TAR Catania, sez. V, sentenza breve 20/01/2026, n. 166
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Sentenza breve 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, recepito dalla L.R. Sicilia n. 27 del 2024. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 167 comma 4 D. Lgs. N. 42 del 2004. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti di fatto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.

    La motivazione del provvedimento non è coerente con l'art. 36 bis del T.U. Edilizia, che consente la sanatoria anche per interventi che abbiano determinato la creazione o l'aumento di superfici o volumi utili, purché l'autorità paesaggistica ritenga le opere compatibili. La richiesta di preventivo ripristino non è più necessaria alla luce delle nuove disposizioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto.

    Non sussistendo una preclusione assoluta ad ottenere l'accertamento di conformità in caso di aumento di superfici e volumi utili, il parere della Soprintendenza deve esprimere una valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica delle opere, non potendo limitarsi a richiamare la previsione preclusiva dell'art. 167 D. Lgs. 42/2004.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 3, 6, 10-bis e 12 L. 241/1990; violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e buona amministrazione. Eccesso di potere, sotto altro profilo, per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione apparente. Violazione dell’art. 10 bis della L.241/1990.

    La valutazione di incompatibilità paesaggistica è espressa con una formula stereotipata ("detrattori paesaggistici dei luoghi") che non soddisfa lo standard motivazionale minimo, non spiegando le ragioni dell'alterazione dell'ambito tutelato. Manca un riferimento al progetto e una valutazione dettagliata degli interventi, configurando un difetto di istruttoria. La Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere una valutazione motivata in relazione alla tipologia dei singoli abusi, alla loro collocazione e alle opere di mitigazione.

  • Altro
    Richiesta di misure cautelari per danno irreparabile

    La richiesta cautelare è stata assorbita dalla definizione del merito del ricorso con accoglimento dei motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 20/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 166
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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