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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1106/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tropea - Largo Municipio 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000398085 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000398085 I.C.I. 1998 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 3.07.2025 un atto di riscossione non meglio precisato per tributi locali (ICI 1998 e IMU 2012), notificato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione per un importo di € 1.303,44, a lei notificato “in data successiva e prossima al 10.06.2025” nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A. e del Comune di Tropea. La ricorrente sostiene la nullità e l'inefficacia dell'atto per mancata notifica degli atti prodromici
(cartelle, avvisi, ecc.) e comunque per loro mancata allegazione, prescrizione dei crediti e decadenza dei termini previsti dalla legge. Viene inoltre sottolineata l'assenza di un valido titolo esecutivo e la violazione del diritto di difesa, in quanto la ricorrente non avrebbe mai ricevuto gli atti necessari per opporsi tempestivamente. Si richiede alla Corte la dichiarazione di nullità e l'annullamento degli atti impugnati, il riconoscimento della prescrizione dei tributi, la condanna dei convenuti al rimborso delle somme eventualmente versate e al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A che comunicava che l'atto di riscossione impugnato sarebbe stato integralmente discaricato, come risulterebbe dagli atti prodotti. Di conseguenza, la materia del contendere sarebbe venuta meno, essendo già state accolte in altra sede le eccezioni della ricorrente riguardo la nullità, la prescrizione e l'inefficacia dell'atto. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Tropea, ma non vi è prova agli atti della notificazione nei suoi confronti.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria, a fronte dell'avvenuto sgravio, non può fare altro che prenderne atto.
La Soget s.p.a., infatti, ha depositato in giudizio i provvedimenti di discarico per entrambe le poste.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.
A fronte della notifica del ricorso in data 3.07.2025, lo sgravio è tempestivamente intervenuto il 29.08.2025.
Pertanto, le spese del giudizio possono essere utilmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1106/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tropea - Largo Municipio 89861 Tropea VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000398085 IMU 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025/0000398085 I.C.I. 1998 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 3.07.2025 un atto di riscossione non meglio precisato per tributi locali (ICI 1998 e IMU 2012), notificato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione per un importo di € 1.303,44, a lei notificato “in data successiva e prossima al 10.06.2025” nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A. e del Comune di Tropea. La ricorrente sostiene la nullità e l'inefficacia dell'atto per mancata notifica degli atti prodromici
(cartelle, avvisi, ecc.) e comunque per loro mancata allegazione, prescrizione dei crediti e decadenza dei termini previsti dalla legge. Viene inoltre sottolineata l'assenza di un valido titolo esecutivo e la violazione del diritto di difesa, in quanto la ricorrente non avrebbe mai ricevuto gli atti necessari per opporsi tempestivamente. Si richiede alla Corte la dichiarazione di nullità e l'annullamento degli atti impugnati, il riconoscimento della prescrizione dei tributi, la condanna dei convenuti al rimborso delle somme eventualmente versate e al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione.
Si costituiva in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A che comunicava che l'atto di riscossione impugnato sarebbe stato integralmente discaricato, come risulterebbe dagli atti prodotti. Di conseguenza, la materia del contendere sarebbe venuta meno, essendo già state accolte in altra sede le eccezioni della ricorrente riguardo la nullità, la prescrizione e l'inefficacia dell'atto. Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Nessuno si costituiva in giudizio per il Comune di Tropea, ma non vi è prova agli atti della notificazione nei suoi confronti.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia tributaria, a fronte dell'avvenuto sgravio, non può fare altro che prenderne atto.
La Soget s.p.a., infatti, ha depositato in giudizio i provvedimenti di discarico per entrambe le poste.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.
A fronte della notifica del ricorso in data 3.07.2025, lo sgravio è tempestivamente intervenuto il 29.08.2025.
Pertanto, le spese del giudizio possono essere utilmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuto sgravio.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Vibo Valentia, 22 gennaio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio