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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1095 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Pelella presso il cui Parte_10
studio sono elettivamente domiciliati in Pagani al corso Padovano n. 80;
- RICORRENTI -
E Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Annarita Colantuono con la quale è elettivamente domiciliata in
Salerno alla via San Leonardo presso la sede della propria Funzione Affari
Legali;
- RESISTENTE -
OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 , Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, operatori sanitari alle dipendenze dell'
[...] [...]
presso il plesso ospedaliero di Salerno, Controparte_1
sul presupposto di aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né godere di riposo compensativo né ricevere per il passato compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1505/2021,
chiedevano la condanna dell' datrice di Controparte_1
lavoro al pagamento in loro favore del compenso come lavoro straordinario festivo per l'importo specificatamente indicato per ciascuno di essi. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
sostenendo Controparte_1
di aver già corrisposto il festivo infrasettimanale diurno con la busta paga di maggio mentre avrebbe provveduto con la busta paga di luglio al pagamento di quello notturno.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda proposta dal avendo parte ricorrente rappresentato nelle Pt_8
note di trattazione scritta per l'odierna udienza che questi ha effettivamente ricevuto nel frattempo l'emolumento chiesto.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo - come nel caso di specie
-, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riguardo, invece, agli altri ricorrenti (la , il , la Parte_1 Pt_2
, la , la il , la , la e la Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_9
), il pagamento soltanto in parte dell'emolumento chiesto - come Pt_10
rappresentato sempre nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza -
impone il vaglio nel merito della causa.
Orbene, l'attività lavorativa di detti ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle timbrature in atti e - riportandosi alla motivazione contenuta nelle ormai centinaia di sentenze della Sezione uniformantesi alle coordinate della sentenza della Corte di Cassazione n. 1505/2021 - può ritenersi fondata, allora,
la loro domanda. Non specificatamente contestati sono i conteggi di parte ricorrente (anche per il residuo indicato nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza) né parte resistente ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già decine di giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine,
della condotta di parte resistente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha sostanzialmente ammesso il proprio debito. E tanto giustifica -
anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1095 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 , , e nei Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta dal Pt_8
2) per il resto accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l
[...]
al pagamento in favore Controparte_1
della della somma di 3.161,38 €, del della somma di Parte_1 Pt_2
595,03 €, della della somma di 4.330,56 €, della della Parte_3 Pt_4
somma di 5.607,69, della della somma di 1.283,34 €, del Pt_5 Pt_6
della somma di 1.025,98 €, della della somma di 1.285,74 €, della Pt_7
della somma di 1.351,69 € e della della somma di 1.780,29 € a Pt_9 Pt_10
titolo di compenso come lavoro festivo infrasettimanale oltre accessori di legge;
3) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della , del , della
[...] Parte_1 Pt_2
, della , della del , della del Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
della e della della sola metà delle spese del giudizio che Pt_8 Pt_9 Pt_10
liquida, per intero, in complessivi € 3.689,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse. Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1095 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Pelella presso il cui Parte_10
studio sono elettivamente domiciliati in Pagani al corso Padovano n. 80;
- RICORRENTI -
E Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
[...]
dall'avv. Annarita Colantuono con la quale è elettivamente domiciliata in
Salerno alla via San Leonardo presso la sede della propria Funzione Affari
Legali;
- RESISTENTE -
OGGETTO: compenso come lavoro straordinario festivo per prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2025 , Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, operatori sanitari alle dipendenze dell'
[...] [...]
presso il plesso ospedaliero di Salerno, Controparte_1
sul presupposto di aver regolarmente lavorato in giorni festivi infrasettimanali senza, tuttavia, né godere di riposo compensativo né ricevere per il passato compenso come lavoro straordinario festivo, invocando la disciplina contrattuale e la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1505/2021,
chiedevano la condanna dell' datrice di Controparte_1
lavoro al pagamento in loro favore del compenso come lavoro straordinario festivo per l'importo specificatamente indicato per ciascuno di essi. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l
[...]
sostenendo Controparte_1
di aver già corrisposto il festivo infrasettimanale diurno con la busta paga di maggio mentre avrebbe provveduto con la busta paga di luglio al pagamento di quello notturno.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda proposta dal avendo parte ricorrente rappresentato nelle Pt_8
note di trattazione scritta per l'odierna udienza che questi ha effettivamente ricevuto nel frattempo l'emolumento chiesto.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ma non incide sul principio che il processo civile deve concludersi in una delle forme previste dal codice di rito.
Le situazioni che causano il disinteresse alla pronuncia di merito e determinano l'adozione della pronuncia di cessazione della materia del contendere (che costituisce una forma di estinzione del giudizio di matrice giurisprudenziale)
possono essere di natura fattuale o possono discendere da atti posti in essere dalle parti (come nel caso di adempimento spontaneo - come nel caso di specie
-, transazione o conciliazione, rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione).
Ben sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Con riguardo, invece, agli altri ricorrenti (la , il , la Parte_1 Pt_2
, la , la il , la , la e la Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_9
), il pagamento soltanto in parte dell'emolumento chiesto - come Pt_10
rappresentato sempre nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza -
impone il vaglio nel merito della causa.
Orbene, l'attività lavorativa di detti ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nelle timbrature in atti e - riportandosi alla motivazione contenuta nelle ormai centinaia di sentenze della Sezione uniformantesi alle coordinate della sentenza della Corte di Cassazione n. 1505/2021 - può ritenersi fondata, allora,
la loro domanda. Non specificatamente contestati sono i conteggi di parte ricorrente (anche per il residuo indicato nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza) né parte resistente ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente.
Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di causa (nel caso in esame causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso in esame complessivamente scaglione da 26.000,01 a 52.000,00 €). Tuttavia, la serialità del contenzioso (solo davanti a questo Giudicante sono stati definiti già decine di giudizi intentati da altri operatori sanitari e originati da ricorsi di identico contenuto) impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase. Non può non tenersi conto, infine,
della condotta di parte resistente che senza insistere in soverchie e dilatorie eccezioni ha sostanzialmente ammesso il proprio debito. E tanto giustifica -
anche in un'ottica premiale generale deflattiva del contenzioso - la compensazione delle spese di lite nella misura che questo Giudicante reputa equa e opportuna della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1095 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 promosso da , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 , , e nei Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
confronti dell' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda proposta dal Pt_8
2) per il resto accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l
[...]
al pagamento in favore Controparte_1
della della somma di 3.161,38 €, del della somma di Parte_1 Pt_2
595,03 €, della della somma di 4.330,56 €, della della Parte_3 Pt_4
somma di 5.607,69, della della somma di 1.283,34 €, del Pt_5 Pt_6
della somma di 1.025,98 €, della della somma di 1.285,74 €, della Pt_7
della somma di 1.351,69 € e della della somma di 1.780,29 € a Pt_9 Pt_10
titolo di compenso come lavoro festivo infrasettimanale oltre accessori di legge;
3) condanna l' Controparte_1
al pagamento in favore della , del , della
[...] Parte_1 Pt_2
, della , della del , della del Parte_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7
della e della della sola metà delle spese del giudizio che Pt_8 Pt_9 Pt_10
liquida, per intero, in complessivi € 3.689,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario e compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse. Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro