Decreto cautelare 31 maggio 2024
Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00259/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06003/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2024, proposto da AT AN Altavilla, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2024 (pubblicato in G.U. 21 maggio 2024 al n.41 – Serie Concorsi ed Esami) per l’avvio della procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio, con scadenza del termine per la presentazione della domanda il 20 giugno 2024;
- della Delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 24 aprile 2024 con la quale è stata approvata la circolare recante “Procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art.29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato meno di 12 anni di servizio”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Csm Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. PP AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2024, in uno alla presupposta delibera del CSM del 24 aprile 2024, che ha avviato la procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio, procedura meglio descritta in atti.
Segnatamente, l’istante ha contestato gli atti citati nella parte in cui subordinano la partecipazione alla procedura di conferma alla condizione che il magistrato onorario non sia ancora cessato dall’incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
L’istante ha articolato il seguente motivo di diritto, da cui ha inferito l’illegittimità dei provvedimenti gravati:
- Violazione di Legge dell’art.1 del Decreto Ministeriale impugnato in relazione all’art.29 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n.116 – eccesso di potere, discriminatorietà e sviamento di funzione .
Ha in sintesi dedotto che la ridetta condizione di partecipazione frustrerebbe ingiustamente la sua legittima aspettativa a poter accedere alla stessa procedura di valutazione per la relativa conferma di magistrato onorario.
Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 novembre 2025.
2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.
Si osserva che il decreto ministeriale impugnato (e la stessa presupposta delibera consiliare del 24 aprile 2024) sono pienamente conformi alla disciplina posta dal decreto legislativo n.116/2017. L'articolo 29 del decreto legislativo, come modificato dalla legge 234/2021, ha previsto infatti il requisito della permanenza in servizio all'epoca in cui il decreto è entrato in vigore. In sede di attuazione, la permanenza in servizio è stata ulteriormente declinata come permanenza in servizio al momento della presentazione della domanda, così come accade in via generale per i requisiti di partecipazione a procedure pubbliche.
Si rileva che il comma 9 dell’articolo 29 D.Lgs. 116/2017 dispone che “I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 1”. Il che conferma la ratio della norma, nel senso di escludere che la procedura di conferma si possa applicare a coloro i quali, non essendo in servizio, non potrebbero cessare dallo stesso nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda. L’indicazione del requisito della permanenza in servizio al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda (requisito presente nei precedenti decreti ministeriali di regolamentazione delle procedure di conferma, vale a dire i D.M. 8 giugno 2023 e D.M. 19 maggio 2022) è del tutto conforme alla normativa primaria e al sistema introdotto dalla riforma della magistratura onoraria.
Invero, il nuovo comma 1 dell’articolo 29 stabilisce che i magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017 possano essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e, dunque, sino al raggiungimento dell’età pensionabile; in tal modo è stata creata una nuova categoria, ad esaurimento, dei magistrati onorari confermati. I commi 3 e 4 richiedono, ai fini della conferma, il positivo superamento di una procedura valutativa, da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024 (ad ogni fascia di anzianità sarà riservata una procedura, partendo dai magistrati in servizio da più tempo), consistente in un colloquio orale, della durata massima di 30 minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, a seconda del settore in cui i candidati hanno esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Il comma 9 stabilisce che i magistrati che non presentano domanda di partecipazione alla procedura di valutazione per la conferma cessano dal servizio.
Dunque, in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 29, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017, non è più vigente la previsione che riconnetteva al compimento del sessantottesimo anno di età la cessazione dall’incarico e, anzi, essi possono proseguirlo sino al settantesimo anno di età, occorrendo a tal fine che presentino la domanda volta ad ottenere la conferma.
Orbene, le ridette disposizioni, prevedendo una procedura di conferma, fanno evidente riferimento a un rapporto di servizio ancora in corso e del quale si intende garantire la continuità. E ciò perché la procedura c.d. di stabilizzazione non è altro che una conferma a tempo indeterminato, che vuole evitare il protrarsi di rapporti a temine.
Si aggiunga che il comma 9 del novellato art. 29 prevede proprio che per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2017 la condizione risolutiva del rapporto di “servizio” è costituita dalla mancata presentazione della domanda; il che significa che il presupposto per l'applicazione della normativa de qua è non solo l'essere stati in servizio alla data del 15 agosto 2017, come prevede il nuovo art. 29, co. 1 (“i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”), ma anche la permanenza nell’incarico.
Né può ravvisarsi un contrasto con la normativa eurounitaria, posto che il rimedio della “stabilizzazione” è stato previsto proprio con riguardo a coloro che siano in servizio, all'epoca di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 e alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Si rammenti, a riprova della coerenza del nuovo sistema, che la Commissione europea, con la lettera di messa in mora del 15 luglio 2021, ha tra l'altro affrontato due importanti snodi problematici: la tutela dei magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017 dal ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato e l'assenza di sanzioni per gli abusi pregressi. La nota europea, in primo luogo, ha sollevato la problematica del contrasto con la normativa eurounitaria, ed in specie con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, del D.Lgs. 116 del 2017 nella parte in cui prevedeva come possibili, per i magistrati in servizio alla data del 16 agosto 2017, tre rinnovi consecutivi dei rapporti di lavoro per un numero di anni complessivo pari a 16. In particolare, è stato osservato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato mira a limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e ad evitare, conseguentemente, la precarizzazione dei lavoratori dipendenti. Al fine di prevenire l'abuso, la clausola citata impone agli Stati membri l'adozione di almeno una delle tre misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti che garantiscano l'effetto utile dell'accordo quadro: 1) prevedere il rinnovo del contratto solo in caso di sussistenza di ragioni obiettive che lo giustificano; 2) prevedere una durata massima totale degli stessi rapporti di lavoro successivi; 3) prevedere un numero massimo dei rinnovi. Spetta, inoltre, alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme eurounitarie. La Commissione ha ritenuto, quindi, che i magistrati onorari che abbiano assunto le loro funzioni prima del 16 agosto 2017 non fossero sufficientemente tutelati dal ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato in quanto ha sottolineato che “tre rinnovi, ciascuno dei quali di quattro anni, con conseguente durata totale del rapporto di lavoro con i magistrati onorari di 16 anni consecutivi, rimettano in discussione l'obiettivo e l'effetto utile dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”. Con riferimento all’altra questione dell’assenza di sanzioni per gli abusi pregressi, la Commissione ha ritenuto come detta carenza costituirebbe violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La lettera di messa in mora ha sottolineato come ai magistrati onorari non si applichino le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015, contenente misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato; ha, poi, evidenziato, che il decreto legislativo n. 116/2017 non contiene indicazioni sul risarcimento che potrebbe essere richiesto dai magistrati onorari che abbiano in passato subito la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato e che non è chiaro pertanto se detti magistrati possano o meno agire per ottenere un risarcimento e di quale tipologia esso possa essere (indennità forfettaria e/o risarcimento del danno collegato alla “perdita di chance” a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, richiamato dalla CGUE nella sentenza Santoro; v. sentenza del 7 marzo 2018, Santoro, C-494/16, EU:C:2018:166).
Tanto premesso, la Commissione ha chiesto al governo italiano di chiarire se esistano misure per il risarcimento del danno subito dai magistrati onorari per la reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato per 16 anni e quale sia la portata di tali misure. La relazione illustrativa sulla novella del 2021 ha chiarito su questo tema che l'intento della riforma è quello di accordare ai magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in vigore della riforma Orlando tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età. In ordine alla sufficienza del rimedio previsto al fine di soddisfare le istanze della Commissione europea, la relazione richiama i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 resa in tema di stabilizzazione dei precari della scuola. La pronuncia affronta nel dettaglio la questione delle misure applicabili quando si sia verificato il ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, in contrasto con la disciplina eurounitaria e riconosce che le misure prospettabili possono essere plurime e alternative tra loro. L'effetto può essere, cioè, raggiunto, attraverso la sanzione generale del risarcimento per equivalente; ovvero attraverso il risarcimento in forma specifica. Tale seconda tipologia potrebbe essere integrata dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Su tale punto, però, il Giudice delle leggi, richiamando precedenti tratti dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha ritenuto sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto sia attraverso meri automatismi (le graduatorie) sia per il tramite di selezioni blande (concorsi riservati). Tale scelta, ha puntualizzato la Corte “è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento”, anche perché “comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l’accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l’imparzialità ma anche l’efficienza dell’amministrazione (art. 97 Cost.)”. La soluzione adottata dall'emendamento va proprio in tale ultima direzione, quella, cioè, di una selezione blanda, ponendosi, quindi, in linea con la giurisprudenza costituzionale.
La soluzione prescelta dallo stato italiano fornisce serie chances di stabilizzazione, non presentando connotati di concorsualità e valorizzando adeguatamente le esperienze maturate da ciascun partecipante.
Posta tale ratio della procedura di stabilizzazione, ne deriva la evidente ragione per cui da essa sono esclusi i magistrati già cessati dall’incarico.
Ed invero, il legislatore del 2021 è intervenuto sull’art. 29 del D.Lgs. 116/2017, che consentiva, per i magistrati già in servizio alla data del 15 agosto 2017, tre ulteriori rinnovi, ciascuno della durata di quattro anni, sino al compimento del 68° anno di età, proprio allo scopo di trasformare il rapporto di servizio a termine in rapporto di servizio a tempo indeterminato. La misura introdotta con l’art. 29 cit. intende, quindi, regolare lo status dei magistrati onorari in servizio, onde assicurare agli stessi una posizione lavorativa conforme ai principi dell’Unione, riparando all’abusiva reiterazione di contratti a termine e al contempo evitando la reiterazione di tale abuso anche per il futuro, attraverso l’attribuzione agli stessi di una seria chance di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’intento della riforma, quindi, non è quello di consentire a tutti coloro che hanno svolto l’incarico onorario di proseguirlo sino al 70° anno di età, ma piuttosto di regolarizzare gli incarichi in corso.
Dunque, nei casi in cui l’incarico onorario sia cessato, non vi è più un rapporto di servizio da regolare per il futuro e da “stabilizzare”. Lo strumento della conversione del rapporto a tempo indeterminato è stato concepito con riguardo a coloro i quali fossero in servizio e non fossero stati, pertanto, interessati da vicende di cessazione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Ed invero, in virtù della stabilizzazione, infatti, ciò che si verifica è la trasformazione, come detto, di un rapporto di servizio a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, trasformazione che postula che il rapporto sia in essere e che non sia cessato (come avvenuto nel caso di specie, per mancata presentazione della domanda di conferma nell’incarico ai sensi dell’articolo 18 D.Lgs. 116/2017).
3. Per quanto sopra osservato non sono sussistenti le violazioni di norme costituzionali invocate; né è stato leso il principio di uguaglianza o di ragionevolezza, risultando la disciplina del D.M. conforme alla legge e dovendo escludersi qualsiasi vizio di logicità e qualsiasi contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento.
Non risulta neppure alcuna discriminazione tra soggetti che versino nelle medesime condizioni, risultando viceversa la specificità della regolamentazione di dettaglio conforme al dettato della norma primaria e alla finalità dell’intervento legislativo, nell’ottica della conformità dell’ordinamento interno, a sua volta, al diritto dell’Unione.
Da quanto sopra deriva la piena legittimità e coerenza della previsione contestata.
Del resto, per le stesse sopraesposte ragioni neppure è ravviabile alcun vizio di eccesso di potere, come denunciato in ricorso.
4. La domanda va dunque respinta. Ma sussistono i presupposi di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente
PP AR AN, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP AR AN | TO TI |
IL SEGRETARIO