Decreto cautelare 1 dicembre 2025
Sentenza breve 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/03/2026, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14739/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14739 del 2025, proposto da:
EL NU KO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari,
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 291, emanato in data 18/09/2025 dal Consolato Generale d'Italia Lagos;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. GO OB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 28.11.2025 e depositato il 1.12.2025, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa domanda cautelare:
- del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 291, emanato in data 18/09/2025 dal Consolato Generale d'Italia Lagos;
- di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
Visti i motivi del ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista la costituzione in giudizio dell’intimato Ministero, in data 2.1.2026, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, per resistere al ricorso;
Rilevato che, in ultimo, le parti hanno rappresentato l’avvenuto rilascio del visto d’ingresso in favore del ricorrente, come confermato altresì alla camera di consiglio del giorno 11.3.2026 dal difensore della parte ricorrente, ivi comparso;
Ritenuto pertanto che occorre prendere atto di quanto precede e per l’effetto dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 del codice del processo amministrativo, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto della concorde disponibilità in tal senso manifestata dalle difese delle parti, salva la ripetizione del contributo unificato, se versato, a beneficio della parte ricorrente in confronto dell’Amministrazione resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, salva la ripetizione del contributo unificato, se versato, a beneficio della parte ricorrente in confronto dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
GE NZ, Presidente
GO OB, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO OB | GE NZ |
IL SEGRETARIO