Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.3271/22 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 5.12.2024 e vertente
TRA
- nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Franco CHIUMERA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiumera Franco sito in Latina, Piazza
Bruno Buozzi 9 Sc.E, giusta procura alle liti allegata;
OPPONENTE
E
- ( – già ) Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
con sede in ST, via Terraglio, 63, in persona della sua
Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa , Controparte_2
giusta procura notaio di ST (rep. 39722; racc. Persona_1
14051), e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di Persona_1
ST (rep. 42351; racc. 15678) Controparte_3
( ) già , a seguito di mero cambio di denominazione P.IVA_2 CP_4
sociale, con sede in ST, via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta procura notaio di IA Controparte_2 Persona_1
TR (rep. 44416; racc. 16819); difesa dall'avv. Marco Rossi ( ), presso il cui studio in CodiceFiscale_2
1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “A. In via preliminare e di rito dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.847/2022, emesso dal Tribunale di Latina in data
27/04/2022, all'esito del procedimento rubricato al n.1667/2022 R.G. per tutti i motivi esposti in premessa della presente opposizione.
B. Sempre in via preliminare ma solo nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto alla precedente lettera A, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art.50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi avanzati nella presente trattazione.
In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto nelle precedenti lettere
A- B-, in via principale e nel merito:
1-Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa.
2-Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
3-Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.”
Per parte opposta: “Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che Controparte_1
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 40.428,52
[...]
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge
2 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
Controparte_1
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso di il tribunale, con decreto n.847/2022, Controparte_1 ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1
40.428,52, oltre ad accessori.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione l'ingiunto C eccependo la carenza di legittimazione attiva di e l'assenza di prova del credito azionato.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione per avere essa creditrice fornito sia la prova della propria legittimazione che della sussistenza del debito della controparte.
Concessa la provvisoria esecuzione, veniva disposta la mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente. Venivano quindi concessi i triplici termini di cui all'art. 183 c.6 cpc e, all'esito dei depositi, la causa veniva rinviata per le conclusioni in quanto matura per la decisione. All'udienza di precisazione delle conclusioni venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cpc.
L'opposizione non può trovare accoglimento.
L'eccezione di carenza della legittimazione attiva formulata da parte opponente è infondata, dal momento che l'opposta ha dato prova dell'inclusione dell'intero credito controverso nell'operazione di cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d.lgs. n. 385/1993 mediante deposito dei titoli, dei contratti di cessione e degli estratti conto, con ciò dimostrando la propria legittimazione sostanziale a pretendere il soddisfacimento del credito. Risulta altresi' assolto l'onere di notificazione della cessione essendo stata versata in atti raccomandata con ricevuta di ritorno datata 14.11.2018.
3 Quanto alla prova del credito azionato, esso si fonda sui seguenti tre contratti di finanziamento:
1) il prestito personale n. 10393026865540, finanziamento di € 16.022,64 concesso da AL PA (doc. 3 monitorio);
2) L'apertura di linea di credito con carta n. 10070031566934, finanziamento con plafond iniziale di € 1.500,00 (doc. 8 monitorio) concesso da ES AN PA;
3) Il prestito personale n. 1451719 (doc. 13 monitorio), finanziamento di €
11.010,80 concesso da NS.
Rispetto a tutti i citati rapporti l'opposta ha prodotto gli estratti conto integrali. A fronte di cio' le contestazioni di merito dell'opponente sono risultate del tutto generiche.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza venendo liquidate come in dispositivo previa applicazione dei minimi di scaglione.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.847/2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna al pagamento in favore di controparte delle Parte_1
spese di lite che liquida in Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 4.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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