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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 891/2019 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23 Dicembre 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore 9.20 sono comparsi:
per parte attrice, l'Avv. Fazio nonché la parte personalmente, la quale si riporta in Controparte_1 atti e chiede la decisione con accoglimento della domanda attorea;
per parte convenuta, l'Avv. Savio in sostituzione dell'Avv. Pruiti il quale si riporta in atti e chiede il rigetto della domanda attorea.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e la dott.ssa Persona_1 Per_2
[...]
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL AT La OR ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 891/2019 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) Controparte_1 C.F._1
AVV. (codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
Col patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Attrici
Nei confronti di
Pag. 1 di 10 (codice fiscale ), Controparte_3 C.F._3 [...]
(codice fiscale ) e CP_4 C.F._4 Controparte_5
(codice fiscale ),
[...] C.F._5
Col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello, convenuti
e nei confronti
(codice fiscale ), Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
(codice fiscale e (codice fiscale
[...] C.F._7 CP_8
), C.F._8
Col patrocinio dell'Avv. Controparte_2
chiamati in causa
e nei confronti di
(codice fiscale ), CP_2 C.F._9
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
e AVV. hanno chiesto al Tribunale:
1. In via principale, dichiarare la nullità CP_1 CP_2 dell'atto pubblico di donazione, del 21.5.2018, rep. n. 70062 – racc. n. 25645, per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente.
2. In via subordinata, dichiarare l'inefficacia del medesimo atto di donazione nei confronti delle attrici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.
3. In ogni caso, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla refusione di tutte le spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. , quale procuratore antistatario.
5. Condannare i Controparte_2 convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, in favore delle attrici, per avere resistito nel presente giudizio con palese mala fede e colpa grave, a fronte di prove documentali inoppugnabili.
Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto: In via CP_3 CP_2 CP_3 preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice Avv. CP_2
e per l'effetto disporre la sua estromissione dal presente giudizio. Sempre in via preliminare,
[...] accertare e dichiarare che l'immobile identificato al foglio 6, part. 1156, sub. 2, 3, 4, 5, 6 non è mai appartenuto alla sig.ra debitrice esecutata nelle procedure immobiliari promosse dalle CP_2 odierne attrici, neppure pro quota. Nel merito, rigettare tutte le domanda attoree, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente dichiarare e ritenere pienamente valido ed efficace il contratto di donazione del 21.05.2018, repertorio n. 70062 – Raccolta n. 25645. Sempre nel merito rigettare tutte le domande rassegnate dalle parti attrici, poiché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso dichiarare l'atto di donazione del 21.05.2018, repertorio n. 70062 – Raccolta Pag. 2 di 10 n. 25645, pienamente valido ed efficace in quanto il bene che ne costituisce l'oggetto non è mai appartenuto alla signora per intervenuta usucapione in favore dei signori CP_2 [...]
e e Nel merito i convenuti eccepiscono l'avvenuto Controparte_3 CP_4 CP_3 acquisto per usucapione dell'appartamento oggi censito in catasto al foglio 6, particella 1156 sub.5, sul quale hanno esercitato il possesso esclusivo, ininterrotto ed indisturbato (unitamente al garage ed alla porzione di corte), sin dalla costruzione, e cioè da circa quarant'anni, maturandone quindi tutti i presupposti per l'acquisto. Rigettare qualunque richiesta risarcitoria avanzata da controparte poiché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non dovuta. Rigettare la richiesta di trascrizione dell'atto introduttivo del presente giudizio avanzata da controparte per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
e hanno svolto le Controparte_6 CP_8 Controparte_9 medesime domande delle attrici.
ha svolto le medesime eccezioni dei convenuti. CP_2
*****
La controversia ha a oggetto la domanda di inefficacia dell'atto pubblico di donazione, del 21.5.2018, rep. n. 70062 – racc. n. 25645, richiesta in via principale nella forma della dichiarazione di nullità e, in via subordinata, nella forma della revocatoria.
*****
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per come appresso esplicitato.
1. Premesse e antefatto.
Parte attrice ha premesso che con ricorso ex art.1168 e 703 promosso nei confronti di CP_2
, veva chiesto di essere reintegrata nel compossesso dell'immobile identificato al
[...] CP_1
Comune di AT ME al foglio 6 particella 894. Con ordinanza del 9.12.2016, CP_1 veniva reintegrata e con successiva ordinanza resa il 20.11.2017 veniva rigettato il reclamo proposto da . Successivamente, ha agito per l'esecuzione del CP_2 CP_1 provvedimento di reintegra, alla presenza di tutti gli attuali convenuti, assistita dall'AVV.
[...]
, anch'ella odierna attrice, antistataria e distrattaria per la difesa di Sulla CP_2 CP_1 scorta di tale titolo, AVV. ha promosso due procedure esecutive, recanti i nn.34/2018 e CP_2
26/2019. Tanto premesso, le attrici hanno dedotto che dolosamente si sia spogliata CP_2 dei propri immobili, per privare i creditori della garanzia patrimoniale, partecipando all'atto di donazione stipulato tra e (genero Controparte_3 CP_4
e figlia di , quali donanti) e (nipote CP_2 Controparte_5 in linea retta di , figlia dei donanti, quale donataria). Di tale atto hanno chiesto al CP_2
Tribunale dichiararsi la nullità e/o comunque l'inefficacia.
I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda in quanto il bene che costituisce l'oggetto della donazione, e quindi della revocatoria, non è mai appartenuto alla signora In CP_2
Pag. 3 di 10 particolare, i convenuti hanno eccepito l'intervenuta usucapione in favore dei signori
[...]
e e dell'appartamento oggi censito in catasto al foglio Controparte_3 CP_4 CP_3
6, particella 1156 sub.5, sul quale hanno esercitato il possesso esclusivo, ininterrotto ed indisturbato (unitamente al garage ed alla porzione di corte), sin dalla costruzione, e cioè da circa quarant'anni, maturandone quindi tutti i presupposti per l'acquisto.
Con comparsa del 5.1.2024, si sono costituiti in giudizio , e Controparte_6 CP_8 [...]
, aderendo alle domande attoree, e chiedendo quindi anch'essi la dichiarazione Controparte_7 di nullità o comunque d'inefficacia dell'atto di donazione.
*****
Al fine di individuare la presenza dei requisiti della nullità e/o della revocatoria, occorre preliminarmente esaminare gli elementi, e specialmente l'oggetto, del contratto impugnato, nonché l'oggetto delle controversie che negli anni hanno coinvolto le medesime parti oggi contrapposte.
Oggetto dell'atto di donazione del 21.5.2018 (rogito in Notar ): immobili siti in Persona_3
AT ME, e specificamente appartamento censito al foglio 6 particella 1156 sub 5; garage censito al foglio 6 particella 1156 sub 3; terreno censito al foglio part. 894.
La donazione viene effettuata da e Controparte_3 CP_4 in favore di , e alla presenza di che Controparte_5 CP_2 conferma la provenienza degli immobili.
Dunque, tale atto è stato stipulato nel 2018.
Andando a ritroso nel tempo, si riscontra l'identità (parziale, poiché l'oggetto della causa era maggiormente esteso) di tale oggetto con l'oggetto della causa di divisione tra e CP_8 [...]
contro (sentenza n.2/2023): fabbricato ubicato nel CP_7 CP_4 CP_10 CP_2 comune di AT ME, via Roma, 8, 10,12 in catasto al foglio di mappa 6, part. 1156, sub 1,2,3,4,5 e 6.
In quella sede, della domanda di divisione, gli odierni convenuti avevano spiegato domanda riconvenzionale di usucapione, rigettata già con sentenza parziale del 10 giugno 2008.
Tale sentenza è stata poi confermata in appello con sentenza del 14.2.2017 n.133/2017, ed è irrevocabile.
Sin d'ora, appare opportuno evidenziare che l'atto di donazione, effettuato dai donanti assumendo di avere acquistato la proprietà degli immobili per usucapione (confermata da ), sia CP_2 stato stipulato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda di usucapione.
Non solo.
Pag. 4 di 10 Argomento di difesa dei convenuti, per confutare che si sia voluta spogliare dei CP_2 propri beni per privare le creditrici della garanzia patrimoniale, è che la stessa non fosse stata mai proprietaria di tali beni, in quanto mai divenuta erede di . Controparte_6
L'assunto è giudizialmente smentito.
In particolare, l'accettazione tacita dell'eredità da parte di è stata oggetto della CP_2 causa, definita con ordinanza di accoglimento resa dal Tribunale di Patti in data 17.10.2023.
L'eredità accettata tacitamente da comprendeva, tra gli altri, gli immobili siti in CP_2
AT ME e identificati al foglio di mappa n. 6 – part. 1156 sub. 2, 3, 4, 5, 6.
È d'uopo osservare, altresì, che gli stessi immobili avevano costituito oggetto delle procedure esecutive intraprese da contro . Controparte_2 CP_2
******
2. Sul difetto di legittimazione dell'AVV. . CP_2
L'AVV. deve ritenersi legittimata ad agire nei confronti della soccombente, in quanto CP_2 distrattaria, secondo quanto affermato univocamente dalla giurisprudenza (si richiamano, esemplificativamente T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 24/03/2025, n.1045, così in massima:
“Qualora il difensore sia distrattario delle spese processuali, la condanna alle spese di lite in suo favore instaura un rapporto autonomo tra l'avvocato e l'Amministrazione soccombente. Pertanto, egli è l'unico legittimato ad agire per l'ottemperanza di dette spese”, in Redazione Giuffrè 2025; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 24/04/2024, n.1378, così in massima: “Il difensore che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione è titolare di un autonomo diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente. Per effetto di tale statuizione si instaura, infatti, un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. Ne deriva che solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l'esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali”, in Redazione Giuffrè amm. 2024; Cassazione civile sez. I, 24/09/2009, n.20547, così in massima: “In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione”).
La relativa eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
3. Sulla tesi della nullità dell'atto.
Pag. 5 di 10 La distrazione del bene dal patrimonio di , allorché la domanda di usucapione era stata CP_2 definitivamente rigettata, è stata realizzata dai convenuti con lo stratagemma di “saltare” un passaggio nella titolarità del bene, dal de cuius direttamente a e Controparte_6 CP_3
, a titolo originario, e poi nuovamente a titolo derivativo, mediante donazione CP_4 alla figlia dei donanti (e nipote in linea retta di ). CP_2
I convenuti non hanno negato di essere a conoscenza delle circostanze lamentate dalle attrici, e delle azioni dalle stesse intraprese, anche di natura esecutiva, sia del provvedimento possessorio sia del provvedimento di condanna alle spese.
Ciononostante, hanno ignorato gli esiti giudiziari e anzi hanno stipulato un atto in evidente violazione del giudicato.
Ferma tale biasimevole evidenza, è necessario dar conto dell'assenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa che determini il vizio genetico, e, cioè, la nullità, dell'atto stipulato in pregiudizio delle ragioni altrui.
In particolare, alla luce della giurisprudenza maggioritaria, non si ritiene che tale motivo comune ai contraenti nell'atto di donazione integri l'illiceità della causa né il comune motivo illecito.
Si riportano sul punto le seguenti sentenze della Suprema Corte, esplicative delle ragioni a sostegno della tesi testé riferita.
Cassazione civile sez. II, 24/08/2023, (ud. 04/07/2023, dep. 24/08/2023), n.25209, così in motivazione: “L'azione revocatoria ordinaria ex art.2901c.c., tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi;
atto che rimane perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante (cfr. Cass. Sez. Un. 9660/2009, Cass. n. 13972/2007). Proprio per la funzione cui essa assolve e per la posizione di terzo estraneo all'atto revocando assunta dal soggetto che la esperisce, deve escludersi che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità (e quindi dell'assenza di eventuali nullità) dell'atto medesimo, che per l'attore rimane una res inter alios acta. Né giova alla tesi della ricorrente l'operato richiamo ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26242/2014 in relazione alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere. Va a questo punto esaminato prioritariamente il terzo motivo, con il quale si contesta in radice che nella concreta fattispecie possa ravvisarsi un'ipotesi di frode alla legge suscettibile di determinare la nullità del contratto per illiceità della causa, ex art. 1344 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2. Tale motivo è fondato. Questa Corte è costante nell'affermare che, in mancanza di una norma che in via generale vieti di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in quanto, a tutela di chi risulti danneggiato da
Pag. 6 di 10 un simile atto, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del singolo creditore o della categoria dei creditori concorsuali (cfr. Cass. n. 1147/2023, Cass. n. 4701/2021, Cass. n. 19196/2016, Cass. n. 23158/2014, Cass. n. 20576/2010). Si è, infatti, sottolineato che la violazione di una norma imperativa non dà necessariamente luogo alla nullità del contratto, dal momento che l'art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma. Qualora l'attività negoziale pregiudizievole per i terzi sia consistita nella stipula di un mutuo ipotecario funzionale ad effettuare pagamenti o a simulare titoli di prelazione con l'intento di favorire uno o più creditori a danno di altri - ed è proprio questa la situazione ricorrente nel caso che si sta esaminando, visto che, a seguito della retrovendita effettuata nel giugno 2002, il complesso immobiliare di cui si discetta è rientrato nel patrimonio della , pur se gravato dall'ipoteca volontaria precedentemente costituita dalla CP_11 Cont a favore del MPS, della e della a garanzia del Controparte_12 Controparte_14 mutuo concesso in suo favore dagli stessi istituti, il predetto meccanismo è stato individuato nell'azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l'applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1344 c.c. (cfr. Cass. 2176/2023, Cass. n. 15844/2022, Cass. n. 4695/2021, Cass. n. 4694/2021, Cass. n. 19196/2016). I suenunciati principi di diritto, che vanno qui ribaditi, non sono stati osservati dalla sentenza impugnata. Essa, infatti, ha tralasciato di considerare che il negozio in frode alla legge è ipotesi distinta da quella del negozio in frode ai terzi e che l'attività negoziale non può dirsi illecita per il solo fatto di comportare un danno per i terzi in generale o per i creditori in particolare, perfino ove tanto costituisca l'unica o l'effettiva finalità in concreto perseguita dalle parti (cfr., sull'argomento, Cass. n. 23158/2014)”.
E, ancora, Cassazione civile sez. II, 10/07/2008, n.19030, così in massima: “Il motivo illecito - che, se comune a entrambe le parti e determinante per la stipulazione, causa la nullità del contratto - si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta a eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. L'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - pertanto - ove non sia riconducibile a una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi, ai quali l'ordinamento accorda, invece, rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dalla altrui attività negoziale”.
Sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte, l'atto non può ritenersi colpito da nullità, benché la cronologia degli eventi e i protagonisti (successione cause giudiziali e atto di donazione, con la partecipazione dei medesimi soggetti destinatari dei provvedimenti) rendano manifesto l'intento di sottrarre il bene ai creditori, o comunque aventi diritto (come nel caso dei chiamati , che ne hanno ottenuto l'assegnazione in sede di divisione Controparte_15 giudiziale).
Pag. 7 di 10 Ancora sulla scorta di quanto indicato, l'atto viene colpito dalla sanzione appositamente predisposta quale rimedio dall'ordinamento: l'inefficacia relativa per revocatoria.
4. . Sulla tesi della revocatoria.
L'art. 2901 C.C. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle ragioni del creditore, a condizione che il debitore conosca il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e che, in caso di atto di disposizione a titolo oneroso, il terzo sia consapevole di detto pregiudizio.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, nel caso di specie trattandosi di atto di liberalità e, cioè, non a titolo oneroso, non occorre la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo (donatario).
Su detto requisito, e sul relativo onere probatorio, si è più volte pronunciata la Giurisprudenza, statuendo che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (v. Cass. Civ. III, 12/02/2020 n. 3375).
Particolare attenzione è poi stata prestata dagli interpreti ai casi in cui tra debitore e terzo vi siano dei rapporti di parentela, affinità o comunque di amicizia.
In tali casi, è stato rilevato che “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v. Cass. Civ, III, 29/04/2020 n. 8390).
Di più.
Nel caso di specie, in cui l'atto non è stato a titolo oneroso, la parentela tra i contraenti e le modalità in cui è stato aggirato il passaggio della titolarità in capo a , tradiscono la CP_2 concertazione ai danni dei creditori.
Essendo incontestati gli altri elementi, ricorrono tutti i presupposti della revocatoria.
Pertanto, l'atto di donazione va dichiarato inefficace nei confronti delle attrici e dei chiamati che hanno svolto le medesime domande.
*****
Pag. 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dei convenuti e della terza chiamata , liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM CP_2
147/2022 per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, va disposta la distrazione in favore dell'AVV.
. Controparte_2
Essendo rappresentate più parti aventi la medesima posizione processuale, la liquidazione va effettuata unitariamente, con maggiorazione del 60%.
*****
Parte attrice ha chiesto altresì la condanna ex art.96 terzo comma CPC.
La responsabilità aggravata, nel caso di specie, deve trovare applicazione.
Gli elementi fin qui ripercorsi devono ritenersi pienamente sussunti nella previsione dei commi tre e quattro: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
Si veda in tal senso Cassazione civile sez. un., 09/07/2024, n.18718, così in massima: “Riproporre in giudizio questioni già decise con efficacia di giudicato, senza considerare precedenti statuizioni della corte di cassazione, costituisce comportamento contrario a buona fede e configura abuso del processo, cui consegue responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., punibile con la condanna della parte temeraria al pagamento di una somma a titolo sanzionatorio”.
Particolarmente grave deve ritenersi infatti la condotta artatamente realizzata in violazione del giudicato e nonostante la pendenza di diversi contenziosi aventi a oggetto i medesimi immobili, che avrebbero potuto essere assegnati ad altri, com'è accaduto nella divisione, ovvero liquidati a seguito del pignoramento (non proseguito per ragioni non inerenti alla presente controversia).
La condanna va riconosciuta in favore delle attrici e così anche dei terzi chiamati di analoga posizione, che per soddisfare i rispettivi diritti hanno dovuto perseguire diverse iniziative giudiziarie, a fronte di una difesa perpetrata in evidente mala fede, poiché in aperto contrasto con le note risultanze processuali.
Si reputa congrua una somma liquidata equitativamente in euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte sostanziale intesa come autonomo centro di interessi: 1) 2) AVV. ; 3) CP_1 Em_1 [...]
. Email_2 Controparte_16
Per le medesime ragioni a sostegno della condanna ex art.96 CPC terzo comma, la stipulazione del contratto in chiaro spregio dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria, fonda altresì la condanna in favore della cassa delle ammende, da liquidarsi in ulteriori euro 2.000,00.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA, DICHIARA INEFFICACE NEI
CONFRONTI DI AVV. , Controparte_1 Email_3 [...]
, L'ATTO CP_6 Controparte_7 CP_8
PUBBLICO DI DONAZIONE, DEL 21.5.2018, REP. N. 70062 – RACC. N. 25645 IN
NOTAR , REGISTRATO A NA ZO DI TO Persona_3
IN DATA 8.6.2018 AL N.3719;
II. ORDINA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MESSINA LA
TRASCRIZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA;
III. CO AF LV , FA , AF CP_3 CP_4
IT IA UN E , IN SOLIDO TRA LORO, ALLA REFUSIONE CP_2
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI AVV. , Controparte_1 Controparte_2
, , CHE LIQUIDA Controparte_6 Controparte_7 CP_8
IN COMPLESSIVI EURO 12.185,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI
IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO AVV. ; Controparte_2
IV. CO AF , , AF Controparte_3 CP_4
IT UN E , IN SOLIDO TRA LORO, AI SENSI CP_2 CP_2
DELL'ART.96 TERZO COMMA CPC AL PAGAMENTO:
- DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DI;
Controparte_1
- DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DI AVV. ; CP_2 CP_2
- DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DI Controparte_6 Controparte_7
, ;
[...] CP_8
V. CO AF LV , FA , AF CP_3 CP_4
IT UN E , IN SOLIDO TRA LORO, AI SENSI CP_2 CP_2
DELL'ART.96 QUARTO COMMA CPC AL PAGAMENTO DI EURO 2.000,00 IN FAVORE
DELLA CASSA DELLE AMMENDE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 23 Dicembre 2025. Il Giudice
EL AT La OR
Pag. 10 di 10
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 23 Dicembre 2025, mediante collegamento da remoto su applicativo TEAMS, alle ore 9.20 sono comparsi:
per parte attrice, l'Avv. Fazio nonché la parte personalmente, la quale si riporta in Controparte_1 atti e chiede la decisione con accoglimento della domanda attorea;
per parte convenuta, l'Avv. Savio in sostituzione dell'Avv. Pruiti il quale si riporta in atti e chiede il rigetto della domanda attorea.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa e la dott.ssa Persona_1 Per_2
[...]
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa EL AT La OR ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 891/2019 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) Controparte_1 C.F._1
AVV. (codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
Col patrocinio dell'Avv. Controparte_2
Attrici
Nei confronti di
Pag. 1 di 10 (codice fiscale ), Controparte_3 C.F._3 [...]
(codice fiscale ) e CP_4 C.F._4 Controparte_5
(codice fiscale ),
[...] C.F._5
Col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello, convenuti
e nei confronti
(codice fiscale ), Controparte_6 C.F._6 Controparte_7
(codice fiscale e (codice fiscale
[...] C.F._7 CP_8
), C.F._8
Col patrocinio dell'Avv. Controparte_2
chiamati in causa
e nei confronti di
(codice fiscale ), CP_2 C.F._9
col patrocinio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello chiamata in causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
e AVV. hanno chiesto al Tribunale:
1. In via principale, dichiarare la nullità CP_1 CP_2 dell'atto pubblico di donazione, del 21.5.2018, rep. n. 70062 – racc. n. 25645, per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, ordinare il ripristino della situazione di fatto e di diritto preesistente.
2. In via subordinata, dichiarare l'inefficacia del medesimo atto di donazione nei confronti delle attrici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.
3. In ogni caso, ordinare al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro, alla refusione di tutte le spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dell'Avv. , quale procuratore antistatario.
5. Condannare i Controparte_2 convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, in favore delle attrici, per avere resistito nel presente giudizio con palese mala fede e colpa grave, a fronte di prove documentali inoppugnabili.
Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto: In via CP_3 CP_2 CP_3 preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice Avv. CP_2
e per l'effetto disporre la sua estromissione dal presente giudizio. Sempre in via preliminare,
[...] accertare e dichiarare che l'immobile identificato al foglio 6, part. 1156, sub. 2, 3, 4, 5, 6 non è mai appartenuto alla sig.ra debitrice esecutata nelle procedure immobiliari promosse dalle CP_2 odierne attrici, neppure pro quota. Nel merito, rigettare tutte le domanda attoree, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, e conseguentemente dichiarare e ritenere pienamente valido ed efficace il contratto di donazione del 21.05.2018, repertorio n. 70062 – Raccolta n. 25645. Sempre nel merito rigettare tutte le domande rassegnate dalle parti attrici, poiché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso dichiarare l'atto di donazione del 21.05.2018, repertorio n. 70062 – Raccolta Pag. 2 di 10 n. 25645, pienamente valido ed efficace in quanto il bene che ne costituisce l'oggetto non è mai appartenuto alla signora per intervenuta usucapione in favore dei signori CP_2 [...]
e e Nel merito i convenuti eccepiscono l'avvenuto Controparte_3 CP_4 CP_3 acquisto per usucapione dell'appartamento oggi censito in catasto al foglio 6, particella 1156 sub.5, sul quale hanno esercitato il possesso esclusivo, ininterrotto ed indisturbato (unitamente al garage ed alla porzione di corte), sin dalla costruzione, e cioè da circa quarant'anni, maturandone quindi tutti i presupposti per l'acquisto. Rigettare qualunque richiesta risarcitoria avanzata da controparte poiché infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non dovuta. Rigettare la richiesta di trascrizione dell'atto introduttivo del presente giudizio avanzata da controparte per assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
e hanno svolto le Controparte_6 CP_8 Controparte_9 medesime domande delle attrici.
ha svolto le medesime eccezioni dei convenuti. CP_2
*****
La controversia ha a oggetto la domanda di inefficacia dell'atto pubblico di donazione, del 21.5.2018, rep. n. 70062 – racc. n. 25645, richiesta in via principale nella forma della dichiarazione di nullità e, in via subordinata, nella forma della revocatoria.
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La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per come appresso esplicitato.
1. Premesse e antefatto.
Parte attrice ha premesso che con ricorso ex art.1168 e 703 promosso nei confronti di CP_2
, veva chiesto di essere reintegrata nel compossesso dell'immobile identificato al
[...] CP_1
Comune di AT ME al foglio 6 particella 894. Con ordinanza del 9.12.2016, CP_1 veniva reintegrata e con successiva ordinanza resa il 20.11.2017 veniva rigettato il reclamo proposto da . Successivamente, ha agito per l'esecuzione del CP_2 CP_1 provvedimento di reintegra, alla presenza di tutti gli attuali convenuti, assistita dall'AVV.
[...]
, anch'ella odierna attrice, antistataria e distrattaria per la difesa di Sulla CP_2 CP_1 scorta di tale titolo, AVV. ha promosso due procedure esecutive, recanti i nn.34/2018 e CP_2
26/2019. Tanto premesso, le attrici hanno dedotto che dolosamente si sia spogliata CP_2 dei propri immobili, per privare i creditori della garanzia patrimoniale, partecipando all'atto di donazione stipulato tra e (genero Controparte_3 CP_4
e figlia di , quali donanti) e (nipote CP_2 Controparte_5 in linea retta di , figlia dei donanti, quale donataria). Di tale atto hanno chiesto al CP_2
Tribunale dichiararsi la nullità e/o comunque l'inefficacia.
I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda in quanto il bene che costituisce l'oggetto della donazione, e quindi della revocatoria, non è mai appartenuto alla signora In CP_2
Pag. 3 di 10 particolare, i convenuti hanno eccepito l'intervenuta usucapione in favore dei signori
[...]
e e dell'appartamento oggi censito in catasto al foglio Controparte_3 CP_4 CP_3
6, particella 1156 sub.5, sul quale hanno esercitato il possesso esclusivo, ininterrotto ed indisturbato (unitamente al garage ed alla porzione di corte), sin dalla costruzione, e cioè da circa quarant'anni, maturandone quindi tutti i presupposti per l'acquisto.
Con comparsa del 5.1.2024, si sono costituiti in giudizio , e Controparte_6 CP_8 [...]
, aderendo alle domande attoree, e chiedendo quindi anch'essi la dichiarazione Controparte_7 di nullità o comunque d'inefficacia dell'atto di donazione.
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Al fine di individuare la presenza dei requisiti della nullità e/o della revocatoria, occorre preliminarmente esaminare gli elementi, e specialmente l'oggetto, del contratto impugnato, nonché l'oggetto delle controversie che negli anni hanno coinvolto le medesime parti oggi contrapposte.
Oggetto dell'atto di donazione del 21.5.2018 (rogito in Notar ): immobili siti in Persona_3
AT ME, e specificamente appartamento censito al foglio 6 particella 1156 sub 5; garage censito al foglio 6 particella 1156 sub 3; terreno censito al foglio part. 894.
La donazione viene effettuata da e Controparte_3 CP_4 in favore di , e alla presenza di che Controparte_5 CP_2 conferma la provenienza degli immobili.
Dunque, tale atto è stato stipulato nel 2018.
Andando a ritroso nel tempo, si riscontra l'identità (parziale, poiché l'oggetto della causa era maggiormente esteso) di tale oggetto con l'oggetto della causa di divisione tra e CP_8 [...]
contro (sentenza n.2/2023): fabbricato ubicato nel CP_7 CP_4 CP_10 CP_2 comune di AT ME, via Roma, 8, 10,12 in catasto al foglio di mappa 6, part. 1156, sub 1,2,3,4,5 e 6.
In quella sede, della domanda di divisione, gli odierni convenuti avevano spiegato domanda riconvenzionale di usucapione, rigettata già con sentenza parziale del 10 giugno 2008.
Tale sentenza è stata poi confermata in appello con sentenza del 14.2.2017 n.133/2017, ed è irrevocabile.
Sin d'ora, appare opportuno evidenziare che l'atto di donazione, effettuato dai donanti assumendo di avere acquistato la proprietà degli immobili per usucapione (confermata da ), sia CP_2 stato stipulato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato la domanda di usucapione.
Non solo.
Pag. 4 di 10 Argomento di difesa dei convenuti, per confutare che si sia voluta spogliare dei CP_2 propri beni per privare le creditrici della garanzia patrimoniale, è che la stessa non fosse stata mai proprietaria di tali beni, in quanto mai divenuta erede di . Controparte_6
L'assunto è giudizialmente smentito.
In particolare, l'accettazione tacita dell'eredità da parte di è stata oggetto della CP_2 causa, definita con ordinanza di accoglimento resa dal Tribunale di Patti in data 17.10.2023.
L'eredità accettata tacitamente da comprendeva, tra gli altri, gli immobili siti in CP_2
AT ME e identificati al foglio di mappa n. 6 – part. 1156 sub. 2, 3, 4, 5, 6.
È d'uopo osservare, altresì, che gli stessi immobili avevano costituito oggetto delle procedure esecutive intraprese da contro . Controparte_2 CP_2
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2. Sul difetto di legittimazione dell'AVV. . CP_2
L'AVV. deve ritenersi legittimata ad agire nei confronti della soccombente, in quanto CP_2 distrattaria, secondo quanto affermato univocamente dalla giurisprudenza (si richiamano, esemplificativamente T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 24/03/2025, n.1045, così in massima:
“Qualora il difensore sia distrattario delle spese processuali, la condanna alle spese di lite in suo favore instaura un rapporto autonomo tra l'avvocato e l'Amministrazione soccombente. Pertanto, egli è l'unico legittimato ad agire per l'ottemperanza di dette spese”, in Redazione Giuffrè 2025; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 24/04/2024, n.1378, così in massima: “Il difensore che ha chiesto ed ottenuto il provvedimento di distrazione è titolare di un autonomo diritto di credito al pagamento delle spese processuali e dei compensi professionali nei confronti della controparte soccombente. Per effetto di tale statuizione si instaura, infatti, un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. Ne deriva che solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l'esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui esso ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali”, in Redazione Giuffrè amm. 2024; Cassazione civile sez. I, 24/09/2009, n.20547, così in massima: “In materia di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale abbia chiesto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, è titolare di un diritto proprio ed autonomo nei confronti della parte soccombente. Ne consegue che, qualora il giudice abbia omesso di provvedere sulla richiesta del difensore, come prescritto dalla citata norma, quest'ultimo è legittimato a proporre ricorso nei confronti della parte soccombente, che è legittimata passivamente nel giudizio relativo alla mancata distrazione”).
La relativa eccezione, pertanto, non può trovare accoglimento.
3. Sulla tesi della nullità dell'atto.
Pag. 5 di 10 La distrazione del bene dal patrimonio di , allorché la domanda di usucapione era stata CP_2 definitivamente rigettata, è stata realizzata dai convenuti con lo stratagemma di “saltare” un passaggio nella titolarità del bene, dal de cuius direttamente a e Controparte_6 CP_3
, a titolo originario, e poi nuovamente a titolo derivativo, mediante donazione CP_4 alla figlia dei donanti (e nipote in linea retta di ). CP_2
I convenuti non hanno negato di essere a conoscenza delle circostanze lamentate dalle attrici, e delle azioni dalle stesse intraprese, anche di natura esecutiva, sia del provvedimento possessorio sia del provvedimento di condanna alle spese.
Ciononostante, hanno ignorato gli esiti giudiziari e anzi hanno stipulato un atto in evidente violazione del giudicato.
Ferma tale biasimevole evidenza, è necessario dar conto dell'assenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa che determini il vizio genetico, e, cioè, la nullità, dell'atto stipulato in pregiudizio delle ragioni altrui.
In particolare, alla luce della giurisprudenza maggioritaria, non si ritiene che tale motivo comune ai contraenti nell'atto di donazione integri l'illiceità della causa né il comune motivo illecito.
Si riportano sul punto le seguenti sentenze della Suprema Corte, esplicative delle ragioni a sostegno della tesi testé riferita.
Cassazione civile sez. II, 24/08/2023, (ud. 04/07/2023, dep. 24/08/2023), n.25209, così in motivazione: “L'azione revocatoria ordinaria ex art.2901c.c., tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi;
atto che rimane perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante (cfr. Cass. Sez. Un. 9660/2009, Cass. n. 13972/2007). Proprio per la funzione cui essa assolve e per la posizione di terzo estraneo all'atto revocando assunta dal soggetto che la esperisce, deve escludersi che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità (e quindi dell'assenza di eventuali nullità) dell'atto medesimo, che per l'attore rimane una res inter alios acta. Né giova alla tesi della ricorrente l'operato richiamo ai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26242/2014 in relazione alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere. Va a questo punto esaminato prioritariamente il terzo motivo, con il quale si contesta in radice che nella concreta fattispecie possa ravvisarsi un'ipotesi di frode alla legge suscettibile di determinare la nullità del contratto per illiceità della causa, ex art. 1344 c.c. e art. 1418 c.c., comma 2. Tale motivo è fondato. Questa Corte è costante nell'affermare che, in mancanza di una norma che in via generale vieti di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non può considerarsi di per sé illecito, sicché la sua conclusione non comporta una nullità per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, in quanto, a tutela di chi risulti danneggiato da
Pag. 6 di 10 un simile atto, l'ordinamento appresta rimedi speciali, i quali comportano, in presenza di particolari condizioni, la sua inefficacia o inopponibilità nei confronti del singolo creditore o della categoria dei creditori concorsuali (cfr. Cass. n. 1147/2023, Cass. n. 4701/2021, Cass. n. 19196/2016, Cass. n. 23158/2014, Cass. n. 20576/2010). Si è, infatti, sottolineato che la violazione di una norma imperativa non dà necessariamente luogo alla nullità del contratto, dal momento che l'art. 1418 c.c., comma 1, facendo salva l'ipotesi in cui la legge disponga diversamente, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia voluto salvaguardare la validità del negozio mediante la predisposizione di un meccanismo alternativo idoneo a realizzare gli effetti della norma. Qualora l'attività negoziale pregiudizievole per i terzi sia consistita nella stipula di un mutuo ipotecario funzionale ad effettuare pagamenti o a simulare titoli di prelazione con l'intento di favorire uno o più creditori a danno di altri - ed è proprio questa la situazione ricorrente nel caso che si sta esaminando, visto che, a seguito della retrovendita effettuata nel giugno 2002, il complesso immobiliare di cui si discetta è rientrato nel patrimonio della , pur se gravato dall'ipoteca volontaria precedentemente costituita dalla CP_11 Cont a favore del MPS, della e della a garanzia del Controparte_12 Controparte_14 mutuo concesso in suo favore dagli stessi istituti, il predetto meccanismo è stato individuato nell'azione revocatoria, la quale, comportando la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto, in quanto lesivo della par condicio creditorum, consente di escludere l'applicabilità della sanzione di nullità per illiceità della causa, ai sensi dell'art. 1344 c.c. (cfr. Cass. 2176/2023, Cass. n. 15844/2022, Cass. n. 4695/2021, Cass. n. 4694/2021, Cass. n. 19196/2016). I suenunciati principi di diritto, che vanno qui ribaditi, non sono stati osservati dalla sentenza impugnata. Essa, infatti, ha tralasciato di considerare che il negozio in frode alla legge è ipotesi distinta da quella del negozio in frode ai terzi e che l'attività negoziale non può dirsi illecita per il solo fatto di comportare un danno per i terzi in generale o per i creditori in particolare, perfino ove tanto costituisca l'unica o l'effettiva finalità in concreto perseguita dalle parti (cfr., sull'argomento, Cass. n. 23158/2014)”.
E, ancora, Cassazione civile sez. II, 10/07/2008, n.19030, così in massima: “Il motivo illecito - che, se comune a entrambe le parti e determinante per la stipulazione, causa la nullità del contratto - si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta a eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa. L'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri - pertanto - ove non sia riconducibile a una di tali fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi, ai quali l'ordinamento accorda, invece, rimedi specifici correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dalla altrui attività negoziale”.
Sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla Suprema Corte, l'atto non può ritenersi colpito da nullità, benché la cronologia degli eventi e i protagonisti (successione cause giudiziali e atto di donazione, con la partecipazione dei medesimi soggetti destinatari dei provvedimenti) rendano manifesto l'intento di sottrarre il bene ai creditori, o comunque aventi diritto (come nel caso dei chiamati , che ne hanno ottenuto l'assegnazione in sede di divisione Controparte_15 giudiziale).
Pag. 7 di 10 Ancora sulla scorta di quanto indicato, l'atto viene colpito dalla sanzione appositamente predisposta quale rimedio dall'ordinamento: l'inefficacia relativa per revocatoria.
4. . Sulla tesi della revocatoria.
L'art. 2901 C.C. dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore abbia recato pregiudizio alle ragioni del creditore, a condizione che il debitore conosca il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, e che, in caso di atto di disposizione a titolo oneroso, il terzo sia consapevole di detto pregiudizio.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, nel caso di specie trattandosi di atto di liberalità e, cioè, non a titolo oneroso, non occorre la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo (donatario).
Su detto requisito, e sul relativo onere probatorio, si è più volte pronunciata la Giurisprudenza, statuendo che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (v. Cass. Civ. III, 12/02/2020 n. 3375).
Particolare attenzione è poi stata prestata dagli interpreti ai casi in cui tra debitore e terzo vi siano dei rapporti di parentela, affinità o comunque di amicizia.
In tali casi, è stato rilevato che “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v. Cass. Civ, III, 29/04/2020 n. 8390).
Di più.
Nel caso di specie, in cui l'atto non è stato a titolo oneroso, la parentela tra i contraenti e le modalità in cui è stato aggirato il passaggio della titolarità in capo a , tradiscono la CP_2 concertazione ai danni dei creditori.
Essendo incontestati gli altri elementi, ricorrono tutti i presupposti della revocatoria.
Pertanto, l'atto di donazione va dichiarato inefficace nei confronti delle attrici e dei chiamati che hanno svolto le medesime domande.
*****
Pag. 8 di 10 Le spese seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico dei convenuti e della terza chiamata , liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM CP_2
147/2022 per scaglione di valore.
In considerazione della dichiarazione ex art.93 CPC, va disposta la distrazione in favore dell'AVV.
. Controparte_2
Essendo rappresentate più parti aventi la medesima posizione processuale, la liquidazione va effettuata unitariamente, con maggiorazione del 60%.
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Parte attrice ha chiesto altresì la condanna ex art.96 terzo comma CPC.
La responsabilità aggravata, nel caso di specie, deve trovare applicazione.
Gli elementi fin qui ripercorsi devono ritenersi pienamente sussunti nella previsione dei commi tre e quattro: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
Si veda in tal senso Cassazione civile sez. un., 09/07/2024, n.18718, così in massima: “Riproporre in giudizio questioni già decise con efficacia di giudicato, senza considerare precedenti statuizioni della corte di cassazione, costituisce comportamento contrario a buona fede e configura abuso del processo, cui consegue responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., punibile con la condanna della parte temeraria al pagamento di una somma a titolo sanzionatorio”.
Particolarmente grave deve ritenersi infatti la condotta artatamente realizzata in violazione del giudicato e nonostante la pendenza di diversi contenziosi aventi a oggetto i medesimi immobili, che avrebbero potuto essere assegnati ad altri, com'è accaduto nella divisione, ovvero liquidati a seguito del pignoramento (non proseguito per ragioni non inerenti alla presente controversia).
La condanna va riconosciuta in favore delle attrici e così anche dei terzi chiamati di analoga posizione, che per soddisfare i rispettivi diritti hanno dovuto perseguire diverse iniziative giudiziarie, a fronte di una difesa perpetrata in evidente mala fede, poiché in aperto contrasto con le note risultanze processuali.
Si reputa congrua una somma liquidata equitativamente in euro 1.500,00 in favore di ciascuna parte sostanziale intesa come autonomo centro di interessi: 1) 2) AVV. ; 3) CP_1 Em_1 [...]
. Email_2 Controparte_16
Per le medesime ragioni a sostegno della condanna ex art.96 CPC terzo comma, la stipulazione del contratto in chiaro spregio dei provvedimenti resi dall'autorità giudiziaria, fonda altresì la condanna in favore della cassa delle ammende, da liquidarsi in ulteriori euro 2.000,00.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. IN ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA ATTOREA, DICHIARA INEFFICACE NEI
CONFRONTI DI AVV. , Controparte_1 Email_3 [...]
, L'ATTO CP_6 Controparte_7 CP_8
PUBBLICO DI DONAZIONE, DEL 21.5.2018, REP. N. 70062 – RACC. N. 25645 IN
NOTAR , REGISTRATO A NA ZO DI TO Persona_3
IN DATA 8.6.2018 AL N.3719;
II. ORDINA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MESSINA LA
TRASCRIZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA;
III. CO AF LV , FA , AF CP_3 CP_4
IT IA UN E , IN SOLIDO TRA LORO, ALLA REFUSIONE CP_2
DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI AVV. , Controparte_1 Controparte_2
, , CHE LIQUIDA Controparte_6 Controparte_7 CP_8
IN COMPLESSIVI EURO 12.185,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE, DA DISTRARSI
IN FAVORE DEL PROCURATORE ANTISTATARIO AVV. ; Controparte_2
IV. CO AF , , AF Controparte_3 CP_4
IT UN E , IN SOLIDO TRA LORO, AI SENSI CP_2 CP_2
DELL'ART.96 TERZO COMMA CPC AL PAGAMENTO:
- DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DI;
Controparte_1
- DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DI AVV. ; CP_2 CP_2
- DI EURO 1.500,00 IN FAVORE DI Controparte_6 Controparte_7
, ;
[...] CP_8
V. CO AF LV , FA , AF CP_3 CP_4
IT UN E , IN SOLIDO TRA LORO, AI SENSI CP_2 CP_2
DELL'ART.96 QUARTO COMMA CPC AL PAGAMENTO DI EURO 2.000,00 IN FAVORE
DELLA CASSA DELLE AMMENDE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso il 23 Dicembre 2025. Il Giudice
EL AT La OR
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