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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2492 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
cf: , rappresentato e difeso dall'avv. AMATA CARMELA TERESA , giusta C.F._1
procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di revoca dell'indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2024 , adiva questo Parte_1
Giudice del Lavoro esponendo di essere rimasto assente dal lavoro dal 23/01/2023 al 30/06/2023, e lamentando che l' , con provvedimento dell'08/09/2023 recapitato solo all'azienda datrice di CP_1
lavoro, parte ricorrente, veniva a conoscenza della reiterazione della contestazione di assenza ingiustificata alla visita domiciliare e del conseguente provvedimento di revoca dell'indennità di malattia.
Lamentava che il medico dell' aveva erroneamente lasciato l'avviso di tentata visita nella CP_1
cassetta postale di tale in una abitazione di sua proprietà sita in Acquedolci, c/da Piano Parte_2
Telegrafo snc, e che pertanto il medico non si era recato correttamente al proprio domicilio, come indicato nel certificato medico in Acquedolci, c/da Piano Telegrafo 1.
Riferiva che inutile era stata l'istanza di riesame e chiedeva che l' venisse condannato al CP_1
pagamento della indennità di malattia, previo accertamento della presenza di esso ricorrente nel proprio domicilio. L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate, e chiedeva il CP_1
rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
L'art.5, comma 14, della legge 638/1983 commina per il lavoratore ammalato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo il provvedimento sanzionatorio della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
L'interpretazione giurisprudenziale formatasi su tale disposizione si è consolidata nel senso di una interpretazione restrittiva del "giustificato motivo" preclusivo della sanzione e ciò in considerazione sia del prevalente interesse pubblico sotteso alla norma, volto a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo, con conseguente necessaria repressione degli abusi, che dell'ambito limitato delle fasce orarie di reperibilità che rende l'onere a carico del lavoratore, estrinsecazione del dovere di collaborazione sullo stesso gravante, non particolarmente gravoso o vessatorio, potendosi garantire la reperibilità con un minimo grado di diligenza.
Sulla scorta di tale orientamento la S.C. ha affermato il principio secondo cui "In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983
n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale." (Cass. 4216/1997)
Secondo la S.C., infatti, "La disposizione dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, che sancisce (anche dopo
l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988) la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni per il lavoratore risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, è diretta a sancire l'obbligo del lavoratore stesso, assentatosi dal lavoro per malattia, di prestare la sua collaborazione al controllo, collaborazione che la legge pone come presupposto o condizione per l'esercizio del diritto alla prestazione economica e che viene a mancare per il fatto stesso che, acceduto il medico al domicilio del lavoratore nella fascia oraria prestabilita, a questo non venga praticamente reso possibile il controllo." (Cass 4004/1991)
Il dovere di collaborazione posto a carico del lavoratore si spinge sino a richiedere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso, ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come nel caso di ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia, ovvero come la mancata indicazione del nome sul campanello che impedisca al medico di reperire l'abitazione.
Secondo la S.C. poi la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva come il medico dell' abbia CP_1
certificato un tentato accesso in Acquedolci, c/da Piano Telegrafo.
Il ricorrente, dal canto suo, eccepisce che erroneamente il medico dell' si sarebbe recato CP_1
presso un'abitazione diversa dalla propria, pur sempre sita in C/da Piano Telegrafo, e di proprietà di un tale avente pertanto il medesimo cognome. Parte_2
Ora, va tenuto conto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio siccome affermato in casi analoghi al presente dalla S.C., secondo cui "In base al principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, deve ritenersi che, in merito al diritto al trattamento economico di malattia, faccia fede fino a prova contraria l'accertamento eseguito dal medico fiscale incaricato dall' CP_1 di non avere potuto eseguire il controllo della sussistenza della denunciata infermità, per l'assenza del lavoratore dal domicilio di reperibilità che lo stesso ha l'obbligo di indicare ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33,in relazione all'art. 9 della legge 26 giugno 1977 n. 349. A fronte di una attestazione in tal senso grava perciò sul lavoratore interessato l'onere di provare di essersi trovato presente e reperibile al proprio domicilio (o di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l'illegittimità dell'assenza o dell'irreperibilità dal proprio domicilio)" (Cass. 8423/1996)
Nella specie, il tale ha compilato un'autocertificazione inviata all' , e che Parte_2 CP_1
il ricorrente aveva chiesto che venisse sentito quale teste sulla medesima circostanza, vale a dire di esser proprietario (pur se non residente) dell'immobile sito in Acquedolci, c/da Piano Telegrafo snc e di aver trovato, nella propria cassetta delle lettere, l'avviso di tentata visita fiscale indirizzato al ricorrente . Parte_3 Ora, tale circostanza, seppur possa essere veritiera, non consente di liberare il ricorrente dall'onere di dimostrare di aver adottato tutte le accortezze del caso per consentire al medico fiscale di rinvenire agevolmente il proprio domicilio.
Non si comprende come una stessa via possa, nel caso del tale essere “senza Parte_2
numero civico” e nel caso del ricorrente avere il numero civico. Parte_3
Lo stesso ricorrente nulla ha allegato in merito alla chiara indicazione del numero civico accanto al portone di ingresso della propria abitazione, sicché tale circostanza non appare dimostrata.
Ancora, parte ricorrente ha omesso di allegare un certificato di residenza dal quale ricavare con certezza l'indirizzo completo di residenza, mentre nell'allegato documento d'identità risulta residente in [...], c/da Piano Telegrafo, senza ulteriore indicazione di numero civico.
Ed ancora, seppure si fosse in presenza di tale dubbia condizione toponomastica, il dovere di collaborazione dell'assicurato avrebbe dovuto essere ben più pregnante, imponendo allo stesso di segnalare la presenza di abitazioni non contraddistinte da un numero civico ed evidenziare, di contro, che il proprio domicilio era contraddistinto dal numero civico “1”, ma ancora una volta il ricorrente nulla deduce né chiede di provare in ordine a tali accortezze.
Il tenore della unica circostanza di prova orale richiesta, e non ammessa perché non conducente, è sovrapponibile a quello di cui alla già citata autocertificazione sottoscritta dal Pt_2
e da solo non appare in grado di smentire categoricamente quanto rappresentato nel verbale
[...]
di tentato accesso, lasciato nella cassetta delle lettere di Acquedolci, c/da Piano Telegrafo.
A fronte delle risultanze emerse dall'istruttoria, deve ritenersi che nella specie, il lavoratore non abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito prova dell'osservanza del dovere di diligenza impostogli nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Egli avrebbe dovuto accertarsi dell'esatta indicazione dell'indirizzo di domicilio nel certificato di malattia, della chiara indicazione del numero civico accanto alla porta della propria abitazione e dell'assenza di abitazioni prive di numero civico (o comunque, segnalarne la presenza all' ) nonché della presenza del proprio nome sul citofono esterno e, cosa non di poco conto, CP_1
avrebbe dovuto esser certo di poter udire in qualunque momento, e da qualsiasi camera dell'abitazione, il suono del campanello. Conseguentemente, il avrebbe dovuto compiutamente Pt_2
dimostrare di aver adottato le superiori accortezze.
Tale onere probatorio non è stato in alcun modo assolto dal ricorrente di tal ché l'assenza alla visita di controllo non può che ritenersi ingiustificata.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va rigettato. In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 06/08/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Patti, 13/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena