TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/12/2025, n. 23374
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Falsa applicazione dell’art. 49 del d.p.r. 394/1999. Elusione e/o violazione del dispositivo di cui alla statuizione del Tar Lazio n. 04444/2022. Violazione dell’art. 21 septies della l. n. 241/90. Falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del d.lgs. n. 206/2007. Erroneità. Travisamento di presupposto. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Mancanza di proporzionalità. Disparità di trattamento. Violazione del diritto eurounitario. Difetto di motivazione

    Le doglianze relative alla violazione o elusione del giudicato sono inammissibili in quanto già decise nel parallelo giudizio di ottemperanza. Le doglianze relative ai vizi autonomi dei provvedimenti sono infondate, poiché il titolo conseguito negli Stati Uniti abilita all’insegnamento elementare multidisciplinare a studenti di età compresa tra 5 e 10 anni, non essendo equipollente all’insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria per studenti tra 11 e 19 anni. Il titolo QTS britannico non può essere invocato per ottenere un titolo per cui l'ordinamento nazionale richiede una formazione specifica ulteriore.

  • Rigettato
    Erronea applicazione degli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. n. 206/2007 e, in subordine, dell’art. 49 del d.p.r. 394/1999. Illogicità. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/’90

    Le doglianze relative alla violazione o elusione del giudicato sono inammissibili. Le doglianze sui vizi autonomi sono infondate, in quanto la ricorrente non ha fornito elementi dimostrativi dell'identità delle situazioni di fatto poste in comparazione, e l'eventuale illegittimità passata non giustifica il mantenimento di condotte non conformi al quadro normativo.

  • Inammissibile
    Elusione e/o violazione del dispositivo di cui alla statuizione del Tar Lazio n. 04444/2022. Violazione, sotto ulteriore profilo dell’art. 21 septies della l. n. 241/90. Eccesso di potere. Violazione dei principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Carenza di motivazione

    Le doglianze relative alla violazione o elusione del giudicato sono inammissibili in quanto già decise nel parallelo giudizio di ottemperanza.

  • Improcedibile
    Violazione degli articoli 1, 2, 25 e seguenti della legge n. 241/90, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di collaborazione e buona fede. Difetto di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione. Illogicità

    La domanda afferente al silenzio inadempimento e all'omessa ostensione del provvedimento n. 1926/2022 è improcedibile, atteso l'intervenuto deposito del detto provvedimento nel fascicolo processuale del giudizio di appello.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed intrinseca contraddittorietà. Violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede. Erroneità e/o travisamento di presupposto. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Elusione del giudicato

    La doglianza è infondata in fatto, poiché l'Amministrazione ha valutato il servizio prestato dopo la presentazione dell'istanza, ma ha escluso la sua rilevanza ai fini del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento generalista in lingua italiana. I titoli conseguiti successivamente non incidono sulla valutazione, essendo afferenti ad altri settori (psicologia scolastica, disturbi dell'apprendimento).

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. 394/1999. Violazione del dispositivo di cui alla statuizione del TAR Lazio n. 04444/2022. Violazione dell’art. 21 septies della L.N. 241/90. Falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del D. Lgs. n. 206/2007. Erroneità. Travisamento di presupposto. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Mancanza di proporzionalità. Violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede. Violazione del procedimento. Elusione del giudicato

    La censura non è fondata. La scelta della prova attitudinale è motivata dalle differenze riscontrate tra il percorso formativo statunitense e quello italiano, ritenendo il tirocinio di adattamento inappropriato data l'esperienza di insegnamento già posseduta dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Falsa applicazione dell’art. 49 del D.P.R. 394/1999. Violazione del dispositivo di cui alla statuizione del TAR Lazio n. 04444/2022. Falsa applicazione degli artt. 4 e 19 del D. Lgs. n. 206/2007. Erroneità. Travisamento di presupposto. Violazione di legge. Mancanza di proporzionalità. Violazione del principio di trasparenza, correttezza e buona fede. Violazione del procedimento. Elusione del giudicato

    La scelta della prova attitudinale è motivata dalle differenze riscontrate tra il percorso formativo statunitense e quello italiano, ritenendo il tirocinio di adattamento inappropriato data l'esperienza di insegnamento già posseduta dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Erroneità e/o travisamento di presupposto. Illogicità manifesta. Violazione di legge. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento. Disparità di trattamento

    Il rilievo non è condivisibile, poiché il titolo conseguito negli Stati Uniti abilita unicamente all'insegnamento nella scuola primaria, non potendo prescindere dal contenuto specifico dell'abilitazione rilasciata dalle autorità americane ed inglesi ai fini del riconoscimento legale in Italia.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 1, 2, 25 e seguenti della legge n. 241/90, nonché degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 16 del decreto legislativo 206/2007. Violazione del principio di collaborazione e buona fede. Carenza di istruttoria. Violazione del procedimento

    È da escludere l'obbligo di provvedere in ordine alle istanze volte all'esercizio del potere di riesame e di autotutela, in quanto tali istanze costituiscono mera sollecitazione del potere amministrativo, il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione.

  • Improcedibile
    Silenzio inadempimento e omessa ostensione del provvedimento n. 1926/2022

    La domanda afferente al silenzio inadempimento e all'omessa ostensione del provvedimento n. 1926/2022 è improcedibile, atteso l'intervenuto deposito del detto provvedimento nel fascicolo processuale del giudizio di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/12/2025, n. 23374
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23374
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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