Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12387 / 2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 12387/2020 r.g. tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa giusta procura allegata agli atti dall'Avv. Mario Monda (C.F.
, presso il cui studio in Nola (Na) alla Via Francesco C.F._2
Napolitano n. 9/10 elettivamente domicilia.
- Opponente
e
(P. VA , con sede in Roma, alla Via Mario Controparte_1 P.IVA_1
Bianchini n. 60, in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di (P. VA , già Controparte_2 P.IVA_1 [...]
per essa in qualitàd i procuratrice speciale Controparte_3
rappresentata e difesa in virtù della procura alle liti allegata Controparte_4 dall'Avv. VALENTINA PARINI presso il cui studio è elettte dom.ta in
Milano
- Opposta
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 9.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva di Controparte_2
emettersi decreto ingiuntivo nei confronti di per ottenere il Parte_1
pagamento della somma di € 84.352,04, oltre interessi (quantificati in €
52.208,41) e spese legali del procedimento monitorio.
Parte ricorrente prospettava di essere creditrice per € 93,04 originato dallo scoperto del c/c n. 1300/56882642 (di cui € 56,16 per capitale ed € 36,88 per interessi di mora semplici); per € 146,54 originato dallo scoperto del conto anticipi su fatture n.6152685256/35 - poi n. 025290000056884662 (di cui €
146,54 per capitale ed € 96,05 per interessi di mora semplici); per € 68.144,22 per la mancata restituzione del finanziamento n. 3900/301106 - poi n.
05294529057338400000742 (di cui € 42.405,71 per capitale ed € 25.738,51 per interessi di mora semplici) e per € 15.872,19 per saldo debitore del contratto di Interest Rate Swap n. 77312 - poi n. 1152900000002667555 (di cui € 9.600,00 per capitale ed € 6.272,19 per interessi di mora semplici), così in totale € 84.352,04, oltre interessi di mora sul capitale e al tasso specifico di ciascun rapporto dal 19/7/2017 al saldo.
La richiesta di ingiunzione veniva rivolta alla quale fideiussore della Pt_1
e, nello specifico, per la garanzia prestata Parte_2
nel contratto di fideiussione omnibus (doc. n. 6 fascicolo monitorio), contratto di fideiussione specifica (doc. n. 8 fascicolo monitorio) e da estratto conto
(doc. n. 16 fascicolo monitorio).
Con decreto n. 5384/2020, emesso in data 23.3.2020, il Tribunale di Napoli ingiungeva alla odierna opponente di pagare alla Controparte_2 per le causali di cui al ricorso, la somma di € 84.352,04, oltre interessi sul capitale come da domanda e sino al soddisfo, nonché le spese del giudizio pari ad € 406,50 e le competenze legali liquidate in € 1.750,00, oltre spese forf.
15%, c.p.a. e iva come per legge.
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo instaurando il presente giudizio.
Parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva vista la richiesta inviata alla banca al fine di essere liberata dalle fideiussioni prestate (mediante raccomandata all. nn. 1, 2 e 3 fascicolo parte opponente); eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione del credito, disconoscendo la firma apposta ad una raccomandata della con cui veniva intimato il Controparte_2
pagamento della somma oggetto di causa;
insisteva, quindi, sulla inesistenza del credito vantato dall'odierna opposta, contestando il comportamento della banca viziato dalla malafede ed insufficiente trasparenza.
Chiedeva, in conclusione : 1) Preliminarmente assegnare un termine alle parti per la introduzione del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D.lgs
28/2010 come novellato dal D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, il cui esperimento è condizione di procedibilità delle azioni riguardanti i contratti bancari. 2) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo n. 5384/2020 del
23/03/2020 del Tribunale di Napoli oggetto della presente opposizione per carenza dei presupposti che lo avrebbero legittimato;
3) Accertare che
l'opponente non è debitrice nei confronti di Parte_1 [...]
nel rapporto tra la stessa e Controparte_2 Parte_2 Pt_2 [...]
in quanto non più vincolata alla garanzia fideiussoria precedentemente Pt_2 prestata;
4) Dichiarare prescritto il diritto dell'opposta a riscuotere le somme di cui si assume creditrice per decorso del termine decennale;
5) Condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio (nel prosieguo solo “B2”), la quale Controparte_2
rappresentava di aver fornito adeguata prova del credito vantato e contestava le doglianze di parte opponente e la mancata prescrizione del diritto di credito
Chiedeva, quindi, di concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo (n. 2023/2020); di rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate perché infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 10.09.2021 il Giudice dott. Vassallo rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta ed assegnava il termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione.
In data si costituiva in qualità di procuratrice speciale Controparte_4 [...]
che sia associava alle difese da essa Controparte_2
spiegate domandando il rigetto dell'opposizione.
In data 5.06.2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 11.07.2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, con esito negativo (v. prot. n. 12 depositato da parte opposta).
Invero, sono da dispensarsi le doglianze di parte opponente relative al tardivo esperimento della procedura di mediazione, attesa la necessità di dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento de quo, nonché alla mancanza di una espressa previsione legale di perentorietà del termine per il suo esperimento.
In adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, va chiarito che ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui sopra, ciò che rileva nei casi di mediazione ope iudicis (come nel caso di specie) è “l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione” (Cass., ord. Cassazione civile ,n.4133/2024, n.
9102/2023 e n. 40035/2021).
Nel caso di specie, il giudice istruttore rinviava all'udienza dell'8.4.2022 per consentire la definizione del procedimento di mediazione, conclusasi in data
16.2.2022 (v. provvedimento del 28.1.2022); ad abundantiam, dal verbale di mediazione si evince la partecipazione di parte opposta, a nulla valendo le contestazioni da essa formulate sul perfezionamento della stessa.
Passando all'esame del merito della domanda va precisato quanto segue .
Mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziale assunte dalle parti nel giudizio. Pertanto, troveranno applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti dalla Suprema Corte :“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Applicando i principi innanzi evidenziati, in primis , va riconosciuta la legittimazione attiva della odierna opposta, che agisce nella qualità di mandataria della , avendo questa soddisfatto i Controparte_2
requisiti di cui all'art. 58 del d.lgs. 385/1993 ed avendo correttamente provato l'inclusione del credito di cui è causa nell'ambito della cessione in blocco
(G.U. n. 108/2017 e doc. nn. 3 e 4 fascicolo parte opposta).
Quanto al profilo attinente alla legittimazione passiva della ne va Pt_1 disatteso l'asserito difetto.
Invero, l'odierna opponente eccepisce la carenza di legittimazione passiva per aver inviato alla prima cessionaria del credito una raccomandata (che rimaneva priva di riscontro dall'ente creditizio) in cui chiedeva la liberazione dalle garanzie prestate.
Va tuttavia rilevato, che pur volendo attribuire a tale comunicazione la valenza di un recesso, le clausole contrattuali delle garanzie (clausola 4) all. nn. 6 e 8 fascicolo monitorio) afferenti il recesso , sebbene indichino l'iter correttamente intrapreso dalla opponente per l'esercizio di tale diritto, stabiliscono che il fideiussore “risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso avrà acquistato efficacia, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente, in dipendenza di rapporti esistenti” (cfr. doc. succitato).
Orbene, nel caso di specie, ne consegue che la è rimasta comunque Pt_1 vincolata all'esposizione debitoria sussistente al momento del recesso, nonché per ogni altra obbligazione diversa dai rapporti di apertura di credito (per i quali invece rileva la limitazione dell'ammontare alla data del recesso) e, quindi, per l'importo oggetto dell'ingiunzione de qua.
Va ritenuta infondata, altresì, l' eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, dovendosi attribuire efficacia interruttiva della prescrizione anche nei confronti del garante alla domanda di ammissione al passivo depositata dalla creditrice nel fallimento del debitore principale( v. doc8 all.to alla comparsa di costituzione ) , in ossequio al pacifico orientamento giurisprudenziale in virtù del quale “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma cod. civ.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, del codice civile”
(Cass. Civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638, ordinanza).
Va, infine, dichiarata inammissibile in quanto tardivamente formulata la domanda di nullità delle clausole del contratto discendente dalla violazione della disciplina antitrust e conseguente operatività della decadenza ex art 1957
c..c perché formulata per la prima volta dall'opponente nella memoria depositata in data 1.04.2022.
In conclusione, avendo l'opposta adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante , avendo fornito la prova del contratto da cui discende la pretesa e allegato l'altrui inadempimento, in relazione al quale alcuna prova di segno opposto viene fornita dall'opponente , su cui gravava l'onere della prova secondo i principi in tema di riparto dell'onere della prova, l'opposizione va rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espleta secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
nella epigrafata qualità, ogni altra istanza rigettata e disattesa, CP_2 così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
5384/2020 che acquista efficacia esecutiva ex art 653 cp.c.
- condanna al pagamento in favore di parte opposta delle spese Parte_1
di lite per il presente giudizio, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi oltre VA, CPA e spese generali .
Napoli,20.01.2025 il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo SENTENZA
8