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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3214/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR GI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19355/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071-2025-01198023-80000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1858/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, impugna la cartella di pagamento, notificata il 23.07.25, di €330,49, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2020. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il difetto di legittimazione passiva in merito all'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici alla cartella e di prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'atto impugnato;
invoca l'applicazione dei termini di sospensione prevista dalla normativa emergenziale per Covid 19, dall'08.03.30 al 31.08.21. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania si costituisce assumendo l'infondatezza del ricorso alla luce della documentazione depositata in giudizio, considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza il
02.08.23; pertanto, la rituale notificazione dell'atto prodromico costituisce una preclusione tale da rendere inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito, diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memorie il ricorrente ritiene inesistente la notifica dell'avviso di accertamento, così come effettuata, insistendo per la prescrizione della pretesa creditoria in quanto la cartella di pagamento è pervenuta solo in data 23.07.25, per la tassa relativa all'anno 2020.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Dall'esame della documentazione in atti risulta l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto non è stato dato atto dell'avvenuto deposito dell'avviso di giacenza e della data dell'adempimento, di conseguenza va accolto il ricorso, in quanto la cartella notificata il 23.07.25 per tassa automobilistica
2020 è il primo atto valido ricevuto dal contribuente, quando era maturata la prescrizione triennale, prevista per il tributo dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito nella legge n. 53/1983 e successive modifiche, per il recupero delle tasse automobilistiche. Ed invero l'atto è stato spedito, in via diretta dalla
Regione Campania, a mezzo posta 09.06.23; sull'avviso di ricevimento della raccomandata è apposto un timbro con annotazione con segno di croce in corrispondenza della dicitura “Assente” ed aggiunto a penna la data 26.6.23, senza firma dell'agente notificatore né attestazione di deposito di avviso di giacenza. Risulta apposto altro timbro di “Compiuta giacenza” con data leggibile in modo chiaro solo nell'indicazione dell'anno- 2023- senza timbro e firma dell'operatore, con apposizione di una sigla che non identifica l'operatore postale. Il ricorso va accolto con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR GI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19355/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071-2025-01198023-80000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1858/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, impugna la cartella di pagamento, notificata il 23.07.25, di €330,49, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno
2020. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce il difetto di legittimazione passiva in merito all'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici alla cartella e di prescrizione maturata antecedentemente alla notifica dell'atto impugnato;
invoca l'applicazione dei termini di sospensione prevista dalla normativa emergenziale per Covid 19, dall'08.03.30 al 31.08.21. Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
La Regione Campania si costituisce assumendo l'infondatezza del ricorso alla luce della documentazione depositata in giudizio, considerato che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza il
02.08.23; pertanto, la rituale notificazione dell'atto prodromico costituisce una preclusione tale da rendere inammissibile ed infondata ogni eccezione di merito, diretta a minare l'efficacia dell'atto impugnato.
Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Con memorie il ricorrente ritiene inesistente la notifica dell'avviso di accertamento, così come effettuata, insistendo per la prescrizione della pretesa creditoria in quanto la cartella di pagamento è pervenuta solo in data 23.07.25, per la tassa relativa all'anno 2020.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.
Dall'esame della documentazione in atti risulta l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento, in quanto non è stato dato atto dell'avvenuto deposito dell'avviso di giacenza e della data dell'adempimento, di conseguenza va accolto il ricorso, in quanto la cartella notificata il 23.07.25 per tassa automobilistica
2020 è il primo atto valido ricevuto dal contribuente, quando era maturata la prescrizione triennale, prevista per il tributo dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito nella legge n. 53/1983 e successive modifiche, per il recupero delle tasse automobilistiche. Ed invero l'atto è stato spedito, in via diretta dalla
Regione Campania, a mezzo posta 09.06.23; sull'avviso di ricevimento della raccomandata è apposto un timbro con annotazione con segno di croce in corrispondenza della dicitura “Assente” ed aggiunto a penna la data 26.6.23, senza firma dell'agente notificatore né attestazione di deposito di avviso di giacenza. Risulta apposto altro timbro di “Compiuta giacenza” con data leggibile in modo chiaro solo nell'indicazione dell'anno- 2023- senza timbro e firma dell'operatore, con apposizione di una sigla che non identifica l'operatore postale. Il ricorso va accolto con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.