Articolo 7 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9
Articolo 6Articolo 8
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31 gennaio 1991
Art. 7. (Rinvenimento di altre risorse naturali). 1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all' articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e all' articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613 , e con riferimento anche ai permessi gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:
a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi; b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entita' del giacimento presentino un evidente interesse economico. 2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazine di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sara' determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicita' delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.
Entrata in vigore il 31 gennaio 1991
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