CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 654/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S. Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035311344801 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1415/2025 depositato il
17/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la Cartella di pagamento N. 059 2024 00353113 44 801 emessa da Agenzia
Entrate Riscossione – Prov. Lecce in riferimento a presunto disconoscimento di credito IVA e relative sanzioni ed interessi in relazione all'anno d'imposta 2020, cartella notificata a mezzo Raccomandata A/R in data
23.12.2024, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento al Ricorrente_1, in qualità di “obbligato sussidiario ai fini di cui all'art. 7 – sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 ”, della complessiva somma di € 22.802,44*
a titolo di IVA per l'anno 2020, nonché correlate sanzioni, interessi e compensi di riscossione, dovuti dall'obbligato principale “Società_1 s.a.s. in liquidazione”.
In via preliminare, il Ricorrente_1 ha dedotto che la società "Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 in liquidazione”, costituita con atto a rogito notaio Nominativo_1 in data 20/10/2005, rep. n° 2899 racc. 1439 e registrato in Lecce al N° 2733 Serie 1, era stata posta in liquidazione volontaria, sin dal 27 dicembre 2011, per intervenuta impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, scioglimento poi formalizzato con atto del notaio Nominativo_2 n° rep. 22964 n° racc. 12134 e registrato in Lecce in data 03.01.2012 al n. 110 serie 1T; che, contestualmente, la Sig.ra Nominativo_3, nata il [...] a [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1 C.F. CF_1, era stata nominata liquidatore della società ed incaricata di “chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese presso la C.C.
I.A.A. di Lecce …”; che l' atto di scioglimento anticipato risultava regolarmente trascritto presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Lecce sin dal 13.01.2012; che, d'altronde, la società Società_1
s.a.s., pur formalmente munita di partita IVA sin dal 2005, non aveva in realtà potuto svolgere alcuna delle attività ricomprese nell'oggetto sociale ("attività di noleggio di mezzi di imbarcazioni da diporto con o senza skipper - Escursioni in mare”) poiché l'unico bene strumentale, costituito da un' imbarcazione a vela, con motore ausiliario, la cui costruzione era stata affidata al cantiere nautico “Artmare sud s.r.l.” da Latina
(LT), era stata immatricolata solo in data 10.06.2008 e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività era stata rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto - delegazione di Spiaggia di San Foca, solo in data
22.09.2008; che, di fatto, la società non aveva svolto attività neanche negli anni successivi e da ciò la determinazione dei soci, dopo appena due anni, di sciogliere anticipatamente e mettere in liquidazione detta società; che, tuttavia, contrariamente all'impegno assunto con la sua nomina a liquidatore della società, la sig.ra Nominativo_3 non aveva proceduto alla cancellazione della Società_1 sas dal Registro delle Imprese, sebbene come poteva evincersi dalla visura in atti, l'ultimo deposito effettuato a livello camerale era rappresentato proprio dall'atto di scioglimento della società e dall'accettazione della nomina a liquidatore;
che, come noto, per le nuove operazioni compiute senza l'osservanza del divieto disposto dall'art. 2279 c.
c., responsabili erano unicamente ed illimitatamente i liquidatori, sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della società; che, tuttavia, nella fattispecie, dalla cartella di pagamento impugnata era dato desumere che le operazioni dalle quali sarebbe scaturito il presunto credito dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della società Società_1 sas in liquidazione sarebbero riferibili all'anno d'imposta 2020, ed in particolare ad un controllo automatizzato ai fini IVA inviato, ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72, alla società medesima, con riferimento alla Dichiarazione Mod. IVA 2021, evidentemente inviata dal liquidatore in assoluta autonomia e senza nessuna comunicazione preventiva ai soci della disciolta società di persone, e comunque, senza alcuna preventiva informativa al ricorrente, completamente estraneo al presupposto impositivo;
che, per tale motivo, il presente giudizio doveva necessariamente coinvolgere la figura del Liquidatore Sig.ra Nominativo_3, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 546/92.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART7. 2278 E 2279 C.C. – RESPONSABLITA'
PERSONALE UNICA, ILLIMITATA E SOLIDALE DEI LIQUIDATORI”: dall'esame della cartella di pagamento impugnata non era dato trarre quali fossero le considerazioni a sostegno del presunto credito dell'Amministrazione Finanziaria;
era, tuttavia, incontestabile che il liquidatore, in totale autonomia decisionale, aveva scelto di tenere in vita la società, tanto da presentare una dichiarazione IVA per l'anno
2020 (e quindi un Mod. IVA del 2021) esponendo un credito d'imposta disconosciuto da parte dell'Ufficio per Euro 16.000,00*, anziché effettuare l'unico adempimento, oggetto dell'incarico, e cioè liquidare il patrimonio sociale e procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Peraltro, la società possedeva beni strumentali indicati in contabilità per Euro 129.266,00* (trattasi dell'imbarcazione acquistata a suo tempo in vista dell'attività di noleggio con o senza skipper di imbarcazione a vela) per la quale l'attuale liquidatore della società non aveva mai sottoposto ai soci un'eventuale vendita dei predetti beni né un bilancio finale di liquidazione della società; inoltre, il liquidatore, che pur dovrebbe aver ricevuto, così come riportato nell'impugnata cartella di pagamento, una comunicazione da parte di Agenzia Entrate
Lecce circa il controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 in relazione al disconoscimento di tutto o parte del credito d'imposta riportato nel Mod. IVA 2021 (con riferimento all'anno d'imposta 2020) nulla aveva comunicato ai soci. Da tutto quanto innanzi conseguiva la responsabilità unica, illimitata e solidale del liquidatore della disciolta società cui solo poteva essere imputato il costo della pretesa erariale avanzata dall'Amministrazione Finanziaria;
2) “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2697 C.C. – PREVENTIVA ESCUSSIONE
PATRIMONIO SOCIALE – ONERE DELLA PROVA” - Alla luce dei criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.
c., costituiva -secondo l'opinione più accreditata (cfr. Cass. Sez. Un. 16.12.2020, N. 28709)- onere dell'amministrazione finanziaria, ancor prima di procedere, come di fatto accaduto, a promuovere una specifica pretesa patrimoniale nei confronti del socio di una società in accomandita semplice a fronte di un presunto credito vantato nei confronti della società, dimostrare di aver già provveduto ad escutere inutilmente e senza risultato il patrimonio sociale. A detto onere, l'A.F. non aveva, però, minimamente ottemperato.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo a questa CGT di disporre preliminarmente la sospensione dell'atto impugnato e “ nel merito e sempre in via preliminare disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92, contro e nei confronti della Sig.ra Nominativo_3, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_2, nella sua qualità di Liquidatore della disciolta società "Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 in liquidazione”; inoltre e per tutti i motivi ampiamente esposti nella narrativa del presente ricorso: accertare e dichiarare la totale nullità
e/o inefficacia della Cartella di pagamento N. 059 2024 00353113 44 801 emessa da Agenzia Entrate
Riscossione e notificata a mezzo Raccomandata A/R in data 23.12.2024”.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con memoria di controdeduzioni, ha opposto che l'iscrizione a ruolo scaturiva dalla liquidazione automatizzata – effettuata ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – del Modello IVA, presentato dalla società Società_1
s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 - in liquidazione (P.I. P.IVA_1) per l'anno d'imposta 2020, dalla quale era emerso l'omesso versamento di imposte;
che, essendo la società tuttora attiva, il ricorrente risultava essere ancora socio accomandatario della medesima, con il relativo potere (e diritto), ai sensi dell'articolo
2261 c.c., di consultare la documentazione relativa alla società e di mantenersi informato sull'andamento della vita sociale, e con il correlato obbligo di attivarsi per poter conoscere eventuali contestazioni fiscali sorte in capo alla società; che, quanto all'eccepita responsabilità esclusiva del liquidatore, che sarebbe venuto meno all'incarico assunto di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale ed alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, spettava ai soci effettuare il controllo sull'operato dello stesso;
che la cartella di pagamento impugnata risultava notificata dall'Agente della riscossione anche alla società il 16 maggio 2024; che, quanto al beneficio di escussione, secondo l'opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza, l'istituto operava esclusivamente in sede esecutiva e, quindi, non impediva al creditore di agire in sede cognitiva per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, per iscrivere un'ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo o per poter agire contro lo stesso una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente;
che, in definitiva, il ricorso era in ogni sua parte infondato. Disposta la sospensione dell'esecutività della cartella impugnata, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, primo luogo, che il liquidatore della società “Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 - in liquidazione” non riveste il ruolo, nel presente giudizio, di litisconsorte necessario e, pertanto, non si rende necessario estendere il contraddittorio nei confronti del medesimo.
Ed invero, la S.C. ha chiarito che “ … in tema di accertamento ai fini Irap e Iva a carico di una società di persone, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci, atteso che l'atto impositivo non implica una rettifica del reddito dell'ente e, quindi, di quello dei soci;
peraltro, sebbene non sia invocabile l'efficacia di giudicato della sentenza emessa nei soli confronti della società, ciò non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa notificare l'avviso di mora per l'obbligazione dell'ente direttamente al socio, poiché il diritto di difesa dello stesso è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando contestualmente gli atti presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare
(cfr. Cass., 16 marzo 2018, n. 6531; 11 maggio 2016, n. 9527). Il principio, a maggior ragione, trova applicazione in tema di riscossione” (cfr. Cass., sez. trib., 09/03/2025, n.6241).
E', inoltre, appena il caso di aggiungere che la partecipazione al processo della persona del liquidatore non potrebbe essere dettata dall'esigenza di accertarne le eventuali responsabilità correlate al mancato, esatto adempimento dell'incarico conferitole, posto che ogni ragione di doglianza del ricorrente nei confronti del liquidatore potrà -sempre che ne ricorrano i presupposti- essere fatta valere in sede propria, ovvero dinanzi all'A.G.O. e non, evidentemente, nell'ambito del presente giudizio tributario.
Per le stesse ragioni, sarebbe palesemente ultroneo ai fini della decisione l'esame di ogni questione circa l'eventuale responsabilità della Camera di Commercio in ordine alla mancata cancellazione d'ufficio della società Società_1 s.a.s.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo del ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato.
Invero, va puntualizzato che, secondo diffusa opinione, la responsabilità del liquidatore di società di persone nei confronti del fisco non è esclusiva posto che “ è pacifico che la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista in via generale dall'art. 2291 c.c., comma 1, per tutti i debiti della società in nome collettivo
- ed applicabile alla società in accomandita semplice, quale è quella di cui qui si tratta, in forza dell'art. 2315
c.c. -, sussiste anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un'espressa deroga nella disciplina vigente. Ne consegue che il socio accomandatario è tenuto al pagamento del debito a seguito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell'inutile escussione del patrimonio di questa, senza che vi sia necessità di notificargli l'avviso di accertamento non impugnato, nè la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e, peraltro, può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass. 04/03/2020, n. 6020; Cass. 26/10/2015, n. 21763; Cass.
01/10/2014, n. 20704). .” (Cass. sez. tib. 14/06/2021, n. 16698). Peraltro, con specifico riferimento alla natura sussidiaria della sua responsabilità di socio accomandatario, il Ricorrente_1 ha, con buona ragione, richiamato il principio, affermato dalla S.C. nel suo massimo consesso, secondo cui “il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l' insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario “ (Cass. Sez. Un. 16.12.2020, N. 28709).
Nella fattispecie, tuttavia, l'A.F., pur avendone l'onere, non ha affatto provato (e, per il vero, nemmeno allegato) l' insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale della TI LE s.a.s., donde la lamentata violazione del beneficio di escussione riconosciuto al socio accomandatario dal combinato disposto degli artt. 2304, 2315 e 2318 c.c.-.
Ne discende che, in parte qua, il ricorso deve ritenersi fondato, con ogni consequenziale ricaduta quanto alle sorti della cartella impugnata.
Data la natura e complessità delle questioni dibattute, sussistendo giusti motivi, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso come da parte motiva.
Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 654/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale S. Nicola, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240035311344801 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1415/2025 depositato il
17/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso la Cartella di pagamento N. 059 2024 00353113 44 801 emessa da Agenzia
Entrate Riscossione – Prov. Lecce in riferimento a presunto disconoscimento di credito IVA e relative sanzioni ed interessi in relazione all'anno d'imposta 2020, cartella notificata a mezzo Raccomandata A/R in data
23.12.2024, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento al Ricorrente_1, in qualità di “obbligato sussidiario ai fini di cui all'art. 7 – sexies, comma 3, della Legge n. 212/2000 ”, della complessiva somma di € 22.802,44*
a titolo di IVA per l'anno 2020, nonché correlate sanzioni, interessi e compensi di riscossione, dovuti dall'obbligato principale “Società_1 s.a.s. in liquidazione”.
In via preliminare, il Ricorrente_1 ha dedotto che la società "Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 in liquidazione”, costituita con atto a rogito notaio Nominativo_1 in data 20/10/2005, rep. n° 2899 racc. 1439 e registrato in Lecce al N° 2733 Serie 1, era stata posta in liquidazione volontaria, sin dal 27 dicembre 2011, per intervenuta impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, scioglimento poi formalizzato con atto del notaio Nominativo_2 n° rep. 22964 n° racc. 12134 e registrato in Lecce in data 03.01.2012 al n. 110 serie 1T; che, contestualmente, la Sig.ra Nominativo_3, nata il [...] a [...] e residente in [...] alla Indirizzo_1 C.F. CF_1, era stata nominata liquidatore della società ed incaricata di “chiedere la cancellazione della società dal Registro Imprese presso la C.C.
I.A.A. di Lecce …”; che l' atto di scioglimento anticipato risultava regolarmente trascritto presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Lecce sin dal 13.01.2012; che, d'altronde, la società Società_1
s.a.s., pur formalmente munita di partita IVA sin dal 2005, non aveva in realtà potuto svolgere alcuna delle attività ricomprese nell'oggetto sociale ("attività di noleggio di mezzi di imbarcazioni da diporto con o senza skipper - Escursioni in mare”) poiché l'unico bene strumentale, costituito da un' imbarcazione a vela, con motore ausiliario, la cui costruzione era stata affidata al cantiere nautico “Artmare sud s.r.l.” da Latina
(LT), era stata immatricolata solo in data 10.06.2008 e l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività era stata rilasciata dalla competente Capitaneria di Porto - delegazione di Spiaggia di San Foca, solo in data
22.09.2008; che, di fatto, la società non aveva svolto attività neanche negli anni successivi e da ciò la determinazione dei soci, dopo appena due anni, di sciogliere anticipatamente e mettere in liquidazione detta società; che, tuttavia, contrariamente all'impegno assunto con la sua nomina a liquidatore della società, la sig.ra Nominativo_3 non aveva proceduto alla cancellazione della Società_1 sas dal Registro delle Imprese, sebbene come poteva evincersi dalla visura in atti, l'ultimo deposito effettuato a livello camerale era rappresentato proprio dall'atto di scioglimento della società e dall'accettazione della nomina a liquidatore;
che, come noto, per le nuove operazioni compiute senza l'osservanza del divieto disposto dall'art. 2279 c.
c., responsabili erano unicamente ed illimitatamente i liquidatori, sia nei confronti dei terzi sia nei confronti della società; che, tuttavia, nella fattispecie, dalla cartella di pagamento impugnata era dato desumere che le operazioni dalle quali sarebbe scaturito il presunto credito dell'Amministrazione finanziaria nei confronti della società Società_1 sas in liquidazione sarebbero riferibili all'anno d'imposta 2020, ed in particolare ad un controllo automatizzato ai fini IVA inviato, ai sensi dell'art. 54 bis del DPR 633/72, alla società medesima, con riferimento alla Dichiarazione Mod. IVA 2021, evidentemente inviata dal liquidatore in assoluta autonomia e senza nessuna comunicazione preventiva ai soci della disciolta società di persone, e comunque, senza alcuna preventiva informativa al ricorrente, completamente estraneo al presupposto impositivo;
che, per tale motivo, il presente giudizio doveva necessariamente coinvolgere la figura del Liquidatore Sig.ra Nominativo_3, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 546/92.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART7. 2278 E 2279 C.C. – RESPONSABLITA'
PERSONALE UNICA, ILLIMITATA E SOLIDALE DEI LIQUIDATORI”: dall'esame della cartella di pagamento impugnata non era dato trarre quali fossero le considerazioni a sostegno del presunto credito dell'Amministrazione Finanziaria;
era, tuttavia, incontestabile che il liquidatore, in totale autonomia decisionale, aveva scelto di tenere in vita la società, tanto da presentare una dichiarazione IVA per l'anno
2020 (e quindi un Mod. IVA del 2021) esponendo un credito d'imposta disconosciuto da parte dell'Ufficio per Euro 16.000,00*, anziché effettuare l'unico adempimento, oggetto dell'incarico, e cioè liquidare il patrimonio sociale e procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Peraltro, la società possedeva beni strumentali indicati in contabilità per Euro 129.266,00* (trattasi dell'imbarcazione acquistata a suo tempo in vista dell'attività di noleggio con o senza skipper di imbarcazione a vela) per la quale l'attuale liquidatore della società non aveva mai sottoposto ai soci un'eventuale vendita dei predetti beni né un bilancio finale di liquidazione della società; inoltre, il liquidatore, che pur dovrebbe aver ricevuto, così come riportato nell'impugnata cartella di pagamento, una comunicazione da parte di Agenzia Entrate
Lecce circa il controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 in relazione al disconoscimento di tutto o parte del credito d'imposta riportato nel Mod. IVA 2021 (con riferimento all'anno d'imposta 2020) nulla aveva comunicato ai soci. Da tutto quanto innanzi conseguiva la responsabilità unica, illimitata e solidale del liquidatore della disciolta società cui solo poteva essere imputato il costo della pretesa erariale avanzata dall'Amministrazione Finanziaria;
2) “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2697 C.C. – PREVENTIVA ESCUSSIONE
PATRIMONIO SOCIALE – ONERE DELLA PROVA” - Alla luce dei criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.
c., costituiva -secondo l'opinione più accreditata (cfr. Cass. Sez. Un. 16.12.2020, N. 28709)- onere dell'amministrazione finanziaria, ancor prima di procedere, come di fatto accaduto, a promuovere una specifica pretesa patrimoniale nei confronti del socio di una società in accomandita semplice a fronte di un presunto credito vantato nei confronti della società, dimostrare di aver già provveduto ad escutere inutilmente e senza risultato il patrimonio sociale. A detto onere, l'A.F. non aveva, però, minimamente ottemperato.
Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo a questa CGT di disporre preliminarmente la sospensione dell'atto impugnato e “ nel merito e sempre in via preliminare disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D. Lgs. 546/92, contro e nei confronti della Sig.ra Nominativo_3, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla Indirizzo_2, nella sua qualità di Liquidatore della disciolta società "Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 in liquidazione”; inoltre e per tutti i motivi ampiamente esposti nella narrativa del presente ricorso: accertare e dichiarare la totale nullità
e/o inefficacia della Cartella di pagamento N. 059 2024 00353113 44 801 emessa da Agenzia Entrate
Riscossione e notificata a mezzo Raccomandata A/R in data 23.12.2024”.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi con memoria di controdeduzioni, ha opposto che l'iscrizione a ruolo scaturiva dalla liquidazione automatizzata – effettuata ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – del Modello IVA, presentato dalla società Società_1
s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 - in liquidazione (P.I. P.IVA_1) per l'anno d'imposta 2020, dalla quale era emerso l'omesso versamento di imposte;
che, essendo la società tuttora attiva, il ricorrente risultava essere ancora socio accomandatario della medesima, con il relativo potere (e diritto), ai sensi dell'articolo
2261 c.c., di consultare la documentazione relativa alla società e di mantenersi informato sull'andamento della vita sociale, e con il correlato obbligo di attivarsi per poter conoscere eventuali contestazioni fiscali sorte in capo alla società; che, quanto all'eccepita responsabilità esclusiva del liquidatore, che sarebbe venuto meno all'incarico assunto di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale ed alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, spettava ai soci effettuare il controllo sull'operato dello stesso;
che la cartella di pagamento impugnata risultava notificata dall'Agente della riscossione anche alla società il 16 maggio 2024; che, quanto al beneficio di escussione, secondo l'opinione consolidata in dottrina ed in giurisprudenza, l'istituto operava esclusivamente in sede esecutiva e, quindi, non impediva al creditore di agire in sede cognitiva per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, per iscrivere un'ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo o per poter agire contro lo stesso una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente;
che, in definitiva, il ricorso era in ogni sua parte infondato. Disposta la sospensione dell'esecutività della cartella impugnata, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte, primo luogo, che il liquidatore della società “Società_1 s.a.s. di Ricorrente_1 Società_2 - in liquidazione” non riveste il ruolo, nel presente giudizio, di litisconsorte necessario e, pertanto, non si rende necessario estendere il contraddittorio nei confronti del medesimo.
Ed invero, la S.C. ha chiarito che “ … in tema di accertamento ai fini Irap e Iva a carico di una società di persone, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci, atteso che l'atto impositivo non implica una rettifica del reddito dell'ente e, quindi, di quello dei soci;
peraltro, sebbene non sia invocabile l'efficacia di giudicato della sentenza emessa nei soli confronti della società, ciò non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa notificare l'avviso di mora per l'obbligazione dell'ente direttamente al socio, poiché il diritto di difesa dello stesso è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando contestualmente gli atti presupposti, la cui notificazione sia stata omessa o risulti irregolare
(cfr. Cass., 16 marzo 2018, n. 6531; 11 maggio 2016, n. 9527). Il principio, a maggior ragione, trova applicazione in tema di riscossione” (cfr. Cass., sez. trib., 09/03/2025, n.6241).
E', inoltre, appena il caso di aggiungere che la partecipazione al processo della persona del liquidatore non potrebbe essere dettata dall'esigenza di accertarne le eventuali responsabilità correlate al mancato, esatto adempimento dell'incarico conferitole, posto che ogni ragione di doglianza del ricorrente nei confronti del liquidatore potrà -sempre che ne ricorrano i presupposti- essere fatta valere in sede propria, ovvero dinanzi all'A.G.O. e non, evidentemente, nell'ambito del presente giudizio tributario.
Per le stesse ragioni, sarebbe palesemente ultroneo ai fini della decisione l'esame di ogni questione circa l'eventuale responsabilità della Camera di Commercio in ordine alla mancata cancellazione d'ufficio della società Società_1 s.a.s.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo del ricorso non può, dunque, trovare accoglimento.
Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato.
Invero, va puntualizzato che, secondo diffusa opinione, la responsabilità del liquidatore di società di persone nei confronti del fisco non è esclusiva posto che “ è pacifico che la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista in via generale dall'art. 2291 c.c., comma 1, per tutti i debiti della società in nome collettivo
- ed applicabile alla società in accomandita semplice, quale è quella di cui qui si tratta, in forza dell'art. 2315
c.c. -, sussiste anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un'espressa deroga nella disciplina vigente. Ne consegue che il socio accomandatario è tenuto al pagamento del debito a seguito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell'inutile escussione del patrimonio di questa, senza che vi sia necessità di notificargli l'avviso di accertamento non impugnato, nè la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e, peraltro, può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (Cass. 04/03/2020, n. 6020; Cass. 26/10/2015, n. 21763; Cass.
01/10/2014, n. 20704). .” (Cass. sez. tib. 14/06/2021, n. 16698). Peraltro, con specifico riferimento alla natura sussidiaria della sua responsabilità di socio accomandatario, il Ricorrente_1 ha, con buona ragione, richiamato il principio, affermato dalla S.C. nel suo massimo consesso, secondo cui “il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l' insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario “ (Cass. Sez. Un. 16.12.2020, N. 28709).
Nella fattispecie, tuttavia, l'A.F., pur avendone l'onere, non ha affatto provato (e, per il vero, nemmeno allegato) l' insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale della TI LE s.a.s., donde la lamentata violazione del beneficio di escussione riconosciuto al socio accomandatario dal combinato disposto degli artt. 2304, 2315 e 2318 c.c.-.
Ne discende che, in parte qua, il ricorso deve ritenersi fondato, con ogni consequenziale ricaduta quanto alle sorti della cartella impugnata.
Data la natura e complessità delle questioni dibattute, sussistendo giusti motivi, può disporsi la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso come da parte motiva.
Spese compensate.