TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8559 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11228/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11228/2025 R.G. promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco PAGANUZZI e dall' Avv. Beatrice PAGANUZZI, del
Foro di Milano, digitalmente domiciliata presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori, ovvero e Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_2 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: godimento alloggio cooperativo – risoluzione e rilascio
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 1.10.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 18.6.2025 (all'esito della quale veniva fissata una nuova udienza per la discussione del ricorso, stante il fatto che la notificazione del ricorso introduttivo e del Decreto di fissazione della udienza era avvenuta senza l'osservanza del termine a comparire) ed in data 1.10.2025 (nel corso della quale si procedeva alla dichiarazione di contumacia della parte resistente ed alla discussione del ricorso), osserva:
• la Società Cooperativa ricorrente (in estrema sintesi) con ricorso datato17.3.2025, iscritto a ruolo in data 24.3.2025, ha chiesto dichiarare risolto il contratto sottoscritto dalle parti in data
3.3.2014 per grave inadempimento del resistente e, conseguentemente, di condannare quest'ultimo al rilascio dell'alloggio sociale sito Milano, Via Scanini nr. 58/A, al quarto piano della scala A - composto da nr. 3 vani;
contraddistinto al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 328, mappale nr. 183, subalterno nr. 15, classe 5, categoria
A/4 -, unitamente al vano cantina di pertinenza, sito nel medesimo stabile al piano interrato, contraddistinto dal nr. 15, nonché la condanna dello stesso resistente al pagamento dei canoni di godimento e spese non corrisposte, per l'importo di € 9.779,00 (I.V.A. inclusa), nonché al pagamento dei canoni e delle spese maturandi sino alla data del rilascio, oltre interessi dal dovuto al saldo;
oltre, infine, la condanna al pagamento delle spese di lite;
• la parte resistente è rimasta contumace;
• all'esito della discussione la causa il Giudice si è riservato di provvedere;
• la parte resistente risulta inadempiente al contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio, avendo cessato di corrispondere il corrispettivo dovuto alla Cooperativa per canoni di godimento e spese a partire dal secondo trimestre dello Anno 2023;
• considerato l'ammontare dei canoni e delle spese insoluti, ammontanti ad Euro 9.779,00
(I.V.A. inclusa) alla data del 17.3.2025, data della redazione del ricorso, poi aumentati pagina 2 di 4 all'importo di Euro 12.495,00, alla data della discussione del ricorso (1.10.2025), e la risalenza nel tempo della violazione dell'obbligazione di versamento dei canoni (a partire dal secondo trimestre dell' Anno 2023), l'inadempimento dell'assegnataria appare certamente di rilevanza risolutoria e comporta la condanna al rilascio dell'immobile, la condanna al pagamento dei canoni e delle spese scaduti, ammontanti ad € 12.495,00, alla data del
1.10.2025, nonché la condanna al pagamento dei canoni e delle spese maturati successivamente al 1.10.2025, sino alla data del rilascio, oltre che al pagamento dei interessi legali, dal dovuto al saldo;
• in considerazione dell'entità degli insoluti la data di esecuzione va fissata entro trenta giorni
(ovvero il g. 10.12.2025);
• le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffe professionale (D.M. 147/2022);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento dell'assegnatario dell'alloggio Signor il Controparte_2
contratto denominato “atto di assegnazione in godimento”, datato 3.3.2014, relativo
A - composto da nr. 3 Controparte_1
vani; contraddistinto al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 328, mappale nr. 183, subalterno nr. 15, classe 5, categoria A/4 -, unitamente al vano cantina di pertinenza, sito nel medesimo stabile, al piano interrato, contraddistinto dal nr. 15;
2. condanna a rilasciare l'immobile suddetto e la relativa pertinenza, libero di Controparte_2
persone, di animali e di cose, nella piena disponibilità della parte ricorrente;
3. fissa per l'esecuzione la data del 10.12.2025; pagina 3 di 4 4. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente i canoni e le spese scadute, ammontanti ad € 12.495,00, alla data del 1.10.2025, nonché i canoni e le spese maturate successivamente al 1.10.2025, sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre che al pagamento dei interessi legali, dal dovuto al saldo;
5. condanna, infine, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11228/2025 R.G. promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Presidente del C.d.A.,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco PAGANUZZI e dall' Avv. Beatrice PAGANUZZI, del
Foro di Milano, digitalmente domiciliata presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori, ovvero e Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...]; Controparte_2 C.F._1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: godimento alloggio cooperativo – risoluzione e rilascio
CONCLUSIONI: come da p.v. della udienza in data 1.10.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contente le conclusioni. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 18.6.2025 (all'esito della quale veniva fissata una nuova udienza per la discussione del ricorso, stante il fatto che la notificazione del ricorso introduttivo e del Decreto di fissazione della udienza era avvenuta senza l'osservanza del termine a comparire) ed in data 1.10.2025 (nel corso della quale si procedeva alla dichiarazione di contumacia della parte resistente ed alla discussione del ricorso), osserva:
• la Società Cooperativa ricorrente (in estrema sintesi) con ricorso datato17.3.2025, iscritto a ruolo in data 24.3.2025, ha chiesto dichiarare risolto il contratto sottoscritto dalle parti in data
3.3.2014 per grave inadempimento del resistente e, conseguentemente, di condannare quest'ultimo al rilascio dell'alloggio sociale sito Milano, Via Scanini nr. 58/A, al quarto piano della scala A - composto da nr. 3 vani;
contraddistinto al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 328, mappale nr. 183, subalterno nr. 15, classe 5, categoria
A/4 -, unitamente al vano cantina di pertinenza, sito nel medesimo stabile al piano interrato, contraddistinto dal nr. 15, nonché la condanna dello stesso resistente al pagamento dei canoni di godimento e spese non corrisposte, per l'importo di € 9.779,00 (I.V.A. inclusa), nonché al pagamento dei canoni e delle spese maturandi sino alla data del rilascio, oltre interessi dal dovuto al saldo;
oltre, infine, la condanna al pagamento delle spese di lite;
• la parte resistente è rimasta contumace;
• all'esito della discussione la causa il Giudice si è riservato di provvedere;
• la parte resistente risulta inadempiente al contratto di assegnazione in godimento dell'alloggio, avendo cessato di corrispondere il corrispettivo dovuto alla Cooperativa per canoni di godimento e spese a partire dal secondo trimestre dello Anno 2023;
• considerato l'ammontare dei canoni e delle spese insoluti, ammontanti ad Euro 9.779,00
(I.V.A. inclusa) alla data del 17.3.2025, data della redazione del ricorso, poi aumentati pagina 2 di 4 all'importo di Euro 12.495,00, alla data della discussione del ricorso (1.10.2025), e la risalenza nel tempo della violazione dell'obbligazione di versamento dei canoni (a partire dal secondo trimestre dell' Anno 2023), l'inadempimento dell'assegnataria appare certamente di rilevanza risolutoria e comporta la condanna al rilascio dell'immobile, la condanna al pagamento dei canoni e delle spese scaduti, ammontanti ad € 12.495,00, alla data del
1.10.2025, nonché la condanna al pagamento dei canoni e delle spese maturati successivamente al 1.10.2025, sino alla data del rilascio, oltre che al pagamento dei interessi legali, dal dovuto al saldo;
• in considerazione dell'entità degli insoluti la data di esecuzione va fissata entro trenta giorni
(ovvero il g. 10.12.2025);
• le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffe professionale (D.M. 147/2022);
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in contumacia della parte resistente, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento dell'assegnatario dell'alloggio Signor il Controparte_2
contratto denominato “atto di assegnazione in godimento”, datato 3.3.2014, relativo
A - composto da nr. 3 Controparte_1
vani; contraddistinto al N.C.E.U. del ridetto Comune dai seguenti dati catastali: foglio nr. 328, mappale nr. 183, subalterno nr. 15, classe 5, categoria A/4 -, unitamente al vano cantina di pertinenza, sito nel medesimo stabile, al piano interrato, contraddistinto dal nr. 15;
2. condanna a rilasciare l'immobile suddetto e la relativa pertinenza, libero di Controparte_2
persone, di animali e di cose, nella piena disponibilità della parte ricorrente;
3. fissa per l'esecuzione la data del 10.12.2025; pagina 3 di 4 4. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente i canoni e le spese scadute, ammontanti ad € 12.495,00, alla data del 1.10.2025, nonché i canoni e le spese maturate successivamente al 1.10.2025, sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre che al pagamento dei interessi legali, dal dovuto al saldo;
5. condanna, infine, la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 10 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4