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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/12/2025, n. 9383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9383 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24953/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 24953/2024 avente ad oggetto: responsabilità da cosa in custodia promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENOLDI Parte_1 C.F._1
MIRELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellata
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 3285/2024 pubblicata il 14.05.2024 CP_1
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 10.11.2025 e richiamato all'udienza del 12.11.2025.
Parte appellata
Come da foglio di p.c. depositato l'11.11.2025 e richiamato all'udienza del 12.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
deduceva di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della Parte_1 caduta occorsale in data 30.05.2017 allorché nello scendere le scale del complesso residenziale sito in via Friuli 32, Lainate (MI), di proprietà di cadeva a terra a causa dello stato di degrado CP_1 in cui versavano le predette scale e, in particolare, a causa della cattiva manutenzione dello spigolo di un gradino che le causava la perdita di equilibrio.
Ella deduceva la responsabilità di proprietaria e custode del complesso residenziale CP_1 teatro del sinistro, alla quale sarebbe imputabile lo stato di degrado e di incuria della rampa di scale ove si verificava la caduta nonché l'omissione delle pur minime manutenzioni necessarie a preservare l'integrità dello stabile predetto.
Ella, pertanto, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di , chiedendone CP_1 CP_1 la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificato in 4.177,62 euro, oltre spese mediche.
Si costituiva eccependo l'assenza di alcuna sua Controparte_2 responsabilità e chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree.
Escusso un testimone, il Giudice di pace adito rigettava la domanda dell'attrice per assenza di prova di responsabilità di CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello avanti a questo Tribunale sulla base di Parte_1 un unico complesso e articolato motivo, censurando la ritenuta assenza di prova della responsabilità di richiamata la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. e CP_1 ritenuto esaustivamente assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato.
L'appellante, reiterate le istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure con condanna dell'appellata al risarcimento del danno patito di 4.177,62 euro, oltre spese mediche.
L'appellata si è costituita eccependo inammissibilità e comunque infondatezza CP_1 dell'appello.
La causa, di ridotta complessità, è stata trattenuta a decisione all'udienza ex artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. del 12.11.2025 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
L'appello è ammissibile, in quanto l'appellante ha in modo sufficientemente specifico censurato la decisione di prime cure, affidando ad un unico e articolato motivo di appello la censura della ritenuta assenza di prova degli elementi costitutivi della propria domanda e, dunque, della ritenuta assenza di prova della responsabilità di CP_1
In via preliminare, l'appello deve ritenersi tempestivo, con infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dall'appellata.
pagina 2 di 5 L'appellante ha notificato l'atto di citazione via PEC il 21.06.2024 con ricevuta di accettazione generata alle ore 21,40 (prodotta con l'atto di appello) sicchè, ai sensi sia dell'art. 16-septies d.l. 179/2012, come modificato da Corte Cost. 75/2019, vigente ratione temporis nonché, in chiave evolutiva, anche dell'art. 147 comma 3 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, la notifica si è perfezionata per il notificante appellante il 21.06.2024, ultimo giorno utile per la notificazione nel rispetto del termine breve per l'impugnazione.
L'appello è tuttavia infondato.
Premesso che l'azione dell'odierna appellante deve ricondursi ad un'azione ex art. 2051 c.c. dolendosi ella di un danno cagionato da una res in custodia, ovvero la rampa di scale ammalorata, non adeguatamente illuminata e danneggiata in alcuni suoi punti perché non oggetto di adeguata manutenzione da parte della proprietaria e custode , correttamente il Giudice di prime cure ha CP_1 rigettato la domanda per assenza di sufficiente prova.
Osserva, in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva essendo sufficiente – ed al contempo necessario -, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato della dinamica del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
È necessario che sia fornita dal soggetto danneggiato rigorosa prova tanto della dinamica del sinistro, quanto del nesso di causalità tra la res ed il danno e, dunque delle citate caratteristiche della cosa in custodia.
Ebbene, deve escludersi che la dinamica dell'incidente risulti sufficientemente provata. Non è stato dimostrato, infatti, se ed in che modo la caduta, avvenuta nel complesso residenziale di proprietà dell'appellata, si sia verificata per effetto dell'interazione tra l'attrice e la rampa di scale addotta a causa del sinistro occorsole.
La teste escussa in primo grado non è stata in grado di riferire alcunché circa le effettive modalità di accadimento della caduta occorsa all'appellante né tantomeno circa il punto esatto della predetta pagina 3 di 5 caduta, in quanto ella non ha assistito al verificarsi del sinistro essendo sopraggiunta in un momento successivo (cfr. verbale d'udienza dell'1.06.2022 fasc. I grado).
Tale prova non può nemmeno desumersi dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 1 fasc. I grado appellante).
In particolare, dalle predette fotografie, oltretutto di scarsa risoluzione, non può desumersi la prova che l'appellante sia caduta a causa dell'interazione con la scala;
inoltre, dalle fotografie non emergono anomalie della scala particolarmente gravi e potenzialmente lesive, tali da lasciar presumere che l'evento si sia prodotto “come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/18). Infatti, la rampa di scale ivi raffigurata presenta soltanto delle piccole sconnessioni e alterazioni, facilmente evitabili con l'ordinaria diligenza.
Altresì non risulta provata la circostanza per cui al momento della caduta vi fosse una scarsa illuminazione;
dalle fotografie prodotte in atti, sebbene di scarsa risoluzione, non emerge una condizione di scarsa illuminazione e l'evento di cui è causa si è verificato in tarda mattinata, elemento che induce a ritenere la presenza di sufficiente illuminazione naturale al momento della caduta.
In conclusione, non risulta provata la dinamica della caduta e se essa possa essere messa in rapporto causale giuridicamente rilevante con le scale, che dunque, in assenza di tale prova, risultano mero teatro passivo dell'evento, se del caso in mero rapporto causale naturalistico con l'evento.
Né, infine, la prova può essere raggiunta mediante eventuale CTU medico – legale o tecnica sulla conformazione delle scale teatro del sinistro, mancando a monte la prova della dinamica del fatto storico, delle modalità di interazione tra l'appellante e le scale e dunque del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
L'appello è dunque rigettato con conferma integrale della sentenza di prime cure.
Le spese del presente grado sono poste a carico di parte appellante soccombente e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
In virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 3285/2024 del Giudice di pace di;
CP_1
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare ad Parte_1 Controparte_3
le spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi
[...]
(euro 400 per fase di studio;
euro 400 per fase introduttiva ed euro 700 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante
[...]
, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 Parte_1 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di appello iscritto al n. R.G. 24953/2024 avente ad oggetto: responsabilità da cosa in custodia promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENOLDI Parte_1 C.F._1
MIRELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CIOPPA CARLO GUSTAVO, elettivamente domiciliata presso il difensore parte appellata
per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. 3285/2024 pubblicata il 14.05.2024 CP_1
CONCLUSIONI
Parte appellante
Come da foglio di p.c. depositato il 10.11.2025 e richiamato all'udienza del 12.11.2025.
Parte appellata
Come da foglio di p.c. depositato l'11.11.2025 e richiamato all'udienza del 12.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 1 di 5 A norma dell'art. 121 c.p.c., la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
deduceva di aver patito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito della Parte_1 caduta occorsale in data 30.05.2017 allorché nello scendere le scale del complesso residenziale sito in via Friuli 32, Lainate (MI), di proprietà di cadeva a terra a causa dello stato di degrado CP_1 in cui versavano le predette scale e, in particolare, a causa della cattiva manutenzione dello spigolo di un gradino che le causava la perdita di equilibrio.
Ella deduceva la responsabilità di proprietaria e custode del complesso residenziale CP_1 teatro del sinistro, alla quale sarebbe imputabile lo stato di degrado e di incuria della rampa di scale ove si verificava la caduta nonché l'omissione delle pur minime manutenzioni necessarie a preservare l'integrità dello stabile predetto.
Ella, pertanto, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di pace di , chiedendone CP_1 CP_1 la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificato in 4.177,62 euro, oltre spese mediche.
Si costituiva eccependo l'assenza di alcuna sua Controparte_2 responsabilità e chiedendo dunque il rigetto delle domande attoree.
Escusso un testimone, il Giudice di pace adito rigettava la domanda dell'attrice per assenza di prova di responsabilità di CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello avanti a questo Tribunale sulla base di Parte_1 un unico complesso e articolato motivo, censurando la ritenuta assenza di prova della responsabilità di richiamata la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art 2051 c.c. e CP_1 ritenuto esaustivamente assolto l'onere probatorio incombente sul danneggiato.
L'appellante, reiterate le istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado, ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure con condanna dell'appellata al risarcimento del danno patito di 4.177,62 euro, oltre spese mediche.
L'appellata si è costituita eccependo inammissibilità e comunque infondatezza CP_1 dell'appello.
La causa, di ridotta complessità, è stata trattenuta a decisione all'udienza ex artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c. del 12.11.2025 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
L'appello è ammissibile, in quanto l'appellante ha in modo sufficientemente specifico censurato la decisione di prime cure, affidando ad un unico e articolato motivo di appello la censura della ritenuta assenza di prova degli elementi costitutivi della propria domanda e, dunque, della ritenuta assenza di prova della responsabilità di CP_1
In via preliminare, l'appello deve ritenersi tempestivo, con infondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dall'appellata.
pagina 2 di 5 L'appellante ha notificato l'atto di citazione via PEC il 21.06.2024 con ricevuta di accettazione generata alle ore 21,40 (prodotta con l'atto di appello) sicchè, ai sensi sia dell'art. 16-septies d.l. 179/2012, come modificato da Corte Cost. 75/2019, vigente ratione temporis nonché, in chiave evolutiva, anche dell'art. 147 comma 3 c.p.c., introdotto dal d.lgs. 149/2022, la notifica si è perfezionata per il notificante appellante il 21.06.2024, ultimo giorno utile per la notificazione nel rispetto del termine breve per l'impugnazione.
L'appello è tuttavia infondato.
Premesso che l'azione dell'odierna appellante deve ricondursi ad un'azione ex art. 2051 c.c. dolendosi ella di un danno cagionato da una res in custodia, ovvero la rampa di scale ammalorata, non adeguatamente illuminata e danneggiata in alcuni suoi punti perché non oggetto di adeguata manutenzione da parte della proprietaria e custode , correttamente il Giudice di prime cure ha CP_1 rigettato la domanda per assenza di sufficiente prova.
Osserva, in via preliminare, il Tribunale, richiamando i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia (cfr. Cass. 2480/2018; Cass. S.U. 20943/2022; Cass. 11152/2023), che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva essendo sufficiente – ed al contempo necessario -, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato della dinamica del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, con irrilevanza della diligenza o meno del custode.
Il custode può andare esente da responsabilità ove provi il caso fortuito, cioè un evento oggettivamente imprevedibile ed inevitabile che assuma esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, relegando dunque al rango di mera irrilevante occasione la relazione con la res, la quale non ha più un rilievo causale giuridicamente rilevante nella produzione del danno, ferma l'eventuale relazione causale strettamente naturalistica (cfr. Cass. 11152/2023).
In questi termini, è rilevante la presenza e la prova, da parte del danneggiato, di una anomalia della res e dunque del fatto “che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/2018); se la cosa non presenta alcuna anomalia, viene meno il rapporto causale giuridicamente rilevante con l'evento di danno ed essa diviene mero teatro passivo dell'evento.
È necessario che sia fornita dal soggetto danneggiato rigorosa prova tanto della dinamica del sinistro, quanto del nesso di causalità tra la res ed il danno e, dunque delle citate caratteristiche della cosa in custodia.
Ebbene, deve escludersi che la dinamica dell'incidente risulti sufficientemente provata. Non è stato dimostrato, infatti, se ed in che modo la caduta, avvenuta nel complesso residenziale di proprietà dell'appellata, si sia verificata per effetto dell'interazione tra l'attrice e la rampa di scale addotta a causa del sinistro occorsole.
La teste escussa in primo grado non è stata in grado di riferire alcunché circa le effettive modalità di accadimento della caduta occorsa all'appellante né tantomeno circa il punto esatto della predetta pagina 3 di 5 caduta, in quanto ella non ha assistito al verificarsi del sinistro essendo sopraggiunta in un momento successivo (cfr. verbale d'udienza dell'1.06.2022 fasc. I grado).
Tale prova non può nemmeno desumersi dalla documentazione fotografica in atti (cfr. doc. 1 fasc. I grado appellante).
In particolare, dalle predette fotografie, oltretutto di scarsa risoluzione, non può desumersi la prova che l'appellante sia caduta a causa dell'interazione con la scala;
inoltre, dalle fotografie non emergono anomalie della scala particolarmente gravi e potenzialmente lesive, tali da lasciar presumere che l'evento si sia prodotto “come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (Cass. 2480/18). Infatti, la rampa di scale ivi raffigurata presenta soltanto delle piccole sconnessioni e alterazioni, facilmente evitabili con l'ordinaria diligenza.
Altresì non risulta provata la circostanza per cui al momento della caduta vi fosse una scarsa illuminazione;
dalle fotografie prodotte in atti, sebbene di scarsa risoluzione, non emerge una condizione di scarsa illuminazione e l'evento di cui è causa si è verificato in tarda mattinata, elemento che induce a ritenere la presenza di sufficiente illuminazione naturale al momento della caduta.
In conclusione, non risulta provata la dinamica della caduta e se essa possa essere messa in rapporto causale giuridicamente rilevante con le scale, che dunque, in assenza di tale prova, risultano mero teatro passivo dell'evento, se del caso in mero rapporto causale naturalistico con l'evento.
Né, infine, la prova può essere raggiunta mediante eventuale CTU medico – legale o tecnica sulla conformazione delle scale teatro del sinistro, mancando a monte la prova della dinamica del fatto storico, delle modalità di interazione tra l'appellante e le scale e dunque del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
L'appello è dunque rigettato con conferma integrale della sentenza di prime cure.
Le spese del presente grado sono poste a carico di parte appellante soccombente e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo.
In virtù del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata n. 3285/2024 del Giudice di pace di;
CP_1
pagina 4 di 5 CONDANNA a rimborsare ad Parte_1 Controparte_3
le spese di lite del presente grado, che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi
[...]
(euro 400 per fase di studio;
euro 400 per fase introduttiva ed euro 700 per fase decisionale), oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge;
DICHIARA che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante
[...]
, di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 Parte_1 comma 1-quater DPR 115/2002.
Così deciso in Milano, il 5 dicembre 2025
Il Giudice Marco Carbonaro
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