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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 966/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serino - Piazza Cicarelli 83028 Serino AV
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PIGN. C/O TERZI n. 576460 I.C.I. 2009
- PIGN. C/O TERZI n. 576460 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Serino, il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato a mezzo pec in data 22.7.25. Il credito pignorato è relativo al canone di locazione dovuto al ricorrente dalla conduttrice in forza di contratto di locazione dettagliatamente indicato in atti. L'atto di pignoramento veniva notificato sulla base del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di ICI per gli anni 2009 e 2010, oggetto di due autonomi avvisi di accertamento, definitivi per omessa impugnazione, dettagliatamente indicati in atti, notificati in data 7.1.14 ed in data 17.12.14.
Con i motivi di impugnazione il ricorrente rilevava i seguenti vizi di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e dell'atto fiscale presupposto: 1) errata determinazione della base imponibile, atteso che con due sentenze favorevoli della CTP di Avellino, passate in giudicato (sentenze n.ri 16/2026 e n. 1563/16) il giudice tributario aveva accertato che l'imposta in lite doveva essere calcolata sul valore dell'area di sedime e non già sulla base della rendita del fabbricato, demolito fin dall'anno 2008; -2) errata determinazione della base imponibile, che era stata rideterminata dall'Ente resistente solo per gli anni successivi a quelli -2009 e 2010-oggetto degli avvisi di accertamento posti a fondamento del pignoramento impugnato.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la definitività degli atti fiscali presupposti, atteso che non poteva trovare applicazione il giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze della CTP di Avellino, che erano relative a diversi e successivi anni d'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che si passano ad illustrare.
In via assorbente, rispetto alla questione relativa all'erronea determinazione della base imponibile, è necessario rilevare l'inammissibilità del ricorso.
Invero, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che il ricorrente, pur avendo ricevuto notifica dei due avvisi di accertamento in forza dei quali è stato notificato il pignoramento impugnato, non ha proposto impugnazione, ma si è limitato a chiedere l'annullamento in autotutela di tali atti fiscali.
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata in data 15.6.15, ma la CCT di I grado di Avellino ha rigettato il ricorso con sentenza n. 17/2016, per l'omessa impugnazione dell'avviso di Poi, il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011 e 2012. I due giudizi si sono conclusi con due sentenze favorevoli al ricorrente, sopra meglio indicate, passate in giudicato.
Non ha pregio la tesi del ricorrente relativa all'estensibilità degli effetti del giudicato favorevole all'atto impugnato con l'odierno ricorso.
L'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento per le annualità 2009 e 2010 preclude un nuovo esame degli atti fiscali presupposti, che sono oramai definitivi.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso la cartella di pagamento e/o un atto della riscossione, emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto non impugnato, è inammissibile se contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte avverso l'avviso di accertamento (CTP
Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che "Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri".
Del resto, il processo tributario (a differenza del processo civile) ha natura impugnatoria ed è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (cfr. Cass. 2005/6293).
Se è vero che la giurisprudenza di legittimità afferma (Cass. ord. n. 4675 depositata il 1° febbraio 2024) "... nel processo tributario il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 cod. civ. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili – su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass. 07/12/2021, n. 38767).
E' parimenti vero che la Corte di Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale, emessa a seguito di provvedimento divenuto definitivo per omessa impugnazione (nella specie l'avviso di liquidazione prot. n. 14903) la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata è preliminare rispetto all'estensione dell'efficacia di un giudicato esterno (Cass. n. 12244 del 2017). Inoltre, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso, la cartella esattoriale avente titolo in un precedente avviso di accertamento o di liquidazione notificato, ed a suo tempo non adeguatamente impugnato, quindi divenuto definitivo, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali difetto di notifica, invalidità del procedimento di riscossione per mancanza di notifica di atti presupposti ecc.), non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento di liquidazione presupposto (Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 4818 del 2015).
Osta all'applicazione dell'effetto espansivo del giudicato esterno la intervenuta definitività della pretesa portata nell'avviso, al quale è seguita la notifica della cartella di pagamento. Il principio di certezza del diritto che trova attuazione attraverso le fattispecie normative volte a riconoscere a determinati fatti l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, rappresenta una esigenza imprescindibile di tutti gli ordinamenti giuridici e costituisce il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione tra le parti (Cas. n. 25508 del 2013).
La definitività dell'avviso di accertamento porta alla preclusione di tutti i poteri di intervento in ordine all'an ed al quantum debeatur, spettanti ai soggetti coinvolti nel rapporto tributario, tanto sul versante del contribuente,quanto sul lato dell'Amministrazione finanziaria. In attuazione del principio di stabilità dei rapporti giuridici, in materia fiscale, il legislatore ha previsto numerose disposizioni volte a far sì che la determinazione dell'an e del quantum debeatur, raggiunta in relazione ad un rapporto di imposta si cristallizzi, non potendo più venire in discussione, quand'anche della disciplina fiscale non sia stata resa una corretta applicazione nel singolo caso concreto. Tale condizione di irretrattabilità della determinazione dell'obbligazione fiscale, che legittima la stabile acquisizione del tributo, consiste propriamente nella definitività dell'accertamento tributario
Dunque, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla peculiarità in fatto ed in diritto delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ORICCHIO MICHELE, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
PARISI DOMENICO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 966/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serino - Piazza Cicarelli 83028 Serino AV
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-PIGN. C/O TERZI n. 576460 I.C.I. 2009
- PIGN. C/O TERZI n. 576460 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Serino, il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato a mezzo pec in data 22.7.25. Il credito pignorato è relativo al canone di locazione dovuto al ricorrente dalla conduttrice in forza di contratto di locazione dettagliatamente indicato in atti. L'atto di pignoramento veniva notificato sulla base del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo di ICI per gli anni 2009 e 2010, oggetto di due autonomi avvisi di accertamento, definitivi per omessa impugnazione, dettagliatamente indicati in atti, notificati in data 7.1.14 ed in data 17.12.14.
Con i motivi di impugnazione il ricorrente rilevava i seguenti vizi di nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato e dell'atto fiscale presupposto: 1) errata determinazione della base imponibile, atteso che con due sentenze favorevoli della CTP di Avellino, passate in giudicato (sentenze n.ri 16/2026 e n. 1563/16) il giudice tributario aveva accertato che l'imposta in lite doveva essere calcolata sul valore dell'area di sedime e non già sulla base della rendita del fabbricato, demolito fin dall'anno 2008; -2) errata determinazione della base imponibile, che era stata rideterminata dall'Ente resistente solo per gli anni successivi a quelli -2009 e 2010-oggetto degli avvisi di accertamento posti a fondamento del pignoramento impugnato.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la definitività degli atti fiscali presupposti, atteso che non poteva trovare applicazione il giudicato esterno derivante dal passaggio in giudicato delle sentenze della CTP di Avellino, che erano relative a diversi e successivi anni d'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che si passano ad illustrare.
In via assorbente, rispetto alla questione relativa all'erronea determinazione della base imponibile, è necessario rilevare l'inammissibilità del ricorso.
Invero, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che il ricorrente, pur avendo ricevuto notifica dei due avvisi di accertamento in forza dei quali è stato notificato il pignoramento impugnato, non ha proposto impugnazione, ma si è limitato a chiedere l'annullamento in autotutela di tali atti fiscali.
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso l'ingiunzione di pagamento notificata in data 15.6.15, ma la CCT di I grado di Avellino ha rigettato il ricorso con sentenza n. 17/2016, per l'omessa impugnazione dell'avviso di Poi, il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011 e 2012. I due giudizi si sono conclusi con due sentenze favorevoli al ricorrente, sopra meglio indicate, passate in giudicato.
Non ha pregio la tesi del ricorrente relativa all'estensibilità degli effetti del giudicato favorevole all'atto impugnato con l'odierno ricorso.
L'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento per le annualità 2009 e 2010 preclude un nuovo esame degli atti fiscali presupposti, che sono oramai definitivi.
Orbene, è noto, in punto di diritto, che il ricorso avverso la cartella di pagamento e/o un atto della riscossione, emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto non impugnato, è inammissibile se contenente contestazioni che avrebbero dovuto essere rivolte avverso l'avviso di accertamento (CTP
Salerno n. 159 del 10.3.09; CTR Puglia n. 64 del 5.10.10).
L'art. 19 D.lgs. 546/92 al terzo comma prevede che "Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri".
Del resto, il processo tributario (a differenza del processo civile) ha natura impugnatoria ed è caratterizzato da un rigido sistema di preclusioni e di decadenze: infatti, pur essendo un giudizio sul rapporto, è rigorosamente concepito come un giudizio di impugnazione di specifici atti, con conseguente formazione di preclusioni insuperabili ai fini dell'impugnazione di atti successivi (cfr. Cass. 2005/6293).
Se è vero che la giurisprudenza di legittimità afferma (Cass. ord. n. 4675 depositata il 1° febbraio 2024) "... nel processo tributario il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 cod. civ. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili – su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass. 07/12/2021, n. 38767).
E' parimenti vero che la Corte di Cassazione ha affermato che nel giudizio di opposizione ad una cartella esattoriale, emessa a seguito di provvedimento divenuto definitivo per omessa impugnazione (nella specie l'avviso di liquidazione prot. n. 14903) la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per mancata deduzione di vizi propri della cartella impugnata è preliminare rispetto all'estensione dell'efficacia di un giudicato esterno (Cass. n. 12244 del 2017). Inoltre, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso, la cartella esattoriale avente titolo in un precedente avviso di accertamento o di liquidazione notificato, ed a suo tempo non adeguatamente impugnato, quindi divenuto definitivo, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri (quali difetto di notifica, invalidità del procedimento di riscossione per mancanza di notifica di atti presupposti ecc.), non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento di liquidazione presupposto (Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 4818 del 2015).
Osta all'applicazione dell'effetto espansivo del giudicato esterno la intervenuta definitività della pretesa portata nell'avviso, al quale è seguita la notifica della cartella di pagamento. Il principio di certezza del diritto che trova attuazione attraverso le fattispecie normative volte a riconoscere a determinati fatti l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, rappresenta una esigenza imprescindibile di tutti gli ordinamenti giuridici e costituisce il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione tra le parti (Cas. n. 25508 del 2013).
La definitività dell'avviso di accertamento porta alla preclusione di tutti i poteri di intervento in ordine all'an ed al quantum debeatur, spettanti ai soggetti coinvolti nel rapporto tributario, tanto sul versante del contribuente,quanto sul lato dell'Amministrazione finanziaria. In attuazione del principio di stabilità dei rapporti giuridici, in materia fiscale, il legislatore ha previsto numerose disposizioni volte a far sì che la determinazione dell'an e del quantum debeatur, raggiunta in relazione ad un rapporto di imposta si cristallizzi, non potendo più venire in discussione, quand'anche della disciplina fiscale non sia stata resa una corretta applicazione nel singolo caso concreto. Tale condizione di irretrattabilità della determinazione dell'obbligazione fiscale, che legittima la stabile acquisizione del tributo, consiste propriamente nella definitività dell'accertamento tributario
Dunque, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi, connessi alla peculiarità in fatto ed in diritto delle questioni trattate, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.