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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 62 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(Cod. Fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata in calce, ex art. 83 cpc, all'atto introduttivo dall'avv. Claudio
Coggiatti elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 dell'indicato difensore attore
CONTRO
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cirino Gallo in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
Deliberazione di G.M. n. 58 del 07.06.2021, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acquedolci (Me), via Ricca Salerno n. 10
1 convenuto
E nei confronti di
(C.F. e P.I. n. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Pollari
MA e UC TE, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale alla PEC indicata dei rispettivi difensori
; Email_2
; Email_3 terza chiamata e nei confronti di
, residente e/o domiciliato in vicolo Rumbolo n. 24, Controparte_3
Castronovo di Sicilia (PA)
Terzo chiamato contumace
Oggetto: pagamento somme di denaro – cessione di crediti
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 agito nei confronti del dichiarandosi Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla cedente per CP_2 somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente.
Il credito portato dalle fatture emesse dalla società pari ad € CP_2 Part 29.564,33 era stato ceduto a in forza di contratti di cessione ( scrittura privata autenticata del 28.12.2015 rep n. 30669) che avevano ad oggetto oltre alla sorte capitale anche gli interessi di mora maturati e maturandi.
Quale cessionaria del credito, la società attrice chiedeva dunque il pagamento della somma di € 29.564,33 portata dalle fatture n
2 2014000477, n. 2015900515, n. 2015900831 e n. 2015900832, gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: -
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
oltre alle spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Formulava domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 29.564,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “ In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al relativo Controparte_1 pagamento in favore di o € 29.564,33 per Parte_1 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n.
2; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012
e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n.
231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato
3 pagamento di n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale. • In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: - Parte_1 sorte capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
• In via ulteriormente subordinata, per
l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. • In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”
4 Si costituiva il con deposito di comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e chiamata di terzo, e nella generale premessa che in relazione ai crediti di cui veniva richiesto il pagamento portati dalle fatture n. 2014000477, n. 2015900515, n. 2015900831 e n. 2015900832, alcun contratto era stato stipulato tra l'Ente e , precisando CP_2 che le obbligazioni nascenti da un contratto di assistenza per le azioni di lotta all'evasione del 2013 stipulato con la società erano CP_2 state regolarmente adempiute con il completamento delle attività di riscossione previste ed il riconoscimento e la liquidazione a saldo, a favore della di tutti gli importi pattuiti percentualmente in Controparte_2 proporzione agli incassi effettivamente conseguiti dall'Ente nell'attività di riscossione, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della banca farmafactoring per l'assenza di un valido contratto con parte attrice o con la cedente , in ogni caso riteneva non dovute CP_2 le somme richieste per nullità del contratto avente ad oggetto l'affidamento di un servizio mancante di idonea copertura finanziaria, contestava la debenza degli interessi di mora ed accessori richiesti, contestava la proposizione della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento reputandola inammissibile per carenza dei suoi presupposti, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa . CP_2
Instava per l'accoglimento delle infrascritte conclusioni “In via preliminare
e pregiudiziale, autorizzare il ai sensi Controparte_1 dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la società Controparte_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.a. con sede in Trento, via A. Olivetti n. 7, previo differimento della prima Udienza di Comparizione della Causa allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Nel Merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'azione intrapresa dalla
per inammissibilità ed improcedibilità della Parte_1 domanda, stante la carenza di legittimazione attiva dell'attrice non avendo, la stessa, alcun titolo e/o diritto per pretendere somme a qualsiasi
5 titolo nei confronti del 3) Ritenere e Controparte_1 dichiarare, la inesistenza e/o nullità di eventuali contratti sottesi alle fatture oggetto dell'accordo di cessione, per la palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, degli artt. 62 e 77 D.P.R. 696/79, nonché degli artt. 1350 e 1418 primo comma cod. civ;
4) Ritenere e dichiarare la nullità delle obbligazioni sottese alle fatture cedute ed azionate da nel presente Parte_1 giudizio per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 cost., dell'art. 55 L. 142/1990, degli artt. 151, 191 e 194 D.Lgs. 267/2000, degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934, n. 383. nonché per la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L.R. 44/91, dell'art. 189 L.R. 16/1963; ciò in Part quanto le fatture oggetto dell'accordo di cessione tra e CP_2 non sono supportate da contratti eventualmente stipulati tra le parti
[...]
e proceduti da idonea copertura finanziaria;
5) Ritenere e dichiarare non Part dovute le somme richieste da al a CP_1 Controparte_1 titolo di interessi moratori sul capitale oggetto di cessione, interessi anatocistici su gli interessi moratori e importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, per le motivazioni spiegate in atti;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Autorizzata la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 cpc, CP_2 quest'ultima si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo in causa.
In particolare , sollevava in via preliminare l'improcedibilità CP_2 della domanda per mancato avvio della procedura di negoziazione assistita nei suoi confronti, nel merito contestava le difese dell'Ente convenuto e rilevava che le fatture cedute a trovavano il loro CP_4 fondamento nel capitolato d'oneri del 4 agosto 2011, evidenziava che l'intervenuto contratto di cessione dei crediti con banca famafactoring era stato regolarmente notificato al convenuto nella data del 4 CP_1 febbraio 2016 ritenendo in tal modo la legittimazione attiva del cessionario essendosi verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., l'effetto
6 traslativo della titolarità del credito ed infondata la domanda di manleva svolta dal nei suoi confronti. Controparte_1
Promuoveva azione diretta nei confronti del funzionario dell'amministrazione convenuta che aveva consentito la prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L. e chiedeva di essere autorizzata a chiamarlo in causa.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare, ed in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi meglio evidenziati in narrativa al paragrafo I;
2) autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il
Rag. (C.F. ) residente e/o Controparte_3 CodiceFiscale_1 domiciliato in vicolo Rumbolo n. 24, Castronovo di Sicilia (PA) e di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
3) nel merito, in via principale: rigettare le domande e le eccezioni svolte dal
[...] nei confronti di perché prive di ogni Controparte_1 Controparte_2 fondamento sia in fatto che in diritto, per le ragioni meglio specificate in narrativa 4) nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare qualsivoglia profili di invalidità/inesistenza del rapporto contrattuale tra
e il condannare il Rag. Controparte_2 Controparte_1
, quale funzionario responsabile ai sensi e per gli Controparte_3 effetti dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., al pagamento in favore di della somma di € 29.564,33, oltre interessi moratori dalla Controparte_2 scadenza delle fatture oggetto di causa al soddisfo e/o, in subordine, gli interessi di legge;
5) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, per l'ipotesi di reiezione della domanda svolta al punto che precede, ai sensi e per gli effetti degli art. 2041 c.c. e in ragione di quanto esposto nella parte motiva, accertata l'esecuzione a cura di delle Controparte_2 prestazioni tutte descritte in narrativa, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
7 favore di della somma complessiva di € 29.564,33, a titolo Controparte_2 di indennizzo ex art. 2041 c.c., in ogni caso oltre agli interessi, con decorrenza dalla data di esigibilità dei relativi crediti sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alla rivalutazione monetaria ovvero della somma, eventualmente diversa, che risulterà all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio che fin d'ora si richiede o che sarà ritenuta di giustizia o di equità ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata del Funzionario del Comune convenuto rag.
, quest'ultimo non si costituiva nel presente giudizio nonostante la CP_3 ritualità della notifica effettuata tramite Ufficio Unep del Tribunale di
Agrigento con spedizione del plico a mezzo posta raccomandata consegnata il 6.04.2023.
Fatta esperire la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa proseguiva senza svolgimento di attività istruttoria stante il rigetto della chiesta ctu contabile da parte di
. CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 21.01.2025 la causa veniva inviata all'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati , va preliminarmente dichiarata la contumacia del rag. , che non si CP_3 costituiva nel presente giudizio.
Si osserva inoltre che nelle note conclusive del 24.10.2025, parte attrice, senza specificare alcunché al riguardo se non genericamente “ a seguito di verifiche interne” ha limitato la propria domanda alla debenza del solo importo dovuto per risarcimento forfettario delle spese di recupero ex art
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, in relazione alle quattro fatture pari ad € 160,00 oltre gli interessi al tasso legale su detto importo.
8 A tal proposito, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6
– dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o
4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle
“FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Inoltre, si rileva che da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con sentenza dell'ottava sezione del 01.12.2022 avente ad oggetto
"(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40) - – ha statuito che "qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento".
Ebbene, la C.G.U.E. ha ricordato, in primo luogo, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero.
9 Inoltre, il paragrafo 2 dello stesso articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che il suddetto importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all'importo forfettario minimo di EUR 40, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.
Nel dettaglio, secondo la Corte, la nozione di "ritardo di pagamento" che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi di mora in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale.
In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell'importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Quest'ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l'importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore.
Il legislatore italiano, nel trasporre la menzionata direttiva, ha previsto, all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, che nel caso di applicazione di interessi moratori, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, spettandogli, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro - fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
10 Appare dunque evidente che la richiesta di risarcimento ex art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, è strettamente correlata al ritardo nei pagamenti e all'applicazione di interessi di mora dovuti quale causa del ritardato pagamento.
Nel caso di specie la rinuncia implicita alla domanda formulata in via principale, volta ad ottenere il pagamento della somma di € 29.564,33 per sorte capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, in sede di note conclusive, ammissibile secondo il dictum della Cassazione civile, sezioni unite, nella sentenza del 7.2.2024,
n. 3453, ha comportato una restrizione del thema decidendum limitando l'accertamento alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento forfettario ex art.6 comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Tale domanda appare infondata perché non vi più la prova del ritardo nei pagamenti, ed in effetti la rinuncia operata dall'attrice comprende anche le somme dovute per interessi moratori.
L'accertamento interno che ha indotto la società attrice a rinunciare al credito per cui ha agito, senza esplicitazione alcuna potrebbe essere stato determinato dal rinvenimento di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Tuttavia la genericità dell'espressione usata dalla società attrice al fine di giustificare la riduzione del quantum non consente che il suo contenuto possa essere compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto;
chi, infatti, giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica (da ultimo: Cass. 6618/2018). Né tale genericità può ritenersi superata mediante il rinvio ai documenti allegati in assenza di alcun puntuale riferimento;
come affermato dalla S.C., infatti, le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di
11 una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, (cfr. Cass. 08/02/2018 n.
3022).
Di tal che la domanda di , come precisata nelle note Parte_1 conclusive del 24.10.2025 andrà rigettata.
L'esito complesso della lite e giurisprudenza contrastante in punto di risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 inducono a compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 62/2021, rigetta la domanda di Parte_1 compensa le spese di lite tra le parti in causa
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
12
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. del 4 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 62 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(Cod. Fisc. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei l.r.p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata in calce, ex art. 83 cpc, all'atto introduttivo dall'avv. Claudio
Coggiatti elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 dell'indicato difensore attore
CONTRO
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cirino Gallo in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta e
Deliberazione di G.M. n. 58 del 07.06.2021, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Acquedolci (Me), via Ricca Salerno n. 10
1 convenuto
E nei confronti di
(C.F. e P.I. n. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Pollari
MA e UC TE, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale alla PEC indicata dei rispettivi difensori
; Email_2
; Email_3 terza chiamata e nei confronti di
, residente e/o domiciliato in vicolo Rumbolo n. 24, Controparte_3
Castronovo di Sicilia (PA)
Terzo chiamato contumace
Oggetto: pagamento somme di denaro – cessione di crediti
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 agito nei confronti del dichiarandosi Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla cedente per CP_2 somministrazioni/forniture erogate in favore dell'Ente.
Il credito portato dalle fatture emesse dalla società pari ad € CP_2 Part 29.564,33 era stato ceduto a in forza di contratti di cessione ( scrittura privata autenticata del 28.12.2015 rep n. 30669) che avevano ad oggetto oltre alla sorte capitale anche gli interessi di mora maturati e maturandi.
Quale cessionaria del credito, la società attrice chiedeva dunque il pagamento della somma di € 29.564,33 portata dalle fatture n
2 2014000477, n. 2015900515, n. 2015900831 e n. 2015900832, gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: -
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
oltre alle spese di recupero del credito ex art. 6, comma 2, del
D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale.
Formulava domanda subordinata di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di € 29.564,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni “ In via principale, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al relativo Controparte_1 pagamento in favore di o € 29.564,33 per Parte_1 sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. n.
2; o gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012
e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data
Scadenza”)- sino al saldo;
o interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n.
231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012, per il mancato
3 pagamento di n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale. • In via subordinata, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: - Parte_1 sorte capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: o “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012 e o con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: o nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, o con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, in relazione alla sorte capitale;
• In via ulteriormente subordinata, per
l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod.civ. • In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre C.P.A., IVA, contributo unificato, marca da bollo ed eventuali successive occorrende”
4 Si costituiva il con deposito di comparsa Controparte_1 di costituzione e risposta e chiamata di terzo, e nella generale premessa che in relazione ai crediti di cui veniva richiesto il pagamento portati dalle fatture n. 2014000477, n. 2015900515, n. 2015900831 e n. 2015900832, alcun contratto era stato stipulato tra l'Ente e , precisando CP_2 che le obbligazioni nascenti da un contratto di assistenza per le azioni di lotta all'evasione del 2013 stipulato con la società erano CP_2 state regolarmente adempiute con il completamento delle attività di riscossione previste ed il riconoscimento e la liquidazione a saldo, a favore della di tutti gli importi pattuiti percentualmente in Controparte_2 proporzione agli incassi effettivamente conseguiti dall'Ente nell'attività di riscossione, eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione attiva della banca farmafactoring per l'assenza di un valido contratto con parte attrice o con la cedente , in ogni caso riteneva non dovute CP_2 le somme richieste per nullità del contratto avente ad oggetto l'affidamento di un servizio mancante di idonea copertura finanziaria, contestava la debenza degli interessi di mora ed accessori richiesti, contestava la proposizione della domanda subordinata di ingiustificato arricchimento reputandola inammissibile per carenza dei suoi presupposti, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa . CP_2
Instava per l'accoglimento delle infrascritte conclusioni “In via preliminare
e pregiudiziale, autorizzare il ai sensi Controparte_1 dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa la società Controparte_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Engineering
Ingegneria Informatica S.p.a. con sede in Trento, via A. Olivetti n. 7, previo differimento della prima Udienza di Comparizione della Causa allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) Nel Merito, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'azione intrapresa dalla
per inammissibilità ed improcedibilità della Parte_1 domanda, stante la carenza di legittimazione attiva dell'attrice non avendo, la stessa, alcun titolo e/o diritto per pretendere somme a qualsiasi
5 titolo nei confronti del 3) Ritenere e Controparte_1 dichiarare, la inesistenza e/o nullità di eventuali contratti sottesi alle fatture oggetto dell'accordo di cessione, per la palese violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, degli artt. 62 e 77 D.P.R. 696/79, nonché degli artt. 1350 e 1418 primo comma cod. civ;
4) Ritenere e dichiarare la nullità delle obbligazioni sottese alle fatture cedute ed azionate da nel presente Parte_1 giudizio per violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 cost., dell'art. 55 L. 142/1990, degli artt. 151, 191 e 194 D.Lgs. 267/2000, degli artt. 284 e 288 R.D. 3 marzo 1934, n. 383. nonché per la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L.R. 44/91, dell'art. 189 L.R. 16/1963; ciò in Part quanto le fatture oggetto dell'accordo di cessione tra e CP_2 non sono supportate da contratti eventualmente stipulati tra le parti
[...]
e proceduti da idonea copertura finanziaria;
5) Ritenere e dichiarare non Part dovute le somme richieste da al a CP_1 Controparte_1 titolo di interessi moratori sul capitale oggetto di cessione, interessi anatocistici su gli interessi moratori e importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, per le motivazioni spiegate in atti;
6) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Autorizzata la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 cpc, CP_2 quest'ultima si costituiva in giudizio con deposito di comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo in causa.
In particolare , sollevava in via preliminare l'improcedibilità CP_2 della domanda per mancato avvio della procedura di negoziazione assistita nei suoi confronti, nel merito contestava le difese dell'Ente convenuto e rilevava che le fatture cedute a trovavano il loro CP_4 fondamento nel capitolato d'oneri del 4 agosto 2011, evidenziava che l'intervenuto contratto di cessione dei crediti con banca famafactoring era stato regolarmente notificato al convenuto nella data del 4 CP_1 febbraio 2016 ritenendo in tal modo la legittimazione attiva del cessionario essendosi verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 c.c., l'effetto
6 traslativo della titolarità del credito ed infondata la domanda di manleva svolta dal nei suoi confronti. Controparte_1
Promuoveva azione diretta nei confronti del funzionario dell'amministrazione convenuta che aveva consentito la prestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L. e chiedeva di essere autorizzata a chiamarlo in causa.
Rassegnava le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) in via preliminare, ed in rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per i motivi meglio evidenziati in narrativa al paragrafo I;
2) autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il
Rag. (C.F. ) residente e/o Controparte_3 CodiceFiscale_1 domiciliato in vicolo Rumbolo n. 24, Castronovo di Sicilia (PA) e di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
3) nel merito, in via principale: rigettare le domande e le eccezioni svolte dal
[...] nei confronti di perché prive di ogni Controparte_1 Controparte_2 fondamento sia in fatto che in diritto, per le ragioni meglio specificate in narrativa 4) nel merito, in via subordinata e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ravvisare qualsivoglia profili di invalidità/inesistenza del rapporto contrattuale tra
e il condannare il Rag. Controparte_2 Controparte_1
, quale funzionario responsabile ai sensi e per gli Controparte_3 effetti dell'art. 191, comma 4, T.U.E.L., al pagamento in favore di della somma di € 29.564,33, oltre interessi moratori dalla Controparte_2 scadenza delle fatture oggetto di causa al soddisfo e/o, in subordine, gli interessi di legge;
5) in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale, per l'ipotesi di reiezione della domanda svolta al punto che precede, ai sensi e per gli effetti degli art. 2041 c.c. e in ragione di quanto esposto nella parte motiva, accertata l'esecuzione a cura di delle Controparte_2 prestazioni tutte descritte in narrativa, condannare il
[...] in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
7 favore di della somma complessiva di € 29.564,33, a titolo Controparte_2 di indennizzo ex art. 2041 c.c., in ogni caso oltre agli interessi, con decorrenza dalla data di esigibilità dei relativi crediti sino all'effettivo soddisfo, ed oltre alla rivalutazione monetaria ovvero della somma, eventualmente diversa, che risulterà all'esito della consulenza tecnica
d'ufficio che fin d'ora si richiede o che sarà ritenuta di giustizia o di equità ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Autorizzata la chiamata del Funzionario del Comune convenuto rag.
, quest'ultimo non si costituiva nel presente giudizio nonostante la CP_3 ritualità della notifica effettuata tramite Ufficio Unep del Tribunale di
Agrigento con spedizione del plico a mezzo posta raccomandata consegnata il 6.04.2023.
Fatta esperire la procedura di negoziazione assistita e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa proseguiva senza svolgimento di attività istruttoria stante il rigetto della chiesta ctu contabile da parte di
. CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 21.01.2025 la causa veniva inviata all'udienza del 4 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati , va preliminarmente dichiarata la contumacia del rag. , che non si CP_3 costituiva nel presente giudizio.
Si osserva inoltre che nelle note conclusive del 24.10.2025, parte attrice, senza specificare alcunché al riguardo se non genericamente “ a seguito di verifiche interne” ha limitato la propria domanda alla debenza del solo importo dovuto per risarcimento forfettario delle spese di recupero ex art
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, in relazione alle quattro fatture pari ad € 160,00 oltre gli interessi al tasso legale su detto importo.
8 A tal proposito, si rileva che: a) il richiamato art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”, b) che tale norma è stata emanata in recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Europea n. 2011/7/EU del 16 febbraio 2011 relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la quale – sub art. 6
– dispone che “Gli stati membri assicurano che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali in conformità dell'articolo 3 o
4, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 EUR”, c) che l'Unione Europea, in riscontro alle
“FAQS” formulate aventi ad oggetto proprio la portata del predetto art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che tale importo “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
Inoltre, si rileva che da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea – con sentenza dell'ottava sezione del 01.12.2022 avente ad oggetto
"(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40) - – ha statuito che "qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento".
Ebbene, la C.G.U.E. ha ricordato, in primo luogo, che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 impone agli Stati membri di assicurare che, ove gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali, il creditore abbia il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero.
9 Inoltre, il paragrafo 2 dello stesso articolo obbliga gli Stati membri ad assicurare che il suddetto importo forfettario minimo sia esigibile automaticamente, anche senza un sollecito al debitore, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore. Infine, al suo paragrafo 3, detto articolo riconosce al creditore il diritto di esigere dal debitore, oltre all'importo forfettario minimo di EUR 40, un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore.
Nel dettaglio, secondo la Corte, la nozione di "ritardo di pagamento" che è all'origine del diritto del creditore di ottenere dal debitore non solo gli interessi di mora in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/7, ma anche un importo forfettario minimo di EUR 40, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è definita all'articolo 2, punto 4, della direttiva come pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale.
In secondo luogo, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7 definisce le condizioni di esigibilità dell'importo forfettario minimo di EUR 40 rinviando, per quanto riguarda le transazioni commerciali tra imprese, all'articolo 3 di tale direttiva. Quest'ultimo articolo prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri assicurino che, in dette transazioni commerciali, un creditore che abbia adempiuto ai propri obblighi e che non abbia ricevuto nei termini l'importo abbia diritto agli interessi di mora, senza che sia necessario un sollecito e purché il ritardo sia imputabile al debitore.
Il legislatore italiano, nel trasporre la menzionata direttiva, ha previsto, all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2002, che nel caso di applicazione di interessi moratori, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte, spettandogli, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 Euro - fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
10 Appare dunque evidente che la richiesta di risarcimento ex art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, è strettamente correlata al ritardo nei pagamenti e all'applicazione di interessi di mora dovuti quale causa del ritardato pagamento.
Nel caso di specie la rinuncia implicita alla domanda formulata in via principale, volta ad ottenere il pagamento della somma di € 29.564,33 per sorte capitale, degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, in sede di note conclusive, ammissibile secondo il dictum della Cassazione civile, sezioni unite, nella sentenza del 7.2.2024,
n. 3453, ha comportato una restrizione del thema decidendum limitando l'accertamento alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento forfettario ex art.6 comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Tale domanda appare infondata perché non vi più la prova del ritardo nei pagamenti, ed in effetti la rinuncia operata dall'attrice comprende anche le somme dovute per interessi moratori.
L'accertamento interno che ha indotto la società attrice a rinunciare al credito per cui ha agito, senza esplicitazione alcuna potrebbe essere stato determinato dal rinvenimento di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Tuttavia la genericità dell'espressione usata dalla società attrice al fine di giustificare la riduzione del quantum non consente che il suo contenuto possa essere compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto;
chi, infatti, giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica (da ultimo: Cass. 6618/2018). Né tale genericità può ritenersi superata mediante il rinvio ai documenti allegati in assenza di alcun puntuale riferimento;
come affermato dalla S.C., infatti, le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di
11 una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla controparte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, (cfr. Cass. 08/02/2018 n.
3022).
Di tal che la domanda di , come precisata nelle note Parte_1 conclusive del 24.10.2025 andrà rigettata.
L'esito complesso della lite e giurisprudenza contrastante in punto di risarcimento forfettario ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012 inducono a compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P dott.ssa Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 62/2021, rigetta la domanda di Parte_1 compensa le spese di lite tra le parti in causa
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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