Art. 40.
E' prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall' articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.
E' prorogato sino al 30 giugno 1896 il termine stabilito dall' articolo 8 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.