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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice designato in funzione di Giudice
unico, dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 349/2018 R.G., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 750/2017, emessa dal Giudice di Pace di Patti l'11.12.2017 e depositata il 16.12.2017, nel giudizio iscritto al n. 515/2013 R.G.”, promossa
DA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n.
2, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME), via Giacomo
Puccini n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonino Gullotti che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellante;
CONTRO
1 , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Patti (ME), via Case C.F._1
Nuove Russo n. 15, presso lo studio dell'avv. Saverio Sangiorgio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
Appellato e appellante incidentale;
E NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Torino, Corso Giovanni Agnelli n. 200;
E
(C.F. ), residente in [...]C.F._2
Arsizio (VA), via Zara n. 15;
Appellati non costituiti:
CONCLUSIONI
All'udienza del 17-12-2024, “sostituita”, giusta decreto del 26-10-2024,
mediante il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti ex art. 127-ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte, depositate dall'appellante il 13-12-2024 e dall'appellato il 29-11-2024, e la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come richiamato dall'art. 352 comma 1 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 750/2017, depositata il 16-12-
[...]
2 Pace di Patti, in accoglimento della domanda formulata da , Parte_2
condannava l'odierna appellante, in solido con e con CP_2 CP_3
“…al pagamento della complessiva somma di € 3.035,00, oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al soddisfo”, nonché “…al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi € 1.443,00, di cui € 443,00 per spese vive, comprese quelle di ctu già liquidate, ed euro 1.000,00 per compensi oltre IVA, cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge...”.
L'appellante affidava il proposto gravame alle seguenti censure, così sotto sintetizzate:
1. omessa pronuncia, in violazione dell'art. 276 comma 2 c.p.c., sulle questioni pregiudiziali sollevate in primo grado da relative al Parte_1
difetto di legittimazione passiva e alla improcedibilità della domanda spiegata nei propri confronti;
2. erronea applicazione dell'art. 149 del d. lgs. 209 del 2005, per mancanza dei presupposti legittimanti il ricorso alla procedura di risarcimento diretto;
3. omessa valutazione della prova documentale, fornita dalla società appellante nel giudizio di primo grado, circa l'inesistenza della copertura assicurativa in capo al veicolo condotto dal soggetto danneggiato, in violazione dell'art. 116 c.p.c.;
4. omesso esame delle dichiarazioni rese in primo grado dal danneggiato, sentito all'udienza del 17-07-2015.
Sulla scorta dei suindicati motivi, chiedeva, pertanto, all'intestato Tribunale
di: “1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto”; 2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
3 sentenza n. 750/2017 emessa in data 11.12.2017, depositata in data 16.12.2017
dall'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, in seno al giudizio N. 515/2013, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
<< 1) Preliminarmente si chiede che il Sig. Giudice adito voglia dichiarare il difetto di legittimazione passiva della posto che come infra Parte_1
dimostrato il veicolo Daily Iveco Targato VR906603 non è assicurato dalla convenuta;
2) dichiarare improcedibile e/o improponibile la domanda nei confronti della convenuta per carenza dei requisiti previsti dagli Parte_1
artt. 283/289 L. 209/2005 meglio infra specificati ed argomentati, atteso che è
espressamente vietato dalla Legge la possibilità dell'indennizzo diretto nel caso in cui il veicolo sia sprovvisto di contratto di assicurazione;
3) Spese vinte.>> e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al primo giudice per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11-06-2018, si costituiva in giudizio il quale, esposte le proprie Parte_2
argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva dichiararsi “ 1) in via principale,
l'inammissibilità dell'appello principale per difetto di specificità dei motivi in quanto non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata;
2) in via gradata, l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.; 3) in via ulteriormente gradata,
infondato l'appello principale per tutti i motivi sopra esposti”.
Chiedeva, inoltre, in via incidentale, la parziale modifica della sentenza impugnata “1) Nella parte in cui il Giudice di primo grado non dichiara la
4 contumacia della Compagnia 2) nella parte in cui stabilisce che Controparte_4
“All'attore spetta altresì per i danni patrimoniali subiti la somma liquidata in via equitativa non essendo il preventivo, sebbene confermato in udienza prova idonea del
“quantum”, sulla base delle fotografie prodotte agli atti, dei prezzi di mercato dei pezzi di ricambio e della manodopera, nonché della comune esperienza di complessivi euro 2.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo”, non riconoscendo interessi e rivalutazione. 3) Nella parte in cui condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi €. 1.443,00, di cui €. 443,00
per spese vive, comprese quelle di CTU già liquidate, ed €. 1.000,00 per compensi oltre IVA, cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge...”.
All'udienza del 4-10-2019, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado.
Quindi, acquisitosi il detto fascicolo giusta annotazione di Cancelleria del 4-
11-2019, il Giudice, con ordinanza del 18-02-2021, rinviava la causa all'udienza del 27-09-2021 per il vaglio dell'istanza di sospensione dell'appellante.
Di poi, sciogliendo la riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza del
28-09-2021, rilevato che “La sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, può disporre in presenza di «gravi motivi» è rimessa ad una valutazione globale d'opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato)
dall'esecuzione della sentenza…Ne consegue che il potere discrezionale riconosciuto
5 al giudice d'appello dagli articoli 283 e 351 c.p.c. dopo la suddetta novella è più
ampio di quello riconosciuto al medesimo giudice con riferimento alla sentenza impugnata con ricorso per Cassazione ovvero alla sentenza di primo grado favorevole al lavoratore o a quella di condanna relativa a rapporti di locazione, comodato e affitto d'immobili, per la sospensione dell'esecutività delle quali è rispettivamente richiesta l'esistenza di un «grave e irreparabile danno» ovvero di un «gravissimo danno»”(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4060 del 25 febbraio 2005). Di poi, a seguito della L. 263/2005, si è posto in evidenza che la formula “gravi e fondati motivi” di cui all'art. 283 c.p.c. sia volta a rendere ancora più severa la delicata verifica devoluta al giudice di appello, avvalorando l'impostazione secondo cui debbano essere valutati sia il periculum in mora che il fumus boni iuris. Nella
vicenda a mano, impregiudicata ogni valutazione di merito, non sembra comunque sussistere il “periculum in mora” sia per la modesta entità del valore della controversia: sicché non si individua il dedotto ingente danno che l'esecuzione della sentenza produrrebbe nei confronti della compagnia assicuratrice;
sia poiché non si inquadra con precisione l'affermazione dell'appellante secondo cui “…nel corso del giudizio sono emersi fatti costituenti reato”; sia poiché la società appellante nulla ha dedotto in merito alla possibilità di insolvenza dell'appellato”, rigettava l'istanza di sospensione formulata dall'appellante e rinviava la causa all'udienza del 4-
04-2023.
Ancorché fosse stata disposta e attuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri appellati, e (vedi CP_2 Controparte_3
produzione del 20-09-2024 e del 25-10-2024), gli stessi non si costituivano nel giudizio di secondo grado e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
6 Come accennato, all'udienza del 17-12-2024, svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note scritte, la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come richiamato dall'art. 352 c.p.c.
2. Tanto premesso, quanto all'APPELLO PRINCIPALE, vanno vagliate le eccezioni preliminari sollevate da a detta del quale il Parte_2
gravame sarebbe inammissibile poiché “...Nel corpo dell'atto di appello non risultano altresì enunciati in modo chiaro ed esplicito nemmeno i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata...”.
L'eccezione è destituita di fondamento atteso che la compagnia assicuratrice ha esposto in maniera chiara e puntuale le proprie doglianze al punto che l'appellato, non solo ha potuto pienamente difendersi nel merito, ma ha anche formulato appello incidentale, mentre ogni rilievo relativo al motivo afferente all'omessa pronuncia del Giudice di prime cure, denunciata dall'appellante, giammai comporterebbe la sanzione dell'inammissibilità
dell'appello (se errata) quanto, invece, la valutazione (e eventuale riqualificazione) della censura sollevata.
2.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal , ai Pt_2
sensi dell'art. 348 bis c.p.c., resta assorbita dalla definizione del gravame nel merito atteso che “la definizione del gravame nel merito, tra l'altro con il suo accoglimento, è scelta del giudice dell'appello che non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
10. tale inammissibilità, derivante da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ha comunque i tratti propri di un
7 apprezzamento sul merito della pretesa azionata e pertanto, una volta non assunta,
essa resta assorbita nella successiva decisione assunta con sentenza e ciò non solo se la pronuncia finale sia comunque di rigetto del gravame, ma anche se esso venga accolto;
11. l'iter procedurale di cui alla norma in esame ha finalità semplificatorie che si realizzano, comportando l'impugnabilità diretta per cassazione della sentenza di primo grado nelle forme speciali regolate dall'art. 348-ter, co. 4, c.p.c., solo quando il giudice prescelga tale percorso decisorio e si esauriscono con la scelta del giudice stesso, in quanto la decisione sul merito supera e rende ininfluente ogni apprezzamento prognostico sul merito stesso” (Cass. civ. sez. VI - L, ord.
29/11/2021, n. 37272) e ancora che “Qualora il giudice ritenga fin da subito che l'appello non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ai sensi dell'art. 348-bis e ter c.p.c.” (Corte d'Appello di Firenze sez. IV, 27/03/2023, n.613) con la conseguenza che l'eccezione va disattesa perché assorbita dalla definizione del gravame nel merito.
3. In ordine alle censure sollevate da va, Parte_1
anzitutto, vagliato il motivo di gravame relativo alla omessa pronuncia, da parte del Giudice di Pace, sulle questioni pregiudiziali di rito sollevate in primo grado.
Nel caso di specie, stando al tenore letterale della formulazione del motivo di appello (vedi pag. 9 dell'atto di citazione, ove testualmente si legge “Nel caso de qua il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali proposte dalla passando direttamente al merito della Parte_1
controversia…”), sono state indicate, quali questioni pregiudiziali, il difetto di
8 legittimazione passiva di che avrebbe dovuto, a suo Parte_1
dire, comportare l'estromissione dal giudizio e l'improcedibilità della domanda per inapplicabilità degli artt. 148 e 149 D.Lgs.vo n. 209/2005.
3.1. A tale riguardo, già sul piano teorico, rileva notare che il menzionato art. 276 comma 2 cod. proc. civ. dispone che “il Collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
Invero, la giurisprudenza, in più occasioni, ha precisato che
“L'art. 276 c.p.c. distingue le questioni pregiudiziali di rito da quelle di merito ma non pone alcun ordine di esame delle questioni, di tal che il Giudice può
liberamente aderire ad una prima ratio decidendi e successivamente aderire ad una seconda, senza che questi si ritenga spogliato del potere di decidere. È
ben possibile, dunque, che una pronuncia sia basata su plurime ragioni, distinte e autonome, nel qual caso l'impugnante dovrà impugnare tutte le ragioni, altrimenti il ricorso è inammissibile” (Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, n.23387).
Inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato la figura del c.d.
“assorbimento improprio” che ricorre “quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è
proprio quella dell'assorbimento…” (Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2019 n.
16637).
9 E ancora “In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. Ove - pertanto - si escluda,
rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta,
ne risulta il vizio di motivazione, del tutto omessa” (Cassazione civile, sez. I,
23/06/2022 n. 20235).
Si potrebbe, allora, sostenere che, nella vicenda a mano, il Giudice di prime cure, accogliendo la domanda risarcitoria dell'attore, abbia implicitamente disatteso le eccezioni preliminari e le conseguenti richieste formulate da volte a fare dichiarare il difetto di legittimazione Parte_1
passiva ovvero l'improcedibilità della domanda avanzata nei propri confronti.
3.2. Sennonché quest'ultima ricostruzione e l'impostazione concettuale dell'appellante scontano un vizio di fondo, ossia quello di ritenere che l'eccepito difetto di responsabilità della compagina assicuratrice (per inesistenza del contratto assicurativo) attenga al rito e non al merito della controversia.
Nel caso in esame, infatti, l'attore ha citato in giudizio proprio
[...]
e, in ogni caso, non si tratterebbe (neppure in astratto) di Parte_1
“carenza di legittimazione passiva” posto che la legittimazione passiva risiede nell'identità della persona del convenuto con colui al quale l'attore attribuisca
10 la soggettività passiva del rapporto giuridico controverso;
identità che, nel caso in esame, sussiste.
Tale corrispondenza prescinde dall'effettiva titolarità del diritto o del rapporto controverso (in capo a chi se ne affermi titolare) che afferisce, infatti,
al vaglio del merito della causa e, quindi, alla fondatezza o meno della domanda giudiziale.
A tale riguardo, va rammentato che “La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è
rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cassazione civile sez. II, 10/05/2010, n.11284) e ciò vale pure, all'inverso, per l'eccepito difetto di legittimazione passiva.
E allora ciò che l'appellante ha contestato non è il difetto di legittimazione passiva ma, bensì, il difetto di titolarità del rapporto sul lato passivo che attiene espressamente al merito della controversia.
11 E' pur vero che, come sostenuto da nella Parte_1
sentenza impugnata, non si individua la redazione di una motivazione sul punto con la conseguenza che, anche a volere ipotizzare una statuizione implicita di rigetto, in ogni caso, alle parti deve essere consentito il controllo sulla razionalità della decisione (che la mancanza di motivazione espressa non consente), restando fermo però che “l' omessa pronuncia non comporta una regressione della causa al giudice di primo grado per cui il giudice di appello, una volta rilevato il vizio, può decidere direttamente sulle domande (ed eccezioni) rimaste senza decisione nel grado precedente”. (Cassazione civile sez. III, 05/03/2020,
n.6179).
4. Fornita tale ineludibile premessa, le doglianze sollevate dall'appellante principale si incentrano tutte (sia pure sotto varie articolazioni: ora come difetto di legittimazione passiva, ora sub specie di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto del danno ex art. 149 Codice delle
Assicurazioni Private) sulla dedotta inesistenza di una valida copertura assicurativa in favore del veicolo danneggiato all'epoca del sinistro.
Come s'è accennato, in difetto di motivazione esplicita del primo Giudice, tali profili vanno vagliati dal Giudice d'appello che può, pur sempre, integrare l'impianto motivazionale della decisione di primo grado (vedi Cassazione
civile sez. III, 19/10/2022, n.30728).
4.1. Ad avviso dell'appellante principale dalla documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado sarebbe emerso “…che l'autocarro IVECO
Daily targato VR906603 non era coperto da alcuna polizza assicurativa;
pertanto,
non poteva applicarsi la speciale procedura di risarcimento diretto prevista dal D.lgs.
209/2005…” (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
12 Ora, a fondamento di tale allegazione, l'attore in primo grado ha prodotto una visura ANIA.
Sennonché tale visura, di per sé, non assume. nel caso de quo. la pretesa valenza probatoria in ordine alla carenza di copertura assicurativa, atteso che,
nel documento allegato, si legge testualmente che “Peraltro, considerato che tutti i dati vengono forniti dalle imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo r.c. auto, non risponde dell'assoluta completezza, esattezza e CP_5
aggiornamento dei dati medesimi. Questo vale soprattutto nel caso che dall'interrogazione risulti una mancanza di copertura assicurativa” (vedi estratto visura ANIA eseguita da in data 20-02- Parte_1
2014, in atti).
Neppure potrebbe assumere valore probatorio l'avvenuta presentazione di diverse denunce querele sporte, da ultimo in data 14 gennaio 2013, da per segnalare la falsa attribuzione alla medesima Parte_1
di una serie di polizze R.C. Auto provvisorie, rilasciate da taluni soggetti operanti nel settore dell'intermediazione assicurativa.
Invero, la denuncia non risulta presentata nei confronti di un determinato soggetto ma rivolta genericamente “Nei confronti di tutti coloro che, a qualunque titolo, risultassero coinvolti nella commissione dei reati cui si riferiscono i fatti sopra esposti ovvero quelli che dovessero emergere dalle disponende indagini preliminari,
commessi in danno e pregiudizio dell'esponente” (vedi pag. 8 della denuncia querela sporta in data 14-01-2013, indirizzata al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, in atti).
Né tantomeno, nella predetta denuncia querela, figura il nominativo dell'odierno appellato, , tra i soggetti ai quali sarebbero stati Parte_2
13 rilasciati contrassegno e certificato assicurativo recanti l'intestazione della ma riferiti a polizze in realtà mai emesse dalla stessa. Parte_1
Si evidenzia al riguardo che, secondo un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “In forza del combinato disposto della L. n.
990 del 1969, art. 7 (attuale del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127) e dell'art. 1901 c.c.,
il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva ai fini della promuovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è
l'autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia,
posto che la disciplina del citato art. 7, mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione – per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato stesso” (Cassazione Civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18519; vedi anche Corte appello Torino sez. I, 29/10/2020, n.1066; Cassazione civile sez.
III, 17/11/2011, n.24089); prova che nel caso di specie non è stata neppure offerta.
In tale ottica appaiono, inoltre, condivisibili le osservazioni formulate dall'appellato per il quale “...giova far rilevare come la non abbia in Controparte_6
alcun modo proposto alcuna querela di falso. Circostanza questa che determina
14 l'inammissibilità e l'infondatezza dell'eccezione sollevata. Oltre ciò occorre far rilevare come il sig. abbia stipulato la predetta polizza per il tramite di un Pt_2
broker di Paternò (S.I.T.ASS. S.A.S.) che forniva la polizza e il relativo tagliando. E'
pure possibile (precisando che si tratta solo di ipotesi), alla luce dei fatti e senza recesso della superiore eccezione, che la abbia fornito al Broker o Controparte_6
esattore la carta sulla quale stampare le polizze e che quest'ultimo abbia ben pensato di non comunicare i dati degli assicurati e di incassare il premio assicurativo. In tal caso la polizza sarebbe pienamente valida ed efficace, non essendo opponibile ai terzi il fatto illecito dell'intermediario. Orbene anche nell'ipotesi inscenata ugualmente la sarebbe responsabile per il principio dell'affidamento e per culpa in Controparte_6
eligendo. In ogni caso, non essendo stata proposta querela di falso si deve ritenere che la polizza sia stata regolarmente stipulata.” (vedi comparsa di costituzione in appello) e cfr. sul tema anche Cassazione civile sez. III, 11/04/2016, n.6974.
Ne segue il rigetto delle eccezioni sul punto sollevate in primo grado dalla compagnia, come reiterate in appello, compresa quella relativa alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c. restando fermo, a tal proposito, che “La
violazione dell'articolo 116 del Cpc non è, in nessun caso, denunciabile quale apprezzamento non prudente della prova da parte del giudice, e cioè quale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove e ciò perché le prove devono essere dal giudice valutate secondo il «suo» - precisa l'articolo 116 - prudente apprezzamento. Se, infatti, è vero che l'uso nella disposizione dell'aggettivo possessivo «suo» non ha il senso del rimando ad un'arbitrarietà soggettiva, perché si tratta pur sempre dell'attributo di un parametro di riferimento, e cioè quello del
«prudente» apprezzamento (visto che, con riferimento a quello compiuto dal giudice,
la legge non parla di «suo apprezzamento», ma di «suo prudente apprezzamento»),
15 resta, nondimeno, inteso che è proprio da tale declinazione in termini soggettivi del prudente apprezzamento della prova che deriva il fondamento della libertà, e non sindacabilità in sede di legittimità, della funzione giudiziale prevista dall'articolo 116, con l'ulteriore conseguenza che il controllo sul giudizio di fatto resta affidato all'impugnazione di merito che caratterizza il giudizio di appello, il quale costituisce, come è noto, non un sindacato sull'atto (il provvedimento giurisdizionale di primo grado), ma un giudizio direttamente sul rapporto dedotto in giudizio. L'articolo 116 del Cpc, in conclusione, fonda l'autonomia del giudizio del giudice di merito in ordine ai fatti della causa, quale corollario, nel processo civile, dei valori costituzionali di autonomia e indipendenza dell'autorità giudiziaria (articolo
104 della Costituzione)” (Cassazione civile sez. III, 27/06/2023, n.18307).
5. Resta, adesso, da esaminare l'ultimo motivo di gravame, relativo all'
omessa valutazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal danneggiato all'udienza del 17-07-2015.
A tal proposito, contrariamente all'assunto dell'appellante, tali dichiarazioni,
che quivi si riportano “Prima di partire siamo passati dall'assicurazione a Patti
dalla sig.ra la quale mi ha dato una fotocopia del contrassegno Persona_1
dell'assicurazione, giunta alla sig.ra a mezzo fax, che ho pagato alla predetta signora.
Preciso di essere partito con detto documento in copia. Preciso che l'originale del certificato mi è stato consegnato dopo 3 giorni, quando ho fatto rientro” (vedi verbale di udienza del 17-07-2017), non sono state rese in sede di interrogatorio formale del ma in sede di interrogatorio libero sui fatti Pt_2
di causa (vedi ordinanza del 9 gennaio 2015 del Giudice di Pace di Patti con cui è stata disposta la comparizione personale dell'attore per essere sentito sui fatti di causa).
16 Ora, posto che “le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero o non formale,
che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite” (Cassazione civile, sez. lavoro, 17/05/2021
n. 13185) il motivo di gravame, prima ancora che infondato, è basato su un'evenienza (il disposto interrogatorio formale dell'attore e la conseguente valenza confessoria delle sue dichiarazioni) non conforme alla realtà
processuale.
In ogni caso, dal tenore delle dichiarazioni rese da , sono Parte_2
comunque emersi elementi idonei proprio a denotare la sussistenza di una valida copertura assicurativa all'epoca del sinistro.
Ne segue il rigetto di tale motivo e, conclusivamente, dell'appello proposto da Parte_1
6. Con APPELLO INCIDENTALE tempestivamente proposto, Pt_2
ha censurato, in via preliminare, la mancata dichiarazione di
[...]
contumacia di da parte del Giudice di prime cure, Parte_1
nonché l'omesso accertamento delle preclusioni processuali in cui quest'ultima sarebbe incorsa per via della tardiva costituzione in giudizio.
A tale riguardo, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “Nel giudizio innanzi al giudice di pace tutte le attività delle parti (precisazione dei fatti,
produzione documentale, richieste istruttorie) sono concentrate nella prima udienza;
tuttavia il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni proprio del procedimento dinanzi al tribunale, per cui, dopo la prima udienza in cui
17 il giudice deve invitare le parti a precisare definitivamente i fatti a fondamento delle proprie domande, difese ed eccezioni e a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e/o allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi.”
(Tribunale Cuneo, sez. I, 30/08/2023 n. 602).
A ben vedere, nel caso che ci occupa, pur Parte_1
costituitasi tardivamente nel giudizio di primo grado, con comparsa depositata all'udienza del 14-03-2014, si è limitata a svolgere un'attività
difensiva consistente nella mera contestazione del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla controparte.
Di talché, non può condividersi la censura dell'appellante incidentale posto che la negazione della titolarità, dal lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non configura un'eccezione in senso stretto ma costituisce una mera presa di posizione rispetto ai fatti costitutivi allegati dall'attore a fondamento della pretesa azionata, considerato che “…la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167,
secondo comma, c.p.c.” (Cassazione civile, S.U., 16/02/2016 n. 2951).
Va, quindi, rigettato il primo motivo dell'appello incidentale, atteso che il convenuto si è costituito in giudizio, sebbene tardivamente, e non è incorso nella preclusione attribuitagli dall'attore.
7. Nel merito, si duole della decisione di primo grado nella Parte_2
parte in cui, pur riconoscendo il diritto al risarcimento per i danni patrimoniali subiti dal veicolo coinvolto nel sinistro, ha quantificato tali
18 danni nella somma, liquidata in via equitativa, di € 2.000,00, atteso che il primo Giudice, nell'operare una riduzione del quantum rispetto all'importo richiesto e allegato dall'attore a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali,
avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. nonché, in assenza di specifica contestazione sul punto, la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c.
7.1. Sotto il primo profilo, non coglie nel segno la doglianza relativa all'
asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato “…deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda,
ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti,
nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante” (Cassazione civile, sez. III, 05/04/2024 n. 9175).
Invero, nel caso di specie, non si configura un'ipotesi di statuizione non corrispondente alla domanda di merito, considerato che il Giudice di Pace,
19 non attribuendo valenza probatoria al preventivo ai fini della determinazione del quantum, ha fondato la propria decisione su un elemento documentale ritualmente introdotto in giudizio, che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti.
7.2. Del pari improprio è il richiamo al criterio di cui all'art. 115 c.p.c., posto che “al riguardo, varrà considerare come la misura concreta dell'entità
dei danni rivendicati dall'attore e riconoscibili dal giudice di merito non possa dipendere dall'eventuale non contestazione o riconoscimento del danneggiante (si tratterebbe, infatti, quanto alla non contestazione, di un fatto non comune alle parti e, quanto alla confessione - non già di una dichiarazione di scienza, ma - di una discrezionale valutazione qualitativa di fatti, come tale non suscettibile di confessione), limitandosi a corrispondere a quanto effettivamente comprovato dall'attore, che, occorre rammentare, è onerato della prova dell'entità
dei danni subiti a seguito del sinistro;
da tale premessa deriva che, una volta che l'assicurazione abbia devoluto in appello il tema della correttezza della quantificazione dei danni operata dal primo giudice, il giudice d'appello è pienamente autorizzato a riesaminare la questione e a rideterminare l'entità
dei danni effettivamente sofferti dall'originario attore secondo quanto comprovato dagli atti di causa;
da qui l'evidente infondatezza della censura in esame, non essendo in alcun modo sottratto al giudice d'appello, richiesto di procedere a una rivisitazione dell'accertamento dei danni effettivamente sofferti dall'attore, il potere di quantificarne l'entità, eventualmente anche in una misura inferiore a quella che il danneggiante possa aver percepito come corretta” (Cassazione civile sez. III,
27/03/2024, n.8261).
20 7.3. A ben vedere, però, la questione non investe la mancata contestazione della controparte sull'entità del danno richiesto ma la circostanza secondo la quale l'attore in primo grado abbia effettivamente provato la misura del danno, non residuando, per tale ragione, spazio alcuno per l'applicazione della determinazione per via equitativa.
E' noto, infatti, che “in tema di liquidazione del danno in via equitativa, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur” (Tribunale Lucca,
04/07/2018, n.1085) e ancora che “In tema di liquidazione del danno in via equitativa, il concreto potere discrezionale conferito al giudice del merito ex art. 1226 e 2056 c.c., rientra nel potere generale attribuitogli ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e quindi non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva e integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata, ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel sol caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur” (Corte appello Reggio Calabria sez. I,
19/07/2021, n.446).
E ancora più di recente, la S.C. ha ribadito che “La
valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza
21 ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-
dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità
tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può
pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6957).
Nella vicenda in parola, rileva notare che, all'udienza dell'11-12-2015, venne escusso il teste , il quale dichiarò di “…aver redatto il Testimone_1
preventivo che mi viene esibito e che è allegato agli atti di parte attrice, nonché di aver riscontrato i danni in esso indicati. Preciso che tali danni non sono stati riparati. Riconosco i danni nelle foto che mi vengono esibite, allegate al fascicolo di parte attrice” (vedi verbale di udienza dell'11-12-2015).
Ciò comporta che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice a quo, l'attore fornì in primo grado la prova anche del quantum posto che “In tema di risarcimento dei danni derivanti da scontro tra veicoli, la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio
22 economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore.”
(Tribunale Potenza sez. I, 11/03/2022 n. 281).
Ergo, il motivo è fondato con la conseguenza che la sentenza di primo grado va riformata dovendosi riconoscere al il risarcimento della somma Pt_2
complessiva di € 3.077,97 a titolo di danno patrimoniale in luogo del minor importo riconosciuto dal Giudice di Pace (€ 2.000,00) residuando, quindi, la somma ancora dovuta di € 1.077,97.
7.4. L'appellante incidentale muove un'ulteriore critica alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, nel pronunciare la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria né il criterio di calcolo degli interessi legali da conteggiarsi sulla somma originaria rivalutata tempo per tempo, dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Il motivo è fondato, considerato che “Sulla somma capitale liquidata a titolo di risarcimento del danno, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto generatore del risarcimento al saldo” (Tribunale
Reggio Emilia sez. II, 19/02/2020, n.293).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va riformata in tale direzione.
7.5. si duole pure dell'erronea quantificazione delle spese Parte_2
vive sostenute in primo grado nonché dell'asserita violazione dei parametri di cui al D.M. 55/20214 nella determinazione dei compensi dovuti al difensore.
23 7.5.1. Quanto alla asserita erroneità nel calcolo delle spese vive sostenute in primo grado da parte attrice, dalla documentazione versata in atti, si evince l'avvenuto esborso di somme per un importo complessivamente pari ad €
128,65, al netto della somma di € 350,00 liquidata in sentenza quale compenso spettante al CTU.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente quantificato le spese sostenute per il versamento del contributo unificato e dei diritti di anticipazione forfettaria (pari ad € 8,00 e non ad € 27,00, come, invece,
sostenuto dall'appellante), così come l'importo dovuto per il pagamento del compenso al CTU, corrispondente a quello liquidato con separato decreto dell'11/05/2017 in atti.
Al riguardo, non assume rilievo alcuno la lettera di messa in mora prodotta agli atti, inviata dal difensore del consulente tecnico incaricato dal primo giudice al fine di sollecitare il versamento del saldo dovuto sulla base dell'importo liquidato e al netto dell'acconto già corrisposto.
Dalle allegazioni dell'appellante incidentale si evince, invece, che il primo
Giudice abbia omesso dalla liquidazione il calcolo delle spese documentate riguardanti la notifica dell'atto di citazione ai convenuti pari ad € 21,60 (vedi copie delle raccomandate postali con avviso di ricevimento attestanti l'avvenuta notificazione), oltre che degli esborsi per la notifica degli atti di intimazione ai testi e , i cui costi risultano Testimone_2 Testimone_1
però documentati per un importo pari ad € 15,20, inferiore rispetto a quello di
€ 25,00 dichiarato in comparsa.
24 La sentenza appellata va, quindi, riformata dovendosi riconoscere all'attore l'ulteriore somma complessiva di € 36,80 (€ 21,60+ € 15,20) a titolo di esborsi,
da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
7.5.2. Per quanto concerne, infine, la doglianza relativa all'erronea determinazione dei compensi professionali spettanti al difensore di parte attrice, non si ravvisa la dedotta violazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di merito, “In tema di liquidazione degli onorari professionali degli avvocati non sussiste più il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari, per cui i parametri e le soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando allo stesso tempo il limite standard del valore della prestazione professionale. Sicché solo nel caso in cui il giudice decida di scostarsi in modo apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice deve indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o di diminuzione,
ma fermo restando il limite di cui all'art. 2233 c.c. comma 2 che preclude di liquidare somme simboliche, non consone al decoro della professione” (Corte appello Milano
sez. II, 06/07/2023 n. 2231).
Nel caso in esame, il primo Giudice ha liquidato la somma complessiva di €
1.000,00 per compensi la quale non si pone al di sotto dei minimi tariffari pari complessivamente ad € 671,00 (secondo le tabelle all'epoca vigenti avuto riguardo al valore della causa).
25 Né, ancora, potrebbe essere applicato il chiesto aumento del 60% sul compenso tabellare, come prospettato dall'appellante incidentale nella tabella di liquidazione prodotta agli atti, posto che l'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014
concerne l'ipotesi, non verificatasi nel caso di specie, in cui l'avvocato assista in una causa più soggetti aventi la stessa posizione processuale.
8. Premesso che non si individuano i denunciati profili di responsabilità
aggravata nelle difese dell'appellante principale, le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri minimi ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M.
147/2022, (stante l'accoglimento solo parziale dell'appello incidentale) esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, in complessivi € 852,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 213,00
Fase decisionale, valore minimo: € 426,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 852,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 349/2018 R.G., disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Previa dichiarazione di contumacia di e;
CP_2 Controparte_3
26 1. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
per le causali di cui in motivazione;
2. In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e a parziale riforma della sentenza impugnata: Parte_2
2.1. Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, e , al pagamento, in solido, Controparte_3
in favore di dell'ulteriore (oltre a quella già Parte_2
riconosciuta in primo grado) somma di € 1.077,97 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre che, sulle somme complessivamente dovute, come riconosciute sia in primo grado sia in appello,
rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi annualmente sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro sino al soddisfo;
2.2. Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, e , al pagamento, in solido, Controparte_3
in favore di dell'ulteriore (oltre a quella già Parte_2
riconosciuta in primo grado) somma di € 36,80 a titolo di esborsi, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Saverio Sangiorgio,
procuratore dell'attore, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
3. Condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, e , al pagamento, in solido Controparte_3
delle spese del giudizio di appello che si liquidano in € 852,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da
27 distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Saverio Sangiorgio,
procuratore dell'appellante incidentale, dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
4. Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Patti, il 17 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 nel giudizio n. 515/2013 R.G. e non notificata, con la quale il Giudice di