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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 18/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4616/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX016F00530 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/05/2025 e depositato l'11/06/2025 il Dott. Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX016F00530/2025 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Messina, per l'anno d'imposta 2020, gli contestava l'omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo per € 152.273,00, liquidando maggiori imposte, sanzioni ed interessi per un totale di € 57.222,30.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità dell'atto per violazione del divieto di doppia imposizione, documentando che la somma contestata non costituiva un compenso professionale, bensì un'indennità di recesso dall'“Associazione_1” e che tale importo era stato regolarmente dichiarato nel quadro RM del Modello Redditi PF 2021, con opzione per la tassazione ordinaria, concorrendo così alla formazione del reddito complessivo e venendo ritualmente assoggettato a imposta.
In data 12/08/2025, successivamente alla notifica del ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento di autotutela totale prot. n. 160749/2025, annullando integralmente l'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio si è quindi costituito in giudizio, chiedendo a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma con compensazione delle spese di lite, adducendo a motivo la mancata risposta del contribuente a una precedente comunicazione di compliance.
Con ordinanza del 25/11/2025, questa Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ed ha fissato per la discussione nel merito l'udienza odierna, nella quale la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È pacifico e documentato in atti che l'Agenzia delle Entrate, in pendenza del presente giudizio, ha provveduto all'annullamento integrale in autotutela dell'atto impositivo impugnato. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa tributaria originaria, essendo stata quest'ultima integralmente rimossa dall'ordinamento. Residua unicamente la questione relativa al regolamento delle spese di lite, su cui le parti hanno formulato richieste contrapposte.
In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a provvedere sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia valutando l'esito che il giudizio avrebbe avuto qualora non fosse intervenuta la causa estintiva.
Nel caso di specie, l'esame degli atti consente di ritenere che il ricorso del contribuente sarebbe stato accolto.
La pretesa dell'Ufficio si fondava sull'erroneo presupposto dell'omessa dichiarazione di un reddito che, in realtà, era stato regolarmente indicato dal contribuente nel quadro RM della propria dichiarazione e, per effetto dell'opzione per la tassazione ordinaria, era confluito nel reddito complessivo, scontando la relativa imposta. L'errore dell'Amministrazione è consistito in un controllo parziale ed automatizzato, che non ha tenuto conto della dichiarazione nel suo complesso.
Lo stesso provvedimento di autotutela, pur non esplicitando le ragioni in dettaglio, costituisce un implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze del ricorrente e, di conseguenza, dell'illegittimità originaria dell'atto impugnato. La soccombenza virtuale va, pertanto, interamente attribuita all'Agenzia delle Entrate.
Non può, quindi, accogliersi la richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla resistente. La mancata risposta del contribuente ad una comunicazione di compliance non costituisce un obbligo giuridico, né può giustificare l'addebito, anche solo parziale, dei costi di un giudizio reso necessario da un palese errore dell'Amministrazione. È onere dell'Ufficio impositore effettuare controlli accurati e completi prima di emettere un atto che incide sulla sfera patrimoniale del cittadino. Il contribuente è stato costretto a intraprendere un'azione giudiziaria per tutelare un proprio diritto, sostenendone i relativi costi, a fronte di una pretesa che si è rivelata, per ammissione della stessa Amministrazione, del tutto infondata.
Ne consegue che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente. Tali spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Difensore_1, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando: 1.
Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
CO EN
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
TRIVERI EUGENIO, Giudice
XERRA NICOLO', Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4616/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX016F00530 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 17/05/2025 e depositato l'11/06/2025 il Dott. Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX016F00530/2025 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Messina, per l'anno d'imposta 2020, gli contestava l'omessa dichiarazione di compensi di lavoro autonomo per € 152.273,00, liquidando maggiori imposte, sanzioni ed interessi per un totale di € 57.222,30.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'illegittimità dell'atto per violazione del divieto di doppia imposizione, documentando che la somma contestata non costituiva un compenso professionale, bensì un'indennità di recesso dall'“Associazione_1” e che tale importo era stato regolarmente dichiarato nel quadro RM del Modello Redditi PF 2021, con opzione per la tassazione ordinaria, concorrendo così alla formazione del reddito complessivo e venendo ritualmente assoggettato a imposta.
In data 12/08/2025, successivamente alla notifica del ricorso, l'Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento di autotutela totale prot. n. 160749/2025, annullando integralmente l'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio si è quindi costituito in giudizio, chiedendo a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma con compensazione delle spese di lite, adducendo a motivo la mancata risposta del contribuente a una precedente comunicazione di compliance.
Con ordinanza del 25/11/2025, questa Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione ed ha fissato per la discussione nel merito l'udienza odierna, nella quale la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. È pacifico e documentato in atti che l'Agenzia delle Entrate, in pendenza del presente giudizio, ha provveduto all'annullamento integrale in autotutela dell'atto impositivo impugnato. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa tributaria originaria, essendo stata quest'ultima integralmente rimossa dall'ordinamento. Residua unicamente la questione relativa al regolamento delle spese di lite, su cui le parti hanno formulato richieste contrapposte.
In caso di cessazione della materia del contendere, il giudice è tenuto a provvedere sulle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale, ossia valutando l'esito che il giudizio avrebbe avuto qualora non fosse intervenuta la causa estintiva.
Nel caso di specie, l'esame degli atti consente di ritenere che il ricorso del contribuente sarebbe stato accolto.
La pretesa dell'Ufficio si fondava sull'erroneo presupposto dell'omessa dichiarazione di un reddito che, in realtà, era stato regolarmente indicato dal contribuente nel quadro RM della propria dichiarazione e, per effetto dell'opzione per la tassazione ordinaria, era confluito nel reddito complessivo, scontando la relativa imposta. L'errore dell'Amministrazione è consistito in un controllo parziale ed automatizzato, che non ha tenuto conto della dichiarazione nel suo complesso.
Lo stesso provvedimento di autotutela, pur non esplicitando le ragioni in dettaglio, costituisce un implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze del ricorrente e, di conseguenza, dell'illegittimità originaria dell'atto impugnato. La soccombenza virtuale va, pertanto, interamente attribuita all'Agenzia delle Entrate.
Non può, quindi, accogliersi la richiesta di compensazione delle spese avanzata dalla resistente. La mancata risposta del contribuente ad una comunicazione di compliance non costituisce un obbligo giuridico, né può giustificare l'addebito, anche solo parziale, dei costi di un giudizio reso necessario da un palese errore dell'Amministrazione. È onere dell'Ufficio impositore effettuare controlli accurati e completi prima di emettere un atto che incide sulla sfera patrimoniale del cittadino. Il contribuente è stato costretto a intraprendere un'azione giudiziaria per tutelare un proprio diritto, sostenendone i relativi costi, a fronte di una pretesa che si è rivelata, per ammissione della stessa Amministrazione, del tutto infondata.
Ne consegue che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente. Tali spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore, Avv. Difensore_1, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 12, definitivamente pronunciando: 1.
Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. Dispone la distrazione delle suddette spese in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026.
Il Presidente Estensore
CO EN