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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12384 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG. 32960 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to G. M. Casamento
e
CP_2 in persona del legale rappresentante convenuto, contumace all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna l al pagamento di € 24.643,62, a titolo di CP_2 trattamento fine servizio, per il periodo 1.2.1984 – 18.12.1996, oltre interessi e rivalutazione;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_2
2.500,00 oltre spese, iva e cpa. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, dipendente dell'NP dal 1.2.84 è stato trasferito al dal 19.12.96 ed ha cessato il rapporto il 31.12.21. CP_3
Tuttavia l' ha liquidato il trattamento di fine servizio solo per il CP_2 periodo 19.12.96 – 31.12.21 (v. doc. 13 fascicolo parte ricorrente), pertanto, chiede il pagamento per il periodo pregresso.
Ai sensi dell'art. 15, dpr. 104/93, in caso di trasferimento a seguito di mobilità, la Gestione previdenziale di provenienza, entro 180 giorni dal trasferimento, deve provveda a versare in favore della Gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento, l'importo del trattamento di fine servizio teoricamente liquidabile alla data del trasferimento medesimo. In tal senso ha operato l'NP (v. docc. 7 e 8 fascicolo parte ricorrente).
Ugualmente ai sensi dell'art. 6, l. 554/98, il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un'unica indennità di fine servizio.
Ora, competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti locali (quale appunto il era CP_3
l' poi confluito nell' poi soppresso e le cui funzioni sono CP_4 CP_5 state trasferite all' CP_2
Quest'ultimo, come detto ha liquidato solo il trattamento di fine servizio successivo al trasferimento del ricorrente presso il Comune di laddove avrebbe dovuto liquidare in un'unica soluzione il tfs CP_3 per l'intero periodo lavorativo.
Alla luce del calcolo operato dalla parte ricorrente (v. p. 6 del ricorso) che ha seguito i criteri di calcolo utilizzati dall' (v. docc. 12 e 13 CP_2 fascicolo parte ricorrente), quest'ultimo deve pagare al ricorrente, a titolo di trattamento di fine servizio, per il periodo 1.2.84 – 18.12.96, la somma di € 24.643,62 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola generale della soccombenza. CP_2
Tali le ragioni della decisione in epigrafe. Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Controparte_1 ricorrente in opposizione, rappresentato e difeso dall'avv.to G. M. Casamento
e
CP_2 in persona del legale rappresentante convenuto, contumace all'udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna l al pagamento di € 24.643,62, a titolo di CP_2 trattamento fine servizio, per il periodo 1.2.1984 – 18.12.1996, oltre interessi e rivalutazione;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_2
2.500,00 oltre spese, iva e cpa. MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, dipendente dell'NP dal 1.2.84 è stato trasferito al dal 19.12.96 ed ha cessato il rapporto il 31.12.21. CP_3
Tuttavia l' ha liquidato il trattamento di fine servizio solo per il CP_2 periodo 19.12.96 – 31.12.21 (v. doc. 13 fascicolo parte ricorrente), pertanto, chiede il pagamento per il periodo pregresso.
Ai sensi dell'art. 15, dpr. 104/93, in caso di trasferimento a seguito di mobilità, la Gestione previdenziale di provenienza, entro 180 giorni dal trasferimento, deve provveda a versare in favore della Gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento, l'importo del trattamento di fine servizio teoricamente liquidabile alla data del trasferimento medesimo. In tal senso ha operato l'NP (v. docc. 7 e 8 fascicolo parte ricorrente).
Ugualmente ai sensi dell'art. 6, l. 554/98, il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un'unica indennità di fine servizio.
Ora, competente per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti locali (quale appunto il era CP_3
l' poi confluito nell' poi soppresso e le cui funzioni sono CP_4 CP_5 state trasferite all' CP_2
Quest'ultimo, come detto ha liquidato solo il trattamento di fine servizio successivo al trasferimento del ricorrente presso il Comune di laddove avrebbe dovuto liquidare in un'unica soluzione il tfs CP_3 per l'intero periodo lavorativo.
Alla luce del calcolo operato dalla parte ricorrente (v. p. 6 del ricorso) che ha seguito i criteri di calcolo utilizzati dall' (v. docc. 12 e 13 CP_2 fascicolo parte ricorrente), quest'ultimo deve pagare al ricorrente, a titolo di trattamento di fine servizio, per il periodo 1.2.84 – 18.12.96, la somma di € 24.643,62 oltre interessi e rivalutazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' secondo la regola generale della soccombenza. CP_2
Tali le ragioni della decisione in epigrafe. Roma, 2 dicembre 2025. Il Giudice del Lavoro