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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2411/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/11/2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Partigiani n. 15, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Pepe
(C.F. , PEC ed elettivamente domiciliata in via C.F._2 Email_1
Montezeda n. 2, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, dagli avv.ti Vittorio Pinolini e Chiara Villani
(C.F. , PEC , ed elettivamente domiciliato in C.F._4 Email_2
Verbania, C.so Mameli n. 99/2 presso e nello studio dell'Avv. Villani, giusta procura in atti
RICORRENTI intervenuto il PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori Parte_1 ed il sig. si trasferirà in altra abitazione. Le rate del mutuo cointestato saranno a carico di CP_1 ciascuno in misura del 50%;
3) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle esigenze, della capacità e delle future aspirazioni degli stessi, avendo i coniugi deciso di mantenere reciprocamente tra di loro, un rapporto equilibrato e continuativo, nell'esclusivo interesse dei figli.
L'ordinaria amministrazione quotidiana spetterà ad entrambi con riferimento ai periodi in cui i minori permarranno con ciascun genitore;
Per_ 4) i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 mantenendo la residenza anagrafica presso la madre in quella che era la casa coniugale ed è previsto un regime di ripartizione del diritto di visita paritetico, così determinato:
- il padre trascorrerà con i figli i fine settimana in via alternata dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando li accompagnerà dalla madre per il pernottamento. Inoltre, trascorrerà con i figli sempre due giorni infrasettimanali con pernottamento nei giorni di lunedì e mercoledì. In questo modo ciascun genitore trascorrerà con i figli 5 giorni una settimana e 2 giorni quella successiva, a rotazione;
- le festività di Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore, 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
- tre settimane, anche non continuative, d'estate previo accordo fra i coniugi. Per_ 5) In ragione della pariteticità del tempo trascorso da ed con ciascun genitore, Per_1 ognuno si farà carico del loro mantenimento per il periodo in cui saranno con questi conviventi.
Le spese straordinarie - inclusa la mensa scolastica i Grest ed i centri estivi - e quelle per il vestiario ordinario verranno divise al 50% così come l'assegno unico che sarà percepito da ciascun genitore in misura del 50%. Per l'effetto, ciascuno di essi avrà diritto al 50% delle detrazioni fiscali.
Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, quest'ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di
Verbania.
L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipata entro il giorno 10 del mese successivo;
6) i sigg.ri e prestano reciprocamente il loro assenso per il rilascio e/o il rinnovo CP_1 Parte_1 del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per i figli minori;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
8) i coniugi dichiarano di voler definire le questioni economiche tra loro pendenti nel seguente modo:
divisione al 50% della giacenza del conto corrente cointestato come risultante alla data di deposito del presente ricorso;
l'autovettura Ford Fiesta targata EB421FV acquistata in costanza di matrimonio ed intestata alla sig.ra resterà nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
L'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR acquistata in costanza di matrimonio ed intestata al sig. resterà nella sua esclusiva disponibilità con riconoscimento della somma di € 5.500,00 CP_1
(cinquemilacinquecento,00) in favore della moglie in ragione del suo maggior valore rispetto alla
Ford Fiesta;
la sig.ra riconosce in favore del marito la somma di € 17.000,00 (diciassettemila,00) Parte_1 quale contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72 di sua proprietà esclusiva a saldo e stralcio di ogni pretesa ad esso relativa;
la somma di € 5.000,00 custodita presso la casa coniugale verrà divisa in misura del 50% tra ciascun coniuge. Il sig. tratterrà per sé la quota di € 2.500,00 di spettanza della moglie a CP_1 titolo di acconto sulla maggior somma dovuta;
fatte le dovute compensazioni (€ 17.000,00 - € 8.000,00) secondo gli importi sopra indicati, dunque, la sig.ra verserà al sig. la rimanente somma di € 9.000,00 (novemila/00) Parte_1 CP_1 con le seguenti modalità e tempistiche: € 4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 31/12/2025;
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 30/06/2026 ed € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 31/12/2026.
Con il puntuale pagamento delle obbligazioni sopra indicate le parti si dichiarano soddisfatte ed espressamente riconoscono di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento sia al maggior valore dell'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR che in merito al contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 18/11/2025, e chiedevano con Parte_1 CP_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 7.07.2018 in Verbania. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto atto che, per accordo tra le parti, le rate del mutuo cointestato saranno a carico di ciascun coniuge in misura del 50%, che i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano di voler definire le questioni economiche tra loro pendenti nel seguente modo:
- divisione al 50% della giacenza del conto corrente cointestato come risultante alla data di deposito del presente ricorso;
- l'autovettura Ford Fiesta targata EB421FV acquistata in costanza di matrimonio ed intestata alla sig.ra resterà nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
- l'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR acquistata in costanza di matrimonio ed intestata al sig.
resterà nella sua esclusiva disponibilità con riconoscimento della somma di € 5.500,00 CP_1
(cinquemilacinquecento,00) in favore della moglie in ragione del suo maggior valore rispetto alla
Ford Fiesta;
- la sig.ra riconosce in favore del marito la somma di € 17.000,00 (diciassettemila,00) quale Parte_1 contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72 di sua proprietà esclusiva a saldo e stralcio di ogni pretesa ad esso relativa;
- la somma di € 5.000,00 custodita presso la casa coniugale verrà divisa in misura del 50% tra ciascun coniuge. Il sig. tratterrà per sé la quota di € 2.500,00 di spettanza della moglie a titolo di CP_1 acconto sulla maggior somma dovuta;
- fatte le dovute compensazioni (€ 17.000,00 - € 8.000,00) secondo gli importi sopra indicati, dunque, la sig.ra verserà al sig. la rimanente somma di € 9.000,00 (novemila/00) con le Parte_1 CP_1 seguenti modalità e tempistiche: € 4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 31/12/2025; €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 30/06/2026 ed € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 31/12/2026.
Con il puntuale pagamento delle obbligazioni sopra indicate le parti si dichiarano soddisfatte ed espressamente riconoscono di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento sia al maggior valore dell'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR che in merito al contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72
Va dato atto, infine, che i sig.ri e prestano reciprocamente il loro assenso per il CP_1 Parte_1 rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per i figli minori.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 il 7.7.2018 in Verbania, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verbania al n. 17 parte
II Serie A,
Per_ affida i figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre in quella che era la casa coniugale;
dà facoltà al padre di trascorrerà con i figli i fine settimana in via alternata dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando li accompagnerà dalla madre per il pernottamento.
Inoltre, trascorrerà con i figli sempre due giorni infrasettimanali con pernottamento nei giorni di lunedì e mercoledì.
Le festività di Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse in via alternata con ciascun genitore, 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
tre settimane, anche non continuative, d'estate previo accordo fra i coniugi;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli minori, per il periodo in cui saranno con questi conviventi, in ragione della pariteticità del tempo Per_ trascorso da ed con ciascun genitore;
le spese straordinarie - inclusa la mensa Per_1 scolastica i Grest ed i centri estivi - e quelle per il vestiario ordinario verranno divise al 50% così come l'assegno unico che sarà percepito da ciascun genitore in misura del 50%. Per l'effetto, ciascuno di essi avrà diritto al 50% delle detrazioni fiscali.
Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, gli stessi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di Verbania.
L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipata entro il giorno 10 del mese successivo;
assegna la casa coniugale in uso alla quale genitore collocatario dei figli minori;
il Parte_1 CP_1 si trasferirà in altra abitazione.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 18/11/2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Partigiani n. 15, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Chiara Pepe
(C.F. , PEC ed elettivamente domiciliata in via C.F._2 Email_1
Montezeda n. 2, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. ), nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, dagli avv.ti Vittorio Pinolini e Chiara Villani
(C.F. , PEC , ed elettivamente domiciliato in C.F._4 Email_2
Verbania, C.so Mameli n. 99/2 presso e nello studio dell'Avv. Villani, giusta procura in atti
RICORRENTI intervenuto il PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
2) la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra quale genitore collocatario dei figli minori Parte_1 ed il sig. si trasferirà in altra abitazione. Le rate del mutuo cointestato saranno a carico di CP_1 ciascuno in misura del 50%;
3) la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo dai coniugi, sempre tenendo conto delle esigenze, della capacità e delle future aspirazioni degli stessi, avendo i coniugi deciso di mantenere reciprocamente tra di loro, un rapporto equilibrato e continuativo, nell'esclusivo interesse dei figli.
L'ordinaria amministrazione quotidiana spetterà ad entrambi con riferimento ai periodi in cui i minori permarranno con ciascun genitore;
Per_ 4) i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 mantenendo la residenza anagrafica presso la madre in quella che era la casa coniugale ed è previsto un regime di ripartizione del diritto di visita paritetico, così determinato:
- il padre trascorrerà con i figli i fine settimana in via alternata dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando li accompagnerà dalla madre per il pernottamento. Inoltre, trascorrerà con i figli sempre due giorni infrasettimanali con pernottamento nei giorni di lunedì e mercoledì. In questo modo ciascun genitore trascorrerà con i figli 5 giorni una settimana e 2 giorni quella successiva, a rotazione;
- le festività di Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) in via alternata con ciascun genitore, 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
- tre settimane, anche non continuative, d'estate previo accordo fra i coniugi. Per_ 5) In ragione della pariteticità del tempo trascorso da ed con ciascun genitore, Per_1 ognuno si farà carico del loro mantenimento per il periodo in cui saranno con questi conviventi.
Le spese straordinarie - inclusa la mensa scolastica i Grest ed i centri estivi - e quelle per il vestiario ordinario verranno divise al 50% così come l'assegno unico che sarà percepito da ciascun genitore in misura del 50%. Per l'effetto, ciascuno di essi avrà diritto al 50% delle detrazioni fiscali.
Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, quest'ultimi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di
Verbania.
L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipata entro il giorno 10 del mese successivo;
6) i sigg.ri e prestano reciprocamente il loro assenso per il rilascio e/o il rinnovo CP_1 Parte_1 del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per i figli minori;
7) i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
8) i coniugi dichiarano di voler definire le questioni economiche tra loro pendenti nel seguente modo:
divisione al 50% della giacenza del conto corrente cointestato come risultante alla data di deposito del presente ricorso;
l'autovettura Ford Fiesta targata EB421FV acquistata in costanza di matrimonio ed intestata alla sig.ra resterà nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
L'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR acquistata in costanza di matrimonio ed intestata al sig. resterà nella sua esclusiva disponibilità con riconoscimento della somma di € 5.500,00 CP_1
(cinquemilacinquecento,00) in favore della moglie in ragione del suo maggior valore rispetto alla
Ford Fiesta;
la sig.ra riconosce in favore del marito la somma di € 17.000,00 (diciassettemila,00) Parte_1 quale contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72 di sua proprietà esclusiva a saldo e stralcio di ogni pretesa ad esso relativa;
la somma di € 5.000,00 custodita presso la casa coniugale verrà divisa in misura del 50% tra ciascun coniuge. Il sig. tratterrà per sé la quota di € 2.500,00 di spettanza della moglie a CP_1 titolo di acconto sulla maggior somma dovuta;
fatte le dovute compensazioni (€ 17.000,00 - € 8.000,00) secondo gli importi sopra indicati, dunque, la sig.ra verserà al sig. la rimanente somma di € 9.000,00 (novemila/00) Parte_1 CP_1 con le seguenti modalità e tempistiche: € 4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 31/12/2025;
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 30/06/2026 ed € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 31/12/2026.
Con il puntuale pagamento delle obbligazioni sopra indicate le parti si dichiarano soddisfatte ed espressamente riconoscono di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento sia al maggior valore dell'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR che in merito al contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 18/11/2025, e chiedevano con Parte_1 CP_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 7.07.2018 in Verbania. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto atto che, per accordo tra le parti, le rate del mutuo cointestato saranno a carico di ciascun coniuge in misura del 50%, che i coniugi si danno reciprocamente atto della rispettiva indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, e dichiarano di voler definire le questioni economiche tra loro pendenti nel seguente modo:
- divisione al 50% della giacenza del conto corrente cointestato come risultante alla data di deposito del presente ricorso;
- l'autovettura Ford Fiesta targata EB421FV acquistata in costanza di matrimonio ed intestata alla sig.ra resterà nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
- l'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR acquistata in costanza di matrimonio ed intestata al sig.
resterà nella sua esclusiva disponibilità con riconoscimento della somma di € 5.500,00 CP_1
(cinquemilacinquecento,00) in favore della moglie in ragione del suo maggior valore rispetto alla
Ford Fiesta;
- la sig.ra riconosce in favore del marito la somma di € 17.000,00 (diciassettemila,00) quale Parte_1 contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72 di sua proprietà esclusiva a saldo e stralcio di ogni pretesa ad esso relativa;
- la somma di € 5.000,00 custodita presso la casa coniugale verrà divisa in misura del 50% tra ciascun coniuge. Il sig. tratterrà per sé la quota di € 2.500,00 di spettanza della moglie a titolo di CP_1 acconto sulla maggior somma dovuta;
- fatte le dovute compensazioni (€ 17.000,00 - € 8.000,00) secondo gli importi sopra indicati, dunque, la sig.ra verserà al sig. la rimanente somma di € 9.000,00 (novemila/00) con le Parte_1 CP_1 seguenti modalità e tempistiche: € 4.000,00 (quattromila/00) entro e non oltre il 31/12/2025; €
2.500,00 (duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 30/06/2026 ed € 2.500,00
(duemilacinquecento/00) entro e non oltre il 31/12/2026.
Con il puntuale pagamento delle obbligazioni sopra indicate le parti si dichiarano soddisfatte ed espressamente riconoscono di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento sia al maggior valore dell'autovettura Kia Sportage targata FJ170HR che in merito al contributo per la ristrutturazione dell'immobile sito in Verbania, Via Troubetzkoy n. 72
Va dato atto, infine, che i sig.ri e prestano reciprocamente il loro assenso per il CP_1 Parte_1 rilascio e/o il rinnovo del passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio per i figli minori.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 CP_1 il 7.7.2018 in Verbania, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Verbania al n. 17 parte
II Serie A,
Per_ affida i figli minori ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre in quella che era la casa coniugale;
dà facoltà al padre di trascorrerà con i figli i fine settimana in via alternata dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena quando li accompagnerà dalla madre per il pernottamento.
Inoltre, trascorrerà con i figli sempre due giorni infrasettimanali con pernottamento nei giorni di lunedì e mercoledì.
Le festività di Natale e Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo così come le feste istituzionali (25 aprile, I maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verranno trascorse in via alternata con ciascun genitore, 5 giorni durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
tre settimane, anche non continuative, d'estate previo accordo fra i coniugi;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli minori, per il periodo in cui saranno con questi conviventi, in ragione della pariteticità del tempo Per_ trascorso da ed con ciascun genitore;
le spese straordinarie - inclusa la mensa Per_1 scolastica i Grest ed i centri estivi - e quelle per il vestiario ordinario verranno divise al 50% così come l'assegno unico che sarà percepito da ciascun genitore in misura del 50%. Per l'effetto, ciascuno di essi avrà diritto al 50% delle detrazioni fiscali.
Per le spese straordinarie, che andranno divise al 50% tra i genitori, gli stessi dichiarano di aderire e accettare “il Protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” stipulato e vigente per il Tribunale di Verbania.
L'importo della spesa sostenuta da un genitore sarà corrisposto all'altro coniuge che l'ha anticipata entro il giorno 10 del mese successivo;
assegna la casa coniugale in uso alla quale genitore collocatario dei figli minori;
il Parte_1 CP_1 si trasferirà in altra abitazione.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 16/12/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco