TAR Milano, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1951
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Sentenza 24 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    La procura è stata ritenuta insufficiente in quanto non specificava il Tribunale Amministrativo Regionale di competenza, né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario da eseguire. Nonostante la procura fosse stata notificata unitamente al ricorso, non soddisfaceva i requisiti di specialità richiesti per il processo amministrativo. La giurisprudenza citata sottolinea la necessità che la procura speciale contenga elementi esaustivi per individuare la controversia, e che non può essere equiparata a una procura 'in calce' solo perché depositata telematicamente in copia informatica. Inoltre, è stato escluso che il vizio fosse sanabile ai sensi dell'art. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c., né che ricorressero i presupposti per l'errore scusabile, data la chiarezza della normativa e della giurisprudenza consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1951
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1951
    Data del deposito : 24 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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