Art. 8. 1. L'indennita' giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' corrisposta con le modalita' e secondo le procedure previste per le indennita' di malattia e di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell' art. 1, primo comma, del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile) e' il seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui all' art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio".
Nota all'art. 8, comma 1:
Il testo dell' art. 1, primo comma, del D.L. n. 663/1979 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 , sulla occupazione giovanile) e' il seguente:
"A decorrere dal 1 gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita' di cui all' art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio".