Decreto cautelare 30 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 02/03/2026, n. 3890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3890 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03890/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2026, proposto da_
Syed AB AL AH, Iqra Iqra, rappresentati e difesi dall'avvocato Dorina Merdini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa domanda cautelare
del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad, e per essa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in relazione all'istanza formalizzata con atto di diffida e messa in mora trasmesso a mezzo PEC in data 22/12/2025, volto ad ottenere la fissazione di un appuntamento per il perfezionamento della procedura di richiesta di visto per motivi di studio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d'Italia a Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. OR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato al Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 29.1.2026 e depositato in pari data, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, ex artt.31-117 cpa, previa istanza cautelare, per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan), con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;
Visti i motivi di ricorso, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale, che censurano l’inerzia della p.a. intimata;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale, in data 16.2.2026, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, onde resistere al ricorso;
Rilevata la cessazione della materia del contendere, confermata anche nella odierna camera di consiglio dai procuratori delle parti ivi comparsi, attesa l’avvenuta fissazione del richiesto appuntamento;
Ritenuto pertanto che, per quanto precede, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art.34, co.5 cpa, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine, quanto alle spese di giudizio, che le stesse possano essere compensate, tenuto conto del concorde assenso manifestato dalle parti in udienza e considerato, altresì, che il ricorso, fra l’altro, è stato inammissibilmente proposto allorchè non era ancora decorso il termine previsto dall’art.5, co.8 del Dpr n.394/99 (recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”), che assegna alla competente struttura dell’intimato Ministero il termine di giorni 90 (novanta) per il rilascio del visto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
TR AB, Presidente
OR LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR LE | TR AB |
IL SEGRETARIO