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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 235/2024 R.G., avente ad oggetto “contratto di prestazione d'opera intellettuale”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., Parte_1 da se stesso, elettivamente domiciliato in Salerno alla via V. Fornari, n. 52, presso il proprio studio;
- RICORRENTE -
E
, in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 26.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D. Lgs. n. 150/11 depositato in data 19.1.24, l'Avv.
, preliminarmente esposto: Parte_1
- che esso istante aveva rappresentato e difeso il (C.F. Controparte_1
): a) nel procedimento iscritto al n. R.G. 2741/16 dell'intestato Tribunale, incoato P.IVA_1 dai sig.ri , e onde Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentir sospendere la deliberazione adottata dall'assemblea del testé citato ente di gestione in data 5.2.16; b) nel giudizio contrassegnato dal n. R.G. 3026/16 del Tribunale in epigrafe, nell'ambito del quale i sig.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 pagina 2 di 7 avevano convenuto il al fine di sentir dichiarare la Parte_5 Controparte_1 nullità della deliberazione adottata in data 5.2.16;
- che i dianzi menzionati procedimenti erano stati riuniti e, con sentenza n. 1913/22, era stata dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- che esso ricorrente aveva approntato “per entrambi i procedimenti comparsa di costituzione e risposta;
redatto le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.”, nonché “comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.”;
- che, con p.e.c. inoltrata in data 11.1.23, esso esponente aveva domandato, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata, l'importo “di euro 5.898,20, cpa ed iva compresa”;
- che tale richiesta di pagamento era stata “approvata all'unanimità – riconosciuta nel verbale di assemblea del 2.2.23”;
- che, cionondimeno, ad esso istante era stata versata soltanto la minor somma di euro 3.350,97;
- che il convenuto ente di gestione, ad onta dei solleciti allo stesso inoltrati, anche a mezzo di raccomandata a.r., non aveva provveduto a corrispondere la frazione residua del compenso;
ha chiesto di condannare il al pagamento dell'importo “di euro Controparte_1
2.293,36 iva compresa”, a titolo di frazione residua del compenso asseritamente spettantegli per l'attività professionale che avrebbe posto in essere in adempimento degli incarichi che sarebbero stati conferitigli dal summenzionato ente di gestione. A suffragio dell'avanzata richiesta, il ricorrente ha sostenuto che ex actis emergerebbe irrefutabilmente la prova tanto della fonte del diritto fatto valere quanto dell'attività espletata.
Con specifico riguardo alla quantificazione degli onorari, l'odierno istante ha dato atto che – pur avendo avuto riguardo, ai fini della determinazione del compenso, ai valori medi previsti dallo scaglione “da euro 5.201 ad euro 26.000” di cui al D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 – avrebbe contenuto la richiesta nell'importo di “euro 5.898,20 cpa ed iva compresa”.
Fissata l'udienza di comparizione e notificato l'atto introduttivo, il pur Controparte_1 essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
All'esito dell'udienza celebrata in data 21.11.24, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
pagina 3 di 7 Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia del che, ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto Controparte_1 introduttivo, non si è costituito.
Tanto atteso, occorre scrutinare la proposta domanda di condanna. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'orientamento esegetico nettamente prevalente in seno alla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/01).
Tale indirizzo interpretativo deve essere raccordato a quello secondo il quale, “nei giudizi – quale quello in esame – aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. ord. n. 21522/19).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la domanda avanzata dal ricorrente deve essere accolta, giacché, da un lato, l'istante ha dato adeguata prova della fonte del diritto di credito fatto valere, nonché dell'effettivo espletamento degli incarichi conferitigli;
dall'altro, il convenuto, essendo rimasto contumace, non ha eccepito fatti estintivi, modificativi o impeditivi idonei a paralizzare l'avversa pretesa.
Con specifico riguardo al primo profilo, la fonte del diritto di credito azionato dall'avv. Parte_1 risulta ex actis, potendosi arguire dalle procure stese in calce alle comparse con le quali il
[...]
si è costituito, con il ministero dell'odierno istante, nel giudizio iscritto al n. R.G. Controparte_1
2741/16 (cfr. all. n. 1 alla produzione del ricorrente), nonché in quello contrassegnato dal n. R.G.
3026/16 dell'intestato Tribunale (cfr. all. n. 2 alla produzione del procuratore istante). Inoltre, il ricorrente ha dato prova dell'attività professionale espletata in adempimento dei contratti di patrocinio conclusi con l'ente di gestione, avendo prodotto gli atti processuali stilati, nonché i verbali delle udienze a cui ha preso parte.
Accertato l'an della pretesa fatta valere, deve indugiarsi sulla quantificazione del credito. In ordine all'ammontare del compenso, pare opportuno rilevare che, in assenza di una valida determinazione negoziale, all'entità del corrispettivo da versare a fronte della prestazione professionale debba pervenirsi sulla scorta dei criteri sanciti nella lettera dell'art. 2233 c.c.: siffatta norma, infatti, enumera una serie di canoni per la determinazione del compenso spettante al professionista, attribuendo pagina 4 di 7 all'accordo tra le parti il ruolo di fonte primaria ed individuando dei parametri suppletivi cui far ricorso allorquando l'ammontare delle competenze non sia stato previamente divisato.
In ossequio al dettato dell'art. 2233 c.c., non può che procedersi alla liquidazione del corrispettivo spettante all'odierno istante facendo ricorso alle tariffe, non avendo le parti del presente giudizio previamente pattuito l'entità dell'onorario da versare all'avv. . A tal fine, non può Parte_1 prescindersi dalla previa individuazione del valore delle controversie in relazione alle quali è stato conferito il mandato all'odierno istante.
Muovendo dal giudizio contrassegnato dal n. R.G. 3026/16 del Tribunale in epigrafe, essendo lo stesso stato incoato dai sig.ri , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 onde sentir “dichiarare la nullità o, quantomeno, l'annullabilità e, di conseguenza annullare la delibera adottata in data 5.2.16 dall'assemblea” del convenuto ente di gestione, con la quale i condomini hanno nominato quale nuovo amministratore p.t. l'avv.to De Rosa Jonatha, si ritiene che il valore della controversia de qua debba considerarsi indeterminabile.
Ciò posto, ai fini della determinazione del compenso spettante all'odierno istante, deve aversi riguardo allo scaglione “da € 5.201 a € 26.000” di cui al D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, considerando, per un verso, il dettato dell'art. 5, VI comma, del summenzionato D.M. Giustizia, a tenore del quale “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”; per l'altro, l'oggetto e la difficoltà della controversia nell'ambito della quale l'avv.
ha prestato la propria opera professionale. Parte_1
Sicché, in applicazione dei valori medi contemplati dal predetto scaglione, il ricorrente ha maturato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata nell'ambito del giudizio contrassegnato dal n.
R.G. 3026/16 del Tribunale di Nocera Inferiore:
- l'importo di euro 919,00 per la fase di studio;
- la somma di euro 777,00 per la fase introduttiva;
- l'importo di euro 919,00 per la fase di trattazione, avendo l'avv. stilato le memorie di Parte_1 cui alla previgente formulazione del VI comma dell'art. 183 c.p.c. e presenziato a diverse udienze;
- la somma di euro 1.701,00 per la fase decisionale, avendo l'istante precisato le conclusioni, nonché redatto la comparsa conclusionale e la memoria di replica;
Alla luce di quanto argomentato, il ricorrente ha maturato un compenso di euro 5.077,00, cui aggiungere I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, in tal guisa pervenendosi al complessivo importo di euro 7.407,95. Sennonché, avendo l'avv. richiesto claris litteris a Parte_1 pagina 5 di 7 titolo di corrispettivo per l'attività prestata nell'ambito dei due giudizi riuniti la complessiva somma di
“euro 5.898,20, cpa ed iva compresa”, il compenso da riconoscere all'odierno istante non può che essere contenuto – in ossequio al principio sancito dall'art. 112 c.p.c. – entro il complessivo importo di euro 5.898,20.
Orbene, il convenuto , avendo già provveduto a corrispondere al ricorrente – come CP_1 espressamene ammesso nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio – la somma di euro
3.350,97, deve essere condannato a versare in favore dell'avv. l'importo di euro 2.547,23, a Parte_1 titolo di frazione residua del compenso spettante al professionista istante per la prestazione eseguita in adempimento dei contratti di patrocinio conclusi con l'ente di gestione.
Da ultimo, pare opportuno evidenziare che, essendo l'importo del compenso che avrebbe dovuto essere riconosciuto al ricorrente per l'opera professionale prestata nell'ambito del solo giudizio iscritto al n.
R.G. 3026/16 dell'intestato Tribunale facendo applicazione dei parametri tabellari superiore a quello richiesto dall'avv. nell'atto introduttivo del presente giudizio per tutta l'attività defensionale Parte_1 espletata per conto del convenuto, risulta superfluo procedere alla quantificazione dell'onorario maturato dall'odierno istante per le prestazioni eseguite nell'ambito del giudizio contrassegnato dal n.
R.G. 2741/16 del Tribunale in epigrafe, giacché l'ente di gestione non potrebbe in ogni caso esser condannato al pagamento di un importo di entità maggiore rispetto alla differenza tra il compenso effettivamente richiesto dal ricorrente, pari ad euro 5.898,20, e la somma da quest'ultimo ricevuta a titolo di acconto.
All'esito del solcato iter argomentativo, parte convenuta deve essere condannata a pagare, in favore dell'avv. , l'importo di euro 2.547,23, oltre interessi a far data dalla domanda. Parte_1
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto ente di gestione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall'avv. , atto Parte_1 introduttivo ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
2. accoglie la domanda proposta dall'avv. e, per l'effetto, condanna parte Parte_1 convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.547,23, oltre interessi a pagina 6 di 7 far data dalla domanda;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento depositato telematicamente in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 7 di 7
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, rilevato che, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza ab origine fissata con il deposito di note scritte;
tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
rilevato che l'udienza di cui è stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte era stata fissata per la discussione;
letto il dettato dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
lette le note depositate dalle parti costituite, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
Provvedimento depositato telematicamente in data 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 7
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 235/2024 R.G., avente ad oggetto “contratto di prestazione d'opera intellettuale”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., Parte_1 da se stesso, elettivamente domiciliato in Salerno alla via V. Fornari, n. 52, presso il proprio studio;
- RICORRENTE -
E
, in persona dell'amministratore p.t.; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 26.11.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D. Lgs. n. 150/11 depositato in data 19.1.24, l'Avv.
, preliminarmente esposto: Parte_1
- che esso istante aveva rappresentato e difeso il (C.F. Controparte_1
): a) nel procedimento iscritto al n. R.G. 2741/16 dell'intestato Tribunale, incoato P.IVA_1 dai sig.ri , e onde Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 sentir sospendere la deliberazione adottata dall'assemblea del testé citato ente di gestione in data 5.2.16; b) nel giudizio contrassegnato dal n. R.G. 3026/16 del Tribunale in epigrafe, nell'ambito del quale i sig.ri , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 pagina 2 di 7 avevano convenuto il al fine di sentir dichiarare la Parte_5 Controparte_1 nullità della deliberazione adottata in data 5.2.16;
- che i dianzi menzionati procedimenti erano stati riuniti e, con sentenza n. 1913/22, era stata dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- che esso ricorrente aveva approntato “per entrambi i procedimenti comparsa di costituzione e risposta;
redatto le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1, 2, 3 c.p.c.”, nonché “comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.”;
- che, con p.e.c. inoltrata in data 11.1.23, esso esponente aveva domandato, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata, l'importo “di euro 5.898,20, cpa ed iva compresa”;
- che tale richiesta di pagamento era stata “approvata all'unanimità – riconosciuta nel verbale di assemblea del 2.2.23”;
- che, cionondimeno, ad esso istante era stata versata soltanto la minor somma di euro 3.350,97;
- che il convenuto ente di gestione, ad onta dei solleciti allo stesso inoltrati, anche a mezzo di raccomandata a.r., non aveva provveduto a corrispondere la frazione residua del compenso;
ha chiesto di condannare il al pagamento dell'importo “di euro Controparte_1
2.293,36 iva compresa”, a titolo di frazione residua del compenso asseritamente spettantegli per l'attività professionale che avrebbe posto in essere in adempimento degli incarichi che sarebbero stati conferitigli dal summenzionato ente di gestione. A suffragio dell'avanzata richiesta, il ricorrente ha sostenuto che ex actis emergerebbe irrefutabilmente la prova tanto della fonte del diritto fatto valere quanto dell'attività espletata.
Con specifico riguardo alla quantificazione degli onorari, l'odierno istante ha dato atto che – pur avendo avuto riguardo, ai fini della determinazione del compenso, ai valori medi previsti dallo scaglione “da euro 5.201 ad euro 26.000” di cui al D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 – avrebbe contenuto la richiesta nell'importo di “euro 5.898,20 cpa ed iva compresa”.
Fissata l'udienza di comparizione e notificato l'atto introduttivo, il pur Controparte_1 essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
All'esito dell'udienza celebrata in data 21.11.24, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale.
pagina 3 di 7 Immortalate le prospettazioni delle parti, s'impone in limine di dichiarare la contumacia del che, ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto Controparte_1 introduttivo, non si è costituito.
Tanto atteso, occorre scrutinare la proposta domanda di condanna. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'orientamento esegetico nettamente prevalente in seno alla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/01).
Tale indirizzo interpretativo deve essere raccordato a quello secondo il quale, “nei giudizi – quale quello in esame – aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. ord. n. 21522/19).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, la domanda avanzata dal ricorrente deve essere accolta, giacché, da un lato, l'istante ha dato adeguata prova della fonte del diritto di credito fatto valere, nonché dell'effettivo espletamento degli incarichi conferitigli;
dall'altro, il convenuto, essendo rimasto contumace, non ha eccepito fatti estintivi, modificativi o impeditivi idonei a paralizzare l'avversa pretesa.
Con specifico riguardo al primo profilo, la fonte del diritto di credito azionato dall'avv. Parte_1 risulta ex actis, potendosi arguire dalle procure stese in calce alle comparse con le quali il
[...]
si è costituito, con il ministero dell'odierno istante, nel giudizio iscritto al n. R.G. Controparte_1
2741/16 (cfr. all. n. 1 alla produzione del ricorrente), nonché in quello contrassegnato dal n. R.G.
3026/16 dell'intestato Tribunale (cfr. all. n. 2 alla produzione del procuratore istante). Inoltre, il ricorrente ha dato prova dell'attività professionale espletata in adempimento dei contratti di patrocinio conclusi con l'ente di gestione, avendo prodotto gli atti processuali stilati, nonché i verbali delle udienze a cui ha preso parte.
Accertato l'an della pretesa fatta valere, deve indugiarsi sulla quantificazione del credito. In ordine all'ammontare del compenso, pare opportuno rilevare che, in assenza di una valida determinazione negoziale, all'entità del corrispettivo da versare a fronte della prestazione professionale debba pervenirsi sulla scorta dei criteri sanciti nella lettera dell'art. 2233 c.c.: siffatta norma, infatti, enumera una serie di canoni per la determinazione del compenso spettante al professionista, attribuendo pagina 4 di 7 all'accordo tra le parti il ruolo di fonte primaria ed individuando dei parametri suppletivi cui far ricorso allorquando l'ammontare delle competenze non sia stato previamente divisato.
In ossequio al dettato dell'art. 2233 c.c., non può che procedersi alla liquidazione del corrispettivo spettante all'odierno istante facendo ricorso alle tariffe, non avendo le parti del presente giudizio previamente pattuito l'entità dell'onorario da versare all'avv. . A tal fine, non può Parte_1 prescindersi dalla previa individuazione del valore delle controversie in relazione alle quali è stato conferito il mandato all'odierno istante.
Muovendo dal giudizio contrassegnato dal n. R.G. 3026/16 del Tribunale in epigrafe, essendo lo stesso stato incoato dai sig.ri , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 onde sentir “dichiarare la nullità o, quantomeno, l'annullabilità e, di conseguenza annullare la delibera adottata in data 5.2.16 dall'assemblea” del convenuto ente di gestione, con la quale i condomini hanno nominato quale nuovo amministratore p.t. l'avv.to De Rosa Jonatha, si ritiene che il valore della controversia de qua debba considerarsi indeterminabile.
Ciò posto, ai fini della determinazione del compenso spettante all'odierno istante, deve aversi riguardo allo scaglione “da € 5.201 a € 26.000” di cui al D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, considerando, per un verso, il dettato dell'art. 5, VI comma, del summenzionato D.M. Giustizia, a tenore del quale “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”; per l'altro, l'oggetto e la difficoltà della controversia nell'ambito della quale l'avv.
ha prestato la propria opera professionale. Parte_1
Sicché, in applicazione dei valori medi contemplati dal predetto scaglione, il ricorrente ha maturato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale prestata nell'ambito del giudizio contrassegnato dal n.
R.G. 3026/16 del Tribunale di Nocera Inferiore:
- l'importo di euro 919,00 per la fase di studio;
- la somma di euro 777,00 per la fase introduttiva;
- l'importo di euro 919,00 per la fase di trattazione, avendo l'avv. stilato le memorie di Parte_1 cui alla previgente formulazione del VI comma dell'art. 183 c.p.c. e presenziato a diverse udienze;
- la somma di euro 1.701,00 per la fase decisionale, avendo l'istante precisato le conclusioni, nonché redatto la comparsa conclusionale e la memoria di replica;
Alla luce di quanto argomentato, il ricorrente ha maturato un compenso di euro 5.077,00, cui aggiungere I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, in tal guisa pervenendosi al complessivo importo di euro 7.407,95. Sennonché, avendo l'avv. richiesto claris litteris a Parte_1 pagina 5 di 7 titolo di corrispettivo per l'attività prestata nell'ambito dei due giudizi riuniti la complessiva somma di
“euro 5.898,20, cpa ed iva compresa”, il compenso da riconoscere all'odierno istante non può che essere contenuto – in ossequio al principio sancito dall'art. 112 c.p.c. – entro il complessivo importo di euro 5.898,20.
Orbene, il convenuto , avendo già provveduto a corrispondere al ricorrente – come CP_1 espressamene ammesso nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio – la somma di euro
3.350,97, deve essere condannato a versare in favore dell'avv. l'importo di euro 2.547,23, a Parte_1 titolo di frazione residua del compenso spettante al professionista istante per la prestazione eseguita in adempimento dei contratti di patrocinio conclusi con l'ente di gestione.
Da ultimo, pare opportuno evidenziare che, essendo l'importo del compenso che avrebbe dovuto essere riconosciuto al ricorrente per l'opera professionale prestata nell'ambito del solo giudizio iscritto al n.
R.G. 3026/16 dell'intestato Tribunale facendo applicazione dei parametri tabellari superiore a quello richiesto dall'avv. nell'atto introduttivo del presente giudizio per tutta l'attività defensionale Parte_1 espletata per conto del convenuto, risulta superfluo procedere alla quantificazione dell'onorario maturato dall'odierno istante per le prestazioni eseguite nell'ambito del giudizio contrassegnato dal n.
R.G. 2741/16 del Tribunale in epigrafe, giacché l'ente di gestione non potrebbe in ogni caso esser condannato al pagamento di un importo di entità maggiore rispetto alla differenza tra il compenso effettivamente richiesto dal ricorrente, pari ad euro 5.898,20, e la somma da quest'ultimo ricevuta a titolo di acconto.
All'esito del solcato iter argomentativo, parte convenuta deve essere condannata a pagare, in favore dell'avv. , l'importo di euro 2.547,23, oltre interessi a far data dalla domanda. Parte_1
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, conformemente al principio della soccombenza, devono essere poste a carico del convenuto ente di gestione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott. Gianluca
Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall'avv. , atto Parte_1 introduttivo ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
2. accoglie la domanda proposta dall'avv. e, per l'effetto, condanna parte Parte_1 convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 2.547,23, oltre interessi a pagina 6 di 7 far data dalla domanda;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.750,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Provvedimento depositato telematicamente in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 7 di 7