Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizi dell'atto fiscale presupposto

    Il ricorso è inammissibile poiché gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009 e 2010, posti a fondamento del pignoramento, non sono stati impugnati dal contribuente e sono quindi definitivi. Le contestazioni relative alla base imponibile avrebbero dovuto essere sollevate in quella sede. Le sentenze favorevoli relative ad anni d'imposta successivi non sono estendibili a causa della definitività degli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 120
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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