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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3029/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9736/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162844926000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2638/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica, Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento07120240162844926000, relativa a tassa automobilistica annualità 2017, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'Ente Impositore.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del DLvo 546/92, come modificato dal DLvo 220/23, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In assenza di esplicito richiamo, non è applicabile il comma 2 dello stesso art. 14, che prevede l'integrazione del contraddittorio, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Agenzia per la Riscossione, in quanto la presenza di entrambi i soggetti non può dirsi necessaria affinché la sentenza possa dirsi produttiva di effetti e l'oggetto del ricorso non è inscindibile.
L'Agenzia per la Riscossione ha esplicitamente e preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva e l'omessa notifica del ricorso al comune.
L'inammissibilità del ricorso assorbe anche gli altri motivi del ricorso, in particolare quello relativo al difetto di motivazione della cartella.
Si osserva, infatti, che il motivo del ricorso verte proprio sulla notifica dell'avviso di accertamento, atto di competenza dell'Ente Impositore e che nessun vizio è eccepito in relazione alla cartella.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In relazione al comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9736/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240162844926000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2638/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica, Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento07120240162844926000, relativa a tassa automobilistica annualità 2017, chiedendone l'annullamento per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'Ente Impositore.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del DLvo 546/92, come modificato dal DLvo 220/23, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
In assenza di esplicito richiamo, non è applicabile il comma 2 dello stesso art. 14, che prevede l'integrazione del contraddittorio, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Agenzia per la Riscossione, in quanto la presenza di entrambi i soggetti non può dirsi necessaria affinché la sentenza possa dirsi produttiva di effetti e l'oggetto del ricorso non è inscindibile.
L'Agenzia per la Riscossione ha esplicitamente e preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva e l'omessa notifica del ricorso al comune.
L'inammissibilità del ricorso assorbe anche gli altri motivi del ricorso, in particolare quello relativo al difetto di motivazione della cartella.
Si osserva, infatti, che il motivo del ricorso verte proprio sulla notifica dell'avviso di accertamento, atto di competenza dell'Ente Impositore e che nessun vizio è eccepito in relazione alla cartella.
Per quanto esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In relazione al comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese