Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2024, n. 42578
CASS
Sentenza 27 settembre 2024

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In tema di giudizio di legittimità, nel caso di successione di decisioni contrastanti delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenute sul medesimo tema, il precedente vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen., deve essere individuato nella sentenza pronunciata per ultima in ordine temporale, la quale prevale su quelle anteriori.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice adito, prescindendo da qualunque analisi valutativa in ordine all'indicazione della parte, deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, a trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che, nel caso di sentenza di proscioglimento emessa al termine del giudizio abbreviato e non appellabile dall'imputato, ai sensi dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l'appello presentato da quest'ultimo non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.).(Diff.: Sez. U, n. 16 del 1997, dep. 1998, Rv. 209336-01).

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    1. La Corte ritiene di proporre d'ufficio questione di costituzionalità delle disposizioni, rilevanti ai fini della decisione sul ricorso, contenute nell'art. 87-bis, comma 7, lett. c), e comma 8, d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, introdotto dall'art. 5-quinquies del d.l. n. 162 del 31/10/2022, conv. con legge n. 199 del 30/12/2022, perché sacrificano irragionevolmente e indebitamente il diritto delle parti di difendersi adeguatamente in giudizio per mezzo della proposizione dell'impugnazione, in tal modo violando gli artt. 3 e 24 Cost. Le disposizioni dell'art. 87-bis d. lgs. n. 150 del 2022 prescrivono che l'atto di impugnazione, inviato tramite PEC, è inammissibile quando «è trasmesso a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/09/2024, n. 42578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42578
Data del deposito : 27 settembre 2024

Testo completo