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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5287/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 873/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- RETTIFICA E LIQ n. 20201T003265 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina con sentenza n. 873/2023 aveva rigettato il ricorso del sig. Ricorrente_1, confermando la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione di un'azienda (bar”).
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dell'azienda, ritenendo sottostimato l'avviamento, e applicando un metodo prospettico basato sulla media dei ricavi degli ultimi tre anni, con un tasso di attualizzazione dell'8% e un coefficiente di riduzione per il COVID.
Il giudice ha ritenuto legittimo il metodo utilizzato e ha respinto le eccezioni del contribuente, condannandolo alle spese del giudizio (€250,00).
MOTIVI DI APPELLO
Mancanza di motivazione: il giudice ha copiato le argomentazioni dell'Ufficio senza valutare le eccezioni del contribuente.
Metodo di calcolo dell'avviamento inadeguato: basato su un'unica sentenza (Cass. 14336/2011) riferita a un contesto (Milano) non paragonabile a Messina.
Mancata considerazione delle peculiarità dell'azienda: posizione periferica, difficoltà di accesso, concorrenza, stagionalità, impatto del COVID.
Violazione del contraddittorio: l'Ufficio non ha risposto all'istanza di accertamento con adesione.
Mancata motivazione delle sanzioni.
Il contribuente chiede l'annullamento dell'avviso e della sentenza di primo grado.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio chiede il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza del metodo di calcolo dell'avviamento (media ricavi x coefficiente di attualizzazione), oltre alla applicazione di un correttivo per il COVID.
Ribadisce la legittimità dell'operato anche in assenza di risposta all'istanza di adesione, come da giurisprudenza (Cass. 3676/2010) e p'irrilevanza delle osservazioni del contribuente, ritenute generiche e non fondate su principi contabili vincolanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla determinazione dell'avviamento.Il motivo è fondato.
Il metodo utilizzato dall'Ufficio, pur formalmente conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza (Cass.
14336/2011), è stato applicato in modo meccanico e standardizzato, senza considerare le peculiarità dell'azienda ceduta.
La giurisprudenza richiede che la valutazione dell'avviamento tenga conto della realtà economica e territoriale in cui l'azienda opera. Nel caso di specie, l'attività era situata in zona periferica, con difficoltà di accesso, forte concorrenza e stagionalità, elementi che avrebbero dovuto incidere sulla stima del valore.
Dalla sentenza di primo grado risulta che l'Ufficio avrebbe tenuto conto della crisi provocata dal COVID considerando un decremento pari al coefficiente 0,66 rispetto alla media ricavi conseguiti dal cedente nel triennio antecedente l'acquisto (€. 72.632,00/€. 109.557,34), ed applicando questo coefficiente nella determinazione del valore dell'avviamento.
Tale irrisoria percentuale non tiene conto del fatto che i bar vennero del tutto chiusi dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 per la prima volta a causa della pandemia di COVID-19, secondo il DPCM firmato l'11 marzo 2020. Successivamente, sono state attuate altre misure di restrizione e periodi di chiusura o limitazioni, con lo stato di emergenza, terminato ufficialmente il 31 marzo 2022. In realtà i bar ricominciarono a operare quasi del tutto dal 1° giugno 2020 a causa di ulteriori provvedimenti restrittivi, sicchè la riduzione dei ricavi operata dall'Ufficio è del tutto inverosimile.
Inoltre non è stato tenuto conto che dalla ripartura in poi gli esercizi commerciali non andarono a pieno regime subito (tant'è che decine di migliaia di esercizi nn riuscirono a sopravvivere al periodo emergenziale).
L'omessa considerazione di tali elementi rende l'avviso di rettifica carente di motivazione e inidoneo a fondare una pretesa impositiva.
Sulla violazione del contraddittorio
L'Ufficio non ha dato riscontro all'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Sebbene la giurisprudenza non preveda la nullità automatica dell'atto per tale omissione, nel caso concreto l'inerzia dell'Amministrazione ha impedito un confronto utile alla definizione della controversia, in violazione dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente (art. 10, L. 212/2000).
Sulle sanzioni le stesse vengono meno per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato.
Si compensano le spese per effetto della particolarità delle questioni esaminate alla luce del periodo emergenziale che ha inciso profondamente sulla questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1, Nominativo_1 riforma la sentenza n. 873/12/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente e annulla l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20201T003265/2020.
Compensa le spese del giudizio.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5287/2023 depositato il 05/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 873/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
12 e pubblicata il 18/04/2023
Atti impositivi:
- RETTIFICA E LIQ n. 20201T003265 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina con sentenza n. 873/2023 aveva rigettato il ricorso del sig. Ricorrente_1, confermando la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla cessione di un'azienda (bar”).
L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il valore dell'azienda, ritenendo sottostimato l'avviamento, e applicando un metodo prospettico basato sulla media dei ricavi degli ultimi tre anni, con un tasso di attualizzazione dell'8% e un coefficiente di riduzione per il COVID.
Il giudice ha ritenuto legittimo il metodo utilizzato e ha respinto le eccezioni del contribuente, condannandolo alle spese del giudizio (€250,00).
MOTIVI DI APPELLO
Mancanza di motivazione: il giudice ha copiato le argomentazioni dell'Ufficio senza valutare le eccezioni del contribuente.
Metodo di calcolo dell'avviamento inadeguato: basato su un'unica sentenza (Cass. 14336/2011) riferita a un contesto (Milano) non paragonabile a Messina.
Mancata considerazione delle peculiarità dell'azienda: posizione periferica, difficoltà di accesso, concorrenza, stagionalità, impatto del COVID.
Violazione del contraddittorio: l'Ufficio non ha risposto all'istanza di accertamento con adesione.
Mancata motivazione delle sanzioni.
Il contribuente chiede l'annullamento dell'avviso e della sentenza di primo grado.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio chiede il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza del metodo di calcolo dell'avviamento (media ricavi x coefficiente di attualizzazione), oltre alla applicazione di un correttivo per il COVID.
Ribadisce la legittimità dell'operato anche in assenza di risposta all'istanza di adesione, come da giurisprudenza (Cass. 3676/2010) e p'irrilevanza delle osservazioni del contribuente, ritenute generiche e non fondate su principi contabili vincolanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Sulla determinazione dell'avviamento.Il motivo è fondato.
Il metodo utilizzato dall'Ufficio, pur formalmente conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza (Cass.
14336/2011), è stato applicato in modo meccanico e standardizzato, senza considerare le peculiarità dell'azienda ceduta.
La giurisprudenza richiede che la valutazione dell'avviamento tenga conto della realtà economica e territoriale in cui l'azienda opera. Nel caso di specie, l'attività era situata in zona periferica, con difficoltà di accesso, forte concorrenza e stagionalità, elementi che avrebbero dovuto incidere sulla stima del valore.
Dalla sentenza di primo grado risulta che l'Ufficio avrebbe tenuto conto della crisi provocata dal COVID considerando un decremento pari al coefficiente 0,66 rispetto alla media ricavi conseguiti dal cedente nel triennio antecedente l'acquisto (€. 72.632,00/€. 109.557,34), ed applicando questo coefficiente nella determinazione del valore dell'avviamento.
Tale irrisoria percentuale non tiene conto del fatto che i bar vennero del tutto chiusi dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020 per la prima volta a causa della pandemia di COVID-19, secondo il DPCM firmato l'11 marzo 2020. Successivamente, sono state attuate altre misure di restrizione e periodi di chiusura o limitazioni, con lo stato di emergenza, terminato ufficialmente il 31 marzo 2022. In realtà i bar ricominciarono a operare quasi del tutto dal 1° giugno 2020 a causa di ulteriori provvedimenti restrittivi, sicchè la riduzione dei ricavi operata dall'Ufficio è del tutto inverosimile.
Inoltre non è stato tenuto conto che dalla ripartura in poi gli esercizi commerciali non andarono a pieno regime subito (tant'è che decine di migliaia di esercizi nn riuscirono a sopravvivere al periodo emergenziale).
L'omessa considerazione di tali elementi rende l'avviso di rettifica carente di motivazione e inidoneo a fondare una pretesa impositiva.
Sulla violazione del contraddittorio
L'Ufficio non ha dato riscontro all'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Sebbene la giurisprudenza non preveda la nullità automatica dell'atto per tale omissione, nel caso concreto l'inerzia dell'Amministrazione ha impedito un confronto utile alla definizione della controversia, in violazione dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dallo Statuto del Contribuente (art. 10, L. 212/2000).
Sulle sanzioni le stesse vengono meno per effetto dell'annullamento dell'atto impugnato.
Si compensano le spese per effetto della particolarità delle questioni esaminate alla luce del periodo emergenziale che ha inciso profondamente sulla questione controversa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1, Nominativo_1 riforma la sentenza n. 873/12/23 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente e annulla l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20201T003265/2020.
Compensa le spese del giudizio.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE