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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/10/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 710 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...], ora Lamezia Terme, in data Parte_1 C.F._1
03/12/1959, e sig. - CF – nato a [...], ora Lamezia Parte_2 C.F._2
Terme, ed in data 04/03/1960, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NICOTERA Gaetano - CF
– pec - elettivamente domiciliati presso il di C.F._3 Email_1 lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 07/10/2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/09/2025 - che i sig.ri e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 03.03.1991 in Lamezia Terme;
- che il relativo atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme come risulta da atto di matrimonio recante n° 1 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di Lamezia Terme (CZ) - Ufficio A del 13.03.1991;
- che dall'unione matrimoniale è nato un figlio, il 03.03.1995 in Lamezia Terme;
Persona_1
- che su ricorso per separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito presentato il 04.07.2005 da
nei confronti di , il Tribunale di Lamezia nella persona del Giudice estensore Parte_1 Parte_2 2
dott.ssa Rossella Prignani con sentenza recante il n° 1888/2012 pubblicata il 12.12.2012 resa a definizione del giudizio n° 1474/2005 ha così deciso:
“Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico
Ministero così decide,
-dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il 7.2. 1966 e nato a [...]_1 Parte_2
IA (ora Lamezia Terme) il 4.3.1960, i quali hanno contratto matrimonio a Lamezia Terme il 13.3.1991
(registri stato civile del Comune di Lamezia Terme, anno 1991 atto n. 1 parte II serie A);
-accoglie la domanda di separazione con addebito come avanzata da a carico del marito Parte_1 Pt_2
;
[...]
-assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che corrisponderà alla moglie l'assegno mensile di € 463,40 per il mantenimento Parte_2 del figlio a decorrere dal mese di dicembre 2012 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della Per_1 ricorrente, con successivo onere automatico di adeguamento monetario annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- con la stessa decorrenza appena indicata ciascun coniuge sosterrà al 5O% le spese straordinarie per istruzione, salute ed attività sportiva o ricreativa del figlio;
- affida il figlio minore alla madre, con facoltà per il padre tenerlo con sé a settimane alterne per i giorni dal sabato dalle ore 16,00, alla domenica alle ore 12,00, oltre 15 giorni durante le vacanze estive, 5 giorni durante quelle natalizie e 4 giorni in quelle pasquali;
- condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di che si Parte_2 Parte_1 liquidano in € 1.200 per compensi oltre € 30,00 per rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge”;
- che avverso la citata sentenza non è stata proposta impugnazione entro i termini di legge e che pertanto la stessa è stata munita della certificazione comprovante il passaggio in giudicato in data 27.01.2014;
- che dalla sentenza sono trascorsi ormai più di 10 anni e quindi sono stati superati i termini di cui all'art. 3
L.898/70 e che non vi è mai stata né riconciliazione né convivenza;
- che i ricorrenti sono addivenuti di comune accordo alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, non essendovi condizioni economiche da statuire – in quanto la prole è autosufficiente per essere la stessa dipendente pubblico – e che non sussistono beni comuni (vedi, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi rassegnavano le seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, non essendovi altre statuizioni da adottare. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
03.03.1991 in Lamezia Terme e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Entrambi i coniugi, ai sensi dell'ex art. 473 bis. 51, comma 2, cpc, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano: 3
- di aver letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve;
- di voler rinunciare entrambi a comparire personalmente all'udienza di comparizione e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dal loro procuratore costituito;
- di non essere intenzionati a conciliarsi” (vedi, in tal senso, le conclusioni di cui al ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 21/10/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 01/10/2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente:
1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 07/10/2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 07/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 13/03/1991, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 02/11/2005 in forma figurata nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1474/2005 RG e che, in data 27/11/2012, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla 4
normativa in vigore (nella specie anni uno;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 02/11/2005; data di deposito del presente ricorso;
30/09/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano in maniera figurata dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del
21/10/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione
(dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, relative sostanzialmente al solo status, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 07/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 710 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...], ora Lamezia Terme, in data 03/12/1959, e sig. C.F._1 Pt_2
- CF – nato a [...], ora Lamezia Terme, ed in data 04/03/1960,
[...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NICOTERA Gaetano - CF – pec C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 13/03/1991; 5
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 1, parte II, serie A, Vol. 0, Uff. 6, anno 1991, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 710 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra
- CF – nata a [...], ora Lamezia Terme, in data Parte_1 C.F._1
03/12/1959, e sig. - CF – nato a [...], ora Lamezia Parte_2 C.F._2
Terme, ed in data 04/03/1960, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NICOTERA Gaetano - CF
– pec - elettivamente domiciliati presso il di C.F._3 Email_1 lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 07/10/2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 30/09/2025 - che i sig.ri e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2 data 03.03.1991 in Lamezia Terme;
- che il relativo atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme come risulta da atto di matrimonio recante n° 1 parte 2 serie A - anno 1991 - Comune di Lamezia Terme (CZ) - Ufficio A del 13.03.1991;
- che dall'unione matrimoniale è nato un figlio, il 03.03.1995 in Lamezia Terme;
Persona_1
- che su ricorso per separazione personale dei coniugi con richiesta di addebito presentato il 04.07.2005 da
nei confronti di , il Tribunale di Lamezia nella persona del Giudice estensore Parte_1 Parte_2 2
dott.ssa Rossella Prignani con sentenza recante il n° 1888/2012 pubblicata il 12.12.2012 resa a definizione del giudizio n° 1474/2005 ha così deciso:
“Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico
Ministero così decide,
-dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il 7.2. 1966 e nato a [...]_1 Parte_2
IA (ora Lamezia Terme) il 4.3.1960, i quali hanno contratto matrimonio a Lamezia Terme il 13.3.1991
(registri stato civile del Comune di Lamezia Terme, anno 1991 atto n. 1 parte II serie A);
-accoglie la domanda di separazione con addebito come avanzata da a carico del marito Parte_1 Pt_2
;
[...]
-assegna la casa coniugale a Parte_1
- dispone che corrisponderà alla moglie l'assegno mensile di € 463,40 per il mantenimento Parte_2 del figlio a decorrere dal mese di dicembre 2012 entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della Per_1 ricorrente, con successivo onere automatico di adeguamento monetario annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
- con la stessa decorrenza appena indicata ciascun coniuge sosterrà al 5O% le spese straordinarie per istruzione, salute ed attività sportiva o ricreativa del figlio;
- affida il figlio minore alla madre, con facoltà per il padre tenerlo con sé a settimane alterne per i giorni dal sabato dalle ore 16,00, alla domenica alle ore 12,00, oltre 15 giorni durante le vacanze estive, 5 giorni durante quelle natalizie e 4 giorni in quelle pasquali;
- condanna alla rifusione delle spese processuali nei confronti di che si Parte_2 Parte_1 liquidano in € 1.200 per compensi oltre € 30,00 per rimborso forfettario spese, IVA e CPA come per legge”;
- che avverso la citata sentenza non è stata proposta impugnazione entro i termini di legge e che pertanto la stessa è stata munita della certificazione comprovante il passaggio in giudicato in data 27.01.2014;
- che dalla sentenza sono trascorsi ormai più di 10 anni e quindi sono stati superati i termini di cui all'art. 3
L.898/70 e che non vi è mai stata né riconciliazione né convivenza;
- che i ricorrenti sono addivenuti di comune accordo alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che, non essendovi condizioni economiche da statuire – in quanto la prole è autosufficiente per essere la stessa dipendente pubblico – e che non sussistono beni comuni (vedi, in tal senso, il ricorso congiunto in atti).
Tutto ciò premesso, i detti coniugi rassegnavano le seguenti conclusioni: “che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, non essendovi altre statuizioni da adottare. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
03.03.1991 in Lamezia Terme e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lamezia Terme di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
Entrambi i coniugi, ai sensi dell'ex art. 473 bis. 51, comma 2, cpc, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano: 3
- di aver letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve;
- di voler rinunciare entrambi a comparire personalmente all'udienza di comparizione e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dal loro procuratore costituito;
- di non essere intenzionati a conciliarsi” (vedi, in tal senso, le conclusioni di cui al ricorso congiunto in atti).
Ciò posto, le parti venivano rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 21/10/2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 01/10/2025, ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi, con raccomandazione affinché le parti attestassero espressamente:
1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di avere letto le condizioni del divorzio e di condividerle appieno e senza riserve, e, pertanto, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per divorzio; 3) di rinunciare entrambi espressamente a comparire personalmente in udienza e di essere in ciò sostituiti, per ogni incombente, dai rispettivi procuratori costituiti;
4) di non essere intenzionati a conciliarsi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente, in data 07/10/2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 07/10/2025, dunque entro il termine di giorni TRE antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Lamezia Terme (CZ) ed in data 13/03/1991, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegata in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 02/11/2005 in forma figurata nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 1474/2005 RG e che, in data 27/11/2012, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione personale dei coniugi e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla 4
normativa in vigore (nella specie anni uno;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 02/11/2005; data di deposito del presente ricorso;
30/09/2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano in maniera figurata dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del
21/10/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione
(dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, relative sostanzialmente al solo status, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 07/10/2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 710 del 2025 RGVG per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF – nata a [...], ora Lamezia Terme, in data 03/12/1959, e sig. C.F._1 Pt_2
- CF – nato a [...], ora Lamezia Terme, ed in data 04/03/1960,
[...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. NICOTERA Gaetano - CF – pec C.F._3
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta Email_1 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in Lamezia Terme (CZ) ed in data 13/03/1991; 5
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme (CZ) ed ivi trascritto nei relativo registri dello stato civile – atto n. 1, parte II, serie A, Vol. 0, Uff. 6, anno 1991, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)