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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/10/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 174/2025 P.U.
PROMOSSO DA
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Parte_1 Maria Cristina Bonicalzi, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., con sede legale in Ferruzzano (RC) e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
CON L'INTERVENTO DI
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Ravenna (RA) e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Danilo Manfredi che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Udita la relazione del Giudice Delegato. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Premesso che:
• con ricorso depositato il 12.09.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...]
• fissata udienza di comparizione al 22.10.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 19.09.2025, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
• la parte resistente si è costituita eccependo l'improcedibilità del ricorso nonché il difetto di competenza del Tribunale di Busto Arsizio per essere competente il Tribunale di Locri, avendo la società la propria sede legale in Ferruzzano (RC) via Francesco Panzera nr. 9 ed ha chiesto la conversione della procedura di liquidazione giudiziale in quella di liquidazione controllata.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale era situata in Gallarate via Carlo Noè 45 sino al 24.09.2025, (la data di iscrizione del trasferimento della sede legale nel registro delle imprese risale al 18.11.2025). Deve dunque trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dall'art. 28 CCII secondo cui il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata. Nel caso in esame il trasferimento della sede legale a Ferruzzano è intervenuto entro l'anno antecedente il deposito della domanda di liquidazione giudiziale risalente al 12.9.2025 e precisamente il 24.09.2025. In ogni caso, non ricorre alcun elemento (peraltro neppure dedotto da parte debitrice) per localizzare a Ferruzzano il centro degli interessi principali della parte resistente anche in epoca anteriore al 12.9.2025. Infine, risulta irrilevante ai fini della determinazione della competenza la circostanza per cui il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale sia stato depositato davanti al Tribunale di Locri in epoca antecedente rispetto al deposito presso il Tribunale di Busto Arsizio.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e precisamente l'attività di costruzione e manutenzione di impianti industriali e di carpenteria, nonché lavori di saldatura di tubazioni.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza nr. 381/2025 pubblicata il 19.03.2025.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 127.671,57.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui
[...]
“in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai Bilanci acquisiti:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 3.176.998 già nel solo anno 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 459.495,00 già nel solo anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 3.085.372,00 nel 2023.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dalle stesse dichiarazioni della parte resistente che ha riconosciuto di trovarsi in uno stato di insolvenza (cfr. pag. 6 della memorai di costituzione);
2) dall'esito infruttuoso dei numerosi tentativi di recupero forzoso del credito esperiti sia dalla parte ricorrente che dalla creditrice intervenuta CP_2
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto che non possa trovare accoglimento l'istanza formulata dalla società
[...] di conversione della procedura di liquidazione giudiziale in liquidazione Controparte_1 controllata, posto che l'apertura di quest'ultima procedura postula l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, invece, senz'altro sussistenti nel caso in esame, come sopra indicato.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
] Controparte_1 P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Lualdi Marco. NOMINA Curatore il Dott. , ] con studio in Persona_1 C.F._1 Somma Lombardo , Via Briante nr. 27.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 03/02/2026 alle ore 09:30, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 24/10/2025.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
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Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Lualdi Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Giudice Relatore ed estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 174/2025 P.U.
PROMOSSO DA
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Parte_1 Maria Cristina Bonicalzi, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
], in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 p.t., con sede legale in Ferruzzano (RC) e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Giuseppe Antonio Pezzimenti che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
CON L'INTERVENTO DI
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_2 P.IVA_2 legale in Ravenna (RA) e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Danilo Manfredi che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Udita la relazione del Giudice Delegato. TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Premesso che:
• con ricorso depositato il 12.09.2025, il creditore in epigrafe chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...]
• fissata udienza di comparizione al 22.10.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 19.09.2025, mediante comunicazione di messaggio pec a cura della Cancelleria;
• la parte resistente si è costituita eccependo l'improcedibilità del ricorso nonché il difetto di competenza del Tribunale di Busto Arsizio per essere competente il Tribunale di Locri, avendo la società la propria sede legale in Ferruzzano (RC) via Francesco Panzera nr. 9 ed ha chiesto la conversione della procedura di liquidazione giudiziale in quella di liquidazione controllata.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale era situata in Gallarate via Carlo Noè 45 sino al 24.09.2025, (la data di iscrizione del trasferimento della sede legale nel registro delle imprese risale al 18.11.2025). Deve dunque trovare applicazione nel caso di specie quanto previsto dall'art. 28 CCII secondo cui il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata. Nel caso in esame il trasferimento della sede legale a Ferruzzano è intervenuto entro l'anno antecedente il deposito della domanda di liquidazione giudiziale risalente al 12.9.2025 e precisamente il 24.09.2025. In ogni caso, non ricorre alcun elemento (peraltro neppure dedotto da parte debitrice) per localizzare a Ferruzzano il centro degli interessi principali della parte resistente anche in epoca anteriore al 12.9.2025. Infine, risulta irrilevante ai fini della determinazione della competenza la circostanza per cui il ricorso per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale sia stato depositato davanti al Tribunale di Locri in epoca antecedente rispetto al deposito presso il Tribunale di Busto Arsizio.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali e precisamente l'attività di costruzione e manutenzione di impianti industriali e di carpenteria, nonché lavori di saldatura di tubazioni.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza nr. 381/2025 pubblicata il 19.03.2025.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 127.671,57.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., tenuto conto che, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. grava sulla parte la cui liquidazione giudiziale sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti previsti dalla disposizione menzionata.
• Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto da Controparte_1
mantenendo validità, anche dopo l'entrata in vigore del c.c.i.i., il principio per cui
[...]
“in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fallimentare, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, legge fallimentare” (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8769; Cass. civ., Sez. I 30 maggio 2013, n. 13643); anzi si deve constatare che vi sono elementi probatori in senso contrario all'esenzione della parte resistente, in quanto dai Bilanci acquisiti:
1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 3.176.998 già nel solo anno 2023;
2) emergono ricavi lordi di € 459.495,00 già nel solo anno 2023;
3) è ricavabile un indebitamento complessivo pari ad € 3.085.372,00 nel 2023.
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile;
1) dalle stesse dichiarazioni della parte resistente che ha riconosciuto di trovarsi in uno stato di insolvenza (cfr. pag. 6 della memorai di costituzione);
2) dall'esito infruttuoso dei numerosi tentativi di recupero forzoso del credito esperiti sia dalla parte ricorrente che dalla creditrice intervenuta CP_2
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritenuto che non possa trovare accoglimento l'istanza formulata dalla società
[...] di conversione della procedura di liquidazione giudiziale in liquidazione Controparte_1 controllata, posto che l'apertura di quest'ultima procedura postula l'insussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1 lettera d) CCII, invece, senz'altro sussistenti nel caso in esame, come sopra indicato.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
] Controparte_1 P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Lualdi Marco. NOMINA Curatore il Dott. , ] con studio in Persona_1 C.F._1 Somma Lombardo , Via Briante nr. 27.
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 03/02/2026 alle ore 09:30, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 24/10/2025.
Pagina n. 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Maria Elena Ballarini Dott. Marco Lualdi
Pagina n. 5