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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3651/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Piazza Municipio 81030 Cancello Ed Arnone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500009475 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5512/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore Ricorrente_1 luigi eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta in particolare l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato perchè depositato fuori termine.
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott Ricorrente_1, difensore di se stesso, impugna l'avviso di intimazione n. 202500009475 del 02/07/2025, emesso dalla Res Publica S.r.l., agente per la riscossione del Comune di Cancello ed Arnone, per la riscossione delle Imu anno 2019, afferente all'accertamento esecutivo n. 1267 del 17/04/2024 asseritamente notificato in data 30/04/2024.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento per: 1) omessa notifica dell'atto presupposto (accertamento n. 1267/2024); 2) decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, L.
296/2006; 3) difetto di motivazione dell'avviso di intimazione;
4) violazione degli artt. 24 e 97 Cost.
Si sono costituiti in giudizio la Res Publica S.r.l. e il Comune di Cancello ed Arnone, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto. La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa ovvero l'irregolare notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n.
1144/2018). Nel caso in esame, l'atto prodromico all'intimazione impugnata (avviso di accertamento IMU n.
1267/2024) risulta essere stato spedito per posta ordinaria, in data 22/04/2024, presso il precedente indirizzo del contribuente, laddove questi, a partire dal 31/12/2023, risulta aver trasferito la propria residenza in
Indirizzo_1, come attestato dal certificato storico di residenza depositato agli atti del giudizio dal ricorrente. Per quanto precede, la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi irregolare in applicazione del disposto dell'articolo 60, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza. All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Cancello ed Arnone, nella misura che si liquida come da dispositivo. Le spese di lite sono compensate tra il ricorrente e Res Publica S.r.l., in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea al procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento relativo al tributo richiesto in pagamento, nonché alla formazione del ruolo, attività che restano di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Cancello Ed Arnone al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed accessori di legge se dovuti;
spese compensate tra la parte ricorrente e Res Publica S.r.l.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3651/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cancello Ed Arnone - Piazza Municipio 81030 Cancello Ed Arnone CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Res Publica S.r.l. - 04416310615
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500009475 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5512/2025 depositato il 23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore Ricorrente_1 luigi eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta in particolare l'avviso di accertamento presupposto all'atto impugnato perchè depositato fuori termine.
Resistente: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott Ricorrente_1, difensore di se stesso, impugna l'avviso di intimazione n. 202500009475 del 02/07/2025, emesso dalla Res Publica S.r.l., agente per la riscossione del Comune di Cancello ed Arnone, per la riscossione delle Imu anno 2019, afferente all'accertamento esecutivo n. 1267 del 17/04/2024 asseritamente notificato in data 30/04/2024.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento per: 1) omessa notifica dell'atto presupposto (accertamento n. 1267/2024); 2) decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, L.
296/2006; 3) difetto di motivazione dell'avviso di intimazione;
4) violazione degli artt. 24 e 97 Cost.
Si sono costituiti in giudizio la Res Publica S.r.l. e il Comune di Cancello ed Arnone, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La parte ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che tale atto non sarebbe stato preceduto dalla regolare notifica dell'atto presupposto. La censura è fondata.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è garantita dal rispetto di una sequenza procedimentale composta da determinati atti, ciascuno dei quali deve essere regolarmente notificato, al fine di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario. In conseguenza di ciò, l'omessa ovvero l'irregolare notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che determina la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Cfr. Cass., ordinanza 15 gennaio 2020, n. 565; Cass. n.
1144/2018). Nel caso in esame, l'atto prodromico all'intimazione impugnata (avviso di accertamento IMU n.
1267/2024) risulta essere stato spedito per posta ordinaria, in data 22/04/2024, presso il precedente indirizzo del contribuente, laddove questi, a partire dal 31/12/2023, risulta aver trasferito la propria residenza in
Indirizzo_1, come attestato dal certificato storico di residenza depositato agli atti del giudizio dal ricorrente. Per quanto precede, la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi irregolare in applicazione del disposto dell'articolo 60, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Ne consegue la fondatezza del motivo di doglianza. All'accoglimento di tale motivo segue l'assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Cancello ed Arnone, nella misura che si liquida come da dispositivo. Le spese di lite sono compensate tra il ricorrente e Res Publica S.r.l., in quanto quest'ultima deve ritenersi estranea al procedimento di notificazione dell'avviso di accertamento relativo al tributo richiesto in pagamento, nonché alla formazione del ruolo, attività che restano di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna il Comune di Cancello Ed Arnone al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 350,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed accessori di legge se dovuti;
spese compensate tra la parte ricorrente e Res Publica S.r.l.
Il Giudice Monocratico