Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/07/2025, n. 6730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6730 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06730/2025REG.PROV.COLL.
N. 09198/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9198 del 2022, proposto da Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AN RD, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 215/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo in primo grado AN RD ha impugnato l’intimazione di pagamento del 25 febbraio 2022, con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione lo ha sollecitato al pagamento della cartella di pagamento, notificata in data 27 agosto 2018, relativa al prelievo supplementare della campagna lattiera 2014.
Con sentenza in forma semplificata n. 215/2022 il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente la nullità del provvedimento impugnato, sostanzialmente eccepita con il quarto motivo, in quanto gli atti su cui si fonda il credito oggetto della cartella di pagamento sono stati emessi sulla base di norme interne attributive del potere che la Corte di Giustizia ha ritenuto contrarie al diritto europeo.
Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto rituale appello deducendo che l’intimazione di pagamento era fondata su una cartella di pagamento regolarmente notificata, la cui mancata impugnazione ha determinato la definitività ed incontestabilità della pretesa sostanziale ivi riportata.
AN RD, a cui è stato regolarmente notificato l’atto di appello, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. L’unico motivo di appello è fondato.
2.1. Va preliminarmente rilevato che, come ribadito costantemente e anche recentemente da questa sezione, “non è ammessa l’impugnazione di un atto di intimazione sollecitatorio, posto a valle della procedura esecutiva, per fare valere vizi inerenti ad un atto pregresso (la cartella esattoriale, che assolve, in sostanza, la duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto), autonomamente impugnabile e ritualmente notificato dall’Amministrazione.
Tale preclusione ‒ che la giurisprudenza tributaria (cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., 25 ottobre 2024, n. 27749) trae dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui: «[…] Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo») ‒ può considerarsi espressiva di un principio generale (quindi applicabile anche dal giudice amministrativo nelle materie di sua giurisdizione) delle procedure di riscossione mediante ruolo (a cui rinvia l’art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)” (v. per tutte Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2025, n. 4733).
Inoltre, la conclusione appena esposta non muta per le violazioni del diritto unionale.
Fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le sentenze della Corte di giustizia hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari” (v., tra le altre, la sopra citata Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2025, n. 4733).
Ciò ferma restando la possibilità per l’amministrazione di agire in via di autotutela, ove sussistano i presupposti previsti dalla legge.
2.2. Ciò premesso, nel caso in esame l’intimazione di pagamento è stata preceduta dalla cartella di pagamento, regolarmente notificata in data 27 agosto 2018, circostanza che, sulla base dei principi sopra richiamati, impedisce all’interessato di contestare la pretesa creditoria dell’amministrazione già risultante dalla predetta cartella di pagamento non impugnata.
Peraltro, il Collegio rileva che la circostanza che la cartella di pagamento fosse stata notificata in data 27 agosto 2018 emergeva già dall’intimazione di pagamento impugnata ed era stata solo genericamente contestata con l’impiego dell’aggettivo asserita/presunta notifica; il giudice, ritenendo tale circostanza irrilevante ai fini della decisione, pur in presenza di un’istanza istruttoria sul punto formulata dallo stesso ricorrente, ha omesso di verificare che la cartella fosse stata effettivamente notificata al destinatario in conformità a quanto riportato nell’intimazione di pagamento, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Pertanto, la produzione in appello della prova della notifica della cartella di pagamento, che trovava già un principio di prova nel contenuto dell’intimazione di pagamento, non è inammissibile, in quanto resasi indispensabile in appello in ragione della motivazione della sentenza impugnata e in conseguenza dell’omesso esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado.
3. Atteso che l’appellato non si è costituito in giudizio e non ha quindi riproposto i motivi di ricorso assorbiti in primo grado, l’esame di questi ultimi è precluso al giudice dell’appello.
4. Per le ragioni esposte, l’appello va pertanto accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo di primo grado va respinto.
5. In considerazione della condotta processuale non oppositiva tenuta dall’appellato le spese processuali possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO