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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17511/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259024448767000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 805/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con ricorso ritualmente notificato, l'intimazione di pagamento n. 07120259024448767000 per complessive € 2.688,46, ricevuta in data 15/07/2025, nonché tutti i ruoli sottostanti delle relative cartelle di pagamento nn. 07120130087341459000, 07120170122022000000 e
07120180036826291000, riguardanti Tari e Irpef per le annualità' 2008-2011-2012-2016. Deduce a fondamento dell'illegittimità delle pretese impositive di non aver mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificato nella intimazione impugnata, l'omessa motivazione di detta intimazione, la prescrizione della pretesa essendo trascorsi oltre cinque anni al momento della trasmissione del ruolo all'attuale Concessionario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce la rituale notifica delle cartelle sottese l'intimazione impugnata posto che la cartella di pagamento n. 07120130087341459000 è stata notificata in data 07.05.2013 a mezzo posta e, per assenza del destinatario, è stata consegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. all'addetto alla casa, ufficio o azienda, qualificatosi come dipendente, la cartella di pagamento n. 07120170122022000000 è stata notificata in data 03.07.2018 a mezzo dell'Agente della
Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. e la cartella di pagamento n. 07120180036826291000
è stata notificata in data 18.09.2018 a mezzo dell'Agente della Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c.; quindi, da dette date alla notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 15.7.2025, non è maturato alcun termine di prescrizione. Eccepisce, infine, la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della comparente in relazione a tutte le doglianze che attengono alla pretesa impositiva e alla formazione del credito.
Si costituisce il Comune di Forio che assume anch'esso la legittimità del proprio operato riguardo l'omesso pagamento della Tassa Rifiuti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 posto che la cartella di pagamento n. 07120180036826291000 contiene gli avvisi di accertamento TARI anno 2011 e 2012, provvedimenti nn.509 e 1422 regolarmente notificati in data 6/11/2013 e consegnati a mani proprie dell'odierno ricorrente, mentre, la cartella di pagamento n. 07120150087906604000 contiene l'avviso di pagamento TARI 2013, la cartella di pagamento n. 07120170055151255000 contiene l'avviso di pagamento TARI 2015 e la cartella di pagamento n. 07120170122022000000 contiene l'avviso di pagamento TARI 2016 e per queste ultime 3 cartelle, ovvero quelle contenenti meri avvisi di pagamento ordinari, rappresenta che la TARI, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019)
è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento per cui la regolare notifica nei termini previsti per i tributi locali esclude la decorrenza dei termini di decadenza/ prescrizione.
Spiega, quindi, intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, riguardo alla cartella di pagamento n. 07120130087341459000, notificata il 7/5/2013, sottostante all'intimazione di pagamento, di cui il ruolo è stato emesso dalla Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Territoriale di Varese onde l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
La Corte all'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente deve ricordarsi che ai sensi di recente pronuncia della Suprema Corte (n. 6436/2025) “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
I motivi di ricorso si sono rilevati tutti infondati alla luce delle Difese delle parti resistenti e della documentazione depositata in atti.
Invero, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato che: - la cartella di pagamento n.
07120130087341459000 (Irpef 2008) è stata notificata in data 7.5.2013 a mezzo posta e, per assenza del destinatario, è stata consegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. all'addetto alla casa, ufficio o azienda, qualificatosi come dipendente e che, successivamente, l'intimazione di pagamento n.
07120169040530050000 notificata a mezzo dell'Agente della Riscossione mediate deposito presso la casa comunale;
- la cartella di pagamento n. 07120170122022000000 (Tari 2016) è stata notificata in data 3.7.2018
a mezzo dell'Agente della Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c.; - la cartella di pagamento n. 07120180036826291000 (Tari 2012) è stata notificata in data 18.9.2018 a mezzo dell'Agente della Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c..
La notifica degli atti impugnati, come documentata, non è stata affatto contestata da parte ricorrente.
Ebbene, il termine di prescrizione relativamente alla prima cartella risulta interrotto, nella sua durata decennale, dalla successiva intimazione di pagamento, mentre, per la Tari, il termine di prescrizione quinquennale interrotto alle date del 3.7.2018 e 18.9.2018 è cominciato nuovamente a decorrere e non si
è maturato alla data del 15.7.2025 di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, l'art. 35 del D.L. 109/2018, come modificato dalla L. 178/2020, così testualmente recita: “1. Nei
Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021
e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. …..”. I Comuni di cui al richiamato art. 17 sono appunto
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, ove il ricorrente risiede.
Di poi, la più nota disciplina emergenziale conseguente agli eventi pandemici da covid-19, di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015, ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.
Tali previsioni devono essere lette in combinato disposto con le norme di cui all'art.12 D. Lgs 159/2015
(richiamato dal suddetto art. 68) in materia di sospensione dei termini di versamento nonché di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di eventi eccezionali. In particolare, l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, espressamente dispone: Al comma 1: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Conseguentemente alcun termine di prescrizionale/decadenziale risulta maturato nella fattispecie.
In relazione, poi, al lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, si osserva che lo stesso appare sufficientemente motivato, sia in relazione alla natura sintetica dello stesso sia in relazione al fatto che i prodromici atti in esso richiamati erano stati ritualmente notificati.
Avuto riguardo, infine, all'ultima doglianza del ricorrente si osserva che la stessa appare del tutto priva di fondamento in quanto sull'intimazione impugnata risultava chiaramente indicato il nominativo del responsabile del procedimento ed è presente anche la firma a stampa del suddetto.
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano, per ciascuna, in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'AMORE ASSUNTA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17511/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259024448767000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 805/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, con ricorso ritualmente notificato, l'intimazione di pagamento n. 07120259024448767000 per complessive € 2.688,46, ricevuta in data 15/07/2025, nonché tutti i ruoli sottostanti delle relative cartelle di pagamento nn. 07120130087341459000, 07120170122022000000 e
07120180036826291000, riguardanti Tari e Irpef per le annualità' 2008-2011-2012-2016. Deduce a fondamento dell'illegittimità delle pretese impositive di non aver mai ricevuto nessun tipo di avviso di accertamento di irrogazione delle sanzioni così come specificato nella intimazione impugnata, l'omessa motivazione di detta intimazione, la prescrizione della pretesa essendo trascorsi oltre cinque anni al momento della trasmissione del ruolo all'attuale Concessionario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce la rituale notifica delle cartelle sottese l'intimazione impugnata posto che la cartella di pagamento n. 07120130087341459000 è stata notificata in data 07.05.2013 a mezzo posta e, per assenza del destinatario, è stata consegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. all'addetto alla casa, ufficio o azienda, qualificatosi come dipendente, la cartella di pagamento n. 07120170122022000000 è stata notificata in data 03.07.2018 a mezzo dell'Agente della
Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. e la cartella di pagamento n. 07120180036826291000
è stata notificata in data 18.09.2018 a mezzo dell'Agente della Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c.; quindi, da dette date alla notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta in data 15.7.2025, non è maturato alcun termine di prescrizione. Eccepisce, infine, la carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale della comparente in relazione a tutte le doglianze che attengono alla pretesa impositiva e alla formazione del credito.
Si costituisce il Comune di Forio che assume anch'esso la legittimità del proprio operato riguardo l'omesso pagamento della Tassa Rifiuti per gli anni 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016 posto che la cartella di pagamento n. 07120180036826291000 contiene gli avvisi di accertamento TARI anno 2011 e 2012, provvedimenti nn.509 e 1422 regolarmente notificati in data 6/11/2013 e consegnati a mani proprie dell'odierno ricorrente, mentre, la cartella di pagamento n. 07120150087906604000 contiene l'avviso di pagamento TARI 2013, la cartella di pagamento n. 07120170055151255000 contiene l'avviso di pagamento TARI 2015 e la cartella di pagamento n. 07120170122022000000 contiene l'avviso di pagamento TARI 2016 e per queste ultime 3 cartelle, ovvero quelle contenenti meri avvisi di pagamento ordinari, rappresenta che la TARI, introdotta dall'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (e confermata dall'articolo 1, comma 738, legge 160/2019)
è un tributo configurato dalla legge in autoliquidazione sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento per cui la regolare notifica nei termini previsti per i tributi locali esclude la decorrenza dei termini di decadenza/ prescrizione.
Spiega, quindi, intervento volontario l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Varese, riguardo alla cartella di pagamento n. 07120130087341459000, notificata il 7/5/2013, sottostante all'intimazione di pagamento, di cui il ruolo è stato emesso dalla Direzione Provinciale di Varese - Ufficio Territoriale di Varese onde l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza.
La Corte all'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026 decide la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato e non meritevole di accoglimento.
Preliminarmente deve ricordarsi che ai sensi di recente pronuncia della Suprema Corte (n. 6436/2025) “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
I motivi di ricorso si sono rilevati tutti infondati alla luce delle Difese delle parti resistenti e della documentazione depositata in atti.
Invero, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha documentato che: - la cartella di pagamento n.
07120130087341459000 (Irpef 2008) è stata notificata in data 7.5.2013 a mezzo posta e, per assenza del destinatario, è stata consegnata ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c. all'addetto alla casa, ufficio o azienda, qualificatosi come dipendente e che, successivamente, l'intimazione di pagamento n.
07120169040530050000 notificata a mezzo dell'Agente della Riscossione mediate deposito presso la casa comunale;
- la cartella di pagamento n. 07120170122022000000 (Tari 2016) è stata notificata in data 3.7.2018
a mezzo dell'Agente della Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c.; - la cartella di pagamento n. 07120180036826291000 (Tari 2012) è stata notificata in data 18.9.2018 a mezzo dell'Agente della Riscossione mediante deposito presso la casa comunale per assenza del destinatario e delle altre persone autorizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c..
La notifica degli atti impugnati, come documentata, non è stata affatto contestata da parte ricorrente.
Ebbene, il termine di prescrizione relativamente alla prima cartella risulta interrotto, nella sua durata decennale, dalla successiva intimazione di pagamento, mentre, per la Tari, il termine di prescrizione quinquennale interrotto alle date del 3.7.2018 e 18.9.2018 è cominciato nuovamente a decorrere e non si
è maturato alla data del 15.7.2025 di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, l'art. 35 del D.L. 109/2018, come modificato dalla L. 178/2020, così testualmente recita: “1. Nei
Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021
e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022. …..”. I Comuni di cui al richiamato art. 17 sono appunto
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, ove il ricorrente risiede.
Di poi, la più nota disciplina emergenziale conseguente agli eventi pandemici da covid-19, di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e art. 12 d.lgs n. 159/2015, ha sospeso il decorso del termine prescrizionale dall'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021.
Tali previsioni devono essere lette in combinato disposto con le norme di cui all'art.12 D. Lgs 159/2015
(richiamato dal suddetto art. 68) in materia di sospensione dei termini di versamento nonché di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, in caso di eventi eccezionali. In particolare, l'art. 12 del D.Lgs.
159/2015, espressamente dispone: Al comma 1: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Conseguentemente alcun termine di prescrizionale/decadenziale risulta maturato nella fattispecie.
In relazione, poi, al lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato, si osserva che lo stesso appare sufficientemente motivato, sia in relazione alla natura sintetica dello stesso sia in relazione al fatto che i prodromici atti in esso richiamati erano stati ritualmente notificati.
Avuto riguardo, infine, all'ultima doglianza del ricorrente si osserva che la stessa appare del tutto priva di fondamento in quanto sull'intimazione impugnata risultava chiaramente indicato il nominativo del responsabile del procedimento ed è presente anche la firma a stampa del suddetto.
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che si liquidano, per ciascuna, in € 800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 20 gennaio 2026.
Il Giudice
dr.ssa Assunta d'Amore