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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/11/2025, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 588/2022 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OR AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in
Torino, via Tofane n. 6
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
SI AO e ON AR NN, domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Milano, via Paleocapa n. 6 / in Torino, Via Mercantini n. 6
CONVENUTA
OGGETTO: fruizione delle ferie – entità della retribuzione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/2/2022, ha allegato: Parte_1
- di essere stato dipendente di sino al dicembre del 2021 e di avere svolto Controparte_1
mansioni di macchinista;
- di avere goduto, nei giorni di servizio lavorativo, oltre che delle voci retributive “fisse”, delle seguenti indennità economiche accessorie variabili:
indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie
del 20/7/2012 e del 16/12/2016); indennità di utilizzazione professionale, a sua volta suddivisa nelle seguenti voci: condotta e chilometrica;
riserva (art. 31 Contratto Aziendale Gruppo FS del
20/7/2012 e del 16/12/2016);
- di non aver visto riconosciute dette voci variabili di retribuzione durante la fruizione dei giorni di ferie, pur essendo esse una parte significativa della loro retribuzione media mensile, percepita per di più in modo costante durante i periodi di servizio effettivo;
la sola parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale, pari ad euro 12,80, viene erogata anche durante i giorni di fruizione delle ferie;
- che tali voci dovrebbero essere invece riconosciute anche nel periodo feriale, secondo i principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e, più di recente, dalla Corte di
Cassazione; dovendo essere mantenuta, in tale periodo, la retribuzione ordinariamente percepita durante i periodi di svolgimento delle mansioni;
questo, purchè le voci di retribuzione siano connesse alle mansioni stesse o compensino uno specifico disagio derivante dal loro espletamento.
Il ricorrente ha quindi chiesto in questa sede:
2 - la declaratoria di nullità e comunque la disapplicazione dell'art. 34, par. 84, del Contratto di
Confluenza (aziendale) del 2003, dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 25 par. 6 del CCNL Mobilità del 2003,
dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
degli articoli 3 1 .6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
-
l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di assenza dalla residenza e le voci variabili dell'indennità di utilizzo professionale durante la fruizione delle ferie (retribuzione pari ad un importo corrispondente alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore);
- l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di assenza dalla residenza e le voci variabili dell'indennità di utilizzo professionale durante la fruizione delle ferie;
nonché la condanna della società convenuta alla corresponsione di dette voci per i periodi di ferie fruiti dal luglio del 2007 al dicembre del 2021, per un totale quantificato in complessivi euro 4.127,90, di cui euro 481,13 per indennità di utilizzazione professionale ed euro 3.646,77
per indennità di assenza dalla residenza.
Si è costituita in giudizio
contro
-deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza della tesi del ricorrente;
la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea non avrebbe imposto al Giudice nazionale di prendere in considerazione sic et simpliciter, a fini di retribuzione delle ferie, tutte le voci di remunerazione delle mansioni svolte nei periodi di
3 servizio effettivo, ma di attribuire ai lavoratori una retribuzione, durante la fruizione del riposo maturato, paragonabile (ma non identica) a quella riconosciuta durante la prestazione del servizio;
la contrattazione collettiva avrebbe poi individuato (dando attuazione concreta ai principi comunitari) le voci da riconoscere ai lavoratori in costanza di ferie;
- tanto sarebbe stato fatto nel caso di specie;
infatti, la contrattazione collettiva aziendale ha riconosciuto ai lavoratori che svolgono mansioni di macchinisti la parte “fissa” dell'indennità
di utilizzazione professionale, escludendo volutamente le voci variabili;
l'indennità di assenza dal servizio sarebbe poi voce di natura non retributiva, come previsto dal CCNL di riferimento,
che ha espressamente escluso la stessa dal calcolo della retribuzione “per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”, assimilandola all'indennità di trasferta sul piano fiscale;
tale assimilazione sarebbe stata confermata anche da normativa primaria;
- la scarsa incidenza percentuale delle voci richieste dai ricorrenti, anno per anno, rispetto alle complessive retribuzioni annue dagli stessi percepite, deporrebbe per ritenere che la mancata corresponsione di tali indennità variabili non abbia avuto un concreto effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie (il serio rischio che il lavoratore non goda delle ferie per timore di perdere parte della retribuzione normalmente goduta sarebbe elemento richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea per ritenere sussistente una concreta violazione del diritto dei lavoratori al godimento del diritto);
- poi, che indennità di condotta ed indennità di riserva non sarebbero tra loro cumulabili,
essendo prevista la prima in ragione dell'attività di guida del treno svolta dai macchinisti, ed essendo prevista la seconda, in via alternativa, per i giorni in cui questi rimangono a disposizione del datore di lavoro per l'effettuazione di turni imprevisti (per sostituzione di personale assente) o per attività di traghettamento macchine;
il riconoscimento di entrambe le voci durante i giorni di ferie comporterebbe un ingiustificato arricchimento per il lavatore;
- che l'indennità di assenza dalla residenza non avrebbe natura retributiva, ma di mero rimborso
4 spese;
tanto si desumerebbe da previsione della contrattazione collettiva, che esclude espressamente tale voce dall'imponibile IRPEF.
ha quindi chiesto il rigetto delle domande;
in subordine, ha eccepito: Controparte_1
- l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, ex art. 2948 c.c., godendo il ricorrente della tutela prevista dall'art. 18 l. 300/1970 e non operando, quindi, la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto contrattuale;
- la non correttezza dei conteggi allegati al ricorso;
infatti, è stata calcolata la media giornaliera,
mese per mese ed anno per anno, delle voci qui reclamate, tenendo in considerazione le voci
“variabili” percepite in ogni mese e dividendole poi per i giorni di servizio effettivo prestato nel medesimo periodo;
rettificando poi il calcolo della retribuzione per i giorni di ferie goduti;
diversamente, riconoscendo l'art. 68 del CCNL la retribuzione giornaliera quale suddivisione della paga mensile per 26, si sarebbe dovuto operare analogamente il calcolo, dividendo per 26,
appunto, le voci variabili percepite in ogni mese di servizio.
La società convenuta ha infine sollevato questione di legittimità costituzionale.
In corso di causa non è stata svolta attività istruttoria;
sono stati prodotti dalla parte ricorrente conteggi alternativi del dovuto.
Il processo è stato sospeso dopo pronuncia di sentenza ex art. 420 bis cpc in merito alle disposizioni della contrattazione collettiva qui contestate e dopo impugnazione della stessa per grado di legittimità. Successivamente alla cassazione della sentenza ex art. 420 bis cpc, la causa
è stata riassunta.
2.1. Per la soluzione delle questioni qui oggetto di trattazione occorre un preliminare esame della normativa, di matrice euro-unitaria ed interna, e della giurisprudenza della CGUE in materia, appunto, di ferie garantite ai lavoratori e della corrispondente retribuzione.
L'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
5 annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità
finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro".
Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva soprarichiamata con il decreto legislativo
66/2003 che all'articolo 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito, con più arresti, quanto segue:
- sentenza Robinson-Steele del 16/3/2006, in causa C-131/04: la Corte ha preliminarmente ricordato che “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come
principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può
derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata
solo nei limiti indicati dalla stessa direttiva” e “il pagamento delle ferie prescritto dall'art. 7,
n.1, della direttiva è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie cui ha
diritto. L'espressione «ferie annuali retribuite», che figura in tale disposizione, significa che,
per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre
parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”;
- sentenza Schultz-Off del 20/1/2009, in causa C-350/06: in tale pronuncia la Corte del
Lussemburgo ha rilevato che la direttiva 2003/88/CE riconosce al lavoratore, in caso di impossibilità di fruire delle ferie, il diritto ad un'indennità finanziaria, ma non definisce le modalità di calcolo che sono demandate ai singoli Stati;
gli Stati, tuttavia, non hanno una discrezionalità illimitata nel definire tali modalità di calcolo, posto che la direttiva prevede che
“ferie annuali retribuite” significhi che per la durata delle ferie annuali, la retribuzione deve
6 essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
dunque l'indennità sostitutiva deve essere calcolata in modo da porlo in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro;
ai fini del calcolo dell'indennità risulta determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- sentenza DS-Koch del 13/1/2022, in causa C-514/20: la Corte ha ritenuto che, posto che è
nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite;
altrimenti verrebbe inficiato l'obiettivo della direttiva che è, appunto, assicurare una tutela efficace della sicurezza e della salute del lavoratore;
detto altrimenti, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è
incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
pertanto, “l'ottenimento
della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire
al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la
retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal
lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere
le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo”; la Corte ha osservato che in una simile ipotesi il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, in quanto si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali;
- sentenza LI c. IT YS del 15/9/2011, in causa C-155/10: tale pronuncia ha
7 affrontato la problematica del calcolo della retribuzione durante le ferie annuali fruite dai piloti di aerei;
la Corte del Lussemburgo ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva
2003/88/CE e della clausola 3 dell'Accordo europeo allegato alla Direttiva 2000/79/CE, i piloti hanno diritto, durante le ferie, ad una retribuzione che non si limiti al solo stipendio base, ma che includa anche tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva, nonchè tutti gli elementi collegati a loro status personale e professionale;
la Corte ha infatti statuito che “qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo
trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai
fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a
coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese
connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere
presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”;
- sentenza del 13/12/2018, in causa C-385/17: per la Corte, premesso che per il Persona_1
diritto dell'Unione durante il periodo di ferie il lavoratore deve poter beneficiare di condizioni economiche comparabili a quelle relative ai periodi di lavoro effettivo (deve percepire quindi la retribuzione “ordinaria” e non una retribuzione ridotta), una normativa nazionale come quella esaminata in quel caso, normativa che consente, tramite contratto collettivo, di computare periodi di disoccupazione parziale (o altri eventi che riducono la retribuzione) nel calcolo dell'indennità per ferie, è incompatibile con il diritto UE in relazione al periodo minimo di ferie
8 (quattro settimane), in quanto porta a una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria;
- sentenza Lock-IT Gas del 22/5/2014, in causa C-539/12: secondo la Corte “osta a
disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore la cui retribuzione è composta,
da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione il cui importo è fissato
con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da
detto lavoratore abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione
composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
I principi di diritto affermati in sede euro-unitaria hanno poi trovato specificazione e concreta applicazione, nell'ambito nazionale, in molteplici sentenze delle Corti di merito (si vedano, ex
multis: Tribunale Milano, Sezione Lavoro, Sentenza 15.04.2019, n. 971; Tribunale Milano,
Sezione Lavoro, Sentenza 6.11.2019 n. 2469; Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, 2
luglio 2019, n. 684; Tribunale Milano sentenza n. 2469 del 2019; Tribunale Milano sentenza
1703 del 2018; Tribunale Milano sentenza 1140 del 2019; Trib. Milano n. 207 del 29.3.21 c.
; Trib. Milano n. 447 del 8.3.21 c. Trenitalia;
Corte Appello Milano 19.4.2021; Corte CP_1
Appello Milano n. 719 del 25.5.2021; Corte Appello Milano n. 32-2020; Trib. Milano n. 2333
del 9.12.20 c. Trenord;
Trib. Milano n. 1033 del 10.7.21 c. Trenord;
Trib. Milano n. 932 del
31.3.21 c. Trenord;
Trib. Milano n. 455 del 17.2.21 c. Trenord;
Trib. Milano 926 del 26.6.20 c.
Trenord; Trib. Milano n. 1076 del 31.8.20 c. Trenord) ed oramai anche in numerose sentenze della Corte di Cassazione. Si citano, tra queste ultime, le seguenti:
- sentenza n. 13425/2019: La Corte ha statuito che l'espressione “ferie annuali retribuite”
significa che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria,
in modo tale la situazione del lavoratore a livello retributivo, durante il periodo di ferie, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
una diminuzione della retribuzione, infatti, risulterebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; di conseguenza, “qualsiasi incomodo intrinsecamente
9 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo
contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo
della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in
considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali (…)
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare
durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti
esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di
lavoro”; è quindi compito del giudice di merito valutare in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro,
interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato,
dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE;
- sentenza n. 18160/2023: la Suprema Corte ha stabilito che “la nozione di retribuzione da
applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla
interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza
del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» Persona_2
contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che,
per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi
che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (…)
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una
diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare
10 il diritto alle ferie (…).
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la
retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva (…), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo
pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia
correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”;
- sentenza n. 20216/2022: la Corte di Cassazione, nell'affermare, sostanzialmente, i medesimi principi di diritto sopra emarginati, ha riconosciuto la tutela euro-unitaria limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane;
per i giorni eccedenti tale periodo minimo, non oggetto della disciplina del diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati
membri determinare il riconoscimento della retribuzione, ragione per la quale la normativa
Europea ed i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili (si riporta la massima della pronuncia: “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel
periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati
a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo
- sezione personale navigante tecnico - limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto
periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da
corrispondere nel periodo feriale - per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma
imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore
navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle
ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili
a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”);
- sentenza n. 18160/2023: la S.C. ha confermato quanto deciso dalla Corte di merito, verificando che questa “ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva
dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento
11 delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni
proprie della qualifica rivestita”;
- sentenza n. 2674/2024: la pronuncia, nel ribadire i principi affermati da Cass. n. 20216/2022,
ha affermato che la nozione europea di “retribuzione” (ordinaria) da applicare nel periodo di godimento delle ferie “comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e
professionale del lavoratore”, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie;
- sentenza n. 11760/2024: ha stabilito che “non basta la concreta fruizione delle ferie ad
eliminare il cd. effetto dissuasivo, dovendo essere comunque commisurato in generale sotto il
profilo retributivo”; la S.C. ha confermato la Corte di merito, la quale aveva accertato, sotto tale profilo, che la mancata erogazione della retribuzione potrebbe avere un effetto dissuasivo,
anche potenziale;
- sentenza n. 13932/2024 e sentenza n. 19991/2024: hanno stabilito che l'incidenza dell'effetto dissuasivo (alla fruizione delle ferie) non possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale.
Si possono poi citare, tra le numerose pronunce di legittimità che sono pervenute alle medesime conclusioni degli arresti appena sopra citati, Cass. sent. n. 19711/2023, Cass. sent. n.
33779/2023, Cass. sent. n. 33793/2023, Cass. sent. n. 33803/2023, Cass. sent. n. 35878/2023,
Cass. sent. n. 36289/2023, Cass. sent. n. 14089/2024, Cass. n. 13321/2024.
2.2. Ciò premesso, si possono affrontare le questioni poste con il ricorso introduttivo, ed in particolare si possono esaminare le singole voci rispetto alle quali si lamenta la mancata corresponsione durante la fruizione delle ferie.
L'indennità di assenza dalla residenza è stata disciplinata prima dal CCNL del 16/4/2003, poi dall'art. 77 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20/7/2012 e poi (sino alla data odierna)
12 dal CCNL del 16/12/2016 (doc. 2, 3 e 4 ricorrente); trattasi di emolumento, che varia, rispetto al servizio svolto, da euro 1,30 a euro 2,20 orarie, e sino a euro 3,20 orarie nel caso di servizi all'estero o in zone di confine;
le norme contrattuali citate prevedono: “Al personale di condotta
e al personale di bordo in servizio sui treni le aziende corrisponderanno un compenso per
assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di
assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito,
all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro”.
Trattasi di voce variabile pacificamente connessa in modo intrinseco alle mansioni svolte e dal macchinista e dal capotreno (figure professionali ricomprese nella lata dizione di personale mobile) e volta a ricompensare il lavoratore del disagio derivante dallo svolgimento tipico ed intrinseco delle proprie mansioni (in viaggio, lontano dalla sede e dalla residenza). Non si tratta,
come si evince dalla lettura della norma contrattuale sopra riportata, di un'indennità
riconosciuta a titolo di rimborso spese (trattasi infatti di indennità commisurata alle ore lavorate); le spese vive connesse all'assenza dalla sede di partenza e dalla residenza, come è
stato allegato dalla parte ricorrente, senza contestazione sul punto da parte della convenuta,
sono corrisposte separatamente da quest'ultima. Trattasi di voce non corrisposta, poi, in modo meramente occasionale, stanti le modalità tipiche di svolgimento delle mansioni da parte del macchinista e del capotreno. Non rileva, infine, il trattamento fiscale di tale indennità (v. art. 77 punto 2.3 del CCNL 2012 e 2016), dal momento che le previsioni normative dettate in tema di imposizione tributaria a nulla rilevano in sede di verifica della corretta retribuzione del lavoratore (anzi, più diffusamente, non rilevano in tema di qualificazione come retribuzioni,
sinallagmaticamente collegate alla prestazione lavorativa, di erogazioni economiche ai lavoratori).
L'emolumento in discorso presenta quindi i caratteri sopra individuati per essere ritenuto una parte della retribuzione ordinaria da garantirsi al personale mobile anche durante la fruizione
13 delle ferie;
a simili conclusioni sono peraltro giunte le sentenze della Suprema Corte nn.
13932/2024 e 13972/2024.
Le voci variabili dell'indennità di utilizzazione professionale sono state disciplinate prima dall'art. 34 del CC aziendale / di confluenza del 2003, poi dall'art. 31 del Contratto Aziendale
Gruppo FS del 20/7/2012 e poi (sino alla data odierna) dall'art. 31 del 16/12/2016 (doc. 2, 5 e
6 ricorrente), con norme contrattuali sostanzialmente sovrapponibili.
In particolare, l'indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 34 e dall'art. 31, punto 4,
tabella A, dai contratti aziendali sopra citati, per il personale del settore macchina e per il personale di bordo, da erogarsi come importo orario per lo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo, comprende le seguenti voci:
− orario lavoro € 0,54 (codice voce 0964);
− condotta diurna a doppio agente € 4,20 (codice voce 0965);
− condotta notturna a doppio agente € 7,20 (codice voce 0966);
− condotta diurna ad agente unico € 8,70 (codice voce 0967);
− condotta notturna ad agente unico € 10,50 (codice voce 0968);
− condotta diurna ad agente solo 12,00 (codice voce 0987);
− condotta notturna ad agente solo € 14,00 (codice voce 0988);
− condotta diurna con polifunzionale € 8,70 (codice voce 0101)
− condotta notturna con polifunzionale € 11,80 (codice voce 0100).
Inoltre, sulla base dei chilometri percorsi, sono riconosciute ai macchinisti anche le seguenti ulteriori componenti dell'indennità di utilizzazione/condotta:
- con equipaggio a DA (doppio agente) o ad AU (agente unico) € 0,11 (codice voce 0170);
− con equipaggio ad Agente solo o con Polifunzionale € 0,30 (codice voce 0169).
Il par. 5 dell'art. 31 dei CC aziendali citati prevedono poi che:
14 “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto
6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50”.
Anche le voci variabili dell'i.u.p. sono intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni del macchinista;
in particolare, strettamente riconnesse alla conduzione e guida del mezzo di trasporto, ed alla relativa responsabilità assunta dal lavoratore. Come tali, le indennità
variabili in discorso vanno a remunerare la specifica qualifica professionale del macchinista, ed il suo status. La riserva, invece, remunera una particolare modalità di svolgimento delle mansioni, consistenti nella disponibilità non attiva del macchinista per eventuali sostituzioni di personale assente, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto, e nella partecipazione a corsi di aggiornamento e per il conseguimento di particolari abilitazioni (si veda la norma contrattuale sopra riportata); risultando anch'essa inscindibilmente connessa alle modalità di svolgimento delle mansioni tipiche della figura professionale in esame, e quindi connessa alla specifica qualifica professionale del macchinista.
Si deve concludere, quindi, per la qualificazione delle voci variabili sopra indicate come parti dell'ordinaria retribuzione tipica del personale di macchina, come tale garantita dalle norme euro-unitarie sopra richiamate (per la spettanza di voci analoghe a quelle appena esaminate,
previste da disposizione del CCNL Mobilità, ovvero l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva, v. Cass. n. 18160/2023).
15 La non occasionalità della corresponsione di tali voci, ma, anzi, la loro costante percezione da parte del ricorrente, è agevolmente evincibile dall'esame delle buste paga, relative alle annualità
oggetto di domanda, prodotte in causa (v. doc. 1 ricorrente).
Trattasi poi di voci della retribuzione mensile di entità apprezzabile in relazione ai redditi del ricorrente. Si deve infatti osservare che:
- le medie annue delle diverse voci indennitarie percepite che si desumono dai conteggi allegati al ricorso ammontano a circa 5.000,00 euro;
il che significa che, ragguagliando tali importi annui a circa 11 mesi effettivi di presenza in servizio del lavoratore (percependosi tali importi,
appunto, solo in presenza in servizio), l'importo medio mensile percepito per tali indennità è
pari a circa 500,00 euro;
- tanto, a fronte di retribuzione mensile effettiva, media, del ricorrente, negli anni oggetto di causa quantificabile in range compreso tra i 3.000,00 ed i 4.500,00 euro lordi;
- il paragone tra l'entità delle differenze retributive in trattazione e l'entità delle retribuzioni lorde medie di sicuro costituisce elemento potenzialmente dissuasivo dal libero godimento del diritto alle ferie, posto che ben potrebbe ingenerarsi nel lavoratore il timore di vedere perduta una parte rilevante della propria retribuzione ordinaria;
in buona sostanza, e detto in altri termini, tanto significa che in ogni anno di lavoro, per i periodi oggetto di causa, la parte ricorrente si è trovata esposta alla perdita, concreta, durante il godimento delle ferie (per cui,
per circa un mese all'anno), di una somma che è pari a più del 10% della retribuzione lorda media mensile;
percentuale di sicuro rilevante, che deve presumersi idonea ad ingenerare l'effetto dissuasivo di cui si è detto.
Deve quindi rigettarsi l'eccezione della convenuta, secondo la quale l'entità delle somme reclamate sarebbe percentualmente irrisoria;
infatti, non occorre confrontare tali importi, non percepiti dai lavoratori durante le ferie, per ogni anno oggetto di causa, con i redditi totali dei lavoratori del medesimo anno, ma occorre porre a confronto gli importi qui reclamati con il
16 reddito ordinariamente percepito mensilmente, come si è detto, per potere apprezzare la rilevanza del quantum richiesto. Solo in tal modo si può percepire quanta effettivamente sia la perdita economica cui concretamente si espone il lavoratore laddove voglia fruire delle ferie di diritto. Si deve comunque ribadire come anche per la Corte di Cassazione l'incidenza dell'effetto dissuasivo (alla fruizione delle ferie) non possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, come preteso invece da parte convenuta (v.
Cass. sentenza n. 13932/2024 e sentenza n. 19991/2024).
Consegue alle considerazioni sin qui svolte che illegittima è l'esclusione dalla retribuzione c.d.
feriale delle voci di retribuzioni sopra indicate e, per ciò che riguarda l'indennità di utilizzazione professionale, il riconoscimento, in tale periodo, della sola componente fissa, e non delle componenti variabili, le quali, come si è rilevato, costituiscono un'apprezzabile componente dei compensi normalmente riconosciuti ai lavoratori della società convenuta.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'articolo 34, par.
8.4 dell'accordo di confluenza del 2003, dell'art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato
nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4
dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Deve essere infine rigettata l'eccezione di parte convenuta, secondo la quale, dichiarata la nullità di una clausola della contrattazione collettiva nazionale, vista l'inscindibilità delle pattuizioni contenute in essa, dovrebbe conseguentemente dichiararsi la nullità anche delle altre clausole che disciplinano le indennità oggetto di domanda, nulla spettando, pertanto, alla parte ricorrente. Deve rilevarsi che effettivamente nelle premesse del CCNL Mobilità del 2012 e del
17 2016 vi è la seguente previsione: “Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”.
Tale pattuizione generale sul contenuto del contratto collettivo non può però essere interpretata come una sorta di clausola “suicida”, a mente della quale l'eventuale nullità di una clausola farebbe venire meno tutto l'impianto negoziale, in quanto, dando un simile significato alla disposizione in discorso, dovrebbe pronunciarsene la nullità, in quanto ostativa alla tutela giurisdizionale garantita dalle norme costituzionali (come nel caso di specie, chi agisse in giudizio per fare valere la nullità di una pattuizione del CCNL, vedrebbe vanificare le proprie pretese). La norma negoziale deve essere quindi interpretata quale specificazione della regola generale di esegesi contrattuale contenuta nell'art. 1363 c.c., ovvero: “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”; con conseguente ininfluenza della declaratoria di nullità parziale delle norme negoziali oggetto di domanda.
Parte convenuta ha poi sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 cost dell'art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate in ricorso, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione Europea, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla corte di giustizia con la sentenza 15
settembre 2011, e altri c. IT YS Plc, causa C-155/10. In particolare, parte Per_3
convenuta lamenta la violazione del principio di legittimo affidamento e di libertà sindacale,
nonché di libertà d'impresa (nella misura in cui vi sarebbe un inammissibile sindacato su quanto negoziato liberamente dalle parti sociali).
18 Si deve rilevare che la medesima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nella causa già pendente avanti alla Corte di Cassazione a n. di RG 12420/2021, definita con la sentenza n. 20216/2022, sopra citata, e che in tale arresto la questione è stata dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente infondata. Lo scrivente ritiene di dover confermare la manifesta infondatezza, nei medesimi termini di cui alla sentenza di legittimità citata, ragione per la quale si ritiene sufficiente il richiamo a quanto già considerato in diritto dalla Suprema
Corte, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
2.3. Si può quindi verificare quale sia il quantum riconoscibile in favore della parte ricorrente.
Anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta.
Secondo la Corte di Cassazione “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato
per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro” (Cass. SSUU n. 26246/2022, conforme ex multis Cass. ord. n. 18008/2024). Ne
consegue: che la prescrizione quinquennale, a far data quantomeno dall'entrata in vigore della l. 92/2012 (18/7/2022) rimane sospesa, fino alla cessazione del rapporto;
rimane però ferma la prescrizione quinquennale eventualmente già maturata al 18/7/2012, e quindi in relazione a diritti di natura retributiva sorti dal luglio 2007 o anche precedentemente. Nel caso in esame,
però, sono stati azionati diritti economici sicuramente successivi al 18 luglio del 2012 (la prima differenza retributiva azionata è stata maturata a fine luglio 2007), conseguendone l'anticipato rigetto dell'eccezione.
Dovendosi prendere in considerazione, pertanto, le intere annualità oggetto di domanda, si deve dare atto del fatto che per Cass. 20216/2022, sopra citata, la tutela euro-unitaria della
19 retribuzione nel periodo feriale, stante la formulazione letterale dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, deve intendersi limitata al periodo minimo garantito (a livello unitario) di 4
settimane. Ciò comporta che, viste le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale (art. 28 par.
1.5 CCNL Mobilità 2012, art. 27 par.
1.5 CCNL Mobilità 2012) e la suddivisione
“normale” dell'orario di lavoro su 5 giorni alla settimana, la tutela euro-unitaria e di conseguenza nazionale della retribuzione feriale deve essere limitata, nel caso di specie, a soli
20 giorni all'anno.
Nel calcolo del quantum debeatur devono essere seguiti, poi, i principi che si indicano di seguito (e che è stato applicato nei conteggi depositati il 7/8/2025):
- calcolo delle indennità spettanti utilizzando la media mensile, per ogni anno oggetto di domanda, delle indennità percepite nell'anno precedente (detratte poi le indennità già
riconosciute in misura fissa), utilizzando quale base i giorni di presenza effettiva in servizio, e non il divisore convenzionale della contrattazione collettiva (26 giorni al mese), posto che tale parametro è, come appunto precisato anche dalla parte convenuta, un divisore convenzionale per ottenere la paga giornaliera, laddove, nel caso di specie, interessa determinare gli importi medi di voci di retribuzione connesse all'effettiva presenza del lavoratore, componenti eterogenee, come si è visto, per natura, funzione retributiva e soprattutto entità (è pacifico che le indennità in trattazione sono riconosciute per singole giornate e contenuti dell'attività svolta dal capotreno o dal macchinista, e quindi sono da determinare su base storica, e non convenzionale, come avviene per le voci pagate in misura fissa);
- riconoscimento delle indennità in relazione non solo ai giorni di ferie maturati e fruiti nel medesimo anno, ma anche se fruiti successivamente all'anno di maturazione;
non si rinviene alcuna norma, euro-unitaria, legislativa interna o negoziale collettiva che porti a ritenere che la tutela riconosciuta alla retribuzione del periodo c.d. feriale sia da limitarsi ai soli giorni di ferie goduti nello stesso anno in cui sono maturati.
20 In applicazione di questi principi, pertanto, può riconoscersi la correttezza contabile dei conteggi di parte ricorrente da ultimo richiamati, i quali, fatta eccezione per le eccezioni già
rigettate, non hanno trovato altre contestazioni da parte della società convenuta.
Deve pertanto emettersi condanna per il seguente importo: euro 3.220,24, di cui euro 339,06 a titolo di I.U.P. ed euro 2.881,18 a titolo di indennità di assenza dalla residenza.
3. In punto spese di lite, deve osservarsi che:
- vi è stato più di un tentativo di conciliazione, con due offerte di parte convenuta che si sono susseguite dopo la riassunzione del processo;
in data odierna è stata proposta al ricorrente la definizione della lite con corresponsione, a titolo di capitale, di complessivi euro 2.571,00 lordi,
a copertura di tutto il periodo oggetto di causa (offerta peraltro migliorativa rispetto a quella formulata in precedenza);
- l'importo del victum, come sopra evidenziato, è pari ad euro 3.220,24;
- in buona sostanza, l'importo offerto in data odierna dalla parte convenuta, di poco inferiore al
victum, avrebbe comportato, se accettato, la soddisfazione di circa l'80% del credito qui riconosciuto come spettante.
Non può quindi non tenersi conto di tale elemento in sede di statuizione sulle spese di lite, così
come deve essere parimenti tenuto in considerazione che l'offerta di parte convenuta è
pervenuta in limine litis.
Il rifiuto dell'offerta rileva pertanto per disporre la compensazione di 1/3 delle spese di causa.
La liquidazione delle spese spettanti, quindi per 2/3, è quindi stabilita, considerando la serialità
della controversia, ma anche lo svolgimento, seppur minimale, della fase istruttoria (con trattazione ulteriore dopo la riassunzione della causa e deposito di conteggi alternativi), in complessivi euro 2.333,00, oltre ad accessori, e c.u. se versato.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
21 In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara la nullità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto
5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché la nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto
2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di percepire le indennità sopra indicate durante la fruizione delle ferie, limitatamente ai giorni di ferie corrispondenti a 4 settimane all'anno;
- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, di complessivi euro Controparte_1
3.220,24, di cui euro 339,06 a titolo di I.U.P. ed euro 2.881,18 a titolo di indennità di assenza dalla residenza, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di Controparte_1
euro 2.333,00, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 588/2022 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OR AN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in
Torino, via Tofane n. 6
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
SI AO e ON AR NN, domiciliata presso lo studio dei medesimi, sito in Milano, via Paleocapa n. 6 / in Torino, Via Mercantini n. 6
CONVENUTA
OGGETTO: fruizione delle ferie – entità della retribuzione
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5/2/2022, ha allegato: Parte_1
- di essere stato dipendente di sino al dicembre del 2021 e di avere svolto Controparte_1
mansioni di macchinista;
- di avere goduto, nei giorni di servizio lavorativo, oltre che delle voci retributive “fisse”, delle seguenti indennità economiche accessorie variabili:
indennità di assenza dalla residenza (art. 77, punto 2, del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie
del 20/7/2012 e del 16/12/2016); indennità di utilizzazione professionale, a sua volta suddivisa nelle seguenti voci: condotta e chilometrica;
riserva (art. 31 Contratto Aziendale Gruppo FS del
20/7/2012 e del 16/12/2016);
- di non aver visto riconosciute dette voci variabili di retribuzione durante la fruizione dei giorni di ferie, pur essendo esse una parte significativa della loro retribuzione media mensile, percepita per di più in modo costante durante i periodi di servizio effettivo;
la sola parte fissa dell'indennità di utilizzazione professionale, pari ad euro 12,80, viene erogata anche durante i giorni di fruizione delle ferie;
- che tali voci dovrebbero essere invece riconosciute anche nel periodo feriale, secondo i principi di diritto enunciati dalla Corte di Giustizia Europea e, più di recente, dalla Corte di
Cassazione; dovendo essere mantenuta, in tale periodo, la retribuzione ordinariamente percepita durante i periodi di svolgimento delle mansioni;
questo, purchè le voci di retribuzione siano connesse alle mansioni stesse o compensino uno specifico disagio derivante dal loro espletamento.
Il ricorrente ha quindi chiesto in questa sede:
2 - la declaratoria di nullità e comunque la disapplicazione dell'art. 34, par. 84, del Contratto di
Confluenza (aziendale) del 2003, dell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 25 par. 6 del CCNL Mobilità del 2003,
dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
degli articoli 3 1 .6 del CCNL 2012 e 30.6 del CCNL 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi negli stessi indicati;
-
l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di assenza dalla residenza e le voci variabili dell'indennità di utilizzo professionale durante la fruizione delle ferie (retribuzione pari ad un importo corrispondente alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti l'anno di fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore);
- l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di assenza dalla residenza e le voci variabili dell'indennità di utilizzo professionale durante la fruizione delle ferie;
nonché la condanna della società convenuta alla corresponsione di dette voci per i periodi di ferie fruiti dal luglio del 2007 al dicembre del 2021, per un totale quantificato in complessivi euro 4.127,90, di cui euro 481,13 per indennità di utilizzazione professionale ed euro 3.646,77
per indennità di assenza dalla residenza.
Si è costituita in giudizio
contro
-deducendo ed eccependo: Controparte_1
- l'infondatezza della tesi del ricorrente;
la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea non avrebbe imposto al Giudice nazionale di prendere in considerazione sic et simpliciter, a fini di retribuzione delle ferie, tutte le voci di remunerazione delle mansioni svolte nei periodi di
3 servizio effettivo, ma di attribuire ai lavoratori una retribuzione, durante la fruizione del riposo maturato, paragonabile (ma non identica) a quella riconosciuta durante la prestazione del servizio;
la contrattazione collettiva avrebbe poi individuato (dando attuazione concreta ai principi comunitari) le voci da riconoscere ai lavoratori in costanza di ferie;
- tanto sarebbe stato fatto nel caso di specie;
infatti, la contrattazione collettiva aziendale ha riconosciuto ai lavoratori che svolgono mansioni di macchinisti la parte “fissa” dell'indennità
di utilizzazione professionale, escludendo volutamente le voci variabili;
l'indennità di assenza dal servizio sarebbe poi voce di natura non retributiva, come previsto dal CCNL di riferimento,
che ha espressamente escluso la stessa dal calcolo della retribuzione “per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”, assimilandola all'indennità di trasferta sul piano fiscale;
tale assimilazione sarebbe stata confermata anche da normativa primaria;
- la scarsa incidenza percentuale delle voci richieste dai ricorrenti, anno per anno, rispetto alle complessive retribuzioni annue dagli stessi percepite, deporrebbe per ritenere che la mancata corresponsione di tali indennità variabili non abbia avuto un concreto effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie (il serio rischio che il lavoratore non goda delle ferie per timore di perdere parte della retribuzione normalmente goduta sarebbe elemento richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea per ritenere sussistente una concreta violazione del diritto dei lavoratori al godimento del diritto);
- poi, che indennità di condotta ed indennità di riserva non sarebbero tra loro cumulabili,
essendo prevista la prima in ragione dell'attività di guida del treno svolta dai macchinisti, ed essendo prevista la seconda, in via alternativa, per i giorni in cui questi rimangono a disposizione del datore di lavoro per l'effettuazione di turni imprevisti (per sostituzione di personale assente) o per attività di traghettamento macchine;
il riconoscimento di entrambe le voci durante i giorni di ferie comporterebbe un ingiustificato arricchimento per il lavatore;
- che l'indennità di assenza dalla residenza non avrebbe natura retributiva, ma di mero rimborso
4 spese;
tanto si desumerebbe da previsione della contrattazione collettiva, che esclude espressamente tale voce dall'imponibile IRPEF.
ha quindi chiesto il rigetto delle domande;
in subordine, ha eccepito: Controparte_1
- l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito, ex art. 2948 c.c., godendo il ricorrente della tutela prevista dall'art. 18 l. 300/1970 e non operando, quindi, la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto contrattuale;
- la non correttezza dei conteggi allegati al ricorso;
infatti, è stata calcolata la media giornaliera,
mese per mese ed anno per anno, delle voci qui reclamate, tenendo in considerazione le voci
“variabili” percepite in ogni mese e dividendole poi per i giorni di servizio effettivo prestato nel medesimo periodo;
rettificando poi il calcolo della retribuzione per i giorni di ferie goduti;
diversamente, riconoscendo l'art. 68 del CCNL la retribuzione giornaliera quale suddivisione della paga mensile per 26, si sarebbe dovuto operare analogamente il calcolo, dividendo per 26,
appunto, le voci variabili percepite in ogni mese di servizio.
La società convenuta ha infine sollevato questione di legittimità costituzionale.
In corso di causa non è stata svolta attività istruttoria;
sono stati prodotti dalla parte ricorrente conteggi alternativi del dovuto.
Il processo è stato sospeso dopo pronuncia di sentenza ex art. 420 bis cpc in merito alle disposizioni della contrattazione collettiva qui contestate e dopo impugnazione della stessa per grado di legittimità. Successivamente alla cassazione della sentenza ex art. 420 bis cpc, la causa
è stata riassunta.
2.1. Per la soluzione delle questioni qui oggetto di trattazione occorre un preliminare esame della normativa, di matrice euro-unitaria ed interna, e della giurisprudenza della CGUE in materia, appunto, di ferie garantite ai lavoratori e della corrispondente retribuzione.
L'articolo 7 della direttiva 2003/88/ CE prevede che:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
5 annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità
finanziaria, salvo in caso di fine rapporto di lavoro".
Lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva soprarichiamata con il decreto legislativo
66/2003 che all'articolo 10 disciplina l'istituto delle "ferie annuali", prevedendo che il lavoratore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c., ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha poi stabilito, con più arresti, quanto segue:
- sentenza Robinson-Steele del 16/3/2006, in causa C-131/04: la Corte ha preliminarmente ricordato che “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come
principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può
derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata
solo nei limiti indicati dalla stessa direttiva” e “il pagamento delle ferie prescritto dall'art. 7,
n.1, della direttiva è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente le ferie cui ha
diritto. L'espressione «ferie annuali retribuite», che figura in tale disposizione, significa che,
per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre
parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”;
- sentenza Schultz-Off del 20/1/2009, in causa C-350/06: in tale pronuncia la Corte del
Lussemburgo ha rilevato che la direttiva 2003/88/CE riconosce al lavoratore, in caso di impossibilità di fruire delle ferie, il diritto ad un'indennità finanziaria, ma non definisce le modalità di calcolo che sono demandate ai singoli Stati;
gli Stati, tuttavia, non hanno una discrezionalità illimitata nel definire tali modalità di calcolo, posto che la direttiva prevede che
“ferie annuali retribuite” significhi che per la durata delle ferie annuali, la retribuzione deve
6 essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
dunque l'indennità sostitutiva deve essere calcolata in modo da porlo in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro;
ai fini del calcolo dell'indennità risulta determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- sentenza DS-Koch del 13/1/2022, in causa C-514/20: la Corte ha ritenuto che, posto che è
nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo, ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite;
altrimenti verrebbe inficiato l'obiettivo della direttiva che è, appunto, assicurare una tutela efficace della sicurezza e della salute del lavoratore;
detto altrimenti, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è
incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
pertanto, “l'ottenimento
della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire
al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la
retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal
lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere
le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo”; la Corte ha osservato che in una simile ipotesi il lavoratore potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, in quanto si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali;
- sentenza LI c. IT YS del 15/9/2011, in causa C-155/10: tale pronuncia ha
7 affrontato la problematica del calcolo della retribuzione durante le ferie annuali fruite dai piloti di aerei;
la Corte del Lussemburgo ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva
2003/88/CE e della clausola 3 dell'Accordo europeo allegato alla Direttiva 2000/79/CE, i piloti hanno diritto, durante le ferie, ad una retribuzione che non si limiti al solo stipendio base, ma che includa anche tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva, nonchè tutti gli elementi collegati a loro status personale e professionale;
la Corte ha infatti statuito che “qualsiasi
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad
espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo
pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo
trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai
fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a
coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese
connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere
presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”;
- sentenza del 13/12/2018, in causa C-385/17: per la Corte, premesso che per il Persona_1
diritto dell'Unione durante il periodo di ferie il lavoratore deve poter beneficiare di condizioni economiche comparabili a quelle relative ai periodi di lavoro effettivo (deve percepire quindi la retribuzione “ordinaria” e non una retribuzione ridotta), una normativa nazionale come quella esaminata in quel caso, normativa che consente, tramite contratto collettivo, di computare periodi di disoccupazione parziale (o altri eventi che riducono la retribuzione) nel calcolo dell'indennità per ferie, è incompatibile con il diritto UE in relazione al periodo minimo di ferie
8 (quattro settimane), in quanto porta a una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria;
- sentenza Lock-IT Gas del 22/5/2014, in causa C-539/12: secondo la Corte “osta a
disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore la cui retribuzione è composta,
da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione il cui importo è fissato
con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da
detto lavoratore abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione
composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
I principi di diritto affermati in sede euro-unitaria hanno poi trovato specificazione e concreta applicazione, nell'ambito nazionale, in molteplici sentenze delle Corti di merito (si vedano, ex
multis: Tribunale Milano, Sezione Lavoro, Sentenza 15.04.2019, n. 971; Tribunale Milano,
Sezione Lavoro, Sentenza 6.11.2019 n. 2469; Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, 2
luglio 2019, n. 684; Tribunale Milano sentenza n. 2469 del 2019; Tribunale Milano sentenza
1703 del 2018; Tribunale Milano sentenza 1140 del 2019; Trib. Milano n. 207 del 29.3.21 c.
; Trib. Milano n. 447 del 8.3.21 c. Trenitalia;
Corte Appello Milano 19.4.2021; Corte CP_1
Appello Milano n. 719 del 25.5.2021; Corte Appello Milano n. 32-2020; Trib. Milano n. 2333
del 9.12.20 c. Trenord;
Trib. Milano n. 1033 del 10.7.21 c. Trenord;
Trib. Milano n. 932 del
31.3.21 c. Trenord;
Trib. Milano n. 455 del 17.2.21 c. Trenord;
Trib. Milano 926 del 26.6.20 c.
Trenord; Trib. Milano n. 1076 del 31.8.20 c. Trenord) ed oramai anche in numerose sentenze della Corte di Cassazione. Si citano, tra queste ultime, le seguenti:
- sentenza n. 13425/2019: La Corte ha statuito che l'espressione “ferie annuali retribuite”
significa che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria,
in modo tale la situazione del lavoratore a livello retributivo, durante il periodo di ferie, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
una diminuzione della retribuzione, infatti, risulterebbe idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione; di conseguenza, “qualsiasi incomodo intrinsecamente
9 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo
contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo
della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in
considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali (…)
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare
durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti
esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di
lavoro”; è quindi compito del giudice di merito valutare in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro,
interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato,
dall'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE;
- sentenza n. 18160/2023: la Suprema Corte ha stabilito che “la nozione di retribuzione da
applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla
interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza
del 2006, ha precisato che con l'espressione «ferie annuali retribuite» Persona_2
contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che,
per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi
che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (…)
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente
equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una
diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare
10 il diritto alle ferie (…).
Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la
retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva (…), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo
pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia
correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore”;
- sentenza n. 20216/2022: la Corte di Cassazione, nell'affermare, sostanzialmente, i medesimi principi di diritto sopra emarginati, ha riconosciuto la tutela euro-unitaria limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane;
per i giorni eccedenti tale periodo minimo, non oggetto della disciplina del diritto dell'Unione, è stato invece affermato che spetta agli Stati
membri determinare il riconoscimento della retribuzione, ragione per la quale la normativa
Europea ed i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili (si riporta la massima della pronuncia: “Ai fini del calcolo della retribuzione dovuta al lavoratore navigante nel
periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, deve tenersi conto degli importi erogati
a titolo di indennità di volo integrativa, stante la nullità dell'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo
- sezione personale navigante tecnico - limitatamente alla parte in cui esclude, per il predetto
periodo minimo, l'indennità in questione dalla base di computo della retribuzione da
corrispondere nel periodo feriale - per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005, norma
imperativa che, interpretata alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore
navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle
ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili
a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”);
- sentenza n. 18160/2023: la S.C. ha confermato quanto deciso dalla Corte di merito, verificando che questa “ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva
dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento
11 delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni
proprie della qualifica rivestita”;
- sentenza n. 2674/2024: la pronuncia, nel ribadire i principi affermati da Cass. n. 20216/2022,
ha affermato che la nozione europea di “retribuzione” (ordinaria) da applicare nel periodo di godimento delle ferie “comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di
collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e
professionale del lavoratore”, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie;
- sentenza n. 11760/2024: ha stabilito che “non basta la concreta fruizione delle ferie ad
eliminare il cd. effetto dissuasivo, dovendo essere comunque commisurato in generale sotto il
profilo retributivo”; la S.C. ha confermato la Corte di merito, la quale aveva accertato, sotto tale profilo, che la mancata erogazione della retribuzione potrebbe avere un effetto dissuasivo,
anche potenziale;
- sentenza n. 13932/2024 e sentenza n. 19991/2024: hanno stabilito che l'incidenza dell'effetto dissuasivo (alla fruizione delle ferie) non possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale.
Si possono poi citare, tra le numerose pronunce di legittimità che sono pervenute alle medesime conclusioni degli arresti appena sopra citati, Cass. sent. n. 19711/2023, Cass. sent. n.
33779/2023, Cass. sent. n. 33793/2023, Cass. sent. n. 33803/2023, Cass. sent. n. 35878/2023,
Cass. sent. n. 36289/2023, Cass. sent. n. 14089/2024, Cass. n. 13321/2024.
2.2. Ciò premesso, si possono affrontare le questioni poste con il ricorso introduttivo, ed in particolare si possono esaminare le singole voci rispetto alle quali si lamenta la mancata corresponsione durante la fruizione delle ferie.
L'indennità di assenza dalla residenza è stata disciplinata prima dal CCNL del 16/4/2003, poi dall'art. 77 del CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie del 20/7/2012 e poi (sino alla data odierna)
12 dal CCNL del 16/12/2016 (doc. 2, 3 e 4 ricorrente); trattasi di emolumento, che varia, rispetto al servizio svolto, da euro 1,30 a euro 2,20 orarie, e sino a euro 3,20 orarie nel caso di servizi all'estero o in zone di confine;
le norme contrattuali citate prevedono: “Al personale di condotta
e al personale di bordo in servizio sui treni le aziende corrisponderanno un compenso per
assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di
assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito,
all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro”.
Trattasi di voce variabile pacificamente connessa in modo intrinseco alle mansioni svolte e dal macchinista e dal capotreno (figure professionali ricomprese nella lata dizione di personale mobile) e volta a ricompensare il lavoratore del disagio derivante dallo svolgimento tipico ed intrinseco delle proprie mansioni (in viaggio, lontano dalla sede e dalla residenza). Non si tratta,
come si evince dalla lettura della norma contrattuale sopra riportata, di un'indennità
riconosciuta a titolo di rimborso spese (trattasi infatti di indennità commisurata alle ore lavorate); le spese vive connesse all'assenza dalla sede di partenza e dalla residenza, come è
stato allegato dalla parte ricorrente, senza contestazione sul punto da parte della convenuta,
sono corrisposte separatamente da quest'ultima. Trattasi di voce non corrisposta, poi, in modo meramente occasionale, stanti le modalità tipiche di svolgimento delle mansioni da parte del macchinista e del capotreno. Non rileva, infine, il trattamento fiscale di tale indennità (v. art. 77 punto 2.3 del CCNL 2012 e 2016), dal momento che le previsioni normative dettate in tema di imposizione tributaria a nulla rilevano in sede di verifica della corretta retribuzione del lavoratore (anzi, più diffusamente, non rilevano in tema di qualificazione come retribuzioni,
sinallagmaticamente collegate alla prestazione lavorativa, di erogazioni economiche ai lavoratori).
L'emolumento in discorso presenta quindi i caratteri sopra individuati per essere ritenuto una parte della retribuzione ordinaria da garantirsi al personale mobile anche durante la fruizione
13 delle ferie;
a simili conclusioni sono peraltro giunte le sentenze della Suprema Corte nn.
13932/2024 e 13972/2024.
Le voci variabili dell'indennità di utilizzazione professionale sono state disciplinate prima dall'art. 34 del CC aziendale / di confluenza del 2003, poi dall'art. 31 del Contratto Aziendale
Gruppo FS del 20/7/2012 e poi (sino alla data odierna) dall'art. 31 del 16/12/2016 (doc. 2, 5 e
6 ricorrente), con norme contrattuali sostanzialmente sovrapponibili.
In particolare, l'indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 34 e dall'art. 31, punto 4,
tabella A, dai contratti aziendali sopra citati, per il personale del settore macchina e per il personale di bordo, da erogarsi come importo orario per lo svolgimento delle mansioni tipiche del profilo, comprende le seguenti voci:
− orario lavoro € 0,54 (codice voce 0964);
− condotta diurna a doppio agente € 4,20 (codice voce 0965);
− condotta notturna a doppio agente € 7,20 (codice voce 0966);
− condotta diurna ad agente unico € 8,70 (codice voce 0967);
− condotta notturna ad agente unico € 10,50 (codice voce 0968);
− condotta diurna ad agente solo 12,00 (codice voce 0987);
− condotta notturna ad agente solo € 14,00 (codice voce 0988);
− condotta diurna con polifunzionale € 8,70 (codice voce 0101)
− condotta notturna con polifunzionale € 11,80 (codice voce 0100).
Inoltre, sulla base dei chilometri percorsi, sono riconosciute ai macchinisti anche le seguenti ulteriori componenti dell'indennità di utilizzazione/condotta:
- con equipaggio a DA (doppio agente) o ad AU (agente unico) € 0,11 (codice voce 0170);
− con equipaggio ad Agente solo o con Polifunzionale € 0,30 (codice voce 0169).
Il par. 5 dell'art. 31 dei CC aziendali citati prevedono poi che:
14 “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto
6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50”.
Anche le voci variabili dell'i.u.p. sono intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni del macchinista;
in particolare, strettamente riconnesse alla conduzione e guida del mezzo di trasporto, ed alla relativa responsabilità assunta dal lavoratore. Come tali, le indennità
variabili in discorso vanno a remunerare la specifica qualifica professionale del macchinista, ed il suo status. La riserva, invece, remunera una particolare modalità di svolgimento delle mansioni, consistenti nella disponibilità non attiva del macchinista per eventuali sostituzioni di personale assente, al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto, e nella partecipazione a corsi di aggiornamento e per il conseguimento di particolari abilitazioni (si veda la norma contrattuale sopra riportata); risultando anch'essa inscindibilmente connessa alle modalità di svolgimento delle mansioni tipiche della figura professionale in esame, e quindi connessa alla specifica qualifica professionale del macchinista.
Si deve concludere, quindi, per la qualificazione delle voci variabili sopra indicate come parti dell'ordinaria retribuzione tipica del personale di macchina, come tale garantita dalle norme euro-unitarie sopra richiamate (per la spettanza di voci analoghe a quelle appena esaminate,
previste da disposizione del CCNL Mobilità, ovvero l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva, v. Cass. n. 18160/2023).
15 La non occasionalità della corresponsione di tali voci, ma, anzi, la loro costante percezione da parte del ricorrente, è agevolmente evincibile dall'esame delle buste paga, relative alle annualità
oggetto di domanda, prodotte in causa (v. doc. 1 ricorrente).
Trattasi poi di voci della retribuzione mensile di entità apprezzabile in relazione ai redditi del ricorrente. Si deve infatti osservare che:
- le medie annue delle diverse voci indennitarie percepite che si desumono dai conteggi allegati al ricorso ammontano a circa 5.000,00 euro;
il che significa che, ragguagliando tali importi annui a circa 11 mesi effettivi di presenza in servizio del lavoratore (percependosi tali importi,
appunto, solo in presenza in servizio), l'importo medio mensile percepito per tali indennità è
pari a circa 500,00 euro;
- tanto, a fronte di retribuzione mensile effettiva, media, del ricorrente, negli anni oggetto di causa quantificabile in range compreso tra i 3.000,00 ed i 4.500,00 euro lordi;
- il paragone tra l'entità delle differenze retributive in trattazione e l'entità delle retribuzioni lorde medie di sicuro costituisce elemento potenzialmente dissuasivo dal libero godimento del diritto alle ferie, posto che ben potrebbe ingenerarsi nel lavoratore il timore di vedere perduta una parte rilevante della propria retribuzione ordinaria;
in buona sostanza, e detto in altri termini, tanto significa che in ogni anno di lavoro, per i periodi oggetto di causa, la parte ricorrente si è trovata esposta alla perdita, concreta, durante il godimento delle ferie (per cui,
per circa un mese all'anno), di una somma che è pari a più del 10% della retribuzione lorda media mensile;
percentuale di sicuro rilevante, che deve presumersi idonea ad ingenerare l'effetto dissuasivo di cui si è detto.
Deve quindi rigettarsi l'eccezione della convenuta, secondo la quale l'entità delle somme reclamate sarebbe percentualmente irrisoria;
infatti, non occorre confrontare tali importi, non percepiti dai lavoratori durante le ferie, per ogni anno oggetto di causa, con i redditi totali dei lavoratori del medesimo anno, ma occorre porre a confronto gli importi qui reclamati con il
16 reddito ordinariamente percepito mensilmente, come si è detto, per potere apprezzare la rilevanza del quantum richiesto. Solo in tal modo si può percepire quanta effettivamente sia la perdita economica cui concretamente si espone il lavoratore laddove voglia fruire delle ferie di diritto. Si deve comunque ribadire come anche per la Corte di Cassazione l'incidenza dell'effetto dissuasivo (alla fruizione delle ferie) non possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, come preteso invece da parte convenuta (v.
Cass. sentenza n. 13932/2024 e sentenza n. 19991/2024).
Consegue alle considerazioni sin qui svolte che illegittima è l'esclusione dalla retribuzione c.d.
feriale delle voci di retribuzioni sopra indicate e, per ciò che riguarda l'indennità di utilizzazione professionale, il riconoscimento, in tale periodo, della sola componente fissa, e non delle componenti variabili, le quali, come si è rilevato, costituiscono un'apprezzabile componente dei compensi normalmente riconosciuti ai lavoratori della società convenuta.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'articolo 34, par.
8.4 dell'accordo di confluenza del 2003, dell'art. 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato
nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4
dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Deve essere infine rigettata l'eccezione di parte convenuta, secondo la quale, dichiarata la nullità di una clausola della contrattazione collettiva nazionale, vista l'inscindibilità delle pattuizioni contenute in essa, dovrebbe conseguentemente dichiararsi la nullità anche delle altre clausole che disciplinano le indennità oggetto di domanda, nulla spettando, pertanto, alla parte ricorrente. Deve rilevarsi che effettivamente nelle premesse del CCNL Mobilità del 2012 e del
17 2016 vi è la seguente previsione: “Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”.
Tale pattuizione generale sul contenuto del contratto collettivo non può però essere interpretata come una sorta di clausola “suicida”, a mente della quale l'eventuale nullità di una clausola farebbe venire meno tutto l'impianto negoziale, in quanto, dando un simile significato alla disposizione in discorso, dovrebbe pronunciarsene la nullità, in quanto ostativa alla tutela giurisdizionale garantita dalle norme costituzionali (come nel caso di specie, chi agisse in giudizio per fare valere la nullità di una pattuizione del CCNL, vedrebbe vanificare le proprie pretese). La norma negoziale deve essere quindi interpretata quale specificazione della regola generale di esegesi contrattuale contenuta nell'art. 1363 c.c., ovvero: “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”; con conseguente ininfluenza della declaratoria di nullità parziale delle norme negoziali oggetto di domanda.
Parte convenuta ha poi sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 cost dell'art. 10 d. lgs. n. 66 del 2003, attuativo della direttiva
2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate in ricorso, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento dell'unione Europea, come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del
13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la direttiva 2003/88/CE e la direttiva 2000/79/CE, nell'interpretazione fornita dalla corte di giustizia con la sentenza 15
settembre 2011, e altri c. IT YS Plc, causa C-155/10. In particolare, parte Per_3
convenuta lamenta la violazione del principio di legittimo affidamento e di libertà sindacale,
nonché di libertà d'impresa (nella misura in cui vi sarebbe un inammissibile sindacato su quanto negoziato liberamente dalle parti sociali).
18 Si deve rilevare che la medesima questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nella causa già pendente avanti alla Corte di Cassazione a n. di RG 12420/2021, definita con la sentenza n. 20216/2022, sopra citata, e che in tale arresto la questione è stata dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente infondata. Lo scrivente ritiene di dover confermare la manifesta infondatezza, nei medesimi termini di cui alla sentenza di legittimità citata, ragione per la quale si ritiene sufficiente il richiamo a quanto già considerato in diritto dalla Suprema
Corte, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
2.3. Si può quindi verificare quale sia il quantum riconoscibile in favore della parte ricorrente.
Anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta.
Secondo la Corte di Cassazione “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato
per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di
predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma
del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro” (Cass. SSUU n. 26246/2022, conforme ex multis Cass. ord. n. 18008/2024). Ne
consegue: che la prescrizione quinquennale, a far data quantomeno dall'entrata in vigore della l. 92/2012 (18/7/2022) rimane sospesa, fino alla cessazione del rapporto;
rimane però ferma la prescrizione quinquennale eventualmente già maturata al 18/7/2012, e quindi in relazione a diritti di natura retributiva sorti dal luglio 2007 o anche precedentemente. Nel caso in esame,
però, sono stati azionati diritti economici sicuramente successivi al 18 luglio del 2012 (la prima differenza retributiva azionata è stata maturata a fine luglio 2007), conseguendone l'anticipato rigetto dell'eccezione.
Dovendosi prendere in considerazione, pertanto, le intere annualità oggetto di domanda, si deve dare atto del fatto che per Cass. 20216/2022, sopra citata, la tutela euro-unitaria della
19 retribuzione nel periodo feriale, stante la formulazione letterale dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, deve intendersi limitata al periodo minimo garantito (a livello unitario) di 4
settimane. Ciò comporta che, viste le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale (art. 28 par.
1.5 CCNL Mobilità 2012, art. 27 par.
1.5 CCNL Mobilità 2012) e la suddivisione
“normale” dell'orario di lavoro su 5 giorni alla settimana, la tutela euro-unitaria e di conseguenza nazionale della retribuzione feriale deve essere limitata, nel caso di specie, a soli
20 giorni all'anno.
Nel calcolo del quantum debeatur devono essere seguiti, poi, i principi che si indicano di seguito (e che è stato applicato nei conteggi depositati il 7/8/2025):
- calcolo delle indennità spettanti utilizzando la media mensile, per ogni anno oggetto di domanda, delle indennità percepite nell'anno precedente (detratte poi le indennità già
riconosciute in misura fissa), utilizzando quale base i giorni di presenza effettiva in servizio, e non il divisore convenzionale della contrattazione collettiva (26 giorni al mese), posto che tale parametro è, come appunto precisato anche dalla parte convenuta, un divisore convenzionale per ottenere la paga giornaliera, laddove, nel caso di specie, interessa determinare gli importi medi di voci di retribuzione connesse all'effettiva presenza del lavoratore, componenti eterogenee, come si è visto, per natura, funzione retributiva e soprattutto entità (è pacifico che le indennità in trattazione sono riconosciute per singole giornate e contenuti dell'attività svolta dal capotreno o dal macchinista, e quindi sono da determinare su base storica, e non convenzionale, come avviene per le voci pagate in misura fissa);
- riconoscimento delle indennità in relazione non solo ai giorni di ferie maturati e fruiti nel medesimo anno, ma anche se fruiti successivamente all'anno di maturazione;
non si rinviene alcuna norma, euro-unitaria, legislativa interna o negoziale collettiva che porti a ritenere che la tutela riconosciuta alla retribuzione del periodo c.d. feriale sia da limitarsi ai soli giorni di ferie goduti nello stesso anno in cui sono maturati.
20 In applicazione di questi principi, pertanto, può riconoscersi la correttezza contabile dei conteggi di parte ricorrente da ultimo richiamati, i quali, fatta eccezione per le eccezioni già
rigettate, non hanno trovato altre contestazioni da parte della società convenuta.
Deve pertanto emettersi condanna per il seguente importo: euro 3.220,24, di cui euro 339,06 a titolo di I.U.P. ed euro 2.881,18 a titolo di indennità di assenza dalla residenza.
3. In punto spese di lite, deve osservarsi che:
- vi è stato più di un tentativo di conciliazione, con due offerte di parte convenuta che si sono susseguite dopo la riassunzione del processo;
in data odierna è stata proposta al ricorrente la definizione della lite con corresponsione, a titolo di capitale, di complessivi euro 2.571,00 lordi,
a copertura di tutto il periodo oggetto di causa (offerta peraltro migliorativa rispetto a quella formulata in precedenza);
- l'importo del victum, come sopra evidenziato, è pari ad euro 3.220,24;
- in buona sostanza, l'importo offerto in data odierna dalla parte convenuta, di poco inferiore al
victum, avrebbe comportato, se accettato, la soddisfazione di circa l'80% del credito qui riconosciuto come spettante.
Non può quindi non tenersi conto di tale elemento in sede di statuizione sulle spese di lite, così
come deve essere parimenti tenuto in considerazione che l'offerta di parte convenuta è
pervenuta in limine litis.
Il rifiuto dell'offerta rileva pertanto per disporre la compensazione di 1/3 delle spese di causa.
La liquidazione delle spese spettanti, quindi per 2/3, è quindi stabilita, considerando la serialità
della controversia, ma anche lo svolgimento, seppur minimale, della fase istruttoria (con trattazione ulteriore dopo la riassunzione della causa e deposito di conteggi alternativi), in complessivi euro 2.333,00, oltre ad accessori, e c.u. se versato.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
21 In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara la nullità dell'art. 34.8.4 CCNL di confluenza 2003 nonché dell'art. 31 punto
5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 12,80, nonché la nullità dell'art. 72.2 CCNL 2003 e dell'art. 77, punto
2.4 dei CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016, laddove escludono il compenso per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente di percepire le indennità sopra indicate durante la fruizione delle ferie, limitatamente ai giorni di ferie corrispondenti a 4 settimane all'anno;
- condanna al pagamento, in favore di parte ricorrente, di complessivi euro Controparte_1
3.220,24, di cui euro 339,06 a titolo di I.U.P. ed euro 2.881,18 a titolo di indennità di assenza dalla residenza, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite nella misura di 1/3;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione, in favore di parte ricorrente, di Controparte_1
euro 2.333,00, oltre a rimborso forfettario, iva e cpa, contributo unificato se versato.
Torino, 14 novembre 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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