Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/12/2025, n. 23374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23374 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23374/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13100/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13100 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AG HE MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Tassetto, Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Roma, via Amendola 46;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto interdipartimentale R.0001925.08-08-2022 di rigetto dell’istanza di riconoscimento dei titoli conseguiti dalla ricorrente, della comunicazione a mezzo PEC del Ministero dell’Istruzione del 9.8.2022, protocollo n. 20384, e di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto (ivi compreso il provvedimento R.0001926, non comunicato, rispetto al quale si chiede la nomina di un commissario ad acta deputato a determinarne il contenuto, con riserva di proporre motivi aggiunti ove prodotto);
nonché per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero sull’istanza del 22.9.2022 di accesso al provvedimento 1926 del 08.08.2022 nonché di tutti i provvedimenti/atti/documenti preliminari, contestuali e consequenziali a tale provvedimento ed al diverso decreto interdipartimentale R.0001925.08-08-2022;
e per la declaratoria dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla predetta istanza di accesso agli atti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 21.1.2025, per l’annullamento
- del decreto del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione, a firma del dott. Fabrizio Manca R.0001926.08-08-2022;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale, anche non noto;
nonché per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, già Ministero dell’Istruzione, con ordine all’Amministrazione, previa declaratoria di illegittimità, di procedere alla rivalutazione dell’istanza di riconoscimento della formazione professionale alla luce dell’istanza volta alla riapertura dell’istruttoria del 13.4.2022 e dell’istanza del 29.11.2024 di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, con conseguente istanza di rivalutazione del riconoscimento dei propri titoli professionali ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28.1.2016, con il conseguente integrale riconoscimento del titolo-post secondario abilitante ai fini dell’insegnamento nella scuola primaria e dell’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell’Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Padova e Rovigo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. IN DE RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26.10.2022 e depositato in data 7.11.2022, la Dott.ssa AG HE MA ha agito in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, per ottenere l’annullamento del decreto interdipartimentale prot. R.0001925 del 08.08.2022 di rigetto del riconoscimento dei titoli professionali, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di accesso agli atti e la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato.
1.1. In punto di fatto, la ricorrente ha esposto di aver presentato al Ministero dell’Istruzione, in data 23.4.2014, istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, al fine di ottenere l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, nonché nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per la disciplina “Lingua Inglese”.
1.2. Con provvedimento del 16.12.2014, l’Amministrazione subordinava il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria all’espletamento di una misura compensativa particolarmente gravosa, estesa all’intero curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, senza tuttavia pronunciarsi in ordine alla richiesta di riconoscimento per la scuola secondaria.
1.3. A seguito della proposizione in data 10.2.2015 di ricorso giurisdizionale avverso tale determinazione, il Ministero, con atto del 24.3.2015, preso atto della specificità del percorso accademico seguito dalla ricorrente e della sua competenza linguistica quale madrelingua inglese, esprimeva parere favorevole al riconoscimento della specializzazione per la lingua inglese nella scuola primaria, subordinato al superamento di una prova attitudinale, escludendo la possibilità di tirocinio di adattamento.
1.4. La ricorrente, in data 9.4.2015, formulava osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, rappresentando, tra l’altro, l’iscrizione e il conseguimento del Master universitario in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento presso l’Università di Firenze, l’attività di insegnamento svolta in Italia seguendo il curriculum formativo italiano e britannico, il conseguimento del livello C2 nel test linguistico presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e il possesso del titolo di “ Qualified Teacher Status ” rilasciato dal Dipartimento dell’Istruzione del Regno Unito, titolo non soggetto a limitazioni quanto alla fascia di età.
1.5. Con provvedimento del 21.4.2015, il Ministero disconosceva la rilevanza del titolo inglese, delle qualifiche linguistiche e dell’esperienza professionale maturata in Italia, rigettando altresì la richiesta di riconoscimento del titolo statunitense, assumendo che la formazione per l’insegnamento nella scuola primaria è ontologicamente distinta da quella prevista per gli insegnanti di lingue straniere nelle scuole secondarie.
1.6. Tali determinazioni venivano impugnate con ricorso R.G. 2776/15 avanti il TAR Lazio.
2. Nel frattempo, la ricorrente, divenuta cittadina italiana, proseguiva l’attività di insegnamento e completava ulteriori percorsi formativi, tra cui un Master di II livello in Psicologia scolastica e psicopatologia dell’apprendimento, nonché il percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU propedeutici all’insegnamento nella scuola secondaria.
2.1. Con sentenza n. 4444/2022, pubblicata il 12 aprile 2022, il TAR Lazio accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e disponendo la riapertura dell’istruttoria amministrativa entro il termine di 120 giorni dalla notificazione.
2.2. La ricorrente, in data 13.4.2022, trasmetteva istanza di riapertura dell’istruttoria ed il Ministero, con comunicazione del 9.8.2022, dichiarava di aver adottato i provvedimenti n. 1925 e n. 1926 in esecuzione della sentenza, ma il provvedimento n. 1926 non risultava allegato né reperibile, nonostante le segnalazioni inoltrate dal suo procuratore.
2.3. Nel decreto n. 1925, l’Amministrazione ribadiva le precedenti argomentazioni, negando il riconoscimento dei titoli per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria, sostenendo che i titoli posseduti non abilitano all’insegnamento rivolto a studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni e richiamando la giurisprudenza europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
2.4. Infine, in data 22.9.2022, la ricorrente presentava istanza di accesso agli atti relativamente al provvedimento n. 1926 e agli atti connessi, senza ottenere riscontro.
3. A sostegno del mezzo di gravame all’esame, la parte ha proposto i seguenti ordini di censura: I. “ Falsa applicazione dell’art. 49 del d.p.r. 394/1999. Elusione e/o violazione del dispositivo di cui alla statuizione del Tar Lazio n. 04444/2022. Violazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/90. Falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del d.lgs. n. 206/2007. Erroneità. Travisamento di presupposto. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Mancanza di proporzionalità. Disparità di trattamento. Violazione del diritto eurounitario. Difetto di motivazione” ; II. “Erronea applicazione degli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2007 e, in subordine, dell’art. 49 del d.p.r. 394/1999. Illogicità. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. n. 241/’90” ; III. “Elusione e/o violazione del dispositivo di cui alla statuizione del Tar Lazio n. 04444/2022. Violazione, sotto ulteriore profilo dell’art. 21 septies della l. n. 241/90. Eccesso di potere. Violazione dei principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione” ; IV. “Violazione degli articoli 1, 2, 25 e seguenti della legge n. 241/90, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di collaborazione e buona fede. Difetto di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione. Illogicità”.
3.1. Con i sopra trascritti ordini di censura, la ricorrente si duole, in sostanza, della mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza n. 4444/2022 emessa dalla Sezione Terza-Bis del TAR Lazio, la quale aveva precedentemente accolto il gravame della ricorrente, annullando il primo diniego e ordinando la riapertura dell’istruttoria per una valutazione comparativa dei titoli esteri (statunitensi e britannici) e italiani posseduti dall’interessata.
3.2. Assume che il Ministero, a fronte dell’istanza di riapertura dell’istruttoria trasmessa dalla ricorrente il 13.4.2022, ha emesso il gravato decreto n. 1925, limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni già censurate e annullate dal Giudice amministrativo, e sostenendo nuovamente che i titoli “Bachelor of Arts” e “Elementary Education Certificate” non abilitino all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria.
3.3. Tale condotta - ad avviso della parte - configura una palese elusione del giudicato in violazione dell’art. 21 septies della legge n. 241/90, in quanto l’Amministrazione ha esercitato il potere in modo meramente ripetitivo, disattendendo l’obbligo di rinnovare la valutazione sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali e omettendo di considerare i nuovi titoli accademici acquisiti in Italia, tra cui due Master e il percorso formativo da 24 CFU.
3.4. Si deduce, altresì, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nonché la disparità di trattamento, evidenziando come titoli analoghi siano stati riconosciuti validi per l’insegnamento secondario (classi di concorso 45/A e 46/A) in favore di altri cittadini comunitari ed extracomunitari.
3.5. Parallelamente alla questione del riconoscimento della validità dei titoli posseduti per l’insegnamento nella scuola secondaria, la ricorrente contesta il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione in relazione all’istanza di accesso agli atti formulata il 22.9.2022.
3.6. Nello specifico, il Ministero aveva comunicato l’esistenza di un secondo provvedimento, il n. 1926 del 08.08.2022 relativo alla scuola primaria, il quale tuttavia non è mai stato materialmente notificato né reso disponibile alla ricorrente, nonostante i formali solleciti; tale condotta omissiva viene censurata per violazione dei principi di trasparenza, leale collaborazione e buon andamento di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/90 e dell’art. 97 della Costituzione.
3.7. In conclusione, la difesa attorea ha chiesto l’annullamento parziale del decreto n. 1925/2022 e l’accertamento dell’inottemperanza alla sentenza n. 4444/2022, domandando inoltre che il TAR ordini al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante l’emanazione dei provvedimenti spettanti o, in via subordinata, attraverso la nomina di un commissario ad acta ; ha chiesto, altresì, di accertare l’illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso documentale, con conseguente ordine di esibizione del provvedimento n. 1926 e degli atti connessi.
4. In data 15.11.2022 è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione con atto di stile, senza sviluppare difese nel prosieguo del giudizio.
5. Con motivi aggiunti, notificati il 10.1.2025 e depositati in data 25.1.2025, la ricorrente ha impugnato il decreto n. 1926/2022, con cui l’Amministrazione resistente ha riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti dalla ricorrente ai fini dell’insegnamento nella scuola primaria, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale; contestualmente, ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione rispetto all’istanza di annullamento in autotutela e rivalutazione presentata il 29.11.2024, ed ha insistito per l’accertamento dell’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 4444/2022, con istanza di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
5.1. Ad integrazione di quanto già esposto nel ricorso principale, la difesa attorea ha riferito che:
- la prima produzione del suddetto decreto avveniva solo nel corso del parallelo giudizio (R.G. n. 1701/2023) di ottemperanza promosso per l’ottemperanza della prefata sentenza n. 4444/2022 e, più precisamente, in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. 5649/2023), quando il Ministero lo depositava tardivamente, oltre le ore 12:00 di venerdì 16 febbraio 2024, a ridosso dell’udienza fissata per il 20 febbraio 2024;
- la tardività impediva non solo alla ricorrente di acquisirne conoscenza effettiva, ma anche al Collegio di valutarlo correttamente, inducendo il Consiglio di Stato in errore nella sentenza n. 3447/2024, che respingeva l’appello sul presupposto che il provvedimento fosse estraneo al giudizio;
- soltanto in sede di revocazione, con sentenza n. 9175 del 15.11.2024, il Consiglio di Stato prendeva atto dell’esistenza del decreto n. 1926/2022, rilevando che esso riconosceva l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, subordinandola alla prova attitudinale;
- in tale occasione, per la prima volta, anche la ricorrente veniva a conoscenza del contenuto del provvedimento, mai comunicato né reso disponibile in precedenza;
- infine, in data 29.11.2024 veniva presentata istanza di annullamento in autotutela e rivalutazione ai sensi dell’art. 21- nonies L. 241/1990 e della direttiva 2013/55/UE, rimasta priva di riscontro.
5.2. I motivi aggiunti proposti dalla ricorrente sono così rubricati: I. “Eccesso di potere per illogicità ed intrinseca contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede. Erroneità e/o travisamento di presupposto. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Elusione del giudicato” ; II. “Falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. 394/1999. Violazione del dispositivo di cui alla statuizione del TAR Lazio n. 04444/2022. Violazione dell’art. 21 septies della L.N. 241/90. Falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del D. Lgs. n. 206/2007. Erroneità. Travisamento di presupposto. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Mancanza di proporzionalità. Violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede. Violazione del procedimento. Elusione del giudicato” ; III. “Falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. 394/1999. Violazione del dispositivo di cui alla statuizione del TAR Lazio n. 04444/2022. Falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del D. Lgs. n. 206/2007. Erroneità. Travisamento di presupposto. Violazione di legge. Mancanza di proporzionalità. Violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede. Violazione del procedimento. Elusione del giudicato” ; IV. “Erroneità e/o travisamento di presupposto. Illogicità manifesta. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Disparità di trattamento” ; V. “Violazione degli articoli 1, 2, 25 e seguenti della legge n. 241/90, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 206/2007. Violazione del principio di collaborazione e buona fede. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento”.
6. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a. a cura della parte ricorrente, all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025 la causa è stata riservata in decisione.
7. Va preliminarmente superata la questione relativa alla possibile tardività della impugnazione del provvedimento n. 1296/2022.
7.1. È pur noto che secondo il prevalente orientamento interpretativo, «non rileva, al fine di escludere la conoscenza della parte, la circostanza che gli atti giudiziari siano direttamente conosciuti dal solo difensore nel processo, dovendo presumersi che gli atti siano stati direttamente portati a conoscenza della parte, atteso che, secondo regole di comune esperienza, il difensore dialoga con la parte che rappresenta processualmente sulle questioni rilevanti per la controversia, essendo a ciò tenuto, per altro, in base agli obblighi scaturenti dal mandato, come si deduce dagli artt. 12 e 28, commi 6, 7 e 8, del codice deontologico” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022 n. 10092)» (Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7447).
7.2. Nondimeno, con riguardo al dies a quo del termine di impugnazione, appare recessivo l’orientamento che individua il mero deposito del documento in giudizio come evento idoneo ad integrare la piena conoscenza, non sussistendo in capo al difensore della parte un onere di consultazione quotidiana del fascicolo, ma - piuttosto - un onere di vigilanza sull’attività delle altre parti, quanto meno in occasione della scadenza di un adempimento processuale (Cons. Stato, Sez. III, 2 gennaio 2023, n. 15; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 gennaio 2023, n. 48).
7.3. Nella specie, alcun ulteriore onere conoscitivo era posto a carico della difesa attorea nell’ambito del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 5649/2023), trattandosi del deposito tardivo di un atto che – secondo quanto documentato in atti (v. all. n. 22) – la P.A. ha prodotto soltanto pochi giorni prima dell’udienza di trattazione, e quindi al di là del termine ex art. 73 c.p., ovvero successivamente al limite temporale entro il quale era esigibile la verifica dell’ultimo adempimento difensivo posto a carico delle parti.
8. Si può quindi passare all’esame del merito delle doglianze avanzate con i mezzi di gravame all’esame.
8.1. Osserva anzitutto il Collegio che le censure – contenute sia nel ricorso principale che nei motivi aggiunti – con cui la parte ricorrente lamenta la violazione o l’elusione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 4444/2022, emessa dalla Sezione Terza-Bis del TAR Lazio, sono inammissibili, giacché proposte negli stessi termini nel parallelo giudizio di ottemperanza, oggetto di giudicato con sentenza di reiezione della medesima Sezione n. 7712/2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3447/2024 e, in esito al giudizio rescissorio, con sentenza n. 9175/2024.
8.2. Infatti, nelle predette sentenze si statuisce chiaramente che:
- “Il provvedimento in questione [ossia il provvedimento n. 1925 – N.d.R.] , richiamando espressamente la sentenza oggetto di ottemperanza, precisa espressamente le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a non accogliere la relativa istanza, per cui appare sul punto coerente con il contenuto della sentenza oggetto di ottemperanza che si limitava ad annullare il provvedimento per difetto di adeguata motivazione. Descrive le ragioni in base alle quali i titoli non appaiono idonei al conseguimento dell’abilitazione con la conseguenza che non si riscontra una violazione del dictum ricavabile dalla sentenza. Ne discende che non è dato riscontrare, salva la possibilità per la ricorrente nel rispetto dei termini di legge di impugnare il provvedimento per vizi autonomi, una violazione del giudicato relativo alla sentenza oggetto di ottemperanza” (v. sentenza TAR Lazio, Sez. Terza-Bis, n. 7712/2023);
- “Così come evidenziato dal TAR con la sentenza appellata, il riesame compiuto dall’Amministrazione precisa espressamente le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a non accogliere la relativa istanza, descrivendo e le ragioni in base alle quali i titoli non apparivano idonei al conseguimento dell’abilitazione. Di conseguenza, è stato esattamente osservato che non si riscontra una violazione del dictum ricavabile dalla sentenza, risultando il riesame non in contrasto con il contenuto della sentenza oggetto di ottemperanza, che si limitava ad annullare il provvedimento per difetto di adeguata motivazione” (v. sentenza Cons. Stato, Sez. VII, n. 3447/2024);
- “nell’ambito del giudizio RG. 5649/2023, definito con la sentenza n. 3447 del 2024, l’amministrazione ha depositato (all. 11) il decreto interdipartimentale n. 1926 in data 8 agosto 2022 il quale, dopo analitica comparazione, riconosce che i titoli posseduti dalla ricorrente sono abilitanti all’insegnamento nella scuola primaria, subordinatamente alla misura compensativa della prova attitudinale. A tale ultimo proposito il provvedimento espone le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto necessaria e non discriminatoria la misura compensativa disposta. Infatti, previo richiamo al comma 3, art. 49 del d.P.R. 394/99 in cui si prevede che ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2, per l’applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento, il provvedimento afferma che «nessun comportamento discriminatorio è da attribuire all’operato di questa Amministrazione in merito alla opzione di una misura compensativa e non di entrambe in quanto trova la propria giustificazione nell’applicazione delle disposizioni legislative sopra descritte». Osserva il Collegio che quello riportato è il profilo su cui si era soffermata la sentenza del Tar n. 4444/2022, rilevando l’illegittimità dei provvedimenti 16 dicembre 2014 e 24 marzo 2015 nella parte in cui «non descrivono in modo analitico l’iter giuridico seguito dall’amministrazione in ordine alle ragioni che hanno spinto a negare il riconoscimento ovvero a subordinare lo stesso alla previsione di una misura compensativa unica (e non entrambe)». Ne discende che l’amministrazione ha ottemperato al dictum della sentenza del Tar n. 4444/2022 con un provvedimento che non risulta, dunque, elusivo ma che, eventualmente, può essere impugnato per vizi propri con separato ricorso dinanzi al Tar, come del resto riconosciuto con la sentenza n. 3447/2024 benché con solo riferimento a uno dei due provvedimenti qui contestati” (v. sentenza Cons. Stato, Sez. VII, n. 9175/2024) .
8.3. Dal che deriva, altresì, l’improcedibilità della domanda afferente al quarto motivo di ricorso principale, con cui la parte ha stigmatizzato il silenzio inadempimento e l’omessa ostensione da parte della P.A. del provvedimento n. 1926/2022, gravato con il ricorso per motivi aggiunti, atteso l’intervenuto deposito del detto provvedimento nel fascicolo processuale del giudizio di appello R.G. n. 5649/2023, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in esito al giudizio di revocazione definito con la prefata sentenza del Consiglio di Stato n. 9175/2024.
9. Ciò posto, avuto riguardo alle rimanenti doglianze, sopra compendiate, con cui la ricorrente deduce vizi autonomi dei provvedimenti impugnati, il Collegio osserva quanto segue.
9.1. Come noto, sul piano normativo il riconoscimento della professione di docente non soggiace ad alcun automatismo, rientrando nel c.d. sistema generale di riconoscimento in merito al quale a venire in rilievo è l’art. 13, co. 1 della Direttiva 2013/55/UE che stabilisce “ Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio ”.
9.2. Recentemente, sul tema del riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all’estero sono intervenute due pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, pur riferite ai titoli conseguiti in Romania e in Bulgaria, recano delle statuizioni di principio applicabili anche al caso di specie.
9.3. Con la prima delle sentenze di cui sopra il Supremo consesso amministrativo ha affermato che, “ In conformità con quanto statuito dalla Corte di giustizia sentenza 8 luglio 2021, C-166/20 (resa in una vicenda analoga a quella oggetto della presente controversia, in cui il ricorrente aveva maturato la qualificazione professionale necessaria in parte in Patria ed in parte all’estero), il Ministero dell’istruzione è in altri termini tenuto:
-- ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascuna interessata; non dunque a «prescindere» dalle attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato d’origine, come invece hanno ipotizzato le ordinanze di rimessione;
-- a procedere quindi ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se le stesse interessate abbiano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui al sopra richiamato art. 14 della direttiva ” (Cons. Stato, Ad. Plen. sent. n. 18/2022).
9.4. Con la seconda decisione è stato altresì affermato il seguente principio di diritto: “ spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE ” (Cons. Stato, Ad. Plen. sent. n. 22/2022).
10. Orbene, facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, reputa il Collegio che le doglianze attoree non siano meritevoli di accoglimento.
10.1. Il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso principale – riguardante l’istanza per il riconoscimento dell’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (prot. n. 1925/2022) – risulta motivato nei seguenti termini.
10.2. Con riferimento ai titoli “Bachelor of Arts, Liberal Studies” e ““Elementary Education Certificate”, l’Amministrazione – sulla base della premessa che la ricorrente “nel proprio paese di origine (California), in conformità a quanto dichiarato dal rappresentante diplomatico italiano del Consolato Generale d’Italia a San Francisco, unico garante in Italia dei titoli professionali conseguiti all’estero, è abilitata all’insegnamento elementare multidisciplinare a ragazzi di età compresa fra i 5 e i 10 anni” – ha argomentato che detti titoli “non abilitano all’insegnamento di “Inglese” nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il cui insegnamento è invece rivolto a studenti di età compresa tra gli 11-19 anni”.
10.3. Con riferimento al titolo QTS “Qualified Teacher Status”, l’ufficio procedente ha invece ritenuto che:
«a. L’abilitazione rilasciata dall’Autorità inglese, in realtà, è relativa al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita negli Stati Uniti, senza alcuna ulteriore formazione aggiuntiva, (l’interessata è stata anche esonerata dall’induction period previsto per l’esercizio della professione nel Regno Unito) che possa giustificare il riconoscimento di diritti diversi da quelli conferiti dai titoli acquisiti nel proprio Paese di origine. La giurisprudenza della Corte di giustizia (procedimento C-311/06), ha puntualizzato, in merito, che le disposizioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali “non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’Autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro”;
b. l’interessata non ha documentato alcuna esperienza professionale di insegnamento nel Regno Unito. Al riguardo, la direttiva comunitaria 2005/36 e sue successive modificazioni, al comma 3 – art. 3, stabilisce che “è assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, certificata dal medesimo».
11. Come è evidente, la motivazione riportata nel provvedimento di diniego n. 1925 si basa anzitutto sull’apprezzamento della non coerenza tra il titolo di abilitazione “Bachelor of Arts, Liberal Studies” conseguito in California presso l’Università di San Diego e le classi di insegnamento oggetto della istanza di riconoscimento.
11.1. La rilevata difformità – ad avviso del Collegio – è idonea a supportare il gravato provvedimento di diniego, poiché oggetto della istanza di riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE è la qualifica professionale conseguita nel Paese estero che, nel caso di specie, è stata certificata dal Consolato Generale d’Italia – San Francisco nella specifica “Dichiarazione di valore in loco” del 19.3.2014 e nella successiva “Integrazione” dell’8.8.2014, da cui risulta che la ricorrente “è abilitata ed autorizzata come docente residente ad esercitare la professione dì insegnante nel settore dell’Istruzione pubblica elementare dello Stato di Washington ” e che “il percorso formativo curricolare per l’abilitazione all’insegnamento (multiple Subject Credential program) completato da IE SE MA presso University of San Diego consente l’insegnamento elementare multidisciplinare a ragazzi di età compresa fra i 5 e i 10 anni, la medesima fascia di età di cui al certificato di insegnamento” .
11.2. Con l’istanza in esame, l’interessata ha chiesto il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero, ai sensi della direttiva 2006/35/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
11.3. Tale direttiva “ fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d’origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione ” (v. art. 1 della direttiva; analogamente anche art. 1 del D. Lgs. n. 206/2007); inoltre, ai sensi dell’art. 4 della direttiva, l’effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere “ al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante ”.
11.4. In tal senso, l’art. 3 del D. Lgs. n. 206 del 9.11.2007, n. 206 - rubricato “Condizioni per il riconoscimento” - al comma 2 prevede, ai fini del riconoscimento del titolo estero, che “…la professione che l’interessato eserciterà sul territorio italiano sarà quella per la quale è qualificato nel proprio Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili”.
11.5. Da queste disposizioni è quindi possibile desumere che il riconoscimento previsto dalla richiamata direttiva richiede che il soggetto interessato, grazie alla qualifica professionale conseguita nel Paese di origine (nel caso in esame, negli Stati Uniti), possa ivi esercitare la medesima professione: il diritto al riconoscimento, ed il correlato obbligo di procedere alla valutazione comparativa da parte del Ministero, sorgono solo se il richiedente è in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione, prescritto dallo Stato di origine per accedere alla stessa professione di docente ed esercitarla nel suo territorio.
11.6. Dunque, conformemente all’orientamento espresso dalla giurisprudenza in subiecta materia , reputa il Collegio che, sulla base del principio di equipollenza, “ alla qualificazione professionale che il cittadino ottiene in altro stato membro debbano essere attribuite medesime validità, efficacia ed estensione in Italia, con direttiva destinata ad operare anche in prospettiva delimitativa; il che significa che il titolo conseguito all’estero garantisce tutte, ma anche unicamente le possibilità professionali offerte là dove esso è acquisito. In altre parole la qualificazione ottenuta all’estero non può offrire nell’ordinamento in cui è utilizzata, chances abilitative o qualificative maggiori di quelle che consente il sistema dove esso ha origine ” (Cons. St., VII, n. 11674/2022).
12. D’altra parte, avuto riguardo all’ulteriore caposaldo motivazionale del provvedimento prot. n. 1925/2022, relativo alla non riconoscibilità del titolo QTS ottenuto dalla ricorrente nel Regno Unito, osserva il Collegio che la Direttiva 2005/36/CE “ relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ” (trasposta nell’ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 206 del 2007) è costantemente interpretata dalle stesse Istituzioni europee nel senso di non consentire l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea (Corte di Giustizia UE, 29 gennaio 2009, C-311, c.d. “Cavallera”).
12.1. La prefata sentenza della Corte di Giustizia, espressamente richiamata nel decreto di rigetto, ha avuto modo di precisare che “ accettare, in tale contesto, che la direttiva 89/48 possa essere invocata al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata nella causa principale in Italia si risolverebbe nel consentire ad un soggetto che abbia conseguito esclusivamente un titolo rilasciato da tale Stato membro che, di per sé, non dà accesso a detta professione regolamentata di accedervi egualmente”, senza che tuttavia il titolo di omologazione conseguito… attesti una qualifica supplementare o un’esperienza professionale. Un siffatto risultato sarebbe contrario al principio sancito dalla direttiva 89/48, ed enunciato al suo quinto ‘considerando’, secondo cui gli Stati membri conservano la facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario allo scopo di garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio ” (punto 57 della sentenza Cavallera).
12.2. In definitiva, conclude la pronuncia citata, “ le disposizioni della direttiva 89/48 non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in detto Stato membro ”.
12.3. Dalle coordinate che precedono deriva che, al fine di beneficiare dell’accesso alla professione regolamentata in Italia sulla base di un titolo conseguito nel Regno Unito, occorre accertare se tale titolo sia idoneo ad attestare una qualifica supplementare o un’esperienza professionale diversa ed ulteriore rispetto a quella acquisita negli Stati Uniti.
12.4. Non è sufficiente, in altri termini, che il titolo estero consenta, in quello Stato, l’esercizio della professione, in quanto ai fini del riconoscimento in Italia – e della conseguente abilitazione ad esercitare la relativa professione – occorre valutare se tale titolo valga ad attestare che l’interessato abbia acquisito, nello Stato membro, una formazione aggiuntiva effettivamente “professionalizzante”, dunque un quid pluris rispetto alla formazione accademica conseguita negli Stati Uniti e certificata dalla relativa autorità consolare.
12.5. È del tutto evidente, del resto, come l’esigenza di armonizzazione sottesa alla direttiva eurounitaria non possa costituire il mezzo per aggirare la normativa interna agli Stati membri in materia di accesso alle professioni.
13. A fronte di quanto sin qui rilevato, emerge, quale naturale precipitato logico, che non possono che ritenersi prive di pregio le censure di cui al ricorso principale, con cui la parte ricorrente ha lamentato un asserito difetto di istruttoria e la violazione del principio del contraddittorio per la mancata considerazione degli ulteriori titoli medio tempore prodotti (ossia, due Master universitari e il percorso dei 24 CFU), atteso che tali censure non risultano in ogni caso adeguate ad incidere sui presupposti fondanti del provvedimento impugnato, di cui si è appena detto.
14. Con ulteriore profilo, la ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento n. 1925/2022 per disparità di trattamento, sostenendo che titoli analoghi sono stati riconosciuti validi per l’insegnamento secondario (classi di concorso 45/A e 46/A) in favore di altri cittadini comunitari ed extracomunitari.
14.1. Anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
14.2. Invero – a fronte della verifica, di cui si dà atto nel provvedimento gravato, che “i decreti emessi da questa Amministrazione… si riferiscono a situazioni diverse dalla fattispecie” , in quanto i titolari di tali decreti “in possesso di specifica formazione, sono tutti abilitati ad insegnare la lingua straniera inglese nel Paese di provenienza” – la ricorrente non ha fornito elementi dimostrativi di segno contrario, idonei a comprovare l’identità delle situazioni di fatto poste in comparazione,
14.3. Peraltro, l’eventuale assunzione, in passato, di condotte differenti da parte dell’amministrazione non può implicare che la stessa debba continuare a tenere le medesime condotte quando le stesse non risultino, come nella specie, conformi al quadro normativo di riferimento; secondo costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale « il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere utilmente dedotto quando viene rivendicata l’applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell’operato dell’amministrazione non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione » (Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2021, n. 4528).
15. Si può quindi passare all’esame degli ulteriori motivi di censura – come detto, nei limiti di quelli non attinenti all’intervenuto giudicato sulla dedotta violazione e/o elusione del giudicato – proposti dal ricorrente a mezzo di atto di motivi aggiunti e concernenti il provvedimento ministeriale prot. n. 1926/2022.
15.1. La ricorrente sostiene anzitutto che l’Amministrazione abbia erroneamente limitato la valutazione del servizio dalla stessa prestato fino al mese di maggio 2014, ossia fino al momento della presentazione dell’istanza di riconoscimento dell’abilitazione, omettendo di considerare l’esperienza professionale maturata successivamente, oltreché gli ulteriori titoli e qualifiche acquisite successivamente a tale data, id est l’ottenimento di Master di I e II livello e dei 24 CFU; si contesta, altresì, la mancata considerazione del QTS “Qualified Teacher Status” ottenuto nel Regno Unito (all’epoca della presentazione dell’istanza Paese membro dell’Unione Europea) e la qualificazione del servizio prestato dalla ricorrente come “insegnante di inglese specializzata”, avendo invece ella operato come “insegnate generalista su tutte le discipline del curriculum – combinato italiano ed inglese – della scuola primaria” .
15.2. La doglianza è anzitutto infondata in fatto, in quanto dal tenore letterale del provvedimento prot. n. 1926/2022 risulta nitidamente che l’Amministrazione ha comunque valutato il servizio prestato dalla ricorrente dopo la data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, ponendo in rilievo che «Ulteriori servizi prestati dopo la data di presentazione dell’istanza in istituzioni quali la “Villa Grimaldi International school”, ovvero scuole non statali non paritarie, condotti esclusivamente in lingua inglese, non sono presi in considerazione, atteso che l’istante richiede il riconoscimento del titolo professionale per insegnare tutte le discipline nella scuola primaria italiana in lingua italiana» .
15.3. E ciò sulla base della constatazione, per vero pacifica in atti, secondo cui la ricorrente, nel prestare servizio presso la Scuola internazionale privata “Villa Grimani”, non è stata preposta all’insegnamento della lingua italiana, bensì ad un impiego come docente di lingua inglese, essendo risultato dal sito internet della predetta scuola che «le lezioni di lingua italiana vengono impartite da insegnanti madrelingua qualificati, che hanno esperienza di insegnamento pluriennale in questo tipo di scuole ».
15.4. Risulta pertanto non affetta da vizio istruttorio, né da illogicità, essendo viceversa coerente con i principi giurisprudenziali sopra richiamati, la conclusione cui è pervenuta l’Amministrazione, nel senso che il servizio predetto “non può essere valutato ai fini del riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di tipo generalista in lingua italiana nelle scuole primarie italiane” (v. provvedimento n. 1926 cit.) .
15.5. Quanto agli altri titoli conseguiti medio tempore dalla ricorrente, ferme restando le considerazioni sviluppate supra , ai paragrafi 11 e seguenti, circa la mancata considerazione del titolo QTS, la parte non chiarisce in quali termini detti titoli, sopravvenuti all’istanza di riconoscimento dalla stessa avanzata, possano incidere sulla valutazione de qua, considerato che trattasi di titoli afferenti non all’insegnamento generalista nella scuola primaria, ma ai settori della “Psicologia scolastica e psicopatologia dell’apprendimento” e alla “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento”, analogamente al certificato relativo ai 24 CU, che appare riferibile al contesto della pedagogia e della didattica speciale per le disabilità nella scuola secondaria.
16. Con ulteriore motivo di diritto, viene censurata la violazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 e della Direttiva 2005/36/CE, in quanto il Ministero avrebbe modificato in peius l’unica misura compensativa prevista nel precedente provvedimento annullato in sede giurisdizionale, imponendo una prova attitudinale sproporzionata e complessa, che copre l’intero ordinamento scolastico, in tal modo negando illegittimamente l’alternativa del tirocinio di adattamento, previsto dalla normativa europea ed espressamente richiesto dall’istante.
16.1. La censura non è fondata.
16.2. L’adozione di misure compensative è la conseguenza diretta della verifica sostanziale operata dal Ministero, qualora vengano riscontrate differenze sostanziali tra il percorso formativo estero e quello italiano; tali misure, per come regolate dall’articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE, non possono essere imposte indiscriminatamente, ma devono essere “opportune e proporzionate”.
16.3. Il vincolo di proporzionalità richiede che la misura scelta (prova attitudinale o tirocinio di adattamento) sia la meno restrittiva possibile, pur essendo efficace per garantire il raggiungimento delle competenze richieste dalla normativa italiana; questo principio eleva lo standard di legalità dell’azione amministrativa, richiedendo al Ministero non solo di motivare l’esistenza di una differenza, ma anche di giustificare la scelta della misura in termini di necessità e adeguatezza al deficit formativo specifico.
16.4. La giurisprudenza europea, invero, riconosce l’assegnazione di misure compensative non solo nel caso di stretta attinenza dei programmi di formazione, ma anche nel caso di divergenze sostanziali (v. da ultimo la sentenza della Corte di Giustizia Europa, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 42, secondo cui in una situazione in cui l’interessato non possiede il titolo che attesta la sua qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36, ma ha acquisito competenze professionali relative a tale professione tanto nello Stato membro d’origine quanto nello Stato membro ospitante, le autorità competenti di quest’ultimo sono tenute, quando ricevono una domanda di riconoscimento di qualifiche professionali, a valutare tali competenze e a confrontarle con quelle richieste nello Stato membro ospitante ai fini dell’accesso alla professione richiesta); in particolare, “se tali competenze corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali dello Stato membro ospitante, quest’ultimo è tenuto a riconoscerle. Se da tale esame comparativo emerge una corrispondenza solo parziale tra queste competenze, lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere che l’interessato dimostri di aver acquisito le conoscenze e le qualifiche mancanti. Spetta alle autorità nazionali competenti valutare, se del caso, se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nell’ambito, in particolare, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti. Se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze” .
16.5. Orbene, nel caso di specie, il provvedimento ha effettuato un’attenta analisi dei due titoli di studio e delle differenze che caratterizzato il percorso universitario abilitante statunitense e quello italiano, motivando compiutamente circa le ragioni che hanno portato l’organo ministeriale a subordinare il riconoscimento alla previsione di una misura compensativa.
16.6. Le ragioni della subordinazione del riconoscimento del titolo alla effettuazione di misure di tipo compensativo risultano congruamente fondate, oltre che sulla natura ex se non abilitante del titolo, sulla non identità del tipo di formazione, date le differenze riscontrate – sotto il profilo qualitativo – tra il percorso formativo previsto dalla normativa italiana per il conseguimento dell’abilitazione e il percorso formativo, complessivamente seguito dalla ricorrente, che ha portato l’istante a conseguire l’attestato di abilitazione di cui chiede il riconoscimento in Italia.
17. Invero, nel caso in esame, la valutazione ministeriale inerente alle conoscenze complessivamente possedute dall’istante, che non soddisfano le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, risulta affidata a rilievi di carattere puntuale e dettagliato.
17.1. In particolare, l’ordito motivazionale del provvedimento evidenzia che “Le discipline di studio dei cinque anni di corso di scienze della formazione primaria sono state individuate dal Decreto ministeriale n. 249/2010. In particolare, si segnala che l’istante deve dimostrare non solo di conoscere la lingua italiana, bensì di saperla insegnare sotto il profilo morfosintattico, logico, grammaticale, ortografico, fonetico, in considerazione del fatto che dovrà insegnare contenuti linguistici a bambini in prime attività di formazione (basti pensare agli alunni delle prime classi di scuola primaria che si approcciano con la lingua italiana per la prima volta in forma sistematica per l’apprendimento del leggere e dello scrivere e dell’uso dell’italiano come lingua veicolare per l’apprendimento di tutte le discipline). […] L’istante deve dimostrare di conoscere gli elementi fondamentali dell’ordinamento scolastico italiano, diverso nella sua articolazione da quello statunitense, dove ha condotto e concluso la sua formazione professionale. […] Con Decreto ministeriale 254/2012 sono state emanate le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Si ritiene necessario che siano conosciuti gli obiettivi specifici di apprendimento delle varie discipline oggetto di studio: italiano (si ribadisce quanto detto prima, con particolare riguardo ai metodi di insegnamento delle tecniche di letto-scrittura), matematica, scienze, storia, geografia, educazione fisica, arte e immagine, musica. Ovviamente, i contenuti fanno particolare riferimento alla storia e alla geografia locale italiana e non anche a quella statunitense, oggetto degli studi accademici dell’istante. […] Nell’ordinamento scolastico italiano, i docenti di scuola primaria sono docenti generalisti, ossia abilitati ad insegnare tutte le discipline previste dal curricolo (dm 254/2012 e legge 92/2019 per quanto attiene all’insegnamento trasversale dell’educazione civica), l’insegnamento della lingua inglese è affidato a docenti generalisti che abbiano conseguito una ulteriore specializzazione per tale insegnamento. Non è previsto, invece, che nella scuola primaria possano insegnare docenti con la sola specializzazione per la lingua inglese, atteso che secondo la normativa vigente (cfr. DM 241/2010) occorre essere docenti “generalisti”, ovvero abilitati all’insegnamento di tutte le discipline del curricolo della scuola primaria (cfr. decreto ministeriale 254/2012). […] Si ritiene necessario che l’istante conosca e sia in grado di applicare la normativa italiana sulla valutazione, periodica e finale, come declinata dall’ordinanza ministeriale n. 172/2020, in considerazione della specificità della norma italiana rispetto a quella statunitense che dispone l’attribuzione per ciascuna disciplina di studio di giudizi descrittivi che corrispondono a diversi livelli di apprendimento. Si rappresenta, inoltre, che devono essere ben conosciute anche le modalità di ammissione/non ammissione alla classe successiva”.
17.2. La scelta operata dall’Amministrazione di prediligere la misura compensativa della prova attitudinale si appalesa conforme alla normativa vigente all’epoca di adozione dell’atto ( tempus regit actum ) e congruente con il difetto formativo riscontrato, attenendo - come sopra visto - a differenze teoriche disciplinari mancanti o significativamente dissimili, con conseguente necessità di un esame volto a valutare la capacità della richiedente di esercitare la professione nel Paese ospitante, concentrandosi in particolare sulle materie o competenze che la comparazione ha rivelato essere mancanti o significativamente dissimili (cfr. art. 14 Dir. 2005/36/CE, Ad. Plen. n. 22/2022); nel mentre il tirocinio di adattamento, previsto nel caso di differenze sostanziali riguardanti prevalentemente aspetti procedurali o metodologie didattiche peculiari del sistema italiano (cfr. art. 14 Dir. 2005/36/CE, artt. 23 e 60 D. Lgs. 206/2007), è stato ragionevolmente ritenuto inappropriato, in quanto la ricorrente è risultata “già in possesso di esercizio (tirocinio) dell’attività di insegnamento ” (v. provvedimento n. 1926/2022).
17.3. Ebbene, alla luce dei principi di diritto europeo che regolano la materia in esame, il giudizio espresso dalla P.A. in ordine alla impossibilità di riconoscere tout court il titolo formativo conseguito all’estero appare adeguatamente motivato, sulla base di un percorso argomentativo articolato e coerente, che tiene conto delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dalla ricorrente e attestate nella documentazione allegata all’istanza.
17.4. Per quanto precede, anche sotto questo profilo, la valutazione ministeriale appare idoneamente giustificata, posto che gli uffici hanno chiarito le ragioni per cui l’adozione di proporzionate e adeguate misure compensative - che ricomprendono ben definite attività formative e di didattica - è in grado di colmare le differenze della formazione estera.
18. Dipoi, la difesa attorea stigmatizza l’asserita illogicità e contraddittorietà tra i due provvedimenti in questa sede impugnati, perché – mentre per la scuola primaria la ricorrente è stata ritenuta idonea (seppur con riserva) all’insegnamento – per la scuola secondaria le viene negata l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese, sostenendo che i suoi titoli non siano idonei per studenti tra gli 11 e i 19 anni. Nella richiamata prospettazione difensiva, tale diniego oblitera il possesso in capo alla ricorrente di una laurea in lettere con concentrazione in letteratura, dei titoli di specializzazione post-universitaria e dell’abilitazione QTS inglese, che non presenta limitazioni di fascia d’età, configurando, pertanto, disparità di trattamento.
18.1. Anche tale rilievo non merita condivisione, perché – come sopra evidenziato – il titolo conseguito negli Stati Uniti consente alla ricorrente di accedere ad una valutazione di equiparazione unicamente per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria, posto che il diritto al riconoscimento sorge solo se il richiedente è in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione, prescritto dallo Stato di origine per accedere alla stessa professione di docente ed esercitarla nel suo territorio.
18.2. In altre parole, correttamente l’Amministrazione ha valutato non pertinente, ai fini dell’insegnamento nelle scuole superiore, i titoli conseguiti dalla ricorrente – riconducibili, in sostanza, all’abilitazione attestata dal Consolato Generale di San Francisco nel settore dell’istruzione pubblica elementare ( “elementary education” ) – non potendosi prescindere, ai fini del relativo riconoscimento legale all’interno dell’ordinamento nazionale, dal contenuto specifico dell’abilitazione rilasciata dalle autorità americana ed inglese.
19. Infine, parimenti infondato è l’ultimo profilo di censura proposto con i motivi aggiunti, con cui la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1, 2 e seguenti della legge n. 241/90 e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 206/2007 per il mancato riscontro alle istanze di annullamento in autotutela e di rivalutazione presentate in data 29.11.2024, configurandosi - a suo avviso - un illegittimo silenzio-inadempimento.
19.1. A tal riguardo, il Collegio richiama e fa proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale, in virtù del quale “È da escludere la sussistenza in capo all’Amministrazione dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di riesame e, più in generale, del potere di autotutela; in particolare, stante l’attribuzione in via esclusiva alla Pubblica amministrazione della decisone di esercitare il potere di autotutela, l’atto di diffida o messa in mora del privato, volto ad ottenere provvedimenti di revoca o annullamento di precedenti atti amministrativi, deve considerarsi alla stregua di mera sollecitazione del potere amministrativo, non essendovi quindi alcun obbligo giuridico di provvedere sull’istanza, né quest’ultima risulta coercibile con il rito del silenzio rifiuto di cui agli artt. 31 e 117, c.p.a.; in altri termini, il potere di autotutela si esercita discrezionalmente e d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, sicché, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. Terza-Bis, 8.10.2021, n. 10388).
20. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti, in quanto infondati.
21. Nondimeno, considerata la vicenda nel suo complesso e valutata la peculiarità delle questioni esaminate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IM LO, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
IN DE RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN DE RE | IM LO |
IL SEGRETARIO