Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 01.04.2025 depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 15928/2024, avente ad oggetto: ricalcolo retribuzione ferie;
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Ugo Odierna ed Alfonso Leperino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo sito in Napoli alla via Fiorentini n. 61;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore generale p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Arturo Testa sito in Napoli alla via dei Mille n. 47 che la rappresentata e difesa;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'08.07.2024, esponeva di essere Parte_1 dipendente dell' , inquadrato nel profilo professionale di “collaboratore Controparte_1 sanitario – infermiere” (categoria D, fascia economica 6) di cui al CCNL comparto sanità.
Deduceva di svolgere una prestazione lavorativa articolata su tre turni: mattina dalle 08:00 alle 14:00 pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 e notte dalle 20:00 alle 08:00, godendo in ragione di ciò dell'indennità giornaliera prevista dal suddetto contratto collettivo.
Precisava, inoltre, di svolgere la prestazione lavorativa presso il complesso operatorio,
1
Lamentava, tuttavia, che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate di ferie era stata inferiore a quanto dovuto, ciò in ragione dell'esclusione dalla base di calcolo della stessa delle predette indennità giornaliera e di terapia intensiva.
Deduceva l'illegittimità della decurtazione di tali voci retributive, in quanto in contrasto con quanto previsto agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE e, in generale, con la cd. nozione europea di retribuzione.
Tanto premesso, , conveniva in giudizio l' innanzi al Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: Accertare e dichiarare - previa declaratoria di nullità o disapplicazione delle disposizione della contrattazione collettiva confliggenti con la “ nozione europea di retribuzione”[…] - il diritto del ricorrente a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva della “indennità giornaliera di turno” e della “indennità di terapia intensiva o sub-intensiva “ per gli importi rispettivamente di € 4,49 ed € 4,13 dal 4 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86 commi 3 e 6 CCNL 2016-
2018 e per gli importi di € 2,07 e di € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 in poi ex. artt. 106 comma 2 e 107 comma 2 CCNL 2019-2021 e per l'effetto Condannare genericamente l'
[...]
, in pers. del direttore Generale p.t., ad inserire nella base di calcolo della Controparte_1 retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della indennità giornaliera di turno e della “ indennità di intensiva o sub-intensiva pari rispettivamente ad € 4,49 e ad € 4,13 dal 4 luglio 2019 al 31 dicembre 2022 ex art. 86, commi 3 e 6, CCNL 2016-2018 e ad € 2,07 e ad € 5,00 per il periodo dall'1 gennaio 2023 fino ad oggi ex artt. 106, comma 2, e 107, comma 2, CCNL 2019-
2021 e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate a tale titolo per il periodo dal 4 luglio 2019 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre interessi legali;
Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente Controparte_2 in giudizio eccependo che le indennità di turno e di terapia intensiva, rappresentando un elemento della cd. retribuzione variabile, non concorrono a formare la retribuzione giornaliera ordinaria, base di calcolo per la determinazione del trattamento retributivo feriale.
Aggiungeva che l'esclusione delle predette indennità dalla retribuzione feriale è espressamente sancita dal CCNL di riferimento, in quanto legata all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;
in ciò realizzandosi l'impossibilità di ricondurne la natura nella disciplina di cui agli artt. 4 e 7 della direttiva 2003/88/CE (come interpretati dalla Corte di Giustizia).
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
L'udienza del 01.04.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
2 Come detto, il ricorrente ha lamentato l'inadeguatezza di quanto corrispostogli a titolo di retribuzione feriale annuale per l'ingiusta decurtazione dalla base di calcolo utile alla determinazione del trattamento retributivo feriale, della cd. indennità turno e di terapia sub- intensiva o intensiva.
Ritiene il giudicante di doversi uniformare all'orientamento condiviso da questa sezione del Tribunale di Napoli, che appare coerente con l'orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. In particolare, la sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e la successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401.
Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della
Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di Persona_1 precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono Persona_2 nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri Per_3
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la
Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi Per_3 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che
3 incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la Per_3 retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene pertanto in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate in ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dal ricorrente.
Va, in primo luogo, ritenuto che le predetta indennità giornaliera e di terapia intensiva risultano pacificamente erogate al ricorrente con continuità nel periodo di causa, come documentato da fogli presenza e statini paga e non contestato specificamente dalla convenuta.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate. Nel caso di specie, l'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che: “[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità
4 non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”. L'indennità di terapia intensiva è regolata dall'art. 86, comma 6 del medesimo CCNL, il quale prevede: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13…”.
Dall'analisi della fonte collettiva, ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata, in quanto una corretta interpretazione tanto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, quanto della fonte collettiva, determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che l'emolumento in questione è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Williams), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare. In relazione poi alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo.
L'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo – a carico delle parti datoriali
– di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo.
5 L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Venendo all'analisi specifica dell'indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Williams) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale;
connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”
e che, dunque, non consente l'adozione di un'interpretazione restrittiva come avallata dall'azienda convenuta.
Del resto, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione (punto principale su cui muove la prospettazione di parte resistente), nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Tanto basta perché possano rientrare a pieno titolo nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - degli artt. 33, comma 1, e 86, comma 3 e comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018; dell'art. 19, comma 1, CCNL dell'1 settembre 1995; dell'art. 23, comma 4, CCNL del 19 aprile 2004; dell'art. 37 CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 - che escludono , o non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Alla luce di tutto quanto sopraesposto, il ricorso va accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di turno e di terapia intensiva per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso e per l'effetto va condannata l' genericamente, come Controparte_2 richiesto, al pagamento delle predette indennità in suo favore nella misura prevista dal CCNL versato in atti, oltre interessi come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della prestazione, dell'attività svolta e della serialità della controversia, con distrazione in favore degli avv.ti Ugo
Odierna ed Alfonso Leperino.
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P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di turno e di terapia intensiva per le ferie maturate nel periodo indicato in ricorso, oltre interessi come per legge;
• per l'effetto condanna in via generica l' in persona del Controparte_2
Direttore generale p.t., al pagamento in suo favore delle indennità, nella misura prevista dal
CCNL oltre interessi legali.
• condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_2
1.050,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, nonché contributo unificato versato, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, il 30.4.2025 Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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