Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 897
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica avvisi di accertamento

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione siano state regolarmente notificate ai sensi dell'art. 139 c.p.c. e che, pertanto, la doglianza sia infondata.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto l'intimazione sufficientemente motivata, anche in relazione alla natura sintetica dell'atto e alla rituale notifica degli atti prodromici.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione siano stati interrotti dalle notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, nonché sospesi a causa di eventi eccezionali (terremoto e pandemia), con conseguente maturazione dei termini di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Responsabile del procedimento

    La Corte ha ritenuto che sull'intimazione impugnata fosse chiaramente indicato il nominativo del responsabile del procedimento e la sua firma a stampa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 21/01/2026, n. 897
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 897
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo