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.”. In base all'insegnamento di legittimità (Cass. n. 12779/2019), di recente ribadito (Cass. n.
4899/2021), il termine per il versamento dei contributi alla gestione separata che, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR n. 435/2001, coincide con il 16 giugno dell'anno della presentazione della dichiarazione dei redditi, risente del differimento di detto ultimo termine qualora sia consentito al contribuente di pagare il dovuto sino alla nuova data senza alcun versamento aggiuntivo.
Pertanto, relativamente all'anno di che trattasi, in forza del D.P.C.M. 29/07/2008, è stata disposta la proroga dei termini dei versamenti derivanti da dichiarazioni fiscali, prevedendo che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.”.
La menzionata Cass. civ. sez. VI, n. 21816/2022, sempre citando i precedenti, condivisi arresti, in punto di prescrizione, ha richiamato il principio secondo cui “la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950/2018, n.1943 del 2019, n. 1557 del 2020);
l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".
Viene quindi in rilievo il D. Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi;
si è ulteriormente affermato, con pronunce più recenti, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, "anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno del 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite"
(Cass. n.10273 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione) precisandosi, in particolare, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime
d'imposizione (...)" (v. in motivazione, Cass. n. 10273 cit.)”. Nel medesimo senso si è espressa, ancora più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 9588 del 7.04.2023 e con l'ordinanza n. 181 del 4.01.2023.
Nel caso di specie, pur volendo prescindere dalla mancata opposizione dell'avviso di addebito,
l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva va, comunque, rigettata, atteso che tra la data prevista per l'adempimento dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni fiscali (20.08.2008) ed il momento in cui è stato ricevuto l'avviso bonario datato 4.06.2013, ovvero in data 19.06.2013, non risultano ancora decorsi cinque anni.
10. Né, infine, può ritenersi maturata la prescrizione sopravvenuta, non essendo decorso il termine quinquennale neppure tra la data di notifica dell'avviso di addebito non opposto (7.03.2015) e quella di notifica dell'intimazione di pagamento (25.09.2019).
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33020140003425232000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, oltre a somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 339,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Lamezia Terme, 7.05.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Salatino