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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5261 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5333 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(FEDERAZIONE RUSSA, 19/01/1984), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. EMANUELE ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/05/1982), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CESCHINI ROBERTA e dell'avv. RESTIGNOLI ARMANDO giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della Controparte_2 2
minore , nata a [...] il [...], Persona_1
rappresentata e difesa in proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024 parte resistente e il curatore speciale hanno rassegnato le conclusioni di seguito trascritte mentre il difensore della ricorrente ha depositato nota di rinuncia al mandato comunicata alla propria assistita.
Parte resistente Patteri:
1. Disporre la revoca della responsabilità genitoriale della sig.ra
in ragione della reiterata sottrazione della figlia minore Parte_1
(Roma, 24/09/2020) in violazione dei Persona_1
provvedimenti di questo Giudice.
2. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1
(Roma, 24/09/2020) al padre, con ordine di rientro
[...]
immediato in Italia, collocamento immediato presso il padre in Roma e
diritti di visita della madre supervisionati dai Servizi Sociali.
3. Disporre che la madre provveda al mantenimento della figlia con la
somma di Euro 1000 oltre al 50% delle spese come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Roma, dalla data in cui la figlia sia
effettivamente collocata presso il padre. 3
4. Disporre che nessun mantenimento sia dovuto dal sig. per Per_1
la figlia minore, finchè permanga la sottrazione, considerato che non è noto
ove madre e figlia si trovino e che la sig.ra nulla ha Per_1
documentato circa la propria situazione patrimoniale.
5. Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento del coniuge
che non ne ha fatto domanda e comunque è economicamente
autosufficiente.
6. Condannare la sig.ra al rimborso delle spese legali del Per_1
presente procedimento, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in
ragione del gravissimo comportamento processuale.
Parte intervenuta curatore speciale della minore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
1) Dichiarare la sig.ra decaduta dalla Parte_1
Per_ Responsabilità genitoriale sulla figlia;
Per_ 2) Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione del
padre, in Roma;
3) Disporre le modalità e i tempi di frequentazione della minore con
la madre;
4) Disporre a carico della sig.ra il contributo a Parte_1
favore della figlia nella misura che riterrà di giustizia.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1 4
premesso che in data 27/04/2018 ha contratto matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione è nata la figlia (Roma, 24/09/2020), ha CP_1 Per_1
dedotto che con decreto del 29/12/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento di , onere di ambo le parti Per_1
di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti la figlia;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con istanza depositata in data 20/04/2023 la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di volere anticipare l'udienza presidenziale fissata per il giorno 15/05/2023 e autorizzare la medesima a trasferirsi in Svizzera a
Ginevra unitamente alla figlia , essendo stata destinata alla sede Per_1
svizzera del World Food Programme per il quale prestava attività lavorativa da anni.
Costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha contestato le avverse allegazioni e istanze chiedendo il rigetto della domanda di trasferimento della minore in Svizzera ed il collocamento di presso di lui in caso di reiterazione della predetta domanda. Per_1
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha 5
adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza del 24/08/2023 il giudice, accogliendo l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. depositata dalla il 24/07/2023, sentite le parti ed Per_1
esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, fermo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, ha autorizzato il trasferimento Per_1
della minore unitamente alla madre a Ginevra, rimodulato i tempi di permanenza di presso il padre, dichiarato cessato a far data dal mese Per_1
di settembre 2023 l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento di , tenuto conto del notevole divario Per_1
reddituale, a favore della resistente, esistente tra le parti e dei costi che il padre avrebbe dovuto sopportare per recarsi a Ginevra ad incontrare la figlia, e confermato l'onere delle parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti emessi e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva n.
16619/2023 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 la dopo aver Per_1
rappresentato di essersi recata a Mosca unitamente alla figlia e ai suoi genitori per risolvere problemi bancari e di essere rimasta bloccata in Russia
a causa di problemi di salute del di lei padre, essendo figlia unica, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere: DISPORRE e AUTORIZZARE la
permanenza in via temporanea e urgente della minore, con la Persona_1
madre, Sig.ra presso l'abitazione sita in Mosca Parte_1
(Federazione Russa), Via/Ulitsa Lipezkaya n. 17 per la durata dei 6
successivi 6 mesi dal deposito del presente ricorso, per i motivi tutti come
sopra esposti nel presente atto, riconoscendo in favore del padre, Sig.
[...]
il diritto di visita presso la suddetta abitazione nei termini che CP_1
verranno ritenuti più congrui in giustizia.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28/12/2023 –
01/01/2024 il g.i. ha disposto quanto segue:
rigetta il ricorso urgente depositato dalla ricorrente
[...]
in data 23/11/2023, confermando integralmente i vigenti Parte_1
provvedimenti e, per l'effetto, ordina alla stessa di fare rientro unitamente
alla figlia minore a Ginevra (Svizzera) Persona_1
ovvero in Italia a Roma immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il 6
gennaio 2024, pena l'adozione di provvedimenti incidenti sulla
responsabilità genitoriale, nonché sul regime di affidamento e collocamento
Per_ della minore . Si comunichi con urgenza.
Con istanza del 09/02/2024 il preso atto del mancato rientro Per_1
della in Italia nel termine del 06/01/2024 né successivamente, Per_1
nonostante quanto disposto dal g.i., dedotto di aver avviato la procedura di sottrazione internazionale chiedendo il rientro della minore in Italia, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere adottare le misure ablative e limitative della responsabilità genitoriale della ritenute Per_1
opportune e di voler disporre il collocamento di presso il padre. Per_1
Con provvedimento del 13/02/2024 il Tribunale ha nominato curatore speciale della minore l'avv. Persona_1 Controparte_2
autorizzandola costituirsi in proprio entro il 12/03/2024 e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
Con nota del 26/02/2024, depositata il successivo 5 marzo, il P.M. ha 7
chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente sulla figlia e il collocamento della stessa presso il padre. Per_1
Con comparsa del 12/03/2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione,
1) Sospendere la sig.ra dalla Responsabilità Parte_1
Per_ genitoriale sulla figlia;
Per_ 2) Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione del
padre, in Roma;
3) Disporre le modalità e i tempi di frequentazione della minore con
la madre;
4) Disporre a carico della sig.ra il contributo a Parte_1
favore della figlia nella misura che riterrà di giustizia.
Confermando ogni precedente statuizione a favore della minore.
Riservandosi di poter formulare ulteriori valutazioni e richieste in
base alle risultanze di causa e all'esito del colloquio con la minore.
Con ordinanza collegiale del 29/03/2024, all'esito dell'udienza del
25/03/2024, il Tribunale, ripercorso l'iter di svolgimento della causa,
richiamati i fatti succedutisi nel tempo, preso atto della perdurante inadempienza della all'ordine di rientro della minore in Italia, Per_1
rilevato che dalla pec inviata dalla al curatore speciale lo Per_1
scorso 22 marzo emerge la ferma volontà della stessa di permanere in
Russia fin quando, a suo dire, i di lei genitori non potranno viaggiare,
essendo figlia unica;
ritenuta la fondatezza della domanda di sospensione
Per_ della responsabilità genitoriale della sulla figlia minore Per_1 8
atteso il grave contegno reiteratamente serbato dalla ricorrente ai danni
della figlia il cui rapporto con il padre è di fatto interrotto da mesi, per
esclusiva volontà della madre che l'ha condotta e poi trattenuta in Russia in
violazione delle regole sull'affidamento condiviso che impongono di
concordare i viaggi all'estero dei figli minori, adducendo dapprima
problemi con la banca di Mosca che non richiedevano certamente la
Per_ presenza di che ben avrebbe potuto essere collocata temporaneamente
presso il padre e poi problemi di salute del di lei padre che sono del tutto
estranei al presente giudizio;
considerato, ulteriormente, che non è dato
comprendere se allo stato la presti o meno attività lavorativa Per_1
per il WFP e in quale modalità (smart working o altro) dopo che la stessa
ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a trasferirsi a Ginevra per lavoro,
pena la perdita dell'occupazione in caso di diniego;
ritenuto che
le condotte
poste in essere dalla e sopra analiticamente descritte sono Per_1
specificamente preordinate a trattenere con sé la minore in Russia
allontanandola definitivamente dal padre in spregio delle vigenti statuizioni
e con conseguente grave pregiudizio per la sana crescita e l'equilibrio
psico-fisico della figlia, ha disposto quanto segue:
dichiara (Mosca – Federazione Russa, Parte_1
19/01/1984) sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(Roma, 24/09/2020); Persona_1
dispone che la minore sia immediatamente collocata presso
l'abitazione paterna in Roma e ordina a di condurre Parte_1
immediatamente la minore in Italia a Roma presso il padre, riservata ogni
ulteriore determinazione in ordine alla disciplina dei tempi di permanenza
presso la madre al prosieguo del giudizio. 9
Manda al World Food Programme con sede in Roma Via Cesare 8
Giulio Viola n. 68/70 – 00148 (tel. 0665131 – fax 066590632) di esibire e
produrre entro il 22/04/2024 documentazione attestante l'attuale situazione
lavorativa di , specificando se la stessa presta o meno Parte_1
tuttora servizio presso la ridetta organizzazione, con quali modalità (smart
working, telelavoro o altro) e orario lavorativo nonché le ragioni della
eventuale assenza dal lavoro (malattia, congedo ordinario, congedo
straordinario, ferie o altro), anche previa acquisizione di notizie e
informazioni presso la sede di Ginevra.
Rinvia il procedimento per il prosieguo all'udienza del 20/05/2024,
ore 13.30 davanti al giudice Stefania Ciani.
Si comunichi con urgenza, alle parti, al curatore speciale della
minore avv. al Pubblico Ministero in sede, al World Food CP_2
Programme sede di Roma (Via Cesare Giulio Viola n. 68/70 – 00148 - tel.
0665131 – fax 066590632).
Con ordinanza del 23/05/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/05/2024, il g.i. - preso atto che la ricorrente non aveva ottemperato a quanto prescrittole e che, pur essendo trascorsi sei mesi dal trasferimento in Russia (termine dalla stessa indicato nella richiesta di autorizzazione successiva all'avvenuto trasferimento) non era dato comprendere se fosse o meno rientrata a Ginevra, che il non ha più Per_1
contatti telefonici con la figlia e la dal 14/04/2024 e il Per_1
successivo 20 aprile ha ricevuto un messaggio della che gli Per_1
rappresentava che la figlia sta bene, non rispondendo più dopo tale data, che
Contr il non ha fornito le informazioni richieste, ritenuta la necessità di acquisire notizie e informazioni sul domicilio della minore e sulle sue 10
condizioni psicofisiche anche tramite l'autorità consolare, essendo Per_1
cittadina italiana, nonché presso il Ministero della Giustizia sullo stato del procedimento di sottrazione internazionale attivato dal allertando Per_1
contestualmente gli uffici di Polizia di frontiera affinché segnalino immediatamente al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Roma
l'eventuale transito alla frontiera della minore e della madre - ha disposto quanto segue:
Visto l'art. 213 c.p.c., richiede al
[...]
e le Politiche Migratorie – Controparte_4
Ufficio IV di acquisire, anche tramite gli uffici consolari di Mosca
(Federazione Russa) e Ginevra (Svizzera), notizie e informazioni circa
l'attuale domicilio della minore (Roma, Persona_1
24/09/2020) (domicilio temporaneo indicato dalla madre, quanto alla
Federazione Russa, in Mosca Via/Ulitsa Lipezkaya n. 17 e non specificato
relativamente alla sede di lavoro della medesima in Svizzera a Ginevra), di
seguire, ove possibile, l'azione delle autorità di polizia locale nella ricerca
della minore, effettuare, ove localizzata, visite alla minore medesima,
inoltrando la relativa risposta all'intestato Tribunale entro sessanta giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza;
visto l'art. 213 c.p.c., richiede al Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Autorità Centrali notizie e
informazioni circa lo stato del procedimento attivato su istanza di
[...]
il 12/02/2024, inoltrando la relativa risposta all'intestato Tribunale CP_1
entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
manda alla Polizia Postale di localizzare la ricorrente tramite
l'utenza cellulare in uso alla stessa e dalla medesima indicata negli atti di 11
causa (+39 3207864040), fornendo tempestivo riscontro all'intestato
Tribunale e segnalando immediatamente la localizzazione alla locale
Procura della Repubblica;
manda a tutti gli uffici di Polizia di frontiera di segnalare
immediatamente all'intestato Tribunale e alla locale Procura della
Repubblica il transito al confine della minore Persona_1
(Roma, 24/09/2020) e della ricorrente (Mosca, Parte_1
Federazione Russa, 19/01/1984).
Rinvia il procedimento per il prosieguo all'udienza del 16/09/2024,
ore 13.00, disponendo la comparizione personale delle parti.
Si comunichi con urgenza alle parti, al curatore speciale della
minore, al Pubblico Ministero in sede per quanto di Sua competenza, a tutti
gli uffici di Polizia di frontiera, alla Polizia Postale, al Ministero degli
Esteri Direzione Generale per gli italiani all'estero e le Politiche
Migratorie _ Ufficio IV (tel.: 0636913900, fax: 0636918609, pec:
email: , al Ministero della Giustizia Email_1 Email_2
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Autorità Centrali (tel.:
06.68188.1, fax: 06.68808085, e-mail: . Email_3
Con nota del 27/05/2024 la Polizia Postale ha rappresentato che la suindicata utenza telefonica in uso alla risultava spenta e non Per_1
raggiungibile da oltre 48 ore, dopo essersi registrata sotto un gestore russo.
Con ordinanza del 05/06/2024, presa visione della nota della Questura
di Roma – Divisione Anticrimine prot. 0146754 in pari data, il g.i. ha autorizzato quanto ivi richiesto, ovvero la Questura di Roma – Divisione
Anticrimine ad emettere a carico della minore in Persona_1
banca dati Shengen la segnalazione “SCOMP M” – Persona scomparsa 12
minore (ex art. 32 lett. A Regolamento UE 2018/1862), sì da potere, in caso di rintraccio, adottare tutte le misure necessarie per la messa in protezione ai fini della tutela della minore medesima e, con separato provvedimento, ha disposto l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali pendenti a carico della ricorrente se ed in quanto ostensibili.
Con nota del 25-26/06/2024 il P.M. in sede ha comunicato all'intestato che con decreto del 08/03/2024 il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico della per il reato di cui Per_1
all'art. 388 comma 2 c.p., mentre è ancora in fase di indagine il procedimento per il reato di cui all'art. 574bis c.p.c. a carico della medesima ricorrente.
Con nota del 31/07/2024 il Ministero della Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità – Autorità Centrali, ha comunicato al
Tribunale di aver trasmesso il 27/02/2024 la richiesta di rimpatrio di Per_1
all'Autorità centrale russa la quale il 02/05/2024 ha informato l'omologa autorità di aver incaricato il Servizio Federale degli Ufficiali CP_4
giudiziari della Regione di Mosca delle operazioni di localizzazione di madre e minore, chiesto al se volesse acconsentire a partecipare ad Per_1
un percorso di mediazione con la madre della minore;
acquisito il consenso del medesimo, l'Autorità centrale italiana ha informato il 04/06/2024
l'Autorità centrale russa dalla quale nondimeno non era pervenuta alcuna notizia riguardo la localizzazione della e della minore né la Per_1
disponibilità della stessa a partecipare al percorso di mediazione con il nonostante i ripetuti solleciti inoltrati al riguardo dall'Italia. Per_1
Con nota del 31/07/2024 il WFP (ovvero PAM – Programma
Alimentare Mondiale), richiamate le immunità al medesimo applicabili ai 13
sensi degli accordi internazionali e rappresentata la volontà di collaborare,
nondimeno, con le autorità italiane nella vicenda di cui è causa “per
facilitare la buona amministrazione della giustizia”, ha comunicato al
Tribunale che: con decorrenza dal mese di novembre 2023 la ha Per_1
svolto la propria attività lavorativa in regime di lavoro remoto dalla
Federazione Russa;
il regime di telelavoro è “espirato” a maggio 2024 e non
è stato ulteriormente rinnovato;
la stessa è stata richiamata in servizio presso la sede di Roma del PAM e il 24/07/2024 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a decorrere dal successivo 23 agosto.
All'udienza del 19/09/2024 il difensore della ha dichiarato Per_1
che la stessa si trova a Mosca, ha perso il lavoro, è priva di permesso di soggiorno e impossibilitata a tornare in Italia, ha rappresentato che la minore sta bene;
i difensori del presente personalmente, hanno Per_1
evidenziato che lo stesso non parla con la figlia da aprile 2024 e non ha più
ricevuto alcuna notizia e informazione dalla madre neanche tramite messaggistica;
il curatore speciale ha evidenziato di aver provato a contattare telefonicamente la ma senza successo, al pari del Per_1
padre.
Con nota del 27/11/2024 il Ministero della Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità – Autorità Centrali, ha comunicato al
Tribunale di aver ricevuto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale –
Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia notizia dell'avvenuta localizzazione della minore e della madre in Russia e di aver Per_1
sollecitato l'omologo organismo russo ad invitare la a Per_1
manifestare l'eventuale sua disponibilità a raggiungere un accordo con il e a confermare l'individuazione del Tribunale russo al quale il Per_1 Per_1 14
potrà rivolgersi. Dall'allegata nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento
della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale si evince che il collaterale organismo estero con sede a Mosca ha localizzato la e la figlia, ha fatto visita alle stesse riscontrando che la minore è Per_1
in buona salute e rappresentato che la si è rifiutata di fornire Per_1
alcun dato su di sé e la figlia non intendendo rivelare alcuna informazione alle Autorità italiane.
All'udienza del 10/12/2024, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con atto del 20/01/2025 il Ministero della Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità – Autorità Centrali, ha notiziato il
Tribunale di aver ricevuto per posta ordinaria nota (allegata) con cui l'Autorità centrale russa comunica di non aver ancora ricevuto informazioni sul luogo di rifugio della e della figlia. Per_1
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna parte proposto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a decidere unicamente le domande accessorie afferenti la figlia minore . Per_1
Al riguardo non può che trovare accoglimento l'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulla figlia Parte_1 Per_1
considerato il contegno processuale ed extraprocessuale perpetrato da oltre un anno dalla ricorrente che, in spregio ai provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale, in mancanza del consenso del padre e anzi all'oscuro di quello che si è rivelato poi un preordinato disegno, ha dapprima portato con sé la figlia in Russia per poi ivi trattenerla nonostante 15
l'ordine di rientro impartitole e tutte le misure adottate dal giudice istruttore nel corso del presente giudizio attivando anche la collaborazione dei preposti organismi consolari, non ha collaborato con le autorità alle quali non ha voluto fornire neanche il recapito attuale in Russia, così impedendo al anche di adire il competente Tribunale russo al fine di portare Per_1
avanti la procedura di sottrazione internazionale dallo stesso tempestivamente attivata;
ha, inoltre, interrotto del tutto i rapporti di Per_1
con il padre che non sente la figlia neanche telefonicamente da aprile 2024,
né ha risposto in alcun modo al curatore speciale della minore.
Il complessivo contegno della sopra analiticamente Per_1
descritto, denota una grave carenza e una assoluta mancanza in qualsivoglia ambito di risorse e competenze genitoriali adeguate e necessarie ad assicurare una sana crescita e un adeguato sviluppo psicofisico della minore,
deprivata del tutto del genitore paterno, in totale spregio delle disposizioni di legge e di quanto prescritto dall'autorità giudiziaria procedente, ciò che palesa ulteriormente un atteggiamento e un comportamento antisociale oltre che illegale della stessa, volutamente preordinato all'oblio della figura paterna, considerata anche la tenera età di (24/09/2020) che aveva Per_1
rapporti del tutto sereni con il fino all'improvviso “strappo” posto in Per_1
essere dalla madre.
Alla declaratoria di decadenza della dalla responsabilità Per_1
genitoriale consegue l'affidamento esclusivo rafforzato di al padre con Per_1
reiterazione dell'ordine di rientro immediato della minore in Italia e collocamento presso l'abitazione paterna, fermo l'onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti . Per_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 16
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5333/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara (MOSCA-FEDERAZIONE Parte_1
RUSSA, 19/01/1984) decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Roma, 24/09/2020); Persona_1
per l'effetto affida in via esclusiva al padre Persona_1
presso cui deve essere collocata;
ordina a di ricondurre immediatamente la minore Parte_1
in Italia;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese extra afferenti
; Per_1
condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
liquidate, quanto a in complessivi euro 8.145,50 per compenso CP_1
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, e quanto al curatore speciale in complessivi euro 3.562,00, da corrispondere all'erario, a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5333 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(FEDERAZIONE RUSSA, 19/01/1984), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. EMANUELE ALESSANDRO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/05/1982), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CESCHINI ROBERTA e dell'avv. RESTIGNOLI ARMANDO giusta procura speciale in atti;
resistente nonché
Avv. in qualità di curatore speciale della Controparte_2 2
minore , nata a [...] il [...], Persona_1
rappresentata e difesa in proprio;
terza intervenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/12/2024 parte resistente e il curatore speciale hanno rassegnato le conclusioni di seguito trascritte mentre il difensore della ricorrente ha depositato nota di rinuncia al mandato comunicata alla propria assistita.
Parte resistente Patteri:
1. Disporre la revoca della responsabilità genitoriale della sig.ra
in ragione della reiterata sottrazione della figlia minore Parte_1
(Roma, 24/09/2020) in violazione dei Persona_1
provvedimenti di questo Giudice.
2. Disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore Persona_1
(Roma, 24/09/2020) al padre, con ordine di rientro
[...]
immediato in Italia, collocamento immediato presso il padre in Roma e
diritti di visita della madre supervisionati dai Servizi Sociali.
3. Disporre che la madre provveda al mantenimento della figlia con la
somma di Euro 1000 oltre al 50% delle spese come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Roma, dalla data in cui la figlia sia
effettivamente collocata presso il padre. 3
4. Disporre che nessun mantenimento sia dovuto dal sig. per Per_1
la figlia minore, finchè permanga la sottrazione, considerato che non è noto
ove madre e figlia si trovino e che la sig.ra nulla ha Per_1
documentato circa la propria situazione patrimoniale.
5. Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento del coniuge
che non ne ha fatto domanda e comunque è economicamente
autosufficiente.
6. Condannare la sig.ra al rimborso delle spese legali del Per_1
presente procedimento, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 cpc in
ragione del gravissimo comportamento processuale.
Parte intervenuta curatore speciale della minore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione:
1) Dichiarare la sig.ra decaduta dalla Parte_1
Per_ Responsabilità genitoriale sulla figlia;
Per_ 2) Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione del
padre, in Roma;
3) Disporre le modalità e i tempi di frequentazione della minore con
la madre;
4) Disporre a carico della sig.ra il contributo a Parte_1
favore della figlia nella misura che riterrà di giustizia.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1 4
premesso che in data 27/04/2018 ha contratto matrimonio civile con
[...]
e che dall'unione è nata la figlia (Roma, 24/09/2020), ha CP_1 Per_1
dedotto che con decreto del 29/12/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali la figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento di , onere di ambo le parti Per_1
di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti la figlia;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con istanza depositata in data 20/04/2023 la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di volere anticipare l'udienza presidenziale fissata per il giorno 15/05/2023 e autorizzare la medesima a trasferirsi in Svizzera a
Ginevra unitamente alla figlia , essendo stata destinata alla sede Per_1
svizzera del World Food Programme per il quale prestava attività lavorativa da anni.
Costituitosi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente ed ha contestato le avverse allegazioni e istanze chiedendo il rigetto della domanda di trasferimento della minore in Svizzera ed il collocamento di presso di lui in caso di reiterazione della predetta domanda. Per_1
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha 5
adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza del 24/08/2023 il giudice, accogliendo l'istanza ex art. 709 ter c.p.c. depositata dalla il 24/07/2023, sentite le parti ed Per_1
esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, fermo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, ha autorizzato il trasferimento Per_1
della minore unitamente alla madre a Ginevra, rimodulato i tempi di permanenza di presso il padre, dichiarato cessato a far data dal mese Per_1
di settembre 2023 l'obbligo del padre di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di mantenimento di , tenuto conto del notevole divario Per_1
reddituale, a favore della resistente, esistente tra le parti e dei costi che il padre avrebbe dovuto sopportare per recarsi a Ginevra ad incontrare la figlia, e confermato l'onere delle parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Rigettata l'istanza di modifica dei provvedimenti emessi e assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con sentenza non definitiva n.
16619/2023 il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato in data 23/11/2023 la dopo aver Per_1
rappresentato di essersi recata a Mosca unitamente alla figlia e ai suoi genitori per risolvere problemi bancari e di essere rimasta bloccata in Russia
a causa di problemi di salute del di lei padre, essendo figlia unica, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere: DISPORRE e AUTORIZZARE la
permanenza in via temporanea e urgente della minore, con la Persona_1
madre, Sig.ra presso l'abitazione sita in Mosca Parte_1
(Federazione Russa), Via/Ulitsa Lipezkaya n. 17 per la durata dei 6
successivi 6 mesi dal deposito del presente ricorso, per i motivi tutti come
sopra esposti nel presente atto, riconoscendo in favore del padre, Sig.
[...]
il diritto di visita presso la suddetta abitazione nei termini che CP_1
verranno ritenuti più congrui in giustizia.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 28/12/2023 –
01/01/2024 il g.i. ha disposto quanto segue:
rigetta il ricorso urgente depositato dalla ricorrente
[...]
in data 23/11/2023, confermando integralmente i vigenti Parte_1
provvedimenti e, per l'effetto, ordina alla stessa di fare rientro unitamente
alla figlia minore a Ginevra (Svizzera) Persona_1
ovvero in Italia a Roma immediatamente e in ogni caso entro e non oltre il 6
gennaio 2024, pena l'adozione di provvedimenti incidenti sulla
responsabilità genitoriale, nonché sul regime di affidamento e collocamento
Per_ della minore . Si comunichi con urgenza.
Con istanza del 09/02/2024 il preso atto del mancato rientro Per_1
della in Italia nel termine del 06/01/2024 né successivamente, Per_1
nonostante quanto disposto dal g.i., dedotto di aver avviato la procedura di sottrazione internazionale chiedendo il rientro della minore in Italia, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere adottare le misure ablative e limitative della responsabilità genitoriale della ritenute Per_1
opportune e di voler disporre il collocamento di presso il padre. Per_1
Con provvedimento del 13/02/2024 il Tribunale ha nominato curatore speciale della minore l'avv. Persona_1 Controparte_2
autorizzandola costituirsi in proprio entro il 12/03/2024 e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per quanto di competenza.
Con nota del 26/02/2024, depositata il successivo 5 marzo, il P.M. ha 7
chiesto disporsi la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente sulla figlia e il collocamento della stessa presso il padre. Per_1
Con comparsa del 12/03/2024 si è costituito in giudizio il curatore speciale della minore rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione,
1) Sospendere la sig.ra dalla Responsabilità Parte_1
Per_ genitoriale sulla figlia;
Per_ 2) Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione del
padre, in Roma;
3) Disporre le modalità e i tempi di frequentazione della minore con
la madre;
4) Disporre a carico della sig.ra il contributo a Parte_1
favore della figlia nella misura che riterrà di giustizia.
Confermando ogni precedente statuizione a favore della minore.
Riservandosi di poter formulare ulteriori valutazioni e richieste in
base alle risultanze di causa e all'esito del colloquio con la minore.
Con ordinanza collegiale del 29/03/2024, all'esito dell'udienza del
25/03/2024, il Tribunale, ripercorso l'iter di svolgimento della causa,
richiamati i fatti succedutisi nel tempo, preso atto della perdurante inadempienza della all'ordine di rientro della minore in Italia, Per_1
rilevato che dalla pec inviata dalla al curatore speciale lo Per_1
scorso 22 marzo emerge la ferma volontà della stessa di permanere in
Russia fin quando, a suo dire, i di lei genitori non potranno viaggiare,
essendo figlia unica;
ritenuta la fondatezza della domanda di sospensione
Per_ della responsabilità genitoriale della sulla figlia minore Per_1 8
atteso il grave contegno reiteratamente serbato dalla ricorrente ai danni
della figlia il cui rapporto con il padre è di fatto interrotto da mesi, per
esclusiva volontà della madre che l'ha condotta e poi trattenuta in Russia in
violazione delle regole sull'affidamento condiviso che impongono di
concordare i viaggi all'estero dei figli minori, adducendo dapprima
problemi con la banca di Mosca che non richiedevano certamente la
Per_ presenza di che ben avrebbe potuto essere collocata temporaneamente
presso il padre e poi problemi di salute del di lei padre che sono del tutto
estranei al presente giudizio;
considerato, ulteriormente, che non è dato
comprendere se allo stato la presti o meno attività lavorativa Per_1
per il WFP e in quale modalità (smart working o altro) dopo che la stessa
ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a trasferirsi a Ginevra per lavoro,
pena la perdita dell'occupazione in caso di diniego;
ritenuto che
le condotte
poste in essere dalla e sopra analiticamente descritte sono Per_1
specificamente preordinate a trattenere con sé la minore in Russia
allontanandola definitivamente dal padre in spregio delle vigenti statuizioni
e con conseguente grave pregiudizio per la sana crescita e l'equilibrio
psico-fisico della figlia, ha disposto quanto segue:
dichiara (Mosca – Federazione Russa, Parte_1
19/01/1984) sospesa dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(Roma, 24/09/2020); Persona_1
dispone che la minore sia immediatamente collocata presso
l'abitazione paterna in Roma e ordina a di condurre Parte_1
immediatamente la minore in Italia a Roma presso il padre, riservata ogni
ulteriore determinazione in ordine alla disciplina dei tempi di permanenza
presso la madre al prosieguo del giudizio. 9
Manda al World Food Programme con sede in Roma Via Cesare 8
Giulio Viola n. 68/70 – 00148 (tel. 0665131 – fax 066590632) di esibire e
produrre entro il 22/04/2024 documentazione attestante l'attuale situazione
lavorativa di , specificando se la stessa presta o meno Parte_1
tuttora servizio presso la ridetta organizzazione, con quali modalità (smart
working, telelavoro o altro) e orario lavorativo nonché le ragioni della
eventuale assenza dal lavoro (malattia, congedo ordinario, congedo
straordinario, ferie o altro), anche previa acquisizione di notizie e
informazioni presso la sede di Ginevra.
Rinvia il procedimento per il prosieguo all'udienza del 20/05/2024,
ore 13.30 davanti al giudice Stefania Ciani.
Si comunichi con urgenza, alle parti, al curatore speciale della
minore avv. al Pubblico Ministero in sede, al World Food CP_2
Programme sede di Roma (Via Cesare Giulio Viola n. 68/70 – 00148 - tel.
0665131 – fax 066590632).
Con ordinanza del 23/05/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/05/2024, il g.i. - preso atto che la ricorrente non aveva ottemperato a quanto prescrittole e che, pur essendo trascorsi sei mesi dal trasferimento in Russia (termine dalla stessa indicato nella richiesta di autorizzazione successiva all'avvenuto trasferimento) non era dato comprendere se fosse o meno rientrata a Ginevra, che il non ha più Per_1
contatti telefonici con la figlia e la dal 14/04/2024 e il Per_1
successivo 20 aprile ha ricevuto un messaggio della che gli Per_1
rappresentava che la figlia sta bene, non rispondendo più dopo tale data, che
Contr il non ha fornito le informazioni richieste, ritenuta la necessità di acquisire notizie e informazioni sul domicilio della minore e sulle sue 10
condizioni psicofisiche anche tramite l'autorità consolare, essendo Per_1
cittadina italiana, nonché presso il Ministero della Giustizia sullo stato del procedimento di sottrazione internazionale attivato dal allertando Per_1
contestualmente gli uffici di Polizia di frontiera affinché segnalino immediatamente al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Roma
l'eventuale transito alla frontiera della minore e della madre - ha disposto quanto segue:
Visto l'art. 213 c.p.c., richiede al
[...]
e le Politiche Migratorie – Controparte_4
Ufficio IV di acquisire, anche tramite gli uffici consolari di Mosca
(Federazione Russa) e Ginevra (Svizzera), notizie e informazioni circa
l'attuale domicilio della minore (Roma, Persona_1
24/09/2020) (domicilio temporaneo indicato dalla madre, quanto alla
Federazione Russa, in Mosca Via/Ulitsa Lipezkaya n. 17 e non specificato
relativamente alla sede di lavoro della medesima in Svizzera a Ginevra), di
seguire, ove possibile, l'azione delle autorità di polizia locale nella ricerca
della minore, effettuare, ove localizzata, visite alla minore medesima,
inoltrando la relativa risposta all'intestato Tribunale entro sessanta giorni
dalla comunicazione della presente ordinanza;
visto l'art. 213 c.p.c., richiede al Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Autorità Centrali notizie e
informazioni circa lo stato del procedimento attivato su istanza di
[...]
il 12/02/2024, inoltrando la relativa risposta all'intestato Tribunale CP_1
entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
manda alla Polizia Postale di localizzare la ricorrente tramite
l'utenza cellulare in uso alla stessa e dalla medesima indicata negli atti di 11
causa (+39 3207864040), fornendo tempestivo riscontro all'intestato
Tribunale e segnalando immediatamente la localizzazione alla locale
Procura della Repubblica;
manda a tutti gli uffici di Polizia di frontiera di segnalare
immediatamente all'intestato Tribunale e alla locale Procura della
Repubblica il transito al confine della minore Persona_1
(Roma, 24/09/2020) e della ricorrente (Mosca, Parte_1
Federazione Russa, 19/01/1984).
Rinvia il procedimento per il prosieguo all'udienza del 16/09/2024,
ore 13.00, disponendo la comparizione personale delle parti.
Si comunichi con urgenza alle parti, al curatore speciale della
minore, al Pubblico Ministero in sede per quanto di Sua competenza, a tutti
gli uffici di Polizia di frontiera, alla Polizia Postale, al Ministero degli
Esteri Direzione Generale per gli italiani all'estero e le Politiche
Migratorie _ Ufficio IV (tel.: 0636913900, fax: 0636918609, pec:
email: , al Ministero della Giustizia Email_1 Email_2
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Autorità Centrali (tel.:
06.68188.1, fax: 06.68808085, e-mail: . Email_3
Con nota del 27/05/2024 la Polizia Postale ha rappresentato che la suindicata utenza telefonica in uso alla risultava spenta e non Per_1
raggiungibile da oltre 48 ore, dopo essersi registrata sotto un gestore russo.
Con ordinanza del 05/06/2024, presa visione della nota della Questura
di Roma – Divisione Anticrimine prot. 0146754 in pari data, il g.i. ha autorizzato quanto ivi richiesto, ovvero la Questura di Roma – Divisione
Anticrimine ad emettere a carico della minore in Persona_1
banca dati Shengen la segnalazione “SCOMP M” – Persona scomparsa 12
minore (ex art. 32 lett. A Regolamento UE 2018/1862), sì da potere, in caso di rintraccio, adottare tutte le misure necessarie per la messa in protezione ai fini della tutela della minore medesima e, con separato provvedimento, ha disposto l'acquisizione degli atti dei procedimenti penali pendenti a carico della ricorrente se ed in quanto ostensibili.
Con nota del 25-26/06/2024 il P.M. in sede ha comunicato all'intestato che con decreto del 08/03/2024 il GIP ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico della per il reato di cui Per_1
all'art. 388 comma 2 c.p., mentre è ancora in fase di indagine il procedimento per il reato di cui all'art. 574bis c.p.c. a carico della medesima ricorrente.
Con nota del 31/07/2024 il Ministero della Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità – Autorità Centrali, ha comunicato al
Tribunale di aver trasmesso il 27/02/2024 la richiesta di rimpatrio di Per_1
all'Autorità centrale russa la quale il 02/05/2024 ha informato l'omologa autorità di aver incaricato il Servizio Federale degli Ufficiali CP_4
giudiziari della Regione di Mosca delle operazioni di localizzazione di madre e minore, chiesto al se volesse acconsentire a partecipare ad Per_1
un percorso di mediazione con la madre della minore;
acquisito il consenso del medesimo, l'Autorità centrale italiana ha informato il 04/06/2024
l'Autorità centrale russa dalla quale nondimeno non era pervenuta alcuna notizia riguardo la localizzazione della e della minore né la Per_1
disponibilità della stessa a partecipare al percorso di mediazione con il nonostante i ripetuti solleciti inoltrati al riguardo dall'Italia. Per_1
Con nota del 31/07/2024 il WFP (ovvero PAM – Programma
Alimentare Mondiale), richiamate le immunità al medesimo applicabili ai 13
sensi degli accordi internazionali e rappresentata la volontà di collaborare,
nondimeno, con le autorità italiane nella vicenda di cui è causa “per
facilitare la buona amministrazione della giustizia”, ha comunicato al
Tribunale che: con decorrenza dal mese di novembre 2023 la ha Per_1
svolto la propria attività lavorativa in regime di lavoro remoto dalla
Federazione Russa;
il regime di telelavoro è “espirato” a maggio 2024 e non
è stato ulteriormente rinnovato;
la stessa è stata richiamata in servizio presso la sede di Roma del PAM e il 24/07/2024 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto a decorrere dal successivo 23 agosto.
All'udienza del 19/09/2024 il difensore della ha dichiarato Per_1
che la stessa si trova a Mosca, ha perso il lavoro, è priva di permesso di soggiorno e impossibilitata a tornare in Italia, ha rappresentato che la minore sta bene;
i difensori del presente personalmente, hanno Per_1
evidenziato che lo stesso non parla con la figlia da aprile 2024 e non ha più
ricevuto alcuna notizia e informazione dalla madre neanche tramite messaggistica;
il curatore speciale ha evidenziato di aver provato a contattare telefonicamente la ma senza successo, al pari del Per_1
padre.
Con nota del 27/11/2024 il Ministero della Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità – Autorità Centrali, ha comunicato al
Tribunale di aver ricevuto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale –
Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia notizia dell'avvenuta localizzazione della minore e della madre in Russia e di aver Per_1
sollecitato l'omologo organismo russo ad invitare la a Per_1
manifestare l'eventuale sua disponibilità a raggiungere un accordo con il e a confermare l'individuazione del Tribunale russo al quale il Per_1 Per_1 14
potrà rivolgersi. Dall'allegata nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento
della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale si evince che il collaterale organismo estero con sede a Mosca ha localizzato la e la figlia, ha fatto visita alle stesse riscontrando che la minore è Per_1
in buona salute e rappresentato che la si è rifiutata di fornire Per_1
alcun dato su di sé e la figlia non intendendo rivelare alcuna informazione alle Autorità italiane.
All'udienza del 10/12/2024, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con atto del 20/01/2025 il Ministero della Giustizia – Dipartimento
per la Giustizia minorile e di comunità – Autorità Centrali, ha notiziato il
Tribunale di aver ricevuto per posta ordinaria nota (allegata) con cui l'Autorità centrale russa comunica di non aver ancora ricevuto informazioni sul luogo di rifugio della e della figlia. Per_1
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status e non avendo alcuna parte proposto domanda di assegno divorzile, il collegio è chiamato a decidere unicamente le domande accessorie afferenti la figlia minore . Per_1
Al riguardo non può che trovare accoglimento l'istanza di decadenza dalla responsabilità genitoriale di sulla figlia Parte_1 Per_1
considerato il contegno processuale ed extraprocessuale perpetrato da oltre un anno dalla ricorrente che, in spregio ai provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale, in mancanza del consenso del padre e anzi all'oscuro di quello che si è rivelato poi un preordinato disegno, ha dapprima portato con sé la figlia in Russia per poi ivi trattenerla nonostante 15
l'ordine di rientro impartitole e tutte le misure adottate dal giudice istruttore nel corso del presente giudizio attivando anche la collaborazione dei preposti organismi consolari, non ha collaborato con le autorità alle quali non ha voluto fornire neanche il recapito attuale in Russia, così impedendo al anche di adire il competente Tribunale russo al fine di portare Per_1
avanti la procedura di sottrazione internazionale dallo stesso tempestivamente attivata;
ha, inoltre, interrotto del tutto i rapporti di Per_1
con il padre che non sente la figlia neanche telefonicamente da aprile 2024,
né ha risposto in alcun modo al curatore speciale della minore.
Il complessivo contegno della sopra analiticamente Per_1
descritto, denota una grave carenza e una assoluta mancanza in qualsivoglia ambito di risorse e competenze genitoriali adeguate e necessarie ad assicurare una sana crescita e un adeguato sviluppo psicofisico della minore,
deprivata del tutto del genitore paterno, in totale spregio delle disposizioni di legge e di quanto prescritto dall'autorità giudiziaria procedente, ciò che palesa ulteriormente un atteggiamento e un comportamento antisociale oltre che illegale della stessa, volutamente preordinato all'oblio della figura paterna, considerata anche la tenera età di (24/09/2020) che aveva Per_1
rapporti del tutto sereni con il fino all'improvviso “strappo” posto in Per_1
essere dalla madre.
Alla declaratoria di decadenza della dalla responsabilità Per_1
genitoriale consegue l'affidamento esclusivo rafforzato di al padre con Per_1
reiterazione dell'ordine di rientro immediato della minore in Italia e collocamento presso l'abitazione paterna, fermo l'onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti . Per_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 16
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5333/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara (MOSCA-FEDERAZIONE Parte_1
RUSSA, 19/01/1984) decaduta dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore (Roma, 24/09/2020); Persona_1
per l'effetto affida in via esclusiva al padre Persona_1
presso cui deve essere collocata;
ordina a di ricondurre immediatamente la minore Parte_1
in Italia;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese extra afferenti
; Per_1
condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
liquidate, quanto a in complessivi euro 8.145,50 per compenso CP_1
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, e quanto al curatore speciale in complessivi euro 3.562,00, da corrispondere all'erario, a titolo di compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi