Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/01/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01435/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15417 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Truffa e Serenella Peli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Prefettura -OMISSIS-, in persona del Prefetto p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
dei seguenti atti e provvedimenti: 1) il decreto del Ministero dell’Interno di Roma -OMISSIS-, emesso dal Ministro dell’Interno in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS- all'odierno ricorrente, a mezzo notifica a mani eseguita dal messo comunale del Comune -OMISSIS- (Bs); 2) ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026, il dott. RA CI e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, cittadino indiano residente in Italia e aspirante a ottenere la relativa cittadinanza, riceveva notifica, in data -OMISSIS-, di un provvedimento ministeriale – preceduto da preavviso di diniego - di respingimento della sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, per asserita mancanza dei requisiti, in base a elementi istruttori portati a conoscenza sia dalla Questura -OMISSIS- (comunicazione del 12.09.2018) sia dalla Prefettura -OMISSIS- (comunicazione del -OMISSIS-), utili alla definizione della stessa.
Il provvedimento ministeriale riferiva dell’esistenza di due procedimenti penali a carico dell’istante: 1) il primo, per fatti inerenti agli artt. 482 e 489 c.p. ( falsità materiale commessa dal privato ), avvenuti il -OMISSIS-, giudicato il -OMISSIS- dal Tribunale per i minorenni -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- di non doversi procedere, per concessione del perdono giudiziale, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-; 2) il secondo, per fatti commessi il -OMISSIS-, inerenti al reato di rapina , di cui all’art. 628 c.p. (-OMISSIS-), definito con sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale -OMISSIS- in composizione collegiale – Sezione I Penale, di assoluzione, perché il fatto non sussiste.
Il provvedimento ministeriale, sul duplice presupposto del potere discrezionale della Amministrazione e del bilanciamento tra l’interesse pubblico da tutelare e quello privato dell’istante, asseriva che i citati illeciti penali “ siano stati assunti a elementi di valutazione ai fini del giudizio prognostico sulla personalità complessiva del richiedente ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato l’08.11.2022 e depositato l’08.12.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: errata valutazione del bilanciamento tra tutela degli interessi collettivi e interessi personali dello straniero; difetto di istruttoria e di motivazione; errata applicazione delle norme di settore (legge 5 febbraio 1992 n. 91; D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572; D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362).
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Successivamente versa agli atti idonea documentazione.
Nell’udienza straordinaria, tenutasi in modalità telematica il 23 gennaio 2026, per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è fondato.
III - Deve premettersi che, come riconosciuto da costante e copiosa giurisprudenza, l’Amministrazione deputata a esaminare una domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992 n. 91, è titolare dell’ampio potere discrezionale di valutare che l’interesse del richiedente a entrare a far parte stabilmente e a pieno titolo della comunità nazionale, assumendo l’insieme delle posizioni giuridiche attive e passive che sono compendiate nello status di cittadino, non sia confliggente, anzi si compenetri e immedesimi, con quello dello Stato a non avere quale suo componente elettivo un soggetto che non condivida i valori che costituiscono il tessuto ideale dell’aggregato consociativo che forma uno degli elementi costitutivi dell’entità statuale, ovvero il popolo dei cittadini (cfr.: Cons. Stato III, 30.10.2025 n. 8464). È, infatti, evidente che tra i requisiti costitutivi dello Stato-comunità vi è quello dell’omogeneità dei fini che perseguono i suoi componenti, ovvero del quadro di valori da realizzare nella quotidianità del vivere comune e la cui prefigurazione programmatica si rinviene nella Carta costituzionale, non potendo ammettersi al suo interno elementi che, ponendosi su una linea di contrapposizione o comunque di non adesione a quei valori, minaccino la solidità e la coesione della societas dei cittadini e, nel lungo periodo, la sua stessa esistenza.
Va, tuttavia, rilevato che, nell’ambito della complessiva valutazione spettante all’Amministrazione in ordine alla meritevolezza dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, tra gli indici sintomatici del grado di inserimento del richiedente nel tessuto sociale ed economico della comunità ospitante (quali possono evincersi dalla durata della sua permanenza legittima sul relativo territorio, dall’attività lavorativa svolta, dalla stabilità dei suoi rapporti familiari e sociali) e quelli espressivi, per contro, della sua non integrale accettazione dei valori e delle regole sulle quali si fonda la comunità nazionale non è dato instaurare – come invece traspare dal contenuto motivazionale del provvedimento impugnato – una netta separazione o contrapposizione, quasi che i primi attengano al solo piano dei presupposti dell’istanza e non siano suscettibili di interferire con quello della sua intrinseca meritevolezza; ciò in quanto anche un fatto astrattamente indicativo della mancata accettazione di quei valori e di quelle regole, se analizzato nel contesto di una più ampia disamina della personalità e della condotta di vita dello straniero, è suscettibile di perdere o, comunque, vedere attenuata la potenziale rilevanza ostativa alla concessione del beneficio in parola.
IV - Svolte le opportune premesse all’analisi della vicenda in esame, deve osservarsi che, laddove - come nella specie - il fatto suscettibile di rilevare ai fini ostativi non abbia costituito oggetto di una pronuncia nel merito della sua effettiva sussistenza (e della sua reale rilevanza criminosa) da parte dell’Autorità giudiziaria, resta precluso all’Amministrazione di assumere quel fatto, in quanto oggetto di una mera notizia di reato non debitamente accertata né approfondita nella sua sede naturale, a fattore automaticamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, senza averne prima verificato gli sviluppi sul piano processuale o averla autonomamente analizzata, sia dal punto di vista delle sue effettive modalità di realizzazione che del disvalore ad esso associato.
Ciò tanto più quando, come nella specie, dalla data di ipotetica commissione del fatto sia trascorso un periodo di tempo considerevole, avuto riguardo, in particolare, al procedimento giudicato il -OMISSIS- dal Tribunale per i minorenni -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS- (di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale ), l’unico a rilevare ai fini che interessano, dato che l’altro procedimento penale (n. -OMISSIS-) si è concluso invece con un’assoluzione piena.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito, quanto all’obbligo di motivazione cui l’Amministrazione deve assolvere in sede di esercizio (negativo) del potere di concessione della cittadinanza italiana, che essa “ è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in relazione alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, non potendosi limitare, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell’interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. Quindi, la valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto di eventuali pregiudizi penali a carico dell’interessato ma non può prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e dal giudizio sulla gravità - e sull’esito - della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto… la valutazione di opportunità demandata all’Amministrazione, ai fini del riconoscimento della cittadinanza allo straniero che ne abbia fatto richiesta, deve avere necessariamente carattere complessivo, ergo deve abbracciare tutti gli elementi utili a dimostrare l’effettivo grado di adesione dello straniero ai valori fondativi dello Stato (quale forma di aggregazione, anche sulla base di quei valori della comunità in esso costituitasi), poiché solo dall’inquadramento delle singole vicende, anche penalmente rilevanti, che abbiano costellato il vissuto del richiedente entro una cornice più ampia e tale da inglobare l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare dell’interessato, antecedente o successivo, è possibile apprezzarne compiutamente il peso nella determinazione della scelta sottesa alla presentazione dell’istanza di inclusione nella comunità dei cittadini e del formale riconoscimento dello status civitatis (Cons. St., sez. III, 1 dicembre 2021, n. 8022) ” (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 3178).
Ebbene, non vi è dubbio che, ai fini della perimetrazione - quantitativa e qualitativa - dell’onere motivazionale dell’Amministrazione, laddove l’elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana sia rappresentato dai trascorsi penali dell’interessato, non può non muoversi dall’analisi del tipo di provvedimento emanato a suo carico (a seconda, cioè, della fase del procedimento penale in cui esso si colloca, quindi del grado di pregnanza dell’accertamento giudiziale sul quale esso si fonda), della natura della fattispecie criminosa contestata e dell’entità della sanzione eventualmente inflitta, sì che il suddetto onere si amplia, ad esempio, man mano che dalla mera denuncia si passi a una fase più avanzata di progressione processuale, fino a sfociare nella sentenza definitiva di condanna, e si restringe, per contro, laddove il reato contestato presenti tratti di particolare gravità, tali da sottendere il compimento da parte dell’interessato di scelte di vita insanabilmente in conflitto con quelle che si richiedono a chi aspiri a far parte di una comunità costituita in forma democratica e fondata sul rispetto dei diritti della persona, come singolo e nelle formazioni sociali di appartenenza (cfr.: Cons. Stato III, 17.07.2025 n. 6304).
Deve, in conclusione, rilevarsi che il provvedimento di diniego qui impugnato, nell’attribuire ai detti procedimenti penali valore di elementi indicativi di un atteggiamento dello straniero proclive a non prestare osservanza alle regole rispondenti al patrimonio valoriale della comunità nazionale, in mancanza di ogni valutazione in ordine, da un lato, all’effettiva commissione di reati, dall’altro, alla loro rilevanza ostativa sia da un punto di vista della loro qualificazione penalistica che per le loro implicazioni negative di ordine extra-penale, in un’ottica di carattere complessivo estesa alla condotta di vita tenuta dallo straniero, nel corso della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale, non è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, né immune dai vizi lamentati dal ricorrente, i quali non possono che condurre al suo annullamento, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
V – In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese del giudizio, data la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in via telematica il giorno 23 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.